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Società in house: incentivi fotovoltaici a rischio taglio - Studio Legale MP - Verona

Se il Comune ha affidato — o sta per affidare — la gestione di un impianto fotovoltaico sopra i 900 kW alla propria società in house, nei prossimi trenta giorni vale la pena rileggere con attenzione il contratto di servizio già firmato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103 dell'11 giugno 2026, ha chiuso ogni margine di dubbio: l'art. 22-bis del D.L. n. 133/2014, convertito con L. n. 164/2014, prevede l'inapplicabilità della disciplina di rimodulazione in peius della tariffa incentivante solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, e le società in house non rientrano tra i beneficiari perché hanno natura privatistica e sono eterogenee e non comparabili rispetto alla categoria degli enti locali. La partecipata non è il Comune. E la differenza si misura in euro.

Società in house e incentivi fotovoltaici: cosa dice la sentenza della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 103 depositata l'11 giugno 2026, la Corte costituzionale ha affrontato una questione rilevante per il settore dell'energia e per la governance degli enti locali: l'accesso agli incentivi sul fotovoltaico per le società in house. Al centro della controversia vi era l'art. 22-bis del D.L. n. 133/2014, che prevede una deroga alla rimodulazione peggiorativa delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da fonte solare, limitata però agli impianti di proprietà diretta degli enti locali o delle scuole.

La questione era giunta alla Corte su rinvio del Consiglio di Stato. Con l'ordinanza n. 118 del 2025, il Consiglio di Stato, sezione seconda, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del D.L. n. 133/2014, come convertito, richiamando anche la possibilità delle società in house di prestare i propri servizi a terzi nella percentuale residua del 20 per cento dell'attività svolta — circostanza che le rende soggette alle norme in materia di aiuti di Stato, a differenza degli enti pubblici.

La risposta della Corte è stata netta. Il legislatore non avrebbe potuto mantenere inalterati gli incentivi per le società in house, giacché una tale scelta avrebbe attribuito a dette società un vantaggio selettivo e, quindi, un aiuto di Stato. La diversità di disciplina si giustifica anche nell'intento di scongiurare i potenziali effetti distorsivi della concorrenza connessi all'operare di società a partecipazione pubblica che possano godere di una posizione di mercato privilegiata, avvantaggiandosi di una provvidenza economica pubblica.

Il dispositivo è altrettanto chiaro: la questione di legittimità costituzionale in via incidentale concernente le tariffe incentivanti FER e l'applicabilità della deroga anche agli impianti di società in house costituite da enti locali è stata dichiarata non fondata.

La società in house del Comune ha diritto agli stessi incentivi fotovoltaici del Comune?

No. La risposta è definitiva dopo la sentenza n. 103/2026. Le società in house e gli enti locali costituenti rappresentano due fattispecie tra loro non omogenee e, dunque, non comparabili. Il controllo analogo, la partecipazione totalitaria, il vincolo di destinazione dell'attività: nessuno di questi elementi basta a far saltare il diaframma della personalità giuridica privatistica. L'in house rimane soggetto di diritto privato e come tale viene trattata quando si tratta di distribuire benefici economici pubblici.

Quanto pesa il differenziale tariffario: l'angolo che nessuno calcola

I commenti tecnici publicati dopo la sentenza si fermano, comprensibilmente, al dato giuridico: in house uguale privato, privato uguale nessuna deroga. Ma per un ente locale — e per l'avvocato che lo assiste — la domanda che conta davvero è un'altra: quanto viene a costare questa distinzione?

Per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici sopra i 900 kW, l'intestazione diretta del progetto all'ente garantisce la massima efficienza dell'incentivo, mentre il conferimento dell'asset alla società in house comporterà l'applicazione della riduzione dei contributi prevista dalla legge. Su un impianto da 1.000 kW con vita utile residua di dieci anni, la forbice può attestarsi nell'ordine di svariate centinaia di migliaia di euro, a seconda della tariffa-base e della percentuale di rimodulazione applicata. Non è un dettaglio contabile: è una posta che può condizionare l'equilibrio economico dell'intero piano di investimento.

Ma c'è un passaggio che quasi nessun commento segnala, e che riguarda direttamente i contratti già firmati. Molti enti locali, negli anni passati, hanno trasferito la gestione degli impianti alle proprie partecipate inserendo nel contratto di servizio una clausola di parificazione: in sostanza, l'in house avrebbe percepito gli incentivi come se fosse l'ente, e il Comune avrebbe compensato l'eventuale differenziale. Quella clausola è oggi priva di base normativa. La Corte costituzionale ha confermato che la disparità di trattamento è costituzionalmente legittima, il che significa che non esiste alcun titolo — né legislativo né giurisprudenziale — per sostenere che la partecipata abbia diritto all'incentivo pieno. Se il contratto di servizio prevede un impegno del Comune a coprire il differenziale, è il bilancio comunale a farne le spese. Verificare adesso quella clausola, prima che il GSE (il Gestore dei Servizi Energetici, l'ente pubblico che eroga gli incentivi) avanzasse rilievi o contestasse la spettanza del regime di favore, è il primo atto concreto da compiere.

Cosa cambia per le società in house con la sentenza della Corte costituzionale

La sentenza della Corte costituzionale ribadisce con forza che l'assimilazione di una società in house alla Pubblica Amministrazione non è e non può essere automatica, specialmente quando si tratta di benefici economici. Questo principio, enunciato in materia tariffaria fotovoltaica, ha però un'irradiazione più ampia: ogni volta che una norma riserva un vantaggio agli "enti locali", l'interprete non può estenderlo automaticamente alle in house per il solo fatto del controllo analogo.

La scelta di inquadrare le società in house nell'alveo della disciplina privatistica è peraltro coerente col principio di neutralità delle forme giuridiche, per cui è possibile assoggettare talune attività dell'ente alle norme di diritto pubblico e altre a quelle di diritto privato. La Corte, dunque, non sta aprendo una stagione di penalizzazione delle in house in quanto tali: sta semplicemente dicendo che la forma societaria scelta dall'ente ha conseguenze reali e non neutralizzabili caso per caso.

Sul punto si innesta un'ulteriore lettura critica. Il Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016) hanno costruito il modello in house come alternativa efficiente alla gara, non come alter ego dell'ente per ogni scopo. La Corte costituzionale presidia ora anche l'altro versante: l'in house non può portare con sé il regime pubblicistico di favore, pena l'alterazione delle regole di concorrenza. Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto non è solo un sistema di norme ma un sistema di distinzioni: ed è proprio sulle distinzioni — quella tra soggetto pubblico e soggetto privato partecipato — che si gioca oggi la partita più rilevante per gli enti locali.

Lex specialis derogat generali: il principio vale anche nel senso inverso. Se la norma speciale riservata agli enti locali non menziona le in house, il silenzio non è una lacuna da colmare con l'analogia — è una scelta legislativa che la Corte ha ora dichiarato legittima.

Conviene intestare l'impianto fotovoltaico al Comune invece che alla partecipata?

Dipende. La risposta tecnica impone di bilanciare almeno tre variabili: la dimensione dell'impianto (la soglia critica è 900 kW, sotto la quale la rimodulazione opera con modalità diverse), la struttura organizzativa interna all'ente (la gestione diretta richiede capacità tecnica e personale dedicato), e il contenuto del contratto di servizio già in essere con la partecipata.

Se da un lato Comuni, Province e scuole possono continuare a beneficiare appieno degli incentivi fotovoltaici per i grandi impianti, dall'altro le loro società partecipate non potranno usufruire delle stesse deroghe. Ma il trasferimento della titolarità dell'impianto dal Comune alla partecipata — o il percorso inverso — non è un'operazione fiscalmente e contabilmente neutra: richiede una delibera, una valutazione di congruità del trasferimento e, spesso, un parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Se il Comune intende recuperare la titolarità dell'impianto per accedere al regime di favore, deve farlo prima che intervenga una contestazione del GSE, perché retroagire dopo un provvedimento di rimodulazione applicato alla partecipata è operazione assai più complessa.

La riforma dell'ordinamento forense introdotta dalla L. n. 137/2026, entrata in vigore il 16 agosto 2026, merita anche essa attenzione nel quadro complessivo: le nuove compatibilità per gli avvocati degli uffici legali di enti pubblici e società a capitale pubblico ampliano le possibilità operative di chi gestisce queste partecipate, ma non modificano la sostanza della distinzione soggettiva su cui la Corte ha fondato la propria decisione. La forma privatistica dell'in house rimane tale, anche dopo la riforma forense.

Cosa fare adesso: la checklist per l'ufficio legale dell'ente

Il punto da cui partire non è la forma societaria — quella è già definita — ma i contratti. Ecco le verifiche concrete da fare nei prossimi giorni.

Primo: leggere il contratto di servizio tra il Comune e la propria in house e identificare eventuali clausole di parificazione tariffaria o di garanzia del differenziale a carico del Comune. Se esistono, vanno valutate alla luce della sentenza n. 103/2026 e modificate o eliminate con apposito atto.

Secondo: verificare l'intestazione formale degli impianti fotovoltaici sopra i 900 kW. Se l'impianto è già intestato alla partecipata, la rimodulazione tariffaria in peius si applica, senza eccezioni. Se è ancora intestato al Comune, la deroga spetta — ma il Comune deve gestirlo direttamente.

Terzo: controllare se la partecipata ha già presentato domanda di accesso agli incentivi come soggetto responsabile dell'impianto, e in quale regime. Un'eventuale contestazione del GSE sulla spettanza del regime di favore può dar luogo a recuperi retroattivi.

Quarto: se si valuta un trasferimento della titolarità, avviarlo prima di qualsiasi rilievo formale, con la delibera e la documentazione di supporto in ordine. Il Cons. Stato, Ad. Plenaria, sentenza n. 3 dell'8 luglio 2026, ha precisato che il giudice amministrativo non può sostituirsi nel merito delle valutazioni tecniche discrezionali: il che significa che, se il GSE applica la rimodulazione dopo una propria valutazione tecnica, il margine di sindacato giurisdizionale sarà stretto.

Anche le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 23220 del 14 luglio 2026, hanno ribadito che la personalità giuridica della società di capitali non si dissolve per il solo fatto della partecipazione pubblica: ogni azione risarcitoria o recupero che coinvolga la partecipata va canalizzato nel foro ordinario, non davanti alla Corte dei conti, salvo il danno erariale diretto all'ente socio. Anche questo aspetto va tenuto presente nella valutazione del rischio complessivo connesso all'assetto impianti-partecipata.

Domande frequenti

La società in house del Comune perde gli incentivi fotovoltaici che già percepiva?

Non automaticamente. La sentenza n. 103/2026 ha dichiarato legittima l'esclusione dalla deroga tariffaria, ma non ha annullato convenzioni o provvedimenti concessori già in essere. Il rischio concreto è che il GSE, prendendo atto della pronuncia, non applichi la deroga ai rinnovi o alle nuove convenzioni. Per i rapporti in corso, occorre verificare le singole convenzioni sottoscritte e la disciplina applicabile all'atto dell'incentivazione originaria.

Se il Comune riprende la gestione diretta dell'impianto, recupera la deroga tariffaria?

In linea di principio sì, perché la norma richiede che l'impianto sia "di titolarità" dell'ente locale o della scuola. Ma il trasferimento deve essere effettivo e documentato, con il Comune che assume la qualità di soggetto responsabile dell'impianto davanti al GSE. Non bastano accordi interni o deleghe operative: l'intestazione formale è determinante.

Un Comune può inserire nel contratto di servizio con la propria in house una clausola che copra il differenziale tariffario?

Può farlo, ma a quel punto è il bilancio comunale a sostenere la differenza — non l'incentivo pubblico. Quella clausola, dopo la sentenza n. 103/2026, non ha più nemmeno l'argomento giuridico della parificazione a sostegno: la Corte ha confermato che il diverso trattamento è legittimo. Prima di firmare o rinnovare contratti di servizio con questa clausola, è opportuno quantificare esattamente l'esposizione finanziaria pluriennale del Comune.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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