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Il nuovo assunto arriva il primo giorno, firma il contratto, riceve il badge, le credenziali e un foglio in più che il responsabile HR gli passa distrattamente: «Questo è il modulo per il TFR, non c'è fretta, ce l'hai due mesi». Ma quei due mesi passano in fretta — tra il periodo di prova, le prime scadenze, la routine che si installa. Quando il lavoratore ci ripensa, il termine è già scaduto. Il TFR maturando è andato al fondo pensione collettivo, e non si torna indietro.
Questo è lo scenario che si ripete ogni settimana da luglio 2026, da quando è entrata in vigore la nuova disciplina sull'adesione automatica alla previdenza complementare. Il modulo TFR3 neoassunti non è un adempimento burocratico secondario: è il documento che decide dove va una parte significativa della retribuzione differita per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Cosa succede se non firmo il TFR3 entro 60 giorni dall'assunzione?
Se il neoassunto non consegna il modulo TFR3 compilato entro sessanta giorni dalla data di assunzione, scatta l'adesione automatica al fondo pensione collettivo previsto dal contratto collettivo applicato. La regola di fondo è questa: il neoassunto ha sessanta giorni dall'assunzione per scegliere; se non lo fa, il suo TFR va in automatico al fondo pensione previsto dal contratto collettivo. L'adesione è definitiva: nessuna proroga, nessun rimedio automatico.
Il capovolgimento del 1° luglio: cosa è cambiato davvero
Prima di luglio 2026 esisteva il cosiddetto silenzio-assenso a sei mesi: il lavoratore aveva sei mesi per decidere, e il silenzio valeva come conferimento tacito al fondo. Il modulo TFR2 valeva per le assunzioni fino al 30 giugno 2026, con sei mesi per la scelta e silenzio-assenso dal settimo mese; il modulo TFR3 vale per le assunzioni dal 1° luglio 2026, con 60 giorni per la scelta e adesione automatica dalla data di assunzione.
Il cambiamento non è solo di durata. Ora il sistema cambia in modo sostanziale: l'adesione al fondo pensione è automatica fin dal primo giorno di assunzione, senza attendere nessun silenzio. In pratica, il lavoratore entra già iscritto — e deve attivamente scegliere diversamente entro sessanta giorni, non restare passivo.
La base normativa è l'articolo 1, commi 204 e 205, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che ha modificato l'articolo 8 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (il decreto sulla previdenza complementare). Come comunicato nella G.U. del 15 settembre 2026 n. 214, con Decreto del 4 settembre 2026 è stato istituito il Modulo TFR3, finalizzato all'esercizio delle facoltà previste per i lavoratori dall'articolo 8, commi 7-quater e 9-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Con il messaggio n. 3021 del 29 settembre 2026 l'INPS dà conto del decreto che adotta il modulo TFR3 e introduce il valore T3 in Uniemens. Il codice T3 nel flusso contributivo mensile è lo strumento tecnico con cui il datore di lavoro registra la scelta effettuata dal dipendente.
Le quattro opzioni del modulo TFR3 neoassunti: quale scegliere
Il modulo TFR3 non è un documento da firmare alla cieca. Contiene scelte strutturalmente diverse, con conseguenze patrimoniali di lungo periodo. Per chi è alla prima assunzione, entro 60 giorni si può confermare la destinazione al fondo previsto dall'automatismo, scegliere espressamente un altro fondo oppure rinunciare al conferimento e lasciare il TFR nel regime ordinario, quindi in azienda o, quando previsto, nel Fondo di Tesoreria INPS.
In sintesi, le opzioni sono quattro. La prima è confermare l'adesione automatica al fondo di categoria indicato dal CCNL — la scelta di chi aderisce consapevolmente. La seconda è scegliere un fondo pensione diverso da quello indicato dal contratto collettivo. La terza è rinunciare alla previdenza complementare e lasciare il TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. La quarta, rilevante per chi ha redditi bassi, è aderire al fondo escludendo il contributo volontario del lavoratore: chi ha una retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale, 7.101,12 euro nel 2026, può escludere il proprio contributo entro i 60 giorni, ma il TFR va comunque al fondo.
C'è anche una regola specifica per i contratti a termine brevi: l'adesione non scatta se il contratto a termine dura meno di 60 giorni.
I versamenti partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione. Questo significa che, in caso di adesione automatica, il datore versa retroattivamente tutti i contributi dalla data di ingresso in azienda, incluse le quote del periodo precedente alla scadenza.
Il rischio che i blog non spiegano: la responsabilità del datore di lavoro
Quasi tutti gli articoli sul TFR3 si concentrano su cosa deve fare il lavoratore. Nessuno spiega con sufficiente chiarezza cosa rischia il datore che non gestisce correttamente questo passaggio.
Il modulo TFR3 è lo strumento con cui il lavoratore esercita le proprie scelte sulla destinazione del TFR e con cui il datore di lavoro assolve agli obblighi informativi previsti dalla legge. Il punto chiave è il secondo: la firma sul modulo non è solo la scelta del lavoratore, è anche la prova che il datore ha adempiuto. Il modulo TFR3 è uno strumento dedicato esclusivamente a chi è stato assunto dopo il 30 giugno 2026 e svolge una doppia funzione documentale: da un lato raccoglie le opzioni del lavoratore sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, dall'altro certifica che il datore ha adempiuto agli obblighi di informazione e consegna.
Se il datore non consegna il modulo TFR3 al momento dell'assunzione, o non conserva la copia firmata dal lavoratore, non ha la prova di aver rispettato gli obblighi informativi imposti dal d.lgs. 252/2005. Quando il legislatore attribuisce effetti così rilevanti al silenzio del lavoratore, l'obbligo informativo del datore di lavoro diventa centrale. Se il datore di lavoro non consegna un'informativa chiara, non spiega le opzioni disponibili, non descrive gli effetti del silenzio e non conserva prova della comunicazione resa al lavoratore, l'intero processo diventa fragile.
Questo apre uno scenario di contenzioso che già emergeva nel vecchio regime: il lavoratore che scopre dopo mesi — o anni — di essere iscritto a un fondo pensione che non aveva scelto, può sostenere di non essere mai stato informato correttamente e di non aver mai ricevuto il modulo. Se il datore non ha la copia firmata, non può provare il contrario. Il costo dell'adesione automatica non voluta — contributi versati, posizione previdenziale aperta, eventuali costi di trasferimento — diventa un danno risarcibile a carico dell'azienda.
Summum ius summa iniuria: la rigidità del meccanismo automatico, applicata senza la garanzia di un'informazione reale e documentata, rischia di trasformarsi in un'ingiustizia a danno del lavoratore meno informato. Il che è esattamente il contrario di ciò che la riforma voleva ottenere.
Come osservò Rodotà, il diritto reale non è quello scritto nelle norme, ma quello che arriva effettivamente alle persone. Un modulo non consegnato, o consegnato senza spiegazione, non vale come scelta consapevole — e prima o poi qualcuno lo farà valere in giudizio.
Chi è escluso dal modulo TFR3 e quando i versamenti partono davvero
Il nuovo modulo TFR3 è lo strumento con cui i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a decorrere dal 1° luglio 2026, ad eccezione dei collaboratori domestici, possono indicare la destinazione del proprio TFR. Sono quindi esclusi i lavoratori domestici — colf, badanti, assistenti familiari — e il personale del settore pubblico, che restano soggetti a discipline separate.
I lavoratori a chiamata assunti dopo il 30 giugno 2026 vanno trattati come tutti gli altri, con informativa, modulo e adesione automatica alla scadenza dei sessanta giorni. Anche i contratti intermittenti, quindi, rientrano nel perimetro — un dettaglio che molti datori di imprese di piccole dimensioni non conoscono.
Se il contratto collettivo esclude i contributi durante il periodo di prova, il TFR è comunque dovuto al fondo dal giorno dell'assunzione, mentre i contributi partono dopo il superamento della prova. Due piani temporali distinti che è necessario tenere separati nella gestione del cedolino.
Nota dall'esperienza dello studio
Nelle pratiche che seguiamo in materia di lavoro, l'errore più frequente non è la scelta sbagliata sul modulo TFR3: è la mancata consegna del modulo stesso nelle prime settimane di rapporto. Questo accade soprattutto nelle aziende di piccole e medie dimensioni dove l'onboarding è gestito dal titolare o da un responsabile senza una procedura formalizzata. La copia firmata dal lavoratore sparisce nei cassetti, non viene protocollata, non entra nel fascicolo del personale. Quando il lavoratore contesta la destinazione del TFR a distanza di un anno, il datore non riesce a produrre nulla. Il costo dell'omissione, in quel caso, è molto più alto dei sessanta giorni che avrebbe impiegato per gestire correttamente il passaggio.
Domande frequenti
Come funziona l'adesione automatica al fondo pensione per i neoassunti dal luglio 2026?
Dal 1° luglio 2026 il neoassunto del settore privato è automaticamente iscritto al fondo pensione collettivo previsto dal proprio CCNL sin dal primo giorno di lavoro. Ha sessanta giorni per scegliere una destinazione diversa — un altro fondo, o il mantenimento del TFR in azienda — compilando il modulo TFR3. Se non lo fa, l'adesione diventa definitiva e i versamenti partono retroattivamente dalla data di assunzione.
Posso rinunciare al fondo pensione se sono stato assunto dopo il 30 giugno 2026?
Sì, ma solo entro i sessanta giorni dall'assunzione e compilando il modulo TFR3 con l'opzione di mantenimento del TFR presso il datore di lavoro o il Fondo di Tesoreria INPS. Questa possibilità riguarda i lavoratori alla prima assunzione. Chi invece ha già avuto precedenti rapporti di lavoro con previdenza complementare attiva non può tornare al regime ordinario: può solo scegliere a quale fondo destinare il TFR maturando nel nuovo rapporto.
Il datore di lavoro rischia qualcosa se non consegna il modulo TFR3 al neoassunto?
Sì. Il modulo TFR3 assolve anche la funzione di prova dell'adempimento degli obblighi informativi che il d.lgs. 252/2005 pone in capo al datore. Se il lavoratore sostiene di non aver mai ricevuto una corretta informativa e di non aver consapevolmente scelto il fondo, il datore che non conserva la copia firmata non ha elementi per difendersi. L'esposizione è a un'azione di risarcimento per i costi dell'adesione automatica non voluta — contributi versati, oneri di trasferimento, perdita di liquidità del TFR.
Redazione - Staff Studio Legale MP