Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

Bilanciamento oblio vs cronaca: quando spetta la deindicizzazione? - Studio Legale MP - Verona

Digitare il proprio nome su Google e trovare in prima pagina un articolo di dodici anni fa — che parla di un'accusa penale poi chiusa con assoluzione — è un'esperienza che condiziona lavoro, credito e relazioni sociali. Eppure non basta che la notizia sia vecchia, né che il procedimento si sia concluso favorevolmente, per ottenere automaticamente la rimozione dal motore di ricerca. Il bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca segue oggi un metodo preciso, fissato dalla giurisprudenza di legittimità in modo sempre più rigoroso.

Quali sono i criteri per ottenere la deindicizzazione di una vecchia notizia?

Con la sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha segnato un nuovo punto fermo nella delicata questione del diritto all'oblio, accogliendo il ricorso di un cittadino assolto da gravi accuse penali e ordinando il riesame del diniego di deindicizzazione di alcune notizie reperibili tramite i motori di ricerca. Il ricorrente, sottoposto nel 2011 a custodia cautelare per presunti legami con la 'ndrangheta e inizialmente condannato in appello, era stato assolto nel 2015 dall'accusa di associazione mafiosa; ciononostante continuavano a comparire su Google URL che collegavano il suo nome alla vicenda giudiziaria, senza menzionare l'intervenuta assoluzione.

Secondo la Cassazione civile, sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025, rilievo decisivo nella prospettiva della tutela dell'oblio assume «la notorietà dell'interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l'oggetto della notizia e il tempo trascorso». Non si tratta di criteri facoltativi o meramente orientativi: la valutazione del giudice di merito è censurabile in Cassazione ove i motivi di doglianza riguardino la correttezza del metodo seguito nonché il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, poiché, essendo coinvolto il diritto fondamentale al controllo dell'insieme delle informazioni che definiscono l'immagine «sociale» della persona. La Cassazione, in altri termini, riserva a sé il controllo sul metodo, non solo sul risultato.

Le due pronunce della Prima Sezione civile — la sentenza 30 maggio 2025, n. 14488, e l'ordinanza 26 dicembre 2025, n. 34217, che interpreta l'art. 64-ter disp. att. c.p.p. — si collocano in un punto di snodo particolarmente significativo e segnano il definitivo superamento di ogni residua visione semplicisticamente «assolutistica» del diritto alla cancellazione, in favore di una costruzione pienamente sistematica, intrinsecamente relazionale e strutturalmente ancorata al paradigma del bilanciamento.

Per applicare correttamente il test strutturato occorre valutare i quattro criteri nell'ordine logico in cui la Corte li ha disposti.

Primo criterio — notorietà dell'interessato. Chi ha ricoperto o ricopre un ruolo pubblico — imprenditore di rilievo locale, professionista noto, amministratore — vede restringersi lo spazio dell'oblio. Chi continua a svolgere pubblicamente la propria attività professionale incontra limiti molto più stringenti, poiché l'interesse pubblico della collettività alla conoscenza delle informazioni prevale sulla richiesta di oblio.

Secondo criterio — coinvolgimento nella vita pubblica. Conta la natura del ruolo esercitato nel momento in cui la notizia è stata generata, non solo quello attuale. Un privato cittadino coinvolto marginalmente in una vicenda di cronaca si trova in una posizione strutturalmente diversa da chi abbia assunto decisioni che abbiano inciso sulla collettività.

Terzo criterio — oggetto della notizia. Nel caso sottoposto alla Corte, Google e il Garante avevano ritenuto opportuno bilanciare il diritto all'oblio con il diritto di cronaca e il sottostante interesse «della collettività a mantenere viva la memoria di fatti a suo tempo legittimamente divulgati», tenuto conto del contributo ad un dibattito di interesse generale, dell'oggetto della notizia e della forma della pubblicazione. Una notizia su un fatto di rilevante allarme sociale — corruzione, reati associativi, frodi ai danni di molti — pesa diversamente rispetto a un episodio episodico e di portata circoscritta.

Quarto criterio — tempo trascorso. La pronuncia esalta il fattore temporale, la non attualità dell'interesse collettivo e la rilevanza della posizione pubblica del soggetto coinvolto: tre elementi costitutivi del diritto all'oblio, inteso come diritto a dimenticare ciò che è accaduto in passato e a evitare la reperibilità di una serie illimitata e incontrollata di informazioni lesive della propria immagine in rete. Il tempo conta, ma non basta da solo.

Il semplice passare del tempo basta per chiedere il diritto all'oblio?

La risposta della giurisprudenza più recente è netta: no. La Cassazione, con sentenza 14488/2025 e ordinanza 34217/2025, supera l'idea di un oblio «assoluto» e impone un bilanciamento strutturato: non conta solo il tempo, ma l'interesse pubblico attuale, la verità complessiva del dato e il rischio di stigmatizzazione.

Questo principio è stato applicato concretamente dai giudici di merito nel 2026. Il Tribunale Civile di Padova, con sentenza n. 264 del 9 aprile 2026, ha rigettato la deindicizzazione per le notizie attinenti all'attività professionale tuttora esercitata e pubblicizzata. Il Tribunale Civile di Palermo, con sentenza n. 3546 del 28 maggio 2026, ha invece sancito la necessità di una diffida documentata e specifica per configurare l'illecito risarcitorio dell'editore. Due pronunce che, lette insieme, disegnano un quadro preciso: il tempo trascorso conta, ma non redime da solo chi continua a svolgere attività di pubblico rilievo; e, sul piano risarcitorio, non è sufficiente la sola violazione formale — occorre una previa messa in mora documentata.

C'è poi un profilo spesso trascurato, che riguarda chi è stato prosciolto o archiviato in sede penale. L'art. 64-ter disp. att. c.p.p., recentemente introdotto dalla riforma Cartabia, prevede che a seguito di una pronuncia di proscioglimento, di archiviazione o di non luogo a procedere, la persona interessata possa richiedere la deindicizzazione dei dati personali contenuti nella sentenza o nel provvedimento. Tuttavia, secondo la Cassazione, l'annotazione della deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, «ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del GDPR», ove apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza da precludere al destinatario qualsiasi potere valutativo. In parole semplici: la Cartabia agevola l'iter, ma Google conserva un margine di opposizione fondato sul diritto di cronaca, e quel margine deve essere valutato secondo il test strutturato della sentenza 14488/2025.

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi agisce con tempestività e metodo. Non è un caso che la giurisprudenza più recente premi chi costruisce un fascicolo documentale solido prima ancora di presentare l'istanza al motore di ricerca.

Come scriveva Ronald Dworkin, i diritti fondamentali non sono «trionfi» assoluti da giocarsi contro la comunità, ma princìpi che richiedono di essere pesati nel contesto concreto — e il giudice che li bilancia male commette non solo un errore tecnico, ma un errore morale. La sentenza 14488/2025 va letta proprio in questa chiave: la Cassazione non ha semplicemente stabilito chi vince tra oblio e cronaca, ma ha imposto che la partita si giochi secondo regole strutturate e verificabili, sottraendo il bilanciamento all'arbitrio del giudicante.

Come si presenta una richiesta di oblio a Google passo per passo?

Conoscere i criteri serve a poco senza sapere come agire in concreto. La procedura si articola in passaggi che è indispensabile rispettare nell'ordine corretto, perché un errore nella fase stragiudiziale può pregiudicare l'eventuale azione in giudizio.

Il primo passo è la ricognizione degli URL: occorre censire con precisione tutti i link che compaiono associando il proprio nome al motore di ricerca, documentando data e screenshot di ogni risultato. Non è sufficiente segnalare genericamente che «escono vecchi articoli»: ogni URL va elencato singolarmente.

Il secondo passo è la redazione dell'istanza di deindicizzazione rivolta al gestore del motore di ricerca (per Google, attraverso il modulo ufficiale previsto dall'art. 17 GDPR). All'istanza vanno allegati: prova dell'identità del richiedente, elenco analitico degli URL, motivazione ancorata ai quattro criteri della sentenza 14488/2025, e — nei casi di procedimento penale concluso — copia del provvedimento di proscioglimento o archiviazione, possibilmente corredato dell'annotazione ex art. 64-ter disp. att. c.p.p.

Il terzo passo è l'attesa della risposta. L'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) riconosce il diritto alla cancellazione dei dati personali, esteso alla deindicizzazione dei risultati di ricerca; per chi è stato assolto, il d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) ha introdotto una tutela specifica, che consente di ottenere, con una procedura strutturata e in tempi ragionevoli, che quei contenuti non compaiano più tra i risultati associati al proprio nome. Il termine legale per la risposta del gestore è di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza (art. 12 GDPR). Il silenzio o il rifiuto non equivale a una sconfitta: apre la fase successiva.

Il quarto passo, in caso di rifiuto o assenza di risposta, è la scelta tra due strade alternative: il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure il ricorso diretto al Tribunale, con domanda inibitoria (ordine di deindicizzazione) e, se ne ricorrono i presupposti, domanda risarcitoria. Su quest'ultimo punto, il pregiudizio lamentato non va escluso in modo astratto: il giudice deve verificare se la permanenza in rete di dati personali non più pertinenti fosse concretamente idonea a ledere reputazione, riservatezza e identità personale, potendo a tal fine fare ricorso alle presunzioni semplici. Ciò significa che non è necessario dimostrare un danno economico preciso e documentato: è sufficiente che la permanenza online dei dati risulti concretamente lesiva secondo il ragionamento presuntivo del giudice.

Un avvertimento pratico che i più sottovalutano: la diffida preventiva scritta — inviata prima ancora di presentare il reclamo o il ricorso — non è un mero formalismo. Come ha chiarito il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 3546 del 28 maggio 2026, la diffida documentata e specifica è presupposto necessario per configurare l'illecito risarcitorio. Chi si rivolge direttamente al giudice senza aver prima messo in mora il gestore del motore di ricerca rischia di vedersi rigettare la domanda risarcitoria per carenza del presupposto della messa in mora.

Il confine tra diritto all'oblio e diritto di cronaca resta naturalmente fluido e da valutarsi caso per caso, ma le pronunce in esame chiariscono che il delisting non costituisce un automatismo, ma uno strumento di tutela funzionale a garantire un trattamento dei dati personali proporzionato rispetto all'identità dinamica della persona. Questa è, forse, la lezione più profonda del test strutturato: il diritto all'oblio non cancella la storia, ma pretende che essa venga raccontata in modo proporzionato a chi si è oggi, non solo a chi si era ieri.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP