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Se nei prossimi trenta giorni non verifica i numeri con attenzione, potrebbe firmare un accordo aziendale che l'INPS non può certificare. Il risultato: l'esodo salta, l'azienda non può pagare l'assegno, e i sindacati devono riaprire un tavolo che si pensava chiuso. Non è uno scenario teorico. Con la circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026 — emanata d'intesa con il Ministero del Lavoro — lo strumento dell'isopensione si è finalmente aperto anche ai cosiddetti isopensione contributivi puri, cioè ai lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. La finestra dei 84 mesi — sette anni di anticipo rispetto alla pensione — è aperta solo per chi cessa il rapporto entro il 30 novembre 2026. Dal 1° dicembre il limite torna a 48 mesi, quattro anni.
Tre anni in meno di scivolo significano tre anni in più di lavoro, o tre anni in meno di assegno a carico dell'azienda. Per un lavoratore con uno stipendio di 2.500 euro mensili, la differenza tra 84 e 48 mesi è superiore a 90.000 euro lordi complessivi di prestazione di accompagnamento. Il tempo conta.
Chi sono i "contributivi puri" e perché erano esclusi
I contributivi puri sono i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. Per questi assicurati, la pensione viene calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, cioè trasformando il montante dei contributi versati in rendita attraverso coefficienti di trasformazione legati all'età.
Il problema che bloccava l'accesso all'isopensione era tecnico, ma concreto: per alcune forme di pensionamento nel sistema contributivo, non basta raggiungere età e anzianità contributiva. Serve anche dimostrare che la pensione futura supererà una soglia minima di importo. E poiché il lavoratore esce dall'azienda prima della decorrenza pensionistica — anche di sette anni — l'INPS deve verificare in anticipo che, al termine dello scivolo, tutti i requisiti risultino soddisfatti. Prima della circolare 104/2026, non esisteva un criterio condiviso per farlo. Questo aveva prodotto, nella pratica, il blocco di molti accordi già negoziati con i sindacati.
Posso accedere all'isopensione se ho iniziato a lavorare dopo il 1996?
Sì, dal 29 settembre 2026. La circolare INPS n. 104/2026 conferma che l'isopensione prevista dall'art. 4 della legge n. 92/2012 (la cosiddetta legge Fornero) e gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 sono accessibili anche ai lavoratori interamente nel sistema contributivo. Restano fermi gli altri requisiti: l'azienda deve avere mediamente più di 15 dipendenti, serve un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e il lavoratore deve essere un dipendente a tempo indeterminato che matura i requisiti pensionistici entro il periodo massimo di accompagnamento.
Quanto deve essere alta la pensione futura per usare l'isopensione come contributivo puro?
È la domanda che decide tutto. Per accedere alla pensione anticipata contributiva — quella che richiede 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva — la pensione futura deve superare una soglia minima calcolata sull'assegno sociale. Nel 2026 le soglie sono:
— 1.638,72 euro al mese per la generalità dei lavoratori (tre volte l'assegno sociale, pari a 2,8× per i maschi e le donne senza figli);
— 1.529,47 euro per le donne con un figlio (moltiplicatore 2,6×);
— 1.420,22 euro per le donne con due o più figli (moltiplicatore 2,4×).
Per chi punta invece alla pensione di vecchiaia contributiva — 67 anni con almeno 20 anni di contributi — la soglia è più bassa: 546,24 euro mensili, pari a 1,5 volte l'assegno sociale. Ma questa strada implica sette anni in più di età rispetto all'anticipata, e per chi esce giovane con l'isopensione può significare un periodo di accompagnamento tecnicamente impossibile da coprire con i soli 84 mesi.
Il punto che gli altri blog non dicono: la verifica avviene al giorno dell'esodo
Qui sta il cuore del problema che nelle pratiche si manifesta più spesso. La circolare INPS 104/2026 chiarisce che l'importo-soglia va verificato alla data di accesso all'esodo, utilizzando la contribuzione maturata fino a quel momento e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età del lavoratore nella stessa data. Non si usa la contribuzione che il lavoratore avrebbe accumulato se fosse rimasto al lavoro fino alla pensione. Non si considera il montante futuro. Si fotografa il montante al giorno in cui il lavoratore firma l'uscita.
Questo crea un paradosso che emerge in pratica con frequenza: un lavoratore di 57 anni con 20 anni di contributi può avere — proiettando la carriera — una pensione futura ben superiore a 1.638 euro. Ma se al giorno dell'esodo il suo montante accumulato, trasformato con il coefficiente della sua età attuale, produce un importo inferiore alla soglia, l'accordo aziendale non è certificabile dall'INPS. L'intero tavolo sindacale si riapre. E spesso l'azienda, che aveva già pianificato l'esubero, si trova in una posizione difficile da gestire.
La proiezione attuariale — il calcolo che stima il valore attuale del montante contributivo e lo converte in rendita con i coefficienti vigenti — deve quindi essere eseguita prima della firma dell'accordo sindacale, non dopo. È il momento in cui l'assistenza legale e quella previdenziale devono lavorare insieme, con i dati contributivi reali estratti dal cassetto previdenziale INPS.
Entro quando devo uscire per avere i 7 anni di isopensione?
La cessazione del rapporto di lavoro deve avvenire entro il 30 novembre 2026. La decorrenza dell'isopensione deve essere entro il 1° dicembre 2026. Dal quel giorno, la durata massima torna a 48 mesi per l'isopensione ordinaria; gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà rimangono a 60 mesi. Chi sta negoziando un accordo in questo momento ha pochissime settimane per chiudere, far certificare i requisiti dall'INPS e formalizzare l'uscita. Nella pratica, considerando i tempi di istruttoria e gli adempimenti sindacali, chi non ha già un accordo in bozza ha margini ridottissimi.
Il quadro giurisprudenziale sugli incentivi all'esodo: tre pronunce da conoscere
Il tema degli scivoli pensionistici e degli incentivi all'esodo non è solo una questione amministrativa: genera contenzioso. La giurisprudenza recente offre tre riferimenti utili per chi deve navigare in questo ambito.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 4665 del 2 marzo 2026 ha chiarito che l'incentivo all'esodo riconosciuto dalla società cessionaria nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo ha fonte causale autonoma rispetto all'originaria cessione di ramo d'azienda. Questo significa che non può essere detratto — secondo il principio della compensatio lucri cum damno — dal risarcimento dovuto dalla cedente per l'illegittimità della cessione stessa. In pratica: chi ha ricevuto un incentivo all'esodo dalla nuova azienda dopo una cessione illecita non perde il diritto al risarcimento completo dall'azienda originaria.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l'ordinanza n. 24350 del 31 luglio 2026 (R.G.N. 7222/2025) ha ribadito lo stesso principio con ancora maggiore precisione, chiarendo che la somma corrisposta a titolo di incentivo all'esodo non integra la nozione di aliunde perceptum — ciò che il lavoratore ha guadagnato altrove e che potrebbe ridurre il risarcimento — quando il fatto generatore è causalmente distinto dall'illecito originario.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l'ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026 ha invece delimitato i confini della NASpI — l'indennità di disoccupazione — rispetto agli accordi di risoluzione consensuale con incentivo all'esodo. La Corte ha confermato che le ipotesi di risoluzione consensuale che danno diritto alla NASpI sono tipiche e tassative: se l'accordo non è avvenuto nell'ambito della specifica procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966, il lavoratore non ha diritto all'indennità. Una distinzione che chi esce con l'isopensione non deve dimenticare: durante il periodo di accompagnamento non si percepisce NASpI, ma l'assegno aziendale. Il problema sorge se l'accordo salta a metà strada.
Vale sul punto il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi vigila. Chi firma un accordo di esodo senza aver verificato la solidità economica del datore — la sua capacità reale di sostenere anni di prestazione di accompagnamento — può trovarsi in una posizione difficile se l'azienda entra in crisi. Su questo profilo, tra l'altro, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate il 7 ottobre 2026 (sent. n. 26356 e n. 26355) in materia di TFR e procedure concorsuali, confermando che i crediti dei lavoratori mantengono natura privilegiata anche nelle procedure di insolvenza del datore: un segnale di attenzione che vale anche per chi è in esodo.
Come ha scritto Hans Kelsen, il diritto non è uno specchio della giustizia: è una tecnica di organizzazione sociale. Fuori dalla metafora: sapere che uno strumento esiste non basta. Contano i numeri, i termini e la sequenza degli adempimenti.
Nota dall'esperienza dello studio
Nelle pratiche che seguiamo in materia di diritto del lavoro, l'errore più frequente in situazioni analoghe è la firma dell'accordo sindacale prima che l'INPS abbia rilasciato la sua certificazione preventiva dei requisiti. L'accordo viene presentato come definitivo, ma in realtà contiene una condizione sospesa che né il lavoratore né i sindacati hanno verificato: se la soglia economica non è rispettata al giorno dell'esodo, l'accordo rimane sulla carta. Questo accade soprattutto quando il professionista che segue la trattativa sindacale non ha accesso ai dati contributivi aggiornati del lavoratore. La prima cosa da fare, ancora prima di sedersi al tavolo, è estrarre l'estratto conto previdenziale dal cassetto INPS e commissionare una proiezione attuariale su quella base.
Domande frequenti
L'isopensione viene pagata dall'INPS o dall'azienda?
L'assegno viene erogato dall'INPS ma è interamente finanziato dal datore di lavoro, che deve versare anticipatamente all'Istituto la provvista necessaria a coprire l'intera durata del periodo di accompagnamento, compresi i contributi figurativi. L'azienda non può spalmare i pagamenti nel tempo: deve garantire la copertura integrale prima dell'uscita del lavoratore.
Se la mia azienda ha meno di 15 dipendenti, posso comunque usare uno scivolo pensionistico?
Non con l'isopensione, che richiede mediamente più di 15 dipendenti. Esiste però lo strumento degli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali, previsti dall'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, la cui attivazione dipende dall'esistenza e dalla dotazione del fondo di categoria. Anche per questi, la circolare INPS 104/2026 ha chiarito le regole di accesso per i contributivi puri, con durata massima di 60 mesi.
Cosa succede se firmo l'accordo e poi l'INPS rifiuta la certificazione?
L'accordo sindacale non è automaticamente esecutivo: la prestazione di accompagnamento parte solo dopo il via libera dell'INPS. Se la certificazione viene negata perché il requisito economico non è soddisfatto alla data dell'esodo, l'accordo non produce effetti. Il lavoratore rimane formalmente in servizio o deve rinegoziare le condizioni di uscita. Questo scenario è quello che si vuole prevenire con una verifica attuariale preventiva.
Redazione - Staff Studio Legale MP