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Scioglimento unione civile: la convivenza pre-legge conta per l'assegno - Studio Legale MP - Verona

Immagina di aver abbandonato un lavoro stabile, trasferito la tua residenza, rinunciato a opportunità professionali importanti per costruire una vita comune con il tuo partner. Poi, dopo la costituzione dell'unione civile — diventata possibile solo nel maggio 2016 con la Legge Cirinnà — e dopo anni di convivenza formalizzata, il rapporto si incrina. Davanti al giudice, l'altra parte sostiene che tutto ciò che è accaduto prima della legge non conta, che i sacrifici compiuti in quegli anni sono giuridicamente irrilevanti. È davvero così?

La risposta è no, e le ragioni di questa conclusione meritano una lettura attenta, perché ridisegnano in profondità i confini della tutela economica nei procedimenti di scioglimento dell'unione civile.

La struttura normativa: un rinvio che pesa

L'art. 1, comma 23 della legge 20 maggio 2016, n. 76 stabilisce che l'unione civile si scioglie, tra l'altro, nei casi previsti dall'art. 3 della legge sul divorzio. Il comma 24 introduce una peculiarità fondamentale che distingue l'unione civile dal matrimonio: non è necessaria alcuna preventiva separazione. È sufficiente che anche una sola delle parti manifesti la propria volontà di scioglimento all'ufficiale di stato civile. Decorsi tre mesi da tale dichiarazione, può essere proposta la domanda giudiziale — o può essere raggiunto un accordo attraverso la negoziazione assistita prevista dall'art. 6 del D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014, espressamente applicabile anche all'unione civile per effetto del comma 25 della stessa legge 76/2016. È la prima differenza strutturale rispetto al divorzio: dove coniugi devono attendere la separazione e poi i relativi termini (sei o dodici mesi), i partner dell'unione civile accedono direttamente allo scioglimento del vincolo.

Sul piano degli effetti economici, il comma 25 richiama l'art. 5, commi 6 e seguenti, della legge n. 898 del 1970: si applica dunque la disciplina dell'assegno divorzile nella sua triplice funzione — assistenziale (inadeguatezza dei mezzi), compensativa (squilibrio causato da sacrifici professionali) e perequativa (riequilibrio patrimoniale). Il giudice deve effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali di entrambe le parti, tenendo conto del contributo fornito da ciascuna alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune.

Fin qui, la simmetria con il divorzio parrebbe quasi perfetta. Il problema nasce — e non è di poco conto — quando si tratta di individuare il perimetro temporale entro cui quella valutazione deve svolgersi.

La questione centrale: quanto "dura" l'unione civile ai fini dell'assegno?

La legge 76/2016 è entrata in vigore il 5 giugno 2016. Per le coppie dello stesso sesso, formalizzarsi prima di quella data era impossibile. Chi aveva costruito anni, a volte decenni, di vita comune, patrimoni condivisi, rinunce professionali reciproche, lo aveva fatto in assenza di qualsiasi quadro giuridico di riferimento. Limitare la valutazione dell'assegno al solo periodo successivo alla costituzione dell'unione civile avrebbe significato penalizzare proprio chi non aveva potuto scegliere diversamente.

La Cassazione a Sezioni Unite ha affrontato questa questione con la sentenza del 27 dicembre 2023, n. 35969, Pres. D'Ascola f.f., Rel. Mercolino, enunciando un principio destinato a segnare durevolmente il diritto vivente. La Corte ha stabilito che la durata del rapporto rilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché tale convivenza si sia svolta in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 76/2016. Il ragionamento è preciso: la convivenza che sfocia nell'unione civile non è assimilabile a qualsiasi altra convivenza, perché — guardandola retrospettivamente — partecipa della natura del vincolo che l'ha seguita, e testimonia la volontà delle parti di dare continuità alla vita familiare pregressa. Escluderla avrebbe comportato, secondo le Sezioni Unite, una violazione dell'art. 8 CEDU e un'ingiustificata discriminazione a danno delle coppie omosessuali, alle quali in quegli anni era preclusa qualsiasi formalizzazione del legame.

Questo principio non è rimasto lettera morta. Nella successiva vicenda processuale originata dalla stessa controversia, la Cassazione civile Sez. I, con ordinanza del 17 settembre 2025, n. 25495, ha precisato ulteriormente le condizioni di applicazione dell'assegno nell'unione civile. Il giudice del rinvio aveva nuovamente negato il riconoscimento dell'assegno, e la Sez. I ha cassato anche questa seconda pronuncia, ribadendo che la perdita di chance lavorativa rileva come presupposto per il riconoscimento dell'assegno quando integri lo squilibrio economico causalmente riconducibile alle scelte di vita comune, e che la funzione compensativa — che assorbe quella assistenziale quando entrambe ricorrano — impone di parametrare l'assegno al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio altrui.

L'altro lato della medaglia è altrettanto istruttivo. Quando mancano i presupposti, l'assegno non spetta. La Cassazione civile Sez. I, con ordinanza del 17 settembre 2024, n. 24930, Pres. Acierno, Rel. Tricomi, ha confermato la revoca di un assegno disposta dalla Corte d'Appello di Firenze in una vicenda di scioglimento di unione civile: laddove entrambe le parti si trovino in una situazione di sostanziale assenza di redditi, e l'obbligata sia ulteriormente gravata da debiti contratti durante l'unione, non sussistono i presupposti per imporre obblighi di sostegno economico, indipendentemente dalla condizione di invalidità della richiedente. La funzione assistenziale dell'assegno presuppone pur sempre la capacità economica del soggetto obbligato a sostenerlo.

Il quadro che ne emerge è chiaro: vigilantibus iura subveniunt. Chi sa valorizzare gli elementi concreti del rapporto — durata effettiva, sacrifici professionali documentati, contributo alla vita comune — può ottenere tutela anche per il periodo antecedente alla legge. Chi non riesce a provare queste circostanze, o si trova di fronte a un partner privo di risorse, non può aspettarsi esiti diversi da quelli che sarebbero propri di qualsiasi altro giudizio sull'assegno.

Un segnale sistemico: la Corte Costituzionale allarga ulteriormente la tutela

Il contesto si è ulteriormente arricchito con la Corte Costituzionale, sentenza 23 gennaio 2026, n. 7, Pres. Amoroso, Red. Navarretta, depositata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 28 gennaio 2026. La pronuncia non riguarda direttamente lo scioglimento dell'unione civile, ma ha un'incidenza sistemica di rilievo per chi sta valutando la propria posizione: la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, n. 1, cod. civ., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa anche tra i conviventi di fatto — non solo tra coniugi. La ratio è identica a quella delle Sezioni Unite: ciò che conta è la sostanza del legame affettivo e solidaristico, non la forma giuridica che lo riveste. Non si può pretendere che chi vive una relazione familiare debba compiere atti interruttivi della prescrizione — diffide, atti giudiziali — per salvaguardare un credito patrimoniale, rischiando così di minare la stabilità del rapporto ancora in corso. La sospensione decorre per tutto il periodo della stabile convivenza, anche se non registrata all'anagrafe, e si applica sia alle coppie eterosessuali sia a quelle dello stesso sesso.

Il collegamento con lo scioglimento dell'unione civile è duplice. In primo luogo, il principio di questa sentenza rafforza l'approccio sostanziale già affermato dalla Cassazione: non è la data sul registro che delimita la rilevanza giuridica del rapporto. In secondo luogo, per chi aveva — durante la convivenza poi sfociata in unione civile — prestato somme o contribuito economicamente all'altra parte, i termini di prescrizione per eventuali crediti restitutori risultano ora sospesi per l'intero periodo della convivenza stabile. Un elemento di cui tener conto nell'impostazione complessiva della strategia difensiva.

Come osservava Gustavo Zagrebelsky, il diritto non è un sistema di parole, ma di scelte che esprimono valori. Le scelte che giurisprudenza e Corte Costituzionale stanno compiendo in questo ambito esprimono un valore preciso: la convivenza stabile merita tutela commisurata alla sua realtà sostanziale, non ridotta dal caso che la legge sia arrivata tardi.

Profili pratici: cosa fare e cosa non fare

Alla luce di questo quadro, alcune indicazioni concrete.

Sul piano documentale, è fondamentale raccogliere e conservare tutto ciò che attesta la durata effettiva e le modalità concrete della vita comune precedente alla costituzione formale: corrispondenze, estratti conto condivisi, prove del trasferimento di residenza, documentazione delle scelte professionali compiute in funzione del rapporto, attestazione di contributi al patrimonio dell'altra parte. Le Sezioni Unite hanno chiarito che questi elementi rilevano ai fini sia dell'attribuzione che della quantificazione dell'assegno, e la loro prova è onere del richiedente.

Sul piano procedurale, chi voglia evitare un contenzioso giudiziale può ricorrere — come previsto dall'art. 6 del D.L. 132/2014 espressamente richiamato dalla legge 76/2016 — alla negoziazione assistita: una procedura extragiudiziale condotta da almeno un avvocato per parte, che consente di raggiungere un accordo vincolante sullo scioglimento e sulle sue conseguenze economiche, inclusa la possibilità di pattuire la corresponsione dell'assegno in unica soluzione. L'accordo, munito del nullaosta della Procura della Repubblica, sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento giudiziale.

Un rischio pratico sottovalutato riguarda le tempistiche: la dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile apre una finestra di tre mesi che può essere usata strategicamente dalla parte più forte per sottrarsi alla negoziazione. In quel lasso di tempo l'accordo è ancora possibile, ma la posizione delle parti può già cristallizzarsi. È opportuno non attendere che la comunicazione di voler sciogliere il vincolo arrivi da terzi per iniziare a riflettere sulla propria posizione patrimoniale.

Il sistema che emerge dalla stratificazione giurisprudenziale degli ultimi anni è più maturo e più attento alla realtà effettiva dei rapporti di quanto non appaia a prima lettura. La legge 76/2016 ha aperto una porta; la giurisprudenza si è preoccupata di assicurare che non venga attraversata soltanto a metà.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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