Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

Smart working e affidamento: non basta per cambiare - Studio Legale MP - Verona

Un padre residente a Milano, i figli collocati con la madre a Vicenza, la prospettiva di due giornate mensili in smart working come leva per chiedere più tempo con i bambini. Una richiesta che, nell'era del lavoro agile, potrebbe sembrare perfettamente logica. Eppure la smart working modifica affidamento figli non è un'equazione automatica, e la Suprema Corte lo ha ribadito con chiarezza pochi giorni fa.

Con l'ordinanza della Cassazione civile, Sez. I, del 24 luglio 2026, n. 24005, la Corte ha stabilito che è legittima la decisione del giudice di merito che, a fronte della disponibilità del padre a lavorare in smart working e valutato il prevalente interesse dei minori, ha ritenuto di non dover modificare le condizioni di visita settimanali e festive. Un arresto che merita di essere letto con attenzione, perché contiene più di quanto appaia a prima vista.

Il caso: da Vicenza a Milano, passando per lo smart working

La vicenda riguarda due bambini nati nel 2017. Nel 2019 il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso stabilendo che vivessero con la madre a Vicenza; il padre poteva tenerli con sé a Milano un fine settimana ogni quindici giorni, dal giovedì sera alla domenica, oltre che durante parte delle vacanze.

Il padre proponeva ricorso ex art. 337-quinquies c.c. chiedendo la modifica delle condizioni di affidamento stabilite nel 2019: domandava il collocamento prevalente dei figli presso di sé, la revoca dell'assegno di mantenimento, il mantenimento diretto e una più ampia permanenza dei minori, soprattutto durante il periodo estivo, sostenendo l'inadeguatezza della madre e il miglioramento della propria situazione genitoriale.

Il Tribunale aveva confermato il collocamento presso la madre, disciplinando il diritto di visita del padre e rigettando le ulteriori domande. La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma, aveva soltanto aumentato da tre a quattro settimane il periodo di permanenza estiva dei figli presso il padre, confermando per il resto il provvedimento di primo grado.

Il padre chiedeva di ampliare i periodi di permanenza anche nei fine settimana e negli altri periodi di sospensione scolastica, evidenziando la possibilità di lavorare in smart working per due lunedì al mese come elemento a sostegno della propria domanda. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Il motivo è tecnico ma di grande rilevanza pratica. Per i giudici, il lavoro da remoto non era stato descritto in modo abbastanza preciso e non superava l'esigenza dei minori di avere un ambiente stabile e di riprendere regolarmente la scuola ogni lunedì. Non si trattava, quindi, di una questione di principio astratto, ma di insufficienza della prova allegata.

Cosa stabilisce davvero la Cassazione: nessun automatismo, tutto passa dal concreto

L'ordinanza non afferma che lo smart working sia sempre irrilevante. Stabilisce, piuttosto, che la flessibilità lavorativa non costituisce un elemento decisivo in via automatica. Il genitore che la invoca deve indicare in modo concreto come quella disponibilità si traduce in un vantaggio misurabile per i figli; una generica possibilità di lavorare da casa non impone quindi al giudice di modificare l'assetto già stabilito.

Il filo conduttore è il criterio del preminente interesse del minore, che la giurisprudenza più recente applica in modo sempre più rigoroso e antischemático. La valutazione circa la concreta incidenza degli impegni lavorativi e dell'organizzazione dell'attività professionale rientra nell'apprezzamento di merito del giudice, il quale deve individuare la soluzione più conforme al superiore interesse del minore, privilegiando la continuità dell'habitat di vita, la stabilità delle abitudini e le esigenze di crescita.

Questo orientamento si inserisce in un filone più ampio che la Prima Sezione ha elaborato nel corso del 2026. Con l'ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha superato definitivamente il criterio della maternal preference, ribadendo che nei procedimenti di separazione e divorzio le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli minori devono fondarsi su una valutazione in concreto della specifica realtà familiare, senza che il giudice possa limitarsi ad applicare criteri astratti per disporre il collocamento prevalente.

La decisione si colloca nel progressivo superamento di impostazioni tradizionali che tendevano a riconoscere alla madre una posizione privilegiata nel collocamento dei figli piccoli, ribadendo invece la necessità di una valutazione neutra e concreta, fondata esclusivamente sull'interesse del minore. L'ordinanza n. 6078/2026 riafferma così la centralità dell'interesse del minore quale criterio esclusivo e concreto di decisione, il rifiuto di automatismi e presunzioni legati all'età o al genere genitoriale, la valorizzazione della bigenitorialità in senso sostanziale.

Vale quindi il brocardo romano vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi agisce con diligenza e concretezza, non chi si affida a circostanze generiche o a presunzioni di convenienza. Un genitore che voglia davvero incidere sull'assetto del collocamento deve attrezzarsi con precisione, non semplicemente invocare una modalità lavorativa.

Posso chiedere la modifica dell'affidamento dei figli se lavoro in smart working?

Sì, è possibile proporre un ricorso ex art. 337-quinquies c.c. per la revisione delle condizioni di affidamento o del calendario di frequentazione anche quando il cambiamento della propria situazione lavorativa riguarda il passaggio al telelavoro. Tuttavia, la domanda è ricevibile e fondata solo se si dimostra che tale cambiamento si traduce in un beneficio concreto, documentato e stabile per i figli, e non semplicemente in una maggiore disponibilità astratta del genitore richiedente.

Il giudice valuta, anzitutto, se il mutamento delle circostanze sia effettivo e significativo rispetto a quanto già considerato quando fu fissato il regime originario. Una disponibilità marginale — come due giornate mensili in smart working — difficilmente soddisfa questa soglia, specie se i figli hanno già costruito abitudini scolastiche, sociali e affettive radicate nel contesto in cui vivono.

Il telelavoro è un motivo valido per cambiare il collocamento dei figli dopo la separazione?

Di per sé, no. Il collocamento prevalente dei figli non cambia per effetto della sola disponibilità di un genitore a lavorare da remoto. Il telelavoro può diventare un elemento rilevante all'interno di un quadro più ampio: se il genitore dimostra, ad esempio, che il nuovo assetto lavorativo gli consente di seguire personalmente i figli all'uscita da scuola ogni giorno, che il contesto abitativo è adeguato, che il rapporto affettivo consolidato con i minori è documentato e che il trasferimento del collocamento non comporterebbe strappi traumatici rispetto alla routine dei bambini, allora lo smart working diventa uno dei tasselli di un mosaico probatorio più solido.

Il problema sorge quando il telelavoro viene presentato come unico o principale argomento. In quel caso, come ha chiarito la Cassazione con l'ord. n. 24005 del 24 luglio 2026, il ricorso è destinato all'inammissibilità o al rigetto. La Cassazione ha ribadito che la regolamentazione dei tempi di permanenza non dipende soltanto dalla disponibilità materiale dei genitori; il giudice deve valutare il preminente interesse dei figli, considerando l'età, le esigenze di accudimento e la continuità degli ambienti di vita già strutturati.

Cosa deve dimostrare il genitore che chiede di modificare i tempi di visita per via del lavoro da remoto?

Questa è la domanda più pratica, e la risposta si articola in quattro direzioni.

La prima riguarda la stabilità e concretezza del nuovo assetto lavorativo. Due giornate mensili in smart working non bastano. Occorre dimostrare che il telelavoro è regolato da un accordo scritto, che è strutturale e non occasionale, e che consente una presenza reale e continuativa nella vita dei figli. Un contratto di lavoro agile a tempo indeterminato, con giornate fisse e documentate, è una base ben diversa rispetto a una generica disponibilità datoriale.

La seconda riguarda il vantaggio concreto per i minori. Non è sufficiente che il genitore stia a casa: bisogna spiegare, con elementi verificabili, come quella presenza migliora la vita quotidiana dei bambini. L'accompagnamento a scuola, la gestione delle malattie, la partecipazione alle attività extrascolastiche: ogni aspetto va allegato, preferibilmente con documentazione.

La terza riguarda la continuità dell'ambiente di vita dei figli. Se i bambini sono inseriti in un contesto scolastico e sociale che dipende dal luogo di residenza attuale, spostare il collocamento richiederebbe una valutazione di impatto complessiva. Il giudice darà peso alla stabilità già acquisita, ed è onere del richiedente spiegare perché il cambiamento sarebbe comunque nell'interesse dei figli e non solo nella convenienza del genitore.

La quarta riguarda la prova del mutamento delle circostanze. La modifica ex art. 337-quinquies c.c. non è un riesame del merito originario: presuppone un fatto nuovo e significativo rispetto alla situazione già valutata. Se il regime di visita è stato fissato di recente, la soglia si alza ulteriormente.

Come scriveva Luigi Ferrajoli, il garantismo non è solo un limite al potere dello Stato, ma più in generale un metodo di argomentazione fondato sulla verifica concreta delle premesse: nel diritto di famiglia, questa logica si traduce nel rigetto di ogni automatismo e nell'esigenza di ancorare ogni decisione alla realtà specifica del minore. La Cassazione, con la pronuncia del 24 luglio 2026, non fa altro che applicare questo metodo al fenomeno del lavoro agile, che pure ha trasformato profondamente la vita di molte famiglie.

Il punto critico che questa sentenza illumina — e che molti commenti trascurano — è che il rischio maggiore non è il rigetto nel merito, ma l'inammissibilità per genericità del ricorso. Un ricorso in Cassazione che fondi la domanda di modifica del collocamento su una disponibilità lavorativa non documentata con precisione viene dichiarato inammissibile prima ancora di essere esaminato nel merito. Questo significa non solo perdere la causa, ma precludersi per un periodo rilevante la possibilità di riproporre la domanda, salvo sopravvenienze ulteriori e distinte. Il costo, in termini di tempo e di relazione con i figli, può essere significativo.

La disponibilità al telelavoro è, dunque, un argomento che vale la pena utilizzare — ma solo come elemento di un quadro più ampio, costruito con attenzione e con il supporto di chi conosce le dinamiche concrete di questi procedimenti.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP