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DSA e oblio: rimuovere contenuti online in meno passi - Studio Legale MP - Verona

Digitare il proprio nome su un motore di ricerca e trovare in prima pagina notizie di un procedimento penale concluso con l'assoluzione, o la cronaca di vicende ormai remote che non rappresentano più la propria identità: è una situazione che sempre più persone si trovano ad affrontare. Prima del 2024, le strade percorribili erano sostanzialmente due — il reclamo al Garante Privacy o il ricorso al giudice ordinario — entrambe lente e costose. Oggi il quadro è diverso, perché il Digital Services Act oblio rimozione contenuti piattaforme ha aggiunto uno strumento nuovo, rapido e stragiudiziale, che si affianca al tradizionale percorso GDPR senza sostituirlo.

Vale la pena capire come i due regimi si intrecciano nella pratica, anche alla luce di una giurisprudenza recente che sta affinando i presupposti e i limiti di ciascuno.

Prima e dopo il DSA: il sistema di tutele cambia struttura

Prima del 17 febbraio 2024, chi voleva ottenere la deindicizzazione di un contenuto disponeva essenzialmente dell'art. 17 del GDPR — il cosiddetto "diritto alla cancellazione" — e della via giudiziaria ordinaria. Il percorso era: richiesta all'operatore, eventuale diniego, reclamo al Garante Privacy o ricorso al tribunale. I tempi, nella pratica, erano raramente inferiori all'anno.

Con la piena applicabilità del Regolamento UE 2022/2065 — il Digital Services Act — si aggiunge un secondo binario. L'art. 21 DSA riconosce all'utente il diritto di contestare le decisioni delle piattaforme online davanti a organismi di risoluzione extragiudiziale certificati, in alternativa al tribunale. In Italia, AGCOM è stata designata come Digital Services Coordinator dalla L. 159/2023, che ha convertito il D.L. 123/2023. Nell'ambito di questo ruolo, AGCOM ha adottato la Delibera 282/24/CONS, il regolamento che disciplina la certificazione degli organismi ADR, entrata in vigore il 15 settembre 2024. Il primo organismo certificato in Italia è stato ADR Center S.r.l., con Delibera AGCOM 501/CONS/24 del 18 dicembre 2024.

Il punto cruciale, che molti articoli sul tema trascurano, è che DSA e GDPR operano su piani diversi e con presupposti diversi, e la scelta tra l'uno e l'altro — o la loro combinazione — non è neutra.

Come funziona il ricorso al DSA per far rimuovere un contenuto da una piattaforma?

Il DSA art. 21 consente all'utente di rivolgersi a un organismo ADR certificato quando la piattaforma ha adottato una decisione che lo riguarda — ad esempio il rifiuto di rimuovere un contenuto segnalato come illecito — oppure, simmetricamente, quando la piattaforma ha rimosso un contenuto dell'utente e questi contesta tale rimozione.

Perché il meccanismo si attivi, occorre che la piattaforma abbia già preso una decisione esplicita: non basta l'inerzia prolungata. Questo è il primo elemento di distinzione rispetto al GDPR. L'istanza si presenta all'organismo ADR certificato da AGCOM, che avvia il procedimento stragiudiziale con la piattaforma. Le decisioni dell'organismo non sono vincolanti per la piattaforma, salvo che le parti abbiano accettato tale effetto, ma costituiscono un atto formale che — in caso di inottemperanza — può alimentare il fascicolo di vigilanza di AGCOM e, in ultima analisi, esporre la piattaforma a sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo, soglia che la Commissione UE ha riconfermato nel proprio bilancio biennale del 17 febbraio 2026.

Qual è la differenza tra chiedere la rimozione con il GDPR e con il DSA?

La distinzione non è solo procedurale — è sostanziale, e ignorarla genera errori strategici.

Il GDPR art. 17 tutela il dato personale: presuppone che il trattamento sia divenuto illecito per mancanza di base giuridica, scopo esaurito o sopravvenuto pregiudizio all'interessato. Il diritto alla cancellazione — e la sua espressione digitale, la deindicizzazione — nasce da un rapporto tra l'interessato e il titolare del trattamento (ad esempio, il motore di ricerca), indipendentemente dalla natura del contenuto originario. La via GDPR include anche il reclamo al Garante Privacy, che ha poteri istruttori e sanzionatori propri.

Il DSA art. 21 tutela invece la relazione tra l'utente e la piattaforma come intermediario di servizi digitali: si contesta la decisione della piattaforma sulla moderazione dei contenuti, non il trattamento del dato in quanto tale. I contenuti rilevanti per il DSA sono quelli "illeciti" ai sensi del Regolamento — definizione ampia, che include materiale diffamatorio, violazione della privacy, contenuti che ledono la reputazione — ma il presupposto è che la piattaforma abbia agito (o non agito) come intermediario nel diffonderli.

In sintesi: il GDPR è lo strumento principale per agire contro i motori di ricerca in relazione alla deindicizzazione di contenuti indicizzati a partire dal nome dell'interessato; il DSA è lo strumento aggiuntivo per contestare le decisioni di moderazione delle piattaforme (social network, marketplace, host di contenuti) in tempi più rapidi e senza dover necessariamente adire il tribunale. Nei casi più complessi — una notizia diffamatoria che compare sia negli archivi di un editore sia nei risultati di Google sia su un social network — i due strumenti si usano in sequenza o in parallelo, ciascuno contro il soggetto competente.

AGCOM può ordinare la rimozione di contenuti diffamatori online?

AGCOM, nella sua veste di Digital Services Coordinator, non ha un potere di ordinare direttamente la rimozione di singoli contenuti su istanza individuale: questo sarebbe incompatibile con la struttura del DSA, che affida la moderazione alle piattaforme e il controllo all'Autorità solo in chiave sistemica. Ciò che AGCOM può fare — e che costituisce la vera leva del sistema — è vigilare sull'applicazione del Regolamento, aprire procedimenti nei confronti delle piattaforme che sistematicamente violano gli obblighi di rimozione tempestiva, e irrogare sanzioni proporzionate.

Sul piano individuale, il canale ADR ex art. 21 DSA è la via più diretta, ma non produce un ordine esecutivo automatico. Il che significa che, nei casi in cui sia necessaria la certezza della rimozione coattiva, il ricorso al giudice ordinario rimane insostituibile.

Qui entra in gioco la giurisprudenza più recente, che ha progressivamente alzato il livello di tutela sul piano risarcitorio.

Con l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2026, n. 6433, Rel. Dott. R.E.A. Russo, la Suprema Corte ha stabilito che il ritardo nella deindicizzazione — non solo il rifiuto — integra una violazione del diritto all'oblio idonea a fondare la responsabilità risarcitoria del gestore del motore di ricerca. Il caso riguardava un soggetto coinvolto in un procedimento penale conclusosi favorevolmente, le cui informazioni continuavano a comparire online nonostante una richiesta di deindicizzazione adeguatamente documentata, con rimozione completa avvenuta solo dopo la notifica del ricorso giudiziale. La Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva escluso il danno con formula di stile, affermando che la motivazione non raggiungeva il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost. e che il giudice del rinvio dovrà valutare il pregiudizio concreto ricorrendo alle presunzioni semplici, tenendo conto della diffusione della notizia, della gravità del fatto contestato e della posizione sociale dell'interessato.

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 264 del 9 aprile 2026, ha invece ribadito un limite opposto: chi continua a svolgere e pubblicizzare la propria attività professionale non può invocare il diritto all'oblio per notizie direttamente attinenti a quella stessa attività, poiché l'interesse pubblico alla conoscibilità prevale.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3546 del 28 maggio 2026, ha poi precisato che per configurare l'illecito risarcitorio a carico dell'editore è necessaria una diffida documentata e specifica: non è sufficiente una generica richiesta di rimozione, occorre un atto formale che metta la parte in condizione di conoscere esattamente gli URL contestati e le ragioni della pretesa.

Quest'ultima pronuncia merita attenzione perché tocca un profilo sottovalutato: la diffida pregiudiziale non è un mero adempimento formale, ma il momento in cui decorre il termine di riferimento per valutare il ritardo — e quindi la responsabilità — del soggetto inadempiente. Nell'intreccio tra GDPR e DSA, questo significa che la stessa diffida documentata può svolgere una doppia funzione: attivare il procedimento ADR ex art. 21 DSA e costituire il presupposto della responsabilità risarcitoria ex art. 17 GDPR. Costruirla correttamente, con indicazione analitica degli URL, delle norme violate e del termine ragionevole di adempimento, non è dettaglio trascurabile.

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi si attiva, non chi attende. In materia di oblio digitale, questa massima ha un significato concreto: il ritardo nell'esercitare i propri diritti non solo prolunga il danno, ma può — in taluni casi — indebolire la stessa pretesa risarcitoria, perché il decorso del tempo senza attivazione lascia spazio all'argomento difensivo secondo cui il soggetto non aveva ritenuto il contenuto lesivo in modo serio.

Come osservava Norberto Bobbio, il problema contemporaneo dei diritti fondamentali non è quello di giustificarli, ma di tutelarli. In materia di reputazione digitale, la moltiplicazione degli strumenti normativi — GDPR, DSA, riforma Cartabia per i prosciolti — è un progresso reale, a condizione che quei strumenti vengano azionati con consapevolezza e tempestività. Un sistema stratificato di tutele vale quanto la capacità di navigarlo.

Il punto critico che emerge dalla giurisprudenza del 2026 non è la mancanza di norme, ma la frammentazione dei presupposti: la diffida documentata che serve per il GDPR, la decisione esplicita della piattaforma che serve per il DSA, la valutazione del ruolo pubblico dell'interessato che condiziona entrambi. Chi si muove senza coordinare questi elementi rischia di azionare lo strumento sbagliato contro il soggetto sbagliato, perdendo tempo prezioso in una materia dove il tempo è, letteralmente, parte del danno.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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