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Linee guida Gelli-Bianco: come provare il rispetto ed evitare la condanna - Studio Legale MP - Verona

Scrive Ronald Dworkin, in Taking Rights Seriously, che le regole si applicano nel modo tutto-o-niente: o ricorrono i presupposti, o la regola non si applica. Ma i principi, al contrario, hanno una dimensione di peso. La legge 8 marzo 2017 n. 24, la cosiddetta legge Gelli-Bianco, è costruita proprio su questa tensione: le linee guida sono regole da seguire, ma la valutazione della condotta medica è un giudizio di peso, sfumature, contesto. Ed è in questa tensione che si annidano i rischi più seri per i professionisti sanitari.

La questione non è teorica. Ogni giorno, in sala operatoria e nei reparti, medici e infermieri adottano protocolli, si attengono a raccomandazioni, compilano cartelle. Eppure, quando arriva la causa civile o il procedimento penale, scoprire che il rispetto delle linee guida non è stato documentato in modo adeguato — o che si è verificata una disattenzione nella fase esecutiva — può trasformare una condotta corretta in una condanna.

La struttura della protezione prevista dall'art. 590-sexies c.p. e i suoi limiti

La legge Gelli-Bianco ha introdotto, con l'art. 6, il nuovo art. 590-sexies c.p., che esclude la punibilità del medico quando l'evento dannoso si sia verificato per imperizia, ma il professionista abbia rispettato le linee guida accreditate, ove queste risultino adeguate al caso concreto. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza Mariotti, ha poi chiarito l'ambito di applicazione della norma, precisando che la causa di non punibilità opera esclusivamente sul versante della colpa per imperizia, e non copre né la negligenza né l'imprudenza. Un perimetro, quindi, più ristretto di quanto il testo normativo facesse inizialmente sperare.

Ma c'è un secondo confine, ancora più insidioso, che la giurisprudenza ha progressivamente tracciato: anche all'interno dell'imperizia, l'esimente non opera quando l'errore riguarda la fase esecutiva dell'atto, se si tratta di colpa grave. Le linee guida possono essere state correttamente individuate e astrattamente adeguate al caso, ma se nell'esecuzione concreta il medico le ha disattese in modo grave e inescusabile, la protezione della Gelli-Bianco non scatta.

Questo è il punto che gli altri commentatori tendono a trattare come dato acquisito, senza svilupparne le implicazioni pratiche. Invece è qui che si giocano le cause reali.

Cosa insegna la giurisprudenza recente: tre pronunce da tenere a mente

La Cassazione penale, con la sentenza n. 10306 del 9 aprile 2026, IV Sezione penale, ha confermato la responsabilità per omicidio colposo di un chirurgo che, pur avendo eseguito l'intervento in conformità alle raccomandazioni cliniche, aveva abbandonato la sala operatoria prima della conclusione delle fasi post-operatorie, senza vigilare sul corretto conteggio dei presidi chirurgici e sulle operazioni di sutura. La Corte ha ribadito che il chirurgo mantiene una posizione di garanzia verso il paziente anche nella fase successiva all'intervento principale, e che l'abbandono anticipato integra condotta negligente non coperta dall'esimente delle linee guida, poiché la negligenza — a differenza dell'imperizia — è estranea al perimetro dell'art. 590-sexies c.p. La sentenza è particolarmente significativa perché chiarisce un profilo spesso sottovalutato: le linee guida disciplinano la tecnica, non esonerare dall'obbligo di presidio e sorveglianza continuativa.

Sul versante civilistico, l'Ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026 della Terza Sezione civile della Cassazione ha ribadito con nettezza che l'art. 9 della legge Gelli-Bianco è norma speciale e prevalente: la struttura sanitaria può rivalersi sul medico solo in caso di dolo o colpa grave. I patti di manleva che trasferiscono automaticamente sul professionista il costo del risarcimento, indipendentemente dal grado della colpa, sono nulli. Come ha precisato la Corte, le regole ordinarie del regresso tra condebitori non si applicano quando confliggono con il limite imperativo fissato dal legislatore.

Un'ulteriore pronuncia di rilievo, che tocca direttamente il momento probatorio del processo, è l'Ordinanza n. 7577 del 29 marzo 2026, con cui la Cassazione ha affermato che l'art. 15 della legge Gelli-Bianco impone la nomina di un collegio peritale composto da un medico legale e da uno o più specialisti di settore: una CTU monosoggettiva in materia di responsabilità sanitaria è processualmente illegittima. La conseguenza è pesante: una consulenza tecnica svolta da un solo esperto può determinare la nullità dell'intera istruttoria e, con essa, l'azzeramento di anni di giudizio.

Il latino offre qui una massima preziosa: vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila. Una regola che, nell'ambito della responsabilità medica, va intesa non come esortazione moralistica, ma come precetto operativo: chi non presidia la documentazione, il processo decisionale, la fase esecutiva, non potrà poi invocare la protezione della legge.

Emerge così un quadro in cui la legge Gelli-Bianco non è uno scudo passivo, che protegge il medico per il solo fatto che esistano linee guida da qualche parte. È uno strumento che premia chi ha costruito una traccia dimostrabile della propria condotta. La differenza tra il professionista tutelato e quello esposto non sta nella correttezza clinica — spesso identica nei due casi — ma nella capacità di ricostruire quella correttezza davanti a un giudice.

Cosa deve fare concretamente il medico: profili pratici

Il primo elemento è la documentazione clinica. La cartella clinica, le schede infermieristiche, i referti strumentali e le note operative devono rispecchiare fedelmente ogni passaggio del trattamento e ogni scelta clinica adottata. Non è sufficiente che la scelta sia stata corretta: deve risultare documentata, con indicazione della linea guida o della buona pratica clinico-assistenziale di riferimento, e del ragionamento che ha portato a ritenerla adeguata al caso concreto.

Il secondo elemento riguarda il discostamento consapevole. La legge Gelli-Bianco non impone un'applicazione acritica delle linee guida: quando il caso clinico presenta peculiarità che rendono le raccomandazioni standard non adeguate, il medico non solo può, ma deve discostarsene. L'importante è che questa scelta sia motivata e tracciata. Un discostamento non documentato si trasforma, in sede processuale, in un'inosservanza ingiustificata.

Il terzo elemento è la gestione della fase post-operatoria e di sorveglianza. Come chiarito dalla Cass. pen. n. 10306/2026, la posizione di garanzia del medico non si esaurisce con l'atto principale dell'intervento. La vigilanza sulle fasi successive — monitoraggio del decorso, tempestiva rilevazione di complicanze, corretta trasmissione delle informazioni al personale subentrante — fa parte integrante della condotta diligente esigibile.

Il quarto elemento riguarda il profilo assicurativo. Dal 16 marzo 2026, il regime assicurativo della legge Gelli-Bianco è a pieno regime: strutture e professionisti sanitari sono tenuti a disporre di coperture adeguate, che includano la colpa grave per il medico nella propria polizza individuale, poiché — come ribadito dall'ordinanza n. 9949/2026 — la struttura non può trasferire contrattualmente il rischio sul professionista. Verificare che la propria polizza copra effettivamente le ipotesi di colpa grave nell'esecuzione delle linee guida è un passaggio non procrastinabile.

Un aspetto che merita una riflessione finale, e che la dottrina non ha ancora sufficientemente sviluppato, riguarda la natura delle buone pratiche clinico-assistenziali rispetto alle linee guida in senso stretto. L'art. 5 della legge 24/2017 le prevede in via sussidiaria — quando non esistano linee guida formalmente accreditate per il caso concreto — ma la giurisprudenza di merito, e in parte quella di legittimità, ha riconosciuto valore protettivo anche a protocolli interni e checklist operative, ove questi rappresentino la codificazione di prassi cliniche consolidate e scientificamente fondate. Questa tendenza apre uno spazio difensivo significativo, ma richiede che tali strumenti siano stati adottati formalmente dalla struttura, portati a conoscenza del professionista e correttamente applicati nel caso di specie. Un protocollo interno non allegato alla cartella clinica, o sconosciuto al medico intervenuto, non vale come linea guida ai fini dell'esimente.

La legge Gelli-Bianco ha cambiato le regole del gioco della responsabilità medica, ma non ha eliminato il gioco. Ha spostato il peso della prova e ha valorizzato la tracciabilità della condotta. Chi non si attrezza per tempo — nella gestione quotidiana della documentazione, nella formazione sui protocolli, nella costruzione di una copertura assicurativa adeguata — scoprirà, quando sarà troppo tardi, che la protezione normativa esisteva solo sulla carta.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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