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Adozione maggiorenne: il figlio può bloccarla? - Studio Legale MP - Verona

Un uomo aveva trascorso oltre vent'anni accanto alla figlia della moglie. La ragazza era piccola quando lui era entrato nella sua vita, aveva condiviso la casa, le vacanze, le malattie, i compleanni. Il padre biologico era assente da anni. Tutto sembrava pronto per formalizzare giuridicamente ciò che era già reale. Poi il figlio del primo matrimonio — adulto, residente altrove, con i suoi figli — aveva detto no. Un no secco, motivato in modo vago. Il Tribunale di Imperia si era trovato davanti a una domanda precisa: quel no poteva essere ignorato, se il giudice lo riteneva ingiustificato? La Corte Costituzionale ha risposto il 21 luglio 2026: assolutamente no.

Adozione maggiorenne dissenso figlio: cosa dice la legge

Il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante blocca sempre e definitivamente l'adozione del maggiorenne. Non esistono margini di valutazione discrezionale per il giudice. Questo è il punto fermo dopo la sentenza n. 134 del 2026.

Per capire perché, serve partire dalla norma. L'art. 297, comma 2, del codice civile — letto insieme all'art. 291 c.c. come riscritto dalla giurisprudenza costituzionale — stabilisce che, per pronunciare l'adozione di un maggiorenne, occorre raccogliere non solo il consenso delle parti (adottante e adottando), ma anche una serie di assensi, cioè di approvazioni formali da parte di soggetti terzi che sarebbero direttamente toccati dagli effetti giuridici dell'adozione. Ai fini della pronuncia dell'adozione è necessario, oltre al consenso delle parti, l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

A questi si aggiunge, per elaborazione giurisprudenziale, l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante. L'esistenza di discendenti legittimi o legittimati dell'adottante osta all'adozione di persona maggiorenne: la preclusione è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. La tradizionale preclusione resta ferma solo in presenza di figli minori o, se maggiorenni, che abbiano espresso il loro dissenso.

In sintesi: se i figli dell'adottante sono adulti e acconsentono, l'adozione può procedere. Se anche uno solo di loro dice no, il ricorso è destinato al rigetto.

Corte Costituzionale n. 134/2026: perché il veto non si può superare

Il Tribunale di Imperia, con ordinanza del 9 gennaio 2025, aveva posto una domanda scomoda alla Consulta: perché il dissenso del figlio maggiorenne è assoluto, mentre quello del coniuge non convivente può essere superato dal giudice se ritenuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando? Non è una disparità irragionevole?

Con la sentenza n. 134/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, secondo comma, c.c., nella parte in cui non consente al giudice di superare il dissenso espresso dal figlio maggiorenne dell'adottante all'adozione di persona maggiorenne. La Consulta ha affermato che la disciplina non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. per diversità di trattamento rispetto all'ipotesi del dissenso del coniuge non convivente dell'adottante, che è invece superabile dal tribunale.

Il ragionamento della Corte si regge su una distinzione strutturale: il coniuge e il figlio occupano posizioni giuridicamente diverse rispetto all'adozione. La Consulta nella pronuncia n. 134/2026 conferma la legittimità dell'art. 297, comma 2, c.c.: il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante blocca sempre l'adozione del maggiorenne. La scelta tutela l'unità familiare e le posizioni successorie, conservando il carattere negoziale e patrimoniale dell'istituto.

La posizione successoria è la chiave. Con l'adozione, l'adottato acquista i diritti successori di figlio nei confronti dell'adottante, mentre l'adottante non acquista alcun diritto successorio nei confronti dell'adottato. Questo significa che, in presenza di un figlio già esistente, l'ingresso di un nuovo figlio adottivo riduce la quota che spetterà a ciascun erede legittimo — e la Corte ritiene ragionevole che la legge assegni a chi subisce questo effetto diretto un potere di veto assoluto.

Il giudice può ignorare il no di mio figlio all'adozione?

No. Il giudice non può ignorare il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante, né valutarne la ragionevolezza o l'opportunità. La norma non prevede che il giudice possa superare il dissenso dei figli maggiorenni ove lo reputi ingiustificato: l'art. 297, secondo comma, c.c. non attribuisce al giudice il potere di pronunciare ugualmente l'adozione ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando.

Il rimettente ha ritenuto che dalle pronunce richiamate si ricavi in modo inequivoco che l'adozione sia consentita solo se il figlio maggiorenne dell'adottante presti l'assenso, configurandosi la sua manifestazione di dissenso «vincolante e non superabile dal giudice» e dunque ostativa all'accoglimento della domanda. La Corte Costituzionale ha confermato integralmente questa lettura.

Diverso è il caso del dissenso del coniuge non convivente dell'adottante: lì, la legge attribuisce al tribunale la possibilità di valutare se il diniego sia giustificato. Questa asimmetria non è contraddittoria, secondo la Consulta, ma rispecchia la diversità strutturale delle posizioni in gioco.

Posso adottare il figlio maggiorenne di mio marito se mio figlio si oppone?

No: se il figlio maggiorenne dell'adottante esprime il proprio dissenso, il procedimento di adozione non può avere esito positivo. Il tribunale è vincolato a rigettare la domanda indipendentemente dalla solidità del legame affettivo tra adottante e adottando, dalla durata della convivenza, o dal comportamento del figlio dissenziente. Anche laddove la Cassazione aveva aperto alla riduzione del divario minimo di età per tutelare legami familiari consolidati — come aveva stabilito la Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 7667 del 3 aprile 2020, affermando che il giudice, nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad un'interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost. e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta una ragionevole riduzione di tale divario minimo al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris" — questa apertura non tocca in alcun modo il problema del dissenso. Le due questioni sono distinte: la prima riguarda i requisiti soggettivi dell'adottante, la seconda l'assenso dei soggetti terzi. Il dissenso resta insuperabile in ogni caso.

Il vero problema che nessuno segnala: il figlio può dire no solo per tutelare la sua quota di eredità

I blog giuridici generalisti si fermano qui: descrivono la regola e passano oltre. Ma chi si occupa di questi procedimenti sa che la questione centrale è un'altra. Il figlio dell'adottante può esprimere il proprio dissenso senza doverne giustificare le ragioni. Non deve dimostrare un pregiudizio concreto, non deve allegare comportamenti scorretti dell'adottando, non deve spiegare nulla al giudice. Un no motivato esclusivamente da calcoli successori — "non voglio che la quota che spetta a me si divida con un'altra persona" — ha esattamente lo stesso valore giuridico di un no basato su ragioni affettive o familiari profonde.

Questo è il punto che la sentenza n. 134/2026 cristallizza: la Corte non ha ritenuto irragionevole che il legislatore abbia scelto di proteggere le aspettative successorie del figlio già esistente attraverso un veto insuperabile, anche a costo di sacrificare il riconoscimento di un legame affettivo consolidato. È una scelta di sistema, e la Consulta l'ha confermata.

La conseguenza pratica è che chi intende procedere con un'adozione di maggiorenne in una famiglia ricomposta — dove esistono figli da un precedente matrimonio dell'adottante — deve affrontare preventivamente la questione patrimoniale, non quella affettiva. Il dissenso motivato da interessi ereditari si neutralizza prima del ricorso, non durante il procedimento.

Cosa fare prima di presentare il ricorso: la strategia patrimoniale preventiva

Il rimedio non è impugnare il dissenso in tribunale: non esiste un'azione giudiziaria per farlo. Il rimedio è ridisegnare l'assetto patrimoniale dell'adottante prima di depositare il ricorso, in modo da eliminare o ridurre concretamente il danno che il figlio teme di subire. Gli strumenti del diritto successorio e della pianificazione patrimoniale servono esattamente a questo.

Il testamento è il primo strumento. L'adottante può disporre per testamento in favore del figlio già esistente, assicurandogli una quota superiore alla legittima, cioè alla porzione minima garantita dalla legge che non può essere toccata nemmeno con un testamento contrario. Se il figlio dissenziente capisce che la sua posizione successoria non sarà peggiorata in modo significativo dall'adozione, il veto può cadere spontaneamente.

Il patto di famiglia — introdotto dagli artt. 768-bis e seguenti del codice civile — consente all'imprenditore di trasferire in vita l'azienda o le quote societarie a uno o più discendenti, con liquidazione contestuale delle quote spettanti agli altri legittimari. È uno strumento pensato per il passaggio generazionale dell'impresa, ma svolge anche una funzione di pace familiare preventiva: chiarisce in anticipo chi riceverà cosa, e può convincere il figlio dissenziente a ritirare la propria opposizione quando vede garantita la propria posizione.

La donazione, infine, permette all'adottante di attribuire beni determinati al figlio già esistente prima di procedere con il ricorso di adozione, riducendo l'incertezza sul futuro assetto successorio. Va pianificata con attenzione, perché la donazione è soggetta a revocazione per sopravvenienza di figli e a riduzione su istanza dei legittimari pretermessi: gli effetti patrimoniali di lungo periodo devono essere calcolati prima, non dopo.

Il principio latino vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi sta attento — descrive bene l'approccio necessario: non aspettare che il procedimento fallisca in tribunale, ma agire sulle cause del dissenso prima ancora di aprire il fascicolo.

Come scriveva Norberto Bobbio riflettendo sui conflitti tra interessi legittimi e aspettative di fatto: i diritti non nascono da soli, nascono da esigenze concrete che trovano risposta nell'ordinamento. Il diritto di adottare e il diritto di non vedersi ridurre la quota successoria sono entrambi interessi legittimi; il legislatore ha scelto di dare priorità al secondo, e la Corte Costituzionale ha confermato che questa scelta non è irragionevole.

Il dissenso del figlio maggiorenne blocca sempre l'adozione del maggiorenne?

Sì, sempre. Il rimettente ha ritenuto che dall'interpretazione consolidata si ricavi in modo inequivoco che l'adozione sia consentita solo se il figlio maggiorenne dell'adottante presti l'assenso, configurandosi la sua manifestazione di dissenso «vincolante e non superabile dal giudice» e dunque ostativa all'accoglimento della domanda. Dopo la sentenza n. 134/2026, questa lettura non è più un orientamento prevalente: è diritto costituzionalmente confermato. Non esistono eccezioni, non esistono margini giudiziali per un bilanciamento degli interessi, non esiste una via processuale per aggirare il veto.

L'unica possibilità è che il figlio ritiri il proprio dissenso, spontaneamente o a seguito di un accordo patrimoniale preventivo. Se questo non avviene, il ricorso è destinato al rigetto.

Domande frequenti

Se il figlio dissenziente è lontano e non ha rapporti con la famiglia, il suo no vale comunque?
Sì. La legge non richiede che il figlio conviva con l'adottante, né che abbia un rapporto attivo con lui. Il dissenso è valido indipendentemente dalla qualità del rapporto familiare, dalla distanza geografica e dal tempo trascorso dall'ultimo contatto. La residenza all'estero o la lontananza emotiva non incidono in nessun modo sulla forza vincolante del veto.

Cosa succede se il figlio dissenziente muore dopo aver espresso il no?
Se il dissenso è già agli atti del procedimento e il figlio muore prima della pronuncia del tribunale, la questione diventa processualmente complessa e dipende da come il giudice qualifica la persistenza dell'atto di dissenso. In linea generale, il venir meno del soggetto dissenziente può aprire la strada a una rivalutazione del procedimento, ma si tratta di un'ipotesi che richiede una valutazione caso per caso, anche in relazione alla presenza di eventuali discendenti del figlio deceduto.

Si può adottare il figlio maggiorenne del coniuge se l'adottante non ha altri figli?
Sì. Se l'adottante non ha figli propri, il problema del dissenso non si pone. Il procedimento può procedere raccogliendo gli altri assensi richiesti dalla legge: quello dei genitori dell'adottando e del coniuge dell'adottante, ove esistenti. La convenienza dell'adozione resta comunque valutata dal tribunale, che verifica l'interesse dell'adottando e la solidità del legame affettivo.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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