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Cercate il vostro nome su Google. Se in passato siete stati coinvolti, anche marginalmente, in una vicenda giudiziaria, in uno scandalo locale, in una disputa lavorativa finita sui giornali online, è probabile che quell'episodio compaia ancora tra i risultati, mescolato alla vostra storia professionale e privata attuale. Non è un errore tecnico: è la memoria permanente della rete, che non dimentica e non contestualizza. Ma il diritto, anche in Italia, sta imparando a rispondere.
Il quadro normativo: GDPR, Riforma Cartabia e art. 17
Il fondamento del diritto alla deindicizzazione è l'art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che riconosce all'interessato il diritto alla cancellazione dei propri dati personali quando essi risultino "inadeguati, non più pertinenti o eccessivi" rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti. Nel contesto digitale, il diritto alla cancellazione si estende naturalmente alla cosiddetta deindicizzazione: non la rimozione del contenuto dal sito sorgente, ma l'eliminazione dal motore di ricerca del collegamento tra il nome della persona e quell'URL, così da renderlo di fatto irraggiungibile attraverso una ricerca nominativa.
Google indicizza continuamente pagine web attraverso sistemi automatizzati di crawling, associando contenuti, snippet e URL a specifiche query di ricerca. La deindicizzazione non comporta la cancellazione della pagina dal sito sorgente, ma impedisce che quel determinato URL compaia tra i risultati associati a una ricerca nominativa. È un meccanismo che interviene direttamente sul livello di accessibilità dell'informazione, modificando il modo in cui gli algoritmi restituiscono contenuti agli utenti senza eliminare il dato dalla rete.
Sul piano interno, la Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha introdotto l'art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La norma prevede che la persona nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento, di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione possa richiedere e ottenere che nel provvedimento sia apposta una specifica annotazione che precluda l'indicizzazione o disponga la deindicizzazione sulla rete Internet dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 679/2016.
In pratica, la persona assolta o archiviata può richiedere un'annotazione nella sentenza che disponga espressamente la deindicizzazione dei propri dati personali dalle pagine web. Sarà la Cancelleria del Giudice che emette la sentenza a inserire e firmare l'annotazione, che avrà valore vincolante sia per i motori di ricerca sia per i titolari del trattamento dei dati, senza necessità di ricorrere nuovamente al Tribunale o all'Autorità Garante.
Sembrerebbe uno strumento semplice e automatico. Non lo è affatto.
Tre pronunce recenti che ridisegnano i confini
La giurisprudenza degli ultimi mesi ha chiarito in modo netto che la deindicizzazione non segue logiche automatiche, e che ogni caso richiede un bilanciamento tra diritto alla privacy e interesse pubblico all'informazione. Il principio ricorrente può essere sintetizzato nel brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi lo esercita con tempestività e con gli strumenti adeguati, non chi attende passivamente che il tempo cancelli le tracce digitali.
La prima pronuncia fondamentale è la Cass. civ., Sez. I, ord. 26 dicembre 2025, n. 34217, che ha affrontato direttamente i limiti applicativi del nuovo art. 64-ter. Secondo la Corte, l'annotazione della deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, prevede che ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, ove sia apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati, essa non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza, così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo. La vicenda riguardava un avvocato e direttore scientifico di un ateneo telematico, il quale aveva ottenuto l'archiviazione del procedimento a suo carico e, grazie all'annotazione ex art. 64-ter, aveva sollecitato Google alla rimozione degli URL residui. Dopo aver ottenuto l'archiviazione e l'annotazione, il ricorrente si era visto riconoscere solo una deindicizzazione parziale: Google aveva mantenuto indicizzati numerosi URL aggiornati con la notizia dell'esito favorevole, ritenendo prevalente l'interesse pubblico all'informazione; il Garante aveva confermato la posizione di Google, il Tribunale di Napoli aveva respinto l'impugnazione e la Cassazione, a sua volta, aveva rigettato il ricorso.
La seconda pronuncia rilevante è la Cass. civ., Sez. I, sent. 30 maggio 2025, n. 14488, che ha invece accolto il ricorso di un soggetto definitivamente assolto da accuse gravissime legate a un'inchiesta sulla criminalità organizzata del 2011. Con la sentenza n. 14488 depositata il 30 maggio 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'equilibrio tra diritto all'informazione e tutela della reputazione personale, accogliendo il ricorso e annullando con rinvio la decisione del Tribunale di Milano che aveva respinto la richiesta di deindicizzazione di alcuni URL da parte di un cittadino definitivamente assolto da gravi accuse penali. La sentenza si distingue per l'attenzione al cosiddetto diritto all'oblio dinamico: la Corte evidenzia che il passare del tempo e l'evoluzione del contesto informativo possono modificare l'equilibrio tra libertà di stampa e protezione della persona, imponendo una rivalutazione della persistenza online.
La terza pronuncia, recentissima, è la Cass. civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2026, n. 6433 (ud. 9 febbraio 2026), che sposta il baricentro del dibattito su un profilo cruciale: il risarcimento del danno. Con questa ordinanza, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro una sentenza del Tribunale di Roma che, pur riconoscendo la violazione del diritto all'oblio da parte di Google LLC, aveva negato il risarcimento del danno per mancanza di prove specifiche. La Suprema Corte ha cassato quella decisione e disposto un nuovo esame da parte del giudice di merito. Il punto dirimente riguardava la motivazione della sentenza di primo grado, che la Cassazione ha ritenuto meramente apparente. La Corte ha ribadito che il danno non patrimoniale può essere accertato anche attraverso presunzioni semplici, considerando elementi come la diffusione della notizia, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale del soggetto coinvolto.
Queste tre pronunce, lette insieme, compongono un sistema coerente. La Cassazione, con la sentenza 14488/2025 e l'ordinanza 34217/2025, supera l'idea di un oblio "assoluto" e impone un bilanciamento strutturato: non conta solo il tempo, ma l'interesse pubblico attuale, la verità complessiva del dato e il rischio di stigmatizzazione. Da un lato nessun automatismo tra archiviazione e deindicizzazione; dall'altro, nessuna immunità per il motore di ricerca che ritardi ingiustificatamente la rimozione di contenuti lesivi.
Il peso del ruolo pubblico del soggetto interessato è un elemento sempre presente nel ragionamento dei giudici. Chi è stato considerato di rilevanza pubblica in ragione di funzioni educative, istituzionali o professionali di alto livello deve accettare un livello di esposizione maggiore. Ma anche per i personaggi pubblici, quando il tempo passa, i fatti evolvono e il soggetto non riveste più un ruolo pubblico attivo, mantenere visibili online notizie superate può risultare lesivo e sproporzionato: la Cassazione ha ribadito che i motori di ricerca non sono meri archivi digitali, ma soggetti attivi che devono gestire in modo responsabile la visibilità delle informazioni personali nel web.
Sul fronte del Garante per la protezione dei dati personali, i provvedimenti recenti confermano che esiste una via amministrativa alternativa (o parallela) a quella giudiziaria. Il Garante, con il provvedimento del 4 giugno 2025, ha dichiarato fondato il reclamo relativo ad alcuni URL e, per l'effetto, ha ingiunto a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, di inibire l'indicizzazione degli stessi in associazione al nominativo dell'interessato. Il punto interessante è che il Garante opera un'analisi URL per URL, riconoscendo la fondatezza del reclamo solo per una parte degli indirizzi contestati: un approccio granulare che riflette la complessità del bilanciamento.
Come notava Norberto Bobbio in «L'età dei diritti», i diritti fondamentali non esistono in astratto: trovano forma e contenuto nel confronto con altri diritti e con le condizioni storiche in cui vengono esercitati. Il diritto all'oblio digitale è forse l'esempio più vivido di questa dinamica: nasce sull'asse tra la dignità personale e la libertà di informazione, e cambia forma ogni volta che cambia il contesto tecnologico, giudiziario e sociale in cui viene rivendicato.
Cosa fare in concreto: iter, documenti e tempistiche
Chi si trova nella situazione di vedere indicizzati contenuti potenzialmente diffamatori o non aggiornati ha a disposizione percorsi distinti che possono anche cumularsi.
Il primo strumento è la richiesta diretta al motore di ricerca. Google mette a disposizione un modulo online per le istanze di deindicizzazione basate sull'art. 17 GDPR. La richiesta deve essere corredata dagli URL specifici, da una spiegazione del perché le informazioni risultino non più pertinenti o lesive, e, nel caso di vicende giudiziarie, dalla documentazione relativa all'esito del procedimento (decreto di archiviazione, sentenza di proscioglimento con attestazione di irrevocabilità). La giurisprudenza richiede che le circostanze a fondamento della richiesta, in particolare l'inesattezza dei dati, siano comprovate tramite elementi di prova pertinenti e sufficienti, idonei a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato. Presentare la sola sentenza senza l'attestazione di irrevocabilità può portare al rigetto della domanda.
Se Google respinge la richiesta, si può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 GDPR. Il reclamo è gratuito, non richiede necessariamente assistenza legale, ma un'impostazione tecnica accurata aumenta significativamente le probabilità di successo. Il Garante ha tempi medi di decisione che vanno dai sei ai diciotto mesi. In parallelo, o in alternativa, è possibile adire il Tribunale ordinario in sede civile per ottenere in via d'urgenza un provvedimento inibitorio (art. 700 c.p.c.) e, nel giudizio di merito, il risarcimento del danno non patrimoniale.
L'errore più comune che si commette è presentare istanze generiche, senza indicare con precisione gli URL da deindicizzare, senza allegare la documentazione giudiziaria completa e senza dimostrare in cosa consista il pregiudizio attuale. Un secondo errore frequente è rivolgersi soltanto all'editore sorgente, dimenticando che la deindicizzazione dal motore di ricerca è separata e autonoma rispetto alla rimozione o modifica dell'articolo originale: si può ottenere che un pezzo non compaia nei risultati di ricerca associati al proprio nome anche quando il contenuto resta pubblicato sul sito d'origine.
Quanto al danno risarcibile, la Cassazione con l'ordinanza n. 6433/2026 ha finalmente chiarito che non occorre una prova documentale analitica: è possibile fare ricorso alle presunzioni semplici, considerando la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto, per verificare se la tardiva deindicizzazione avesse effettivamente idoneità a causare un pregiudizio, esponendo al pubblico dati e informazioni personali non più di interesse e ledendo la reputazione della persona e il diritto alla riservatezza senza alcun interesse pubblico rilevante.
Le tempistiche da tenere a mente: la richiesta a Google deve ricevere risposta entro un mese (prorogabile di due mesi in casi complessi); il reclamo al Garante non ha un termine di decadenza, ma è buona prassi presentarlo entro due anni dal fatto lesivo per ragioni di opportunità pratica; l'azione giudiziaria civile si prescrive in cinque anni dalla consapevolezza del danno (art. 2947 c.c.). Il silenzio prolungato non giova: per i gestori di piattaforme e motori di ricerca, la giurisprudenza recente rappresenta un monito chiaro: i ritardi nella deindicizzazione possono avere conseguenze anche sul piano risarcitorio.
La questione della deindicizzazione di contenuti diffamatori online è un capitolo aperto del diritto digitale, ancora in cerca di un equilibrio stabile. Il sistema attuale chiede all'interessato un'attività di dimostrazione concreta del pregiudizio, esclude automatismi anche a fronte di provvedimenti giudiziari favorevoli, ma al tempo stesso nega al motore di ricerca la veste di archivio neutrale e irresponsabile. Un equilibrio difficile, che la giurisprudenza sta costruendo caso per caso, sentenza per sentenza, URL per URL.
Redazione - Staff Studio Legale MP