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Un Comune con centinaia di migliaia di euro di residui attivi fermi da anni, tributi non riscossi, canoni demaniali insoluti e contributi pubblici mai restituiti da imprese fallite: questa non è un'eccezione, ma la fotografia ordinaria di moltissimi enti locali italiani. Il tema del recupero crediti dell'ente pubblico è tornato al centro dell'agenda istituzionale nel 2026 con una forza inedita, spinto da due direzioni convergenti: una riforma normativa profonda e una giurisprudenza sempre più rigorosa nei confronti degli enti che gestiscono con superficialità il proprio patrimonio creditorio.
Il nuovo scenario normativo: rottamazione quinquies e AMCO
Il segnale più evidente del cambiamento di stagione è la c.d. rottamazione quinquies. Con la conversione in legge del D.L. n. 38/2026, il legislatore ha esteso la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione anche alle entrate di Regioni ed enti locali, uno strumento che fino a quel momento riguardava sostanzialmente solo i debiti erariali statali. La domanda di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, esclusivamente in via telematica, mentre gli importi dovuti saranno comunicati dall'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2026.
La scelta, però, non è automatica né priva di implicazioni: ciascun ente dovrà valutare se aderire alla misura, tenendo conto degli effetti sui propri equilibri finanziari e patrimoniali. Rinunciare a sanzioni e interessi — che la rottamazione in effetti azzerà per la quota condonata — significa fare una scelta di politica del bilancio con conseguenze sul riaccertamento dei residui attivi. Un errore di valutazione in questa fase può tradursi in un danno erariale contestabile dalla Corte dei conti.
Accanto alla rottamazione, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un ulteriore strumento di sistema: la facoltà per gli enti locali di affidare la riscossione coattiva ad AMCO — Asset Management Company S.p.A., società partecipata dal MEF già attiva nel recupero dei crediti deteriorati bancari. La vera discontinuità, però, è che per gli enti i cui tassi di riscossione scendono sotto determinate soglie ministeriali, tale affidamento diventerà obbligatorio alla scadenza dei contratti con gli attuali concessionari. Gli enti che non raggiungeranno le soglie previste saranno tenuti a trasferire le attività di recupero ad AMCO, con sanzioni previste in caso di inadempimento. Non si tratta più di un'opzione gestionale, ma di un vincolo strutturale che impone ai Comuni di misurare sistematicamente le proprie performance di incasso.
Parallelamente, la Legge di bilancio 2026 ha inaugurato una disciplina innovativa che consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di introdurre una propria definizione agevolata delle entrate locali — uno strumento autonomo di gestione delle attività di recupero crediti, distinto dalla rottamazione statale e interamente rimesso alla potestà regolamentare locale. Questa autonomia è un'arma a doppio taglio: valorizza la capacità di governance locale, ma richiede scelte deliberative ponderate e adeguata consulenza giuridica.
La giurisprudenza che cambia le regole del gioco
Sul versante giurisprudenziale, i mesi recenti hanno prodotto orientamenti di grande rilievo pratico per gli uffici legali degli enti.
Il tema del privilegio sui crediti da finanziamenti pubblici revocati ha trovato una sistemazione ormai consolidata ma ancora operativamente sottovalutata dagli enti. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 agosto 2025, n. 23805, Pres. Luigi Abete, Rel. Cosmo Crolla, ha chiarito in modo netto che i crediti dello Stato — e degli enti pubblici — per la restituzione di finanziamenti erogati a sostegno delle attività produttive sono assistiti dal privilegio ex art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 anche durante l'esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca del beneficio, che interviene solo come condizione di esigibilità del credito, senza valenza costitutiva del privilegio stesso. Ciò significa che quando un'impresa beneficiaria di contributi pubblici fallisce, l'ente erogante deve presentarsi al passivo fallimentare tempestivamente e con la qualificazione corretta del credito come privilegiato, non già chirografario. La tardività o l'errore qualificatorio può costare la perdita di una posizione preferenziale nell'ordine di distribuzione.
Va segnalato, peraltro, che il d.lgs. n. 184/2025, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, ha abrogato il d.lgs. n. 123/1998, riproducendo sostanzialmente il privilegio all'art. 17, comma 6 del nuovo testo. Chi gestisce pratiche di recupero su finanziamenti pubblici deve quindi verificare quale normativa ratione temporis si applica al singolo credito, per evitare di invocare una norma già abrogata.
Sul fronte della riscossione delle sanzioni amministrative e dell'efficacia del titolo esecutivo in mano all'ente, la Corte di Cassazione, Sez. II civ., ord. n. 11509/2026, ha ribadito un principio di estrema rilevanza pratica: una volta che la sentenza di rigetto del ricorso avverso un'ordinanza-ingiunzione diventa definitiva, è la sentenza stessa a costituire il titolo per la riscossione forzata, sostituendo l'originaria ordinanza. Il termine di prescrizione applicabile passa quindi da quello quinquennale delle sanzioni amministrative a quello decennale proprio del giudicato. Questo orientamento, se correttamente presidiato dall'ente, amplia in modo significativo la finestra temporale utile per agire in via esecutiva.
Sempre con riferimento alla prova della titolarità del credito nei giudizi di recupero, occorre menzionare la Corte di Cassazione, ord. 10 gennaio 2026, n. 601, che — pur in materia di cessione del credito in blocco — ha ribadito il principio cardine per cui chi agisce affermandosi titolare del credito ha l'onere di dimostrare con precisione documentale l'inclusione del credito specifico nell'operazione. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera dalla notifica al debitore ceduto, ma non costituisce prova sufficiente dell'avvenuta cessione. Questo principio investe direttamente gli enti che esternalizzano il recupero a società di gestione crediti: la catena documentale deve essere inattaccabile, pena l'inammissibilità dell'azione.
Errori da evitare e profili operativi concreti
L'esperienza contenziosa rivela che gli enti pubblici incorrono in tre errori ricorrenti, ciascuno con conseguenze patrimoniali precise.
Il primo è la prescrizione del credito per inerzia. Il principio romano vigilantibus iura subveniunt — il diritto assiste chi veglia, non chi dorme — vale a fortiori per l'ente pubblico, che non può invocare la complessità burocratica per giustificare l'omessa interruzione dei termini. I crediti tributari comunali si prescrivono in cinque anni (confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità); quelli da sanzioni amministrative passano a dieci anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza, come precisato dalla citata ordinanza n. 11509/2026. Il monitoraggio dei termini deve essere sistematico, non episodico.
Il secondo errore è la qualificazione errata del credito nelle procedure concorsuali. Un ente che vanta crediti da contributi pubblici revocati o da canoni non pagati da soggetti poi falliti deve presentare domanda di ammissione al passivo con la corretta qualificazione privilegiata, ove prevista dalla legge, e con documentazione completa. Presentarsi come creditore chirografario quando si ha diritto al privilegio significa, di fatto, rinunciare a riscuotere in un concorso in cui i fondi disponibili difficilmente coprono i crediti di rango superiore.
Il terzo errore è la gestione frammentata e non strategica del portafoglio crediti. La novità dell'AMCO e della rottamazione quinquies locale impone all'ente di classificare i propri residui attivi per anzianità, tipologia e recuperabilità prima di scegliere lo strumento. Aderire alla rottamazione su crediti ancora facilmente esigibili significherebbe rinunciare a entrate certe; non aderire su crediti ormai inesigibili significherebbe continuare a gonfiare il bilancio con poste di dubbia realizzazione.
Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto senza effettività rischia di restare una promessa vuota. Questa osservazione si converte, per l'ente pubblico, in un dovere concreto: la tutela del credito pubblico non è solo questione di forma giuridica, ma di responsabilità verso la collettività amministrata. La scelta degli strumenti — esternalizzazione, rottamazione, azione diretta, insinuazione al passivo — non è mai neutrale, e la sua correttezza può essere valutata ex post dalla Corte dei conti. Dotarsi di un presidio giuridico competente in questa materia, capace di seguire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale con continuità, non è un costo accessorio: è una condizione minima di buona amministrazione.
Redazione - Staff Studio Legale MP