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Ogni anno circa 400.000 lavoratori dipendenti fruiscono del congedo parentale in Italia, eppure il tasso di rinuncia rimane elevato: secondo le rilevazioni INPS, una quota significativa di genitori aventi diritto non presenta mai domanda, spesso per ignoranza delle regole o per timore di conflitti con il datore di lavoro. Dal 1° gennaio 2026, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), il quadro è cambiato — ma non nel modo in cui molti pensano. E proprio la confusione su cosa è cambiato sta producendo una nuova ondata di rinunce e di errori che costano il diritto.
Congedo parentale 14 anni 2026: cosa è cambiato davvero
L'intervento normativo è contenuto nell'articolo 1, comma 219, della Legge di Bilancio 2026, che modifica gli articoli 32, 34 e 36 del D.Lgs. n. 151/2001, il Testo Unico sulla maternità e paternità. Dal 1° gennaio 2026 il limite temporale per fruire del congedo parentale per i lavoratori dipendenti viene esteso da 12 a 14 anni di vita del figlio. La novità riguarda la finestra temporale entro cui è possibile chiedere i giorni o i mesi residui, che si amplia, non il monte ore complessivo disponibile.
L'INPS, con il messaggio n. 251/2026, ha definito le regole per la fruizione del nuovo congedo parentale. Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, mentre per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 resta valido il precedente limite dei 12 anni.
C'è poi una seconda novità, meno pubblicizzata ma concreta: i giorni di permesso per malattia del figlio raddoppiano da 5 a 10 giorni lavorativi annui nella fascia 3-14 anni. Una misura che riguarda situazioni pratiche frequentissime — la febbre improvvisa, la visita specialistica, il ricovero — e che non richiede alcuna rendicontazione delle cause mediche verso il datore.
Primo errore: confondere più finestra con più mesi disponibili
Questo è l'equivoco più diffuso. La riforma non attribuisce un solo giorno aggiuntivo di astensione. La finestra temporale entro cui è possibile usare il congedo parentale passa da 12 a 14 anni del figlio, ma il monte complessivo di mesi spettanti rimane invariato. Chi ha già esaurito i propri mesi prima che il figlio compisse 12 anni non acquisisce nulla di nuovo. Chi invece ha giorni residui — perché non li ha mai usati o li ha usati solo in parte — può ora fruirne fino al quattordicesimo compleanno del figlio.
I tre mesi indennizzati all'80% della retribuzione, frutto delle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025, restano da fruire entro i sei anni di vita del figlio. L'errore pratico tipico è arrivare a uno studio legale convinti di poter ancora richiedere i mesi all'80% con un figlio di 13 anni: non è così. Quella finestra è chiusa molto prima.
Secondo errore: credere che la riforma valga anche per autonomi e partite IVA
La novità interessa i lavoratori dipendenti, non i lavoratori iscritti alla Gestione separata e non i lavoratori autonomi. Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi dodici anni di vita del figlio nel caso di nascita. I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani e commercianti hanno una disciplina ancora più restrittiva: il congedo è fruibile soltanto nel primo anno di vita del figlio.
Questo crea una differenza di tutela significativa tra chi lavora con contratto dipendente — pubblico o privato, senza distinzione — e chi gestisce una partita IVA o collabora con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Si tratta di una riforma rilevante sul piano della conciliazione tra vita familiare e lavoro, ma che non riguarda tutti i genitori indistintamente. Il brocardo lex specialis derogat generali trova qui applicazione puntuale: la disposizione della Legge di Bilancio 2026 deroga alla regola generale proprio perché circoscritta ai soli rapporti di lavoro subordinato.
Terzo errore: non sapere cosa fare quando il datore nega il congedo per un figlio tra 12 e 14 anni
Questo è il problema che arriva più spesso in studio, ed è quello che le guide online descrivono meno bene. Un datore di lavoro può rifiutare la richiesta sostenendo che il figlio ha già superato i 12 anni (applicando il vecchio limite), che l'assenza danneggerebbe la produzione, o addirittura che — se il coniuge non lavora — non sussisterebbe una reale necessità di cura da parte del genitore richiedente. Tutte e tre queste motivazioni sono giuridicamente infondate.
Per la Cassazione non è possibile limitare la fruizione del diritto al congedo parentale, e il licenziamento intimato per questo motivo è illegittimo perché fondato su un presupposto inesistente e contra legem. L'art. 38 del D.Lgs. n. 151/2001 punisce il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del diritto al congedo parentale con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro.
La risposta corretta al diniego non è una lettera generica di contestazione. La strada efficace è il richiamo puntuale al messaggio INPS n. 251 del 26 gennaio 2026, che chiarisce il nuovo limite dei 14 anni per i dipendenti, accompagnato da una formale diffida al datore ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 151/2001 con assegnazione di un termine — nella prassi, 15 giorni — prima di procedere con ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Se il congedo è già stato comunicato e il datore lo nega ignorando la diffida, il lavoratore può astenersi comunque: il datore rischia sanzioni amministrative da 516 a 2.582 euro, e l'eventuale licenziamento sarebbe nullo per legge.
Il congedo parentale fino a 14 anni vale anche per partite IVA e autonomi?
No. Come chiarito dal messaggio INPS n. 251/2026, l'estensione fino ai 14 anni riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. La regola riguarda i lavoratori dipendenti senza distinzione tra settore pubblico e privato: conta la natura del rapporto, non il datore di lavoro. Chi ha una partita IVA, chi collabora con contratto a progetto o chi è iscritto alla Gestione separata rimane fuori dalla riforma. Per queste categorie la disciplina applicabile è quella previgente, con limiti più stretti sia di durata sia di finestra temporale.
Quarto errore: dimenticare le adozioni e gli affidamenti
In caso di adozione, affidamento o collocamento, il congedo parentale è fruibile entro 14 anni dall'ingresso in famiglia, ma non oltre la maggiore età. La stessa estensione si applica ai genitori adottivi e affidatari: il congedo può essere fruito fino al compimento del quattordicesimo anno dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età anagrafica al momento dell'adozione o dell'affidamento. Questa previsione riconosce la specificità del percorso adottivo, in cui il bisogno di consolidare il legame familiare può manifestarsi in fasi diverse rispetto alla genitorialità biologica.
L'errore frequente è calcolare il limite dall'anno di nascita del figlio anche nei casi di adozione tardiva: un figlio adottato a otto anni con ingresso in famiglia certificato in quella data dà diritto al congedo fino ai 14 anni dall'ingresso, non fino al suo sedicesimo compleanno anagrafico.
Come si fa domanda INPS per il congedo parentale nel 2026 con il figlio che ha già 12 anni?
Dal 1° gennaio 2026, se il figlio ha già compiuto 12 anni ma non ha ancora raggiunto i 14 anni, i genitori possono continuare a utilizzare eventuali giorni di congedo parentale residui fino al compimento del 14° anno di età. La domanda di indennità di congedo parentale deve essere presentata telematicamente tramite il Portale web INPS (MyINPS) con SPID, CIE o CNS, l'App INPS Mobile, un patronato o intermediario abilitato, oppure il Contact Center INPS al numero verde 803 164. L'8 gennaio 2026 è stata aggiornata la procedura telematica "Domande di maternità e paternità", attraverso la quale devono essere presentate le domande.
Se tra il 1° gennaio 2026 e l'8 gennaio 2026 non è stato possibile presentare la domanda in via preventiva, l'INPS ha indicato che si potrà presentare successivamente anche per periodi pregressi fruiti in quell'intervallo, tenendo conto dell'oggettiva impossibilità tecnica. Questo significa che chi ha preso giorni di congedo nella prima settimana di gennaio 2026, prima che il portale fosse aggiornato, non perde l'indennità: può regolarizzare la domanda in un secondo momento.
Quinto errore: usare il congedo per attività estranee alla cura del figlio
La riforma amplia la finestra, ma non muta la natura giuridica dell'istituto. Il congedo parentale è un diritto potestativo — cioè un diritto esercitabile unilateralmente senza necessità del consenso del datore — ma resta vincolato alla sua funzione: la cura diretta del figlio. La Suprema Corte ha ribadito che il congedo parentale è un diritto potestativo che deve essere esercitato in coerenza con la sua funzione, e l'ampia tutela del diritto non deve essere confusa con una licenza di utilizzo arbitrario, come confermato dall'ordinanza n. 24922 del 9 settembre 2025 della Corte di Cassazione.
Nel caso esaminato dalla Corte, è stato ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che aveva utilizzato il periodo di astensione per prestare attività lavorativa presso lo stabilimento balneare della moglie, senza garantire la propria presenza accanto al minore e rendendo necessario l'intervento di terzi. La Cassazione, con la sentenza 2618 del 4 febbraio 2025, ha ribadito che le risultanze processuali avevano documentato lo svolgimento sistematico di un'attività retribuita durante il periodo di congedo parentale, attività che non si limitava a episodi sporadici ma costituiva un vero e proprio impiego parallelo.
Il principio che emerge da questa giurisprudenza è rigoroso e vale anche con la nuova finestra dei 14 anni: usare i giorni di congedo per lavorare altrove, anche occasionalmente, espone al licenziamento per giusta causa. Romano Guardini osservava che la responsabilità non è l'assenza di libertà, ma la sua forma più piena. Il congedo parentale è la traduzione giuridica di questa idea: libertà dal lavoro retribuito per prendersi cura di qualcuno che dipende da te. Non è intercambiabile con un'altra attività economica.
Domande frequenti
Con il nuovo congedo parentale ho più mesi di astensione o solo più tempo per usarli?
Solo più tempo per usarli. La riforma non aumenta i mesi complessivi spettanti a ciascun genitore: estende da 12 a 14 anni la finestra entro cui è possibile fruire dei mesi residui non ancora utilizzati. Chi ha già esaurito tutto il congedo spettante non acquisisce nuovi diritti; chi ha mesi ancora disponibili può ora usarli fino al quattordicesimo compleanno del figlio.
Il mio datore di lavoro dice che mio figlio ha già più di 12 anni e non mi riconosce il congedo: cosa posso fare?
È un diniego illegittimo, perché ignora la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e chiarita dall'INPS con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026. La risposta corretta è inviare una diffida scritta che richiami espressamente la nuova norma e il messaggio INPS, con un termine per adeguarsi. Se il datore non recede, il lavoratore può rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro e, nei casi urgenti, ricorrere al giudice in via d'urgenza. Il diniego espone il datore a sanzioni amministrative.
Sono un lavoratore autonomo con partita IVA: dalla riforma del 2026 ho qualche vantaggio?
No. La Legge di Bilancio 2026 ha modificato esclusivamente la disciplina dei lavoratori dipendenti. I lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata INPS restano soggetti alle regole precedenti, con limiti di età del figlio molto più restrittivi. La disparità di tutela tra lavoro dipendente e autonomo in materia di congedi rimane una delle criticità più rilevanti del sistema previdenziale italiano, oggetto di discussione politica ma non ancora corretta sul piano normativo.
Redazione - Staff Studio Legale MP