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Immaginate di aver atteso anni la chiusura di un procedimento penale, di aver ottenuto l'archiviazione o la prescrizione, e di scoprire che quella vicenda — nel frattempo definitivamente tramontata — continua ad emergere ogni volta che qualcuno digita il vostro nome su un motore di ricerca. Inviate una richiesta formale di deindicizzazione. La piattaforma la ignora parzialmente, poi cede solo dopo che avete notificato un ricorso. Il tribunale vi dà ragione sulla violazione del diritto all'oblio, ma vi nega il risarcimento perché "non avete offerto la prova del danno". Questa non è una storia di fantasia: è esattamente la vicenda al centro dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 marzo 2026, n. 6433, Rel. Dott. R.E.A. Russo, che ha rimesso in discussione un assetto applicativo a lungo tollerato dai giudici di merito.
Il diritto all'oblio tra norma e realtà: cosa dice l'art. 17 GDPR e dove si ferma
Il diritto all'oblio trova il suo fondamento positivo nell'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, rubricato appunto "Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)". La norma consente all'interessato di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei propri dati personali quando questi non siano più necessari rispetto alle finalità originarie, o quando il trattamento risulti illecito. Nel contesto digitale, la forma più rilevante di questa tutela è la deindicizzazione: non la rimozione del contenuto dalla fonte originaria, ma l'esclusione di quel contenuto dai risultati dei motori di ricerca generalisti quando si effettua una ricerca per nome e cognome dell'interessato.
Questo strumento, già consacrato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza nel caso Google Spain (causa C-131/12, 13 maggio 2014), ha ricevuto in Italia un'ulteriore positivizzazione penalistica con l'art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022). Tale norma riconosce alla persona prosciolta o destinataria di archiviazione la facoltà di chiedere la deindicizzazione dei propri dati personali riportati nei provvedimenti penali, rinviando espressamente ai limiti dell'art. 17 GDPR.
Ed è proprio su questo rinvio che la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi con l'ordinanza 26 dicembre 2025, n. 34217 (Cass. civ., Sez. I), chiarendo che l'art. 64-ter non introduce un autonomo "diritto all'oblio penalistico" svincolato dal GDPR, bensì richiama in modo integrale la struttura del bilanciamento imposta dall'art. 17. In altre parole, anche il prosciolto o l'archiviato non ha diritto automatico alla deindicizzazione: occorre sempre verificare se persista un interesse pubblico attuale e concreto all'informazione.
Ancora più in profondità era andata la Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza 30 maggio 2025, n. 14488, nel caso di un soggetto definitivamente assolto in sede penale che lamentava la persistente associazione del proprio nome — attraverso i risultati del motore di ricerca — a notizie su presunte affiliazioni a organizzazioni criminali. La Corte aveva cassato la decisione di merito che aveva negato la deindicizzazione, affermando che il giudice non può limitarsi a valorizzare il ruolo pubblico dell'interessato o la rilevanza storica del fatto: deve verificare la "verità complessiva" del dato, considerando l'aggiornamento successivo e il rischio che la persistenza di titoli non aggiornati trasformi il motore di ricerca in un dispositivo di stigmatizzazione permanente.
Il nodo del danno: la svolta dell'ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026
Il passaggio più significativo dell'evoluzione recente non riguarda però il se spetti la deindicizzazione, bensì il che cosa succede dopo quando il giudice ha già accertato la violazione ma nega il risarcimento. È qui che si inserisce la pronuncia più recente e, per molti versi, più innovativa sul piano pratico.
Con l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2026, n. 6433, Rel. Dott. R.E.A. Russo, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un soggetto che aveva chiesto a Google LLC la deindicizzazione di articoli relativi a un procedimento penale conclusosi con la prescrizione dei reati. Google aveva accolto parzialmente le istanze, rimuovendo alcuni URL solo dopo la notifica del ricorso in tribunale, ovvero dopo un ritardo di oltre un anno. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la violazione del diritto all'oblio, ma aveva rigettato la domanda risarcitoria affermando, con formula sintetica, che il ricorrente "non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza" del danno.
La Cassazione ha cassato questa decisione con motivazione netta: una simile formula è apodittica, si pone in contrasto logico con la premessa in cui lo stesso tribunale aveva accertato l'illecito, e non raggiunge il "minimo costituzionale" della motivazione richiesto dall'art. 111, comma 6, della Costituzione. Se la condotta è illecita, il giudice non può ignorare le allegazioni dell'interessato — la natura degli articoli, il loro contenuto, la durata dell'esposizione, la posizione sociale della persona — e liquidarle con una frase di stile. Deve invece verificare, ricorrendo eventualmente alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., se la tardiva deindicizzazione avesse idoneità concreta a causare un pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza dell'interessato.
Questo punto merita una riflessione che va oltre il singolo caso. Il sistema che si sta consolidando non afferma che il danno da violazione del diritto all'oblio sia in re ipsa — e cioè automaticamente insito nell'illecito — ma nemmeno che richieda una prova analitica di ogni conseguenza negativa. Tra questi due estremi, la Cassazione apre uno spazio intermedio: il danno non patrimoniale può essere accertato per via presuntiva, valutando elementi come la diffusione della notizia, il numero di URL indicizzati, la rilevanza del contenuto e la condizione sociale del soggetto. È una posizione coerente con l'evoluzione generale del diritto alla prova in materia di lesione di diritti della personalità, ma che in questo ambito specifica dei motori di ricerca apre profili applicativi del tutto nuovi.
Il rischio sottovalutato che nessuno sottolinea è questo: nella prassi dei tribunali di merito, la negazione del risarcimento dopo l'accertamento della violazione era diventata quasi un automatismo — spesso giustificata dall'assenza di documentazione medica o dalla difficoltà di dimostrare perdite economiche concrete. L'ordinanza 6433/2026 sgombra questo campo e impone al giudice un esame effettivo delle circostanze: ogni elemento allegato dall'interessato sulla visibilità dei contenuti, sulla gravità delle informazioni, sul contesto personale e professionale, deve essere valutato e non ignorato. Per chi ha subito l'esposizione prolungata di notizie giudiziarie superate, questo significa che la tutela risarcitoria non è più meramente teorica.
Il principio latino vigilantibus iura subveniunt non potrebbe essere più calzante: l'ordinamento appresta strumenti di tutela, ma è l'interessato che deve attivarsi — con una richiesta formale, documentata e circostanziata — per poterli far valere in giudizio. L'inerzia, sia nella presentazione dell'istanza di deindicizzazione sia nella successiva allegazione del pregiudizio, rimane la prima causa di insuccesso.
Come scrisse il filosofo e giurista Gustav Radbruch, ripreso da Gustavo Zagrebelsky, il diritto non è mai soltanto norma astratta: è esperienza concreta di rapporti tra persone, che solo la pratica giudiziaria riesce a tradurre in tutela effettiva. La parabola del diritto all'oblio in Italia ne è la dimostrazione più viva: nato come principio giurisprudenziale, codificato dal GDPR, esteso dalla Riforma Cartabia agli imputati prosciolti, sta ora affinando, sentenza dopo sentenza, i propri strumenti di effettività. Il confine tra il ricordo che il singolo ha diritto a far sbiadire e la memoria collettiva che la società ha interesse a preservare non è tracciato una volta per tutte: è rimesso ogni volta alla valutazione concreta del giudice, che non può esimersi dal compierla.
Redazione - Staff Studio Legale MP