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Un'impresa impugna in via straordinaria la determina a contrarre di una stazione appaltante, convinta di poter guadagnare tempo e risparmiare sul contributo unificato rispetto al ricorso al TAR. Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso inammissibile: in materia di appalti pubblici, il rimedio straordinario è precluso, indipendentemente dalla fase della procedura e dal contenuto dell'atto. L'errore di rimedio, in quel caso, si traduce in un'occasione perduta e — se il termine per il ricorso giurisdizionale era già decorso — in una tutela definitivamente compromessa.
Quella vicenda, decisa dal Cons. Stato, Sez. II, sent. 8 luglio 2026, n. 5459, anticipa una domanda che chiunque si occupi di contenzioso con la pubblica amministrazione deve porsi oggi: nel nuovo quadro normativo introdotto dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 (GU n. 41 del 19/02/2026), convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, il ricorso straordinario 2026 — ora deciso dal Presidente del Consiglio di Stato, e non più dal Capo dello Stato — conviene ancora, e in quali casi?
Cos'è cambiato con il ricorso straordinario nel 2026?
Per oltre cinquant'anni il punto di riferimento normativo è stato il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Quel testo disciplinava il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio alternativo al ricorso giurisdizionale davanti al TAR: stesso oggetto (atti amministrativi definitivi illegittimi), stesso termine (120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto), ma soggetto decisore diverso, procedimento non giurisdizionale e — in teoria — maggiore semplicità di accesso.
L'art. 6, comma 4, del D.L. n. 19/2026 interviene su quel meccanismo con una modifica radicale: il Presidente della Repubblica non è più il destinatario né il firmatario della decisione. La competenza passa al Presidente del Consiglio di Stato, che adotta il provvedimento conclusivo con proprio decreto. La denominazione del rimedio si semplifica in "ricorso straordinario", senza ulteriori qualificazioni soggettive. Contestualmente, la riforma avvia la digitalizzazione del deposito, con l'introduzione di modalità telematiche per la presentazione dell'atto.
Il cambiamento non è solo nominale. Dietro la modifica del soggetto decisore si cela una questione che la dottrina aveva sollevato da decenni: la natura giuridica del ricorso straordinario. Era un rimedio amministrativo o, di fatto, para-giurisdizionale? La risposta oscillava. Da un lato, la Corte costituzionale aveva più volte ribadito la sua natura amministrativa, negando quindi che la decisione potesse avere l'autorità del giudicato in senso tecnico. Dall'altro, il parere del Consiglio di Stato — obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione — rendeva il procedimento assai prossimo a una pronuncia giurisdizionale, tanto che la giurisprudenza aveva ammesso la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, su richiesta di una delle parti.
Con la riforma del 2026, il Presidente del Consiglio di Stato — vertice dell'organo che già emetteva il parere vincolante — diventa anche il soggetto formalmente decisore. Il cerchio si chiude: il rimedio si avvicina ulteriormente alla giurisdizione, pur senza esserlo formalmente. Questo ha una conseguenza teorica di rilievo, che vale la pena segnalare: se il rimedio assomiglia sempre di più a un giudizio, il cittadino che lo sceglie deve sapere che le garanzie del processo — contraddittorio pieno, udienza pubblica, motivazione analitica — non sono ancora quelle del TAR.
Il ricorso straordinario conviene ancora rispetto al TAR dopo il D.L. 19/2026?
Rispondere richiede un confronto onesto tra i due regimi, prima e dopo la riforma.
Prima della riforma, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica offriva vantaggi chiari: nessun contributo unificato (o importo ridotto), procedimento meno formale, assenza di udienza pubblica, termine di 120 giorni identico al TAR ma con meccanismi di interruzione in parte diversi. I limiti erano altrettanto netti: impossibilità di ottenere misure cautelari, esclusione di alcune materie (tra cui gli appalti pubblici), e il rischio che l'Amministrazione opponesse il ricorso straordinario come atto di acquiescenza a seguito di trasposizione.
Dopo la riforma, i vantaggi strutturali restano in parte invariati: il termine di 120 giorni non è stato modificato, e il rimedio conserva la sua natura alternativa e non cumulabile con il ricorso giurisdizionale. Tuttavia, il passaggio della decisione al Presidente del Consiglio di Stato introduce elementi nuovi. Il procedimento acquisisce una fisionomia diversa: l'organo che emette il parere e l'organo che decide sono ora — in senso istituzionale — lo stesso soggetto. Questo può rafforzare la coerenza delle decisioni, ma rischia anche di ridurre la percezione di terzietà che il vecchio modello — pur con tutti i suoi difetti — garantiva attraverso la separazione formale tra il Consiglio di Stato (consultivo) e il Presidente della Repubblica (decidente).
Sul piano pratico, il punto critico resta quello già noto prima della riforma: la scelta del rimedio straordinario in materie escluse equivale a una rinuncia alla tutela. Lo ribadisce, con forza, la Cons. Stato, Sez. VII, sent. 22 maggio 2026, n. 4179 (Pres. Di Carlo, Est. De Berardinis): l'inammissibilità del ricorso straordinario avverso la determina a contrarre per l'avvio di una procedura di affidamento di appalto pubblico è confermata anche dopo la riforma, perché le materie soggette a rito speciale davanti al giudice amministrativo restano escluse dalla competenza del rimedio straordinario. La ratio è chiara: dove il legislatore ha voluto la concentrazione e l'accelerazione del giudizio, il rimedio alternativo non può sovrapporsi.
Un profilo che la riforma lascia invece irrisolto — e che merita attenzione critica — è quello della tutela cautelare. Il ricorso straordinario, anche nella sua nuova veste, non consente la sospensione dell'atto impugnato nelle more del procedimento. Chi impugna, ad esempio, un'ordinanza di demolizione o un provvedimento di decadenza da un'autorizzazione, e ha bisogno di bloccare immediatamente l'efficacia dell'atto, deve necessariamente rivolgersi al TAR. In questo senso, il vantaggio del risparmio sui costi e della minore formalità procedurale va sempre ponderato con il rischio concreto che, nel tempo necessario alla decisione del Presidente del Consiglio di Stato, l'atto produca effetti irreversibili. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi agisce, ma deve farlo con lo strumento giusto e nel momento giusto.
Entro quanti giorni si presenta il ricorso straordinario dopo la riforma?
Il termine rimane 120 giorni dalla notificazione del provvedimento, dalla sua pubblicazione o dall'intervenuta piena conoscenza. Su questo la riforma non ha inciso. Tuttavia, la digitalizzazione del deposito introdotta nel 2026 modifica le modalità pratiche di presentazione: la notifica e il deposito telematico richiedono una verifica preventiva degli indirizzi PEC dell'Amministrazione resistente e, ove applicabile, delle controparti intimate, con le conseguenti implicazioni in tema di perfezionamento della notifica. Un adempimento apparentemente formale che, se trascurato, può incidere sulla tempestività e quindi sull'ammissibilità del ricorso.
Vale anche ricordare che il termine di 120 giorni per il ricorso straordinario e quello — identico nella durata — per il ricorso al TAR decorrono in parallelo: la presentazione del ricorso straordinario non interrompe né sospende il termine per il ricorso giurisdizionale, salvo che non intervenga la trasposizione richiesta dall'Amministrazione o dal controinteressato. Chi sceglie il rimedio straordinario rinuncia, di fatto, alla possibilità di passare al TAR dopo la scadenza del termine giurisdizionale, a meno che non sia l'altra parte a chiedere la trasposizione.
Come osservava il giurista romano Gneo Domizio Ulpiano — e come torna opportuno ricordare in materia di rimedi processuali alternativi — summum ius summa iniuria: applicare la regola nella sua forma più rigida può produrre l'esito opposto a quello desiderato. In questo caso, scegliere il rimedio formalmente più accessibile senza verificarne la compatibilità con la materia contestata o con l'urgenza cautelare può trasformarsi nel peggior disservizio per chi cerca tutela.
La riforma del 2026 non elimina il ricorso straordinario: lo razionalizza e lo avvicina alla logica della giustizia amministrativa in senso stretto. Ma proprio per questo, la scelta tra ricorso straordinario e TAR richiede oggi una valutazione ancora più attenta di quanto non fosse necessario in passato. Il nuovo organo decisore è più vicino alla giurisdizione, ma le garanzie processuali restano quelle di un procedimento amministrativo. È una soglia sottile, che può fare la differenza tra una tutela efficace e una difesa formalmente corretta ma sostanzialmente inutile.
Termini di impugnazione, tutele e differenze retributive: lavoro, contratti e licenziamenti.
Redazione - Staff Studio Legale MP