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C'è una convinzione che resiste, diffusa tra ristoratori, titolari di negozi e piccoli imprenditori: "Io uso un rider con la partita IVA, è un autonomo, non ho obblighi amministrativi nei suoi confronti." È una convinzione comprensibile. È anche sbagliata.
Il rider con P.IVA nel Libro Unico del Lavoro: cosa cambia dal 1° luglio 2026
La novità deriva dal decreto-legge n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/2026, che ha inserito il nuovo comma 3-bis nell'articolo 47-quater del D.Lgs. n. 81/2015. Dal 1° luglio 2026 il committente è tenuto alla redazione e alla consegna del Libro Unico del Lavoro — il registro in cui si documentano le prestazioni lavorative e i compensi — anche ai rider rientranti nella disciplina dell'articolo 47-bis: lavoratori autonomi che effettuano attività di consegna di beni per conto altrui attraverso piattaforme anche digitali, compresi quelli che operano con partita IVA o mediante lavoro autonomo occasionale.
Tradotto: se un ristorante di Verona ingaggia un ragazzo con partita IVA per fare consegne a domicilio tre sere a settimana, quel ristorante è committente ai sensi della norma. Non conta che non sia Glovo o Just Eat. Non conta che siano "solo qualche consegna". Con l'Interpello n. 1 del 1° settembre 2026 il Ministero del Lavoro ha chiarito modalità e tempi di adeguamento; le indicazioni riguardano in particolare piccole realtà che usano servizi di consegna: ristoranti, negozi di prossimità, attività che integrano il proprio servizio con rider autonomi.
Il mio committente deve registrarmi nel LUL se lavoro come rider con partita IVA?
Sì. L'articolo 15, comma 1 del D.L. n. 62/2026 ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 47-quater del D.Lgs. n. 81/2015, stabilendo che il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, è tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori del Libro Unico del Lavoro. Il Ministero conferma che il 1° luglio è il momento dal quale sorge per il committente l'obbligo giuridico di tenuta del LUL per i lavoratori di cui all'art. 47-bis del D.Lgs. n. 81/2015, e che la decorrenza è riferita a partire dal periodo di paga di luglio 2026. L'obbligo non dipende dal volume delle consegne né dalla natura della piattaforma: riguarda il rapporto, non le dimensioni di chi lo gestisce.
Nel LUL devono comparire due dati essenziali per ogni mese: il numero delle consegne effettuate e l'importo complessivamente erogato al lavoratore. Due cifre, apparentemente semplici, che però richiedono rigore metodologico nella compilazione.
La proroga è già scaduta: da quando vale l'obbligo di LUL per i rider con contratto occasionale?
La proroga di 90 giorni prevista dalla legge di conversione riguarda esclusivamente il prospetto LUL relativo al mese di luglio 2026, consentendone l'aggiornamento e la stampa entro il termine prorogato. Per le mensilità successive restano invece ferme le ordinarie scadenze previste per la tenuta del Libro Unico. La L. 112/2026 è entrata in vigore il 25 giugno 2026: i 90 giorni sono decorsi il 23 settembre 2026. Chi alla fine di settembre non aveva ancora provveduto, si trovava già fuori dai termini non solo per agosto e settembre, ma anche per il prospetto di luglio.
Un dettaglio che molti ignorano: il committente è tenuto a generare e a elaborare il prospetto anche per le mensilità in cui il lavoratore autonomo non abbia effettuato alcuna consegna e non abbia dunque maturato alcun compenso, in quanto dal complessivo tenore letterale della disposizione si evince la volontà del legislatore di mantenere una continuità documentale per l'intera durata del rapporto. Il LUL va fatto ogni mese, anche se quel mese il rider non ha consegnato niente: si indicheranno semplicemente valori zero, ma il documento deve esserci.
Come si compila il LUL: il principio di competenza e quello di cassa non sono la stessa cosa
L'Interpello chiarisce che il numero delle consegne deve essere registrato nel mese in cui l'attività viene effettivamente svolta, mentre i compensi vanno indicati nel mese della loro effettiva erogazione, secondo il principio di cassa. Per collegare le somme corrisposte al periodo di riferimento, è possibile utilizzare il campo "note" del LUL.
Questo disallineamento temporale tra prestazione e pagamento è più frequente di quanto sembri. Un rider che effettua consegne a ottobre e riceve il corrispettivo a novembre avrà le consegne registrate nel LUL di ottobre e il compenso registrato nel LUL di novembre. Un errore in questa distinzione genera un'infedele registrazione, che è essa stessa oggetto di sanzione.
Cosa rischia l'azienda che non tiene il Libro Unico del Lavoro per i rider autonomi?
Il quadro sanzionatorio applicabile all'omessa tenuta del LUL è quello dell'articolo 39 del D.L. n. 112/2008. La sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro è stabilita dall'articolo 39, comma 6, del D.L. n. 112/2008 nell'importo da 500 a 2.500 euro. Per le omesse o infedeli registrazioni dei dati che incidono sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, la sanzione pecuniaria amministrativa va da 150 a 1.500 euro; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da 500 a 3.000 euro.
La condotta illecita va riferita, da un punto di vista temporale, ad ogni singolo mese, e quindi saranno contestati tanti illeciti quanti sono i mesi interessati dalle registrazioni omesse o infedeli. Un committente che non ha compilato il LUL da luglio 2026 in poi, scoperto a ispezione INL a novembre, può trovarsi contestata l'irregolarità per quattro o cinque mesi: l'esposizione complessiva cresce di conseguenza.
C'è però un profilo più insidioso, segnalato da attenta dottrina. Resta un profilo interpretativo sul piano sanzionatorio: la disciplina generale del LUL collega determinate sanzioni all'incidenza dell'omissione sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Il rider con P.IVA non è un lavoratore subordinato, quindi il nesso tra omessa registrazione e pregiudizio contributivo va valutato caso per caso. Questo non esclude la sanzione per omessa istituzione del registro, ma può incidere sulla scelta tra le diverse fattispecie contestabili dall'ispettore.
Il punto che nessuno dice: l'obbligo non è solo per le grandi piattaforme
Tutta la comunicazione istituzionale e la maggior parte dei commenti online hanno guardato a Glovo, Deliveroo, Just Eat. È comprensibile: sono i committenti con il maggior numero di rider. Ma l'art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 descrive una categoria di lavoratori, non una tipologia di datore di lavoro. L'art. 47-bis, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 definisce i rider come «lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali», inquadrandoli nell'alveo dei lavoratori autonomi eterorganizzati. La norma non richiede che la piattaforma digitale sia il core business del committente.
Questo significa che il panificio che usa un'app interna per gestire le consegne del mattino, il negozio di elettronica che affida le installazioni a domicilio a un corriere con P.IVA, la farmacia che integra il servizio di consegna con un rider occasionale: sono tutti potenzialmente committenti obbligati. Il nuovo obbligo di LUL va inquadrato nel più ampio sistema di tutela dei rider delineato dal D.L. n. 62/2026, comprendente identificazione digitale, individualizzazione degli account, formazione tramite SIISL e trasparenza dei sistemi automatizzati e algoritmici. La logica del legislatore è di tracciabilità totale del rapporto, indipendentemente dalle dimensioni del committente.
Come scriveva Rudolf von Jhering: «Il diritto non è un pensiero ma una forza viva.» La norma esiste, è operativa, e l'INL ha già gli strumenti per verificarla durante le ispezioni ordinarie.
Sul piano formale, poi, vale il brocardo tempus regit actum: l'obbligo è nato il 1° luglio 2026 e gli effetti sanzionatori si misurano da quella data, non dal giorno in cui il committente ha scoperto di essere inadempiente.
Nota dall'esperienza dello studio
Nelle pratiche che seguiamo in materia di lavoro, l'errore più frequente che riscontriamo tra i committenti — specie tra i piccoli esercenti — non è la volontà di evadere l'obbligo, ma la convinzione di non rientrarvi. "Ho solo un ragazzo che mi porta i pacchi un paio di volte a settimana, non sono mica una piattaforma": questa frase, o una sua variante, la sentiamo spesso. Il problema è che quando arriva l'Ispettorato del Lavoro — e arriva, spesso durante un controllo su tutt'altro — la distinzione tra committente "strutturato" e committente "occasionale" non esiste nella norma. Esiste solo l'adempimento o la sua assenza.
Domande frequenti
Il mio committente deve tenermi nel LUL anche se sono un libero professionista con partita IVA?
Sì, se l'attività che svolgi consiste nella consegna di beni per conto del committente in ambito urbano tramite qualsiasi strumento digitale di coordinamento. La definizione di rider dell'art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 non richiede che tu sia un lavoratore dipendente: si applica anche ai titolari di partita IVA e ai lavoratori autonomi occasionali che rientrano in quella descrizione. Se hai dubbi sulla tua situazione, verificare prima di una eventuale ispezione è molto meno costoso che farlo dopo.
Cosa succede se il committente non mi ha registrato nel LUL per i mesi passati?
L'omissione riguarda i mesi a partire da luglio 2026. La sanzione per omessa o infedele registrazione dei dati che incidono sui trattamenti retributivi o fiscali va da 150 a 1.500 euro per ogni mese irregolare, fino a dieci lavoratori interessati. In caso di ispezione INL, ogni mese non compilato può essere contestato come illecito autonomo, con l'importo che si moltiplica per il numero di mensilità in arretrato. Il committente che riceve un verbale ha poi la possibilità di regolarizzare la propria posizione, ma l'irregolarità pregressa resta.
Il LUL va fatto anche nei mesi in cui il rider non effettua consegne?
Sì. Il Ministero del Lavoro ha chiarito nell'Interpello n. 1 del 31 agosto 2026 che l'obbligo di compilazione del LUL non si interrompe nei mesi senza attività: in assenza di consegne e di compensi si indicano valori zero, ma il prospetto mensile va comunque elaborato e messo a disposizione del lavoratore. La ratio è garantire una continuità documentale per tutta la durata del rapporto, che permetta all'organo ispettivo di ricostruire l'andamento della collaborazione senza lacune.
Redazione - Staff Studio Legale MP