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TFR non versato azienda fallita: attenzione all'errore più costoso - Studio Legale MP - Verona

L'errore che quasi tutti commettono è andare direttamente all'INPS. Sembra logico: il TFR doveva finire al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, l'azienda non ha versato nulla, quindi si chiede all'INPS di pagare. L'ente risponde che non ha ricevuto i versamenti e che non è obbligato a coprire l'inadempimento del datore. Il lavoratore si trova fermo al punto di partenza, con il tempo che scorre e i termini che si accorciano. Questo cortocircuito ha bloccato migliaia di pratiche per anni. Il TFR non versato di un'azienda fallita oggi, per chi lavora in un'impresa con oltre cinquanta dipendenti, ha un percorso diverso — e una sentenza di ottobre 2026 lo ha finalmente reso certo.

Cosa ha stabilito la Cassazione il 7 ottobre 2026

Con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, a firma della Presidente D'Ascola e della Relatrice Ponterio, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che le quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria INPS costituiscono crediti retributivi del lavoratore verso il datore: il datore non è un mero intermediario che passa i soldi all'INPS, ma resta il vero obbligato. Di conseguenza, in caso di mancato versamento e di successiva apertura della liquidazione giudiziale, il lavoratore è legittimato a chiedere l'ammissione al passivo. Una volta accertato il credito in sede concorsuale, può poi richiedere l'intervento sostitutivo del Fondo di Garanzia INPS, il quale, dopo aver pagato, si surroga nella posizione del lavoratore e nel relativo privilegio.

La pronuncia supera l'orientamento espresso dalla sentenza n. 25035/2023, che aveva qualificato quegli accantonamenti come previdenziali, attribuendo all'INPS la veste di unico obbligato anche in assenza di versamenti. Quella lettura aveva aperto la strada alla tattica dilatoria descritta sopra: il lavoratore veniva rimandato al Fondo di Tesoreria, il Fondo di Tesoreria rispondeva di non aver ricevuto nulla, il Fondo di Garanzia eccepiva la propria estraneità. Un rimpallo che durava anni. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, hanno risolto questo contrasto giurisprudenziale, chiarendo che la responsabilità del datore resta intatta indipendentemente dalla modalità di gestione delle quote.

Se l'azienda fallisce chi paga il TFR non versato all'INPS?

Paga il datore di lavoro, tramite la procedura concorsuale — e poi, in via sostitutiva, il Fondo di Garanzia INPS se il credito rimane insoddisfatto. Il TFR non versato al Fondo di Tesoreria INPS è un debito dell'azienda verso il dipendente, che può pretenderlo come qualsiasi altra retribuzione: se l'impresa finisce in liquidazione giudiziale, il lavoratore si insinua al passivo e incassa la somma ammessa dal Fondo di Garanzia INPS. L'INPS non paga spontaneamente: interviene solo dopo che il credito è stato accertato in sede concorsuale e il lavoratore ne dimostra l'insoddisfazione.

Questo vale per le aziende con almeno cinquanta dipendenti, che dal 1° gennaio 2007 erano tenute a versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, in base all'art. 1, commi 755-757, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i rapporti di lavoro nelle aziende sotto quella soglia, il TFR resta accantonato direttamente in azienda e la procedura è analoga ma senza il passaggio intermedio del Fondo di Tesoreria.

Il nodo che nessun altro blog spiega: il doppio Fondo e la trappola del rimpallo

Fino all'ottobre 2026 convivevano due orientamenti della Sezione Lavoro della Cassazione. Il primo considerava il TFR destinato al Fondo di Tesoreria un credito ancora verso il datore, ammissibile al passivo con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., — cioè tra i crediti retributivi protetti che hanno precedenza nel riparto rispetto ai creditori chirografari. Il secondo riteneva invece che il trasferimento al Fondo di Tesoreria trasformasse il rapporto: il datore si liberava dell'obbligo e il lavoratore doveva rivolgersi direttamente all'INPS come se si trattasse di una prestazione previdenziale.

Questa seconda tesi era quella che l'INPS aveva sistematicamente difeso nelle procedure concorsuali, con un argomento apparentemente solido: se la legge obbliga il datore a versare al Fondo, il Fondo è il soggetto tenuto a pagare. Il risultato pratico era però paradossale: il lavoratore che chiedeva l'ammissione al passivo sentiva dire che non aveva legittimazione perché il credito era verso il Fondo; il lavoratore che si rivolgeva al Fondo di Garanzia sentiva dire che non poteva intervenire senza un'ammissione al passivo. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il TFR mantiene la propria natura retributiva anche quando deve essere versato al Fondo di Tesoreria INPS, poiché la modalità di gestione del TFR non può modificare la natura di un diritto maturato dal lavoratore.

La conseguenza è una sola: la sequenza operativa — prima l'insinuazione al passivo, poi la domanda al Fondo di Garanzia — è ora l'unica percorribile, ed è imposta dalla sentenza come percorso certo e non aggirabile dall'INPS.

Come si insinua al passivo il TFR maturato dopo il 2007?

L'insinuazione al passivo è la domanda con cui il lavoratore chiede al curatore, cioè al professionista nominato dal tribunale per gestire la procedura fallimentare, di riconoscere il proprio credito tra quelli ammessi alla distribuzione dell'attivo. Si presenta via PEC indirizzata al curatore giudiziale, separando le voci: TFR, eventuali ultime tre mensilità di retribuzione e altri crediti. Ogni voce va indicata con il relativo privilegio — il TFR gode del privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., che ne garantisce la priorità rispetto ai crediti non garantiti.

Quando il datore di lavoro è assoggettato a fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, la domanda al Fondo di Garanzia può essere presentata a partire dal 31° giorno successivo alla data di deposito dello stato passivo reso esecutivo. Non è necessario attendere la chiusura dell'intera procedura, che può durare anche cinque o dieci anni. La liquidazione del TFR avviene a cura dell'INPS subito dopo l'esecutività dello stato passivo.

La domanda si presenta esclusivamente online sul portale INPS con il modulo SR52, con termine di cinque anni dal momento in cui il diritto può essere esercitato; l'INPS liquida entro sessanta giorni dal completamento dell'istruttoria.

C'è un caso particolare che merita attenzione: quello in cui il fallimento viene chiuso anticipatamente per insufficienza dell'attivo prima che si tenga l'udienza per l'esame del passivo. Il Tribunale di Lagonegro, sezione lavoro, con la sentenza n. 457 dell'8 aprile 2026, ha chiarito questi passaggi, affrontando in particolare il caso in cui il fallimento venga chiuso anticipatamente per insufficienza di attivo prima che il lavoratore abbia potuto insinuarsi al passivo. In quella circostanza, il lavoratore accede al Fondo dimostrando di avere esperito azioni esecutive individuali risultate infruttuose.

Il Fondo di Garanzia INPS copre il TFR delle grandi aziende?

Sì, ma solo dopo l'ammissione al passivo. Prima della sentenza 26356/2026, l'INPS eccepiva per le quote post-2007 che il Fondo di Garanzia non fosse lo strumento giusto, scaricando la questione sul Fondo di Tesoreria e viceversa. Oggi quella eccezione non regge più. Le quote di TFR che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo di Tesoreria mantengono natura retributiva; se l'azienda non effettua i versamenti e viene sottoposta a liquidazione giudiziale, il lavoratore potrà chiedere l'ammissione al passivo per recuperare le somme dovute, e se ne ricorrono i presupposti, potrà intervenire il Fondo di Garanzia INPS per coprire il credito rimasto insoddisfatto.

Una precisazione rilevante riguarda la prescrizione. Il Tribunale Civile di Cagliari, con la sentenza n. 18/2026, si è pronunciato in materia di requisiti per accedere al Fondo di Garanzia INPS ai fini della liquidazione del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, confermando che il diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo si prescrive in dieci anni. Dieci anni sono un tempo lungo, ma cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto diventa esercitabile — non dalla cessazione del rapporto di lavoro. Chi si trova in una procedura aperta da anni deve verificare la propria posizione senza attendere ulteriormente.

Cosa fare adesso: la sequenza in quattro passaggi

Il primo passo è verificare se la procedura è già aperta e in quale fase si trova: lo si fa consultando il Registro delle Imprese e, se la procedura è una liquidazione giudiziale, il Portale delle Procedure Concorsuali del tribunale competente. Il secondo è raccogliere la documentazione del rapporto di lavoro: buste paga, CUD/CU degli ultimi anni, contratto, lettere di assunzione e cessazione. Il terzo è redigere e trasmettere via PEC la domanda di insinuazione al passivo al curatore, distinguendo le voci e indicando i privilegi spettanti. Il quarto, dopo l'esecutività dello stato passivo, è presentare la domanda al Fondo di Garanzia tramite il modulo SR52 sul portale INPS, allegando il decreto di esecutività e il certificato di ammissione rilasciato dal curatore.

Se la procedura è ancora in fase di apertura — cioè l'azienda è in crisi ma la liquidazione giudiziale non è stata ancora dichiarata — si può valutare di depositare un ricorso per l'accertamento del credito in via ordinaria, in modo da avere un titolo esecutivo pronto per il momento in cui la procedura si apre o in caso di azienda che non supera le soglie di fallibilità.

Nota dall'esperienza dello studio

Nelle pratiche che seguiamo in materia di crediti da lavoro, l'errore più frequente è presentare la domanda al Fondo di Garanzia prima che lo stato passivo sia diventato esecutivo. L'INPS restituisce la pratica chiedendo integrazione documentale, i sessanta giorni ripartono da zero, e il lavoratore perde mesi. Altrettanto comune è dimenticare di separare le voci nella domanda di insinuazione: TFR e ultime retribuzioni hanno presupposti di accesso al Fondo diversi, e confonderli porta a rigetti parziali che richiedono poi un giudizio per essere superati. Infine, il termine di cinque anni per la domanda al Fondo di Garanzia viene spesso visto come ampio e rassicurante: lo è fino a quando non si scopre che decorre non dalla chiusura del fallimento ma da quando il diritto è diventato esercitabile.

Come scrisse Rudolf von Jhering in La lotta per il diritto, il diritto non è una promessa astratta ma una conquista che si ottiene solo con l'azione. Per il lavoratore di un'azienda insolvente, questa conquista ha oggi una mappa più chiara — ma richiede comunque di percorrerla nei tempi e nell'ordine giusto.

Il brocardo vigilantibus iura non scripta servantur — il diritto assiste chi veglia — riassume meglio di qualsiasi altra formula il rischio pratico di questa materia: il lavoratore che aspetta che le cose si sistemino da sole, o che confida in un pagamento spontaneo dell'INPS, rischia di trovarsi con un credito prescritto o con un termine decadenziale saltato. La sentenza 26356/2026 ha aperto una porta; spetta a chi ha il credito attraversarla in tempo.

Domande frequenti

Ho lasciato l'azienda tre anni fa e solo ora ho scoperto che il TFR non è stato versato al Fondo di Tesoreria: posso ancora agire?

Sì, a condizione che non siano trascorsi i termini di prescrizione. Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto, ma il diritto di agire contro il Fondo di Garanzia segue la prescrizione decennale dal momento in cui il diritto è diventato esercitabile. La verifica degli estremi della procedura concorsuale, se già aperta, è il punto di partenza obbligato.

L'azienda non è fallita ma ha semplicemente chiuso senza pagare: posso accedere lo stesso al Fondo di Garanzia?

Dipende dalla dimensione dell'impresa e dalla sua assoggettabilità a procedure concorsuali. Se l'azienda è sotto soglia e non è stata sottoposta a liquidazione giudiziale, il lavoratore deve prima munirsi di un titolo esecutivo — decreto ingiuntivo o sentenza — e poi dimostrare che il tentativo di esecuzione forzata è rimasto infruttuoso. Solo a quel punto il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti previsti dalla legge.

Quanto paga concretamente il Fondo di Garanzia INPS per il TFR?

Il Fondo di Garanzia copre l'intero TFR maturato e non percepito, senza limiti massimi di importo per questa voce specifica, a differenza di quanto previsto per le ultime tre mensilità di retribuzione, che sono invece soggette a un tetto. La somma liquidata corrisponde a quanto accertato e ammesso in sede di stato passivo. I tempi ordinari di istruttoria sono sessanta giorni dal completamento della documentazione, ma nella pratica possono allungarsi in caso di procedura complessa o di contestazioni.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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