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Multa autovelox: scendono a 45 giorni per notificarla? - Studio Legale MP - Verona

L'errore lo fanno in molti: arriva la busta con il verbale dell'autovelox, ci si accorge che la data dell'infrazione è vecchia di oltre tre mesi, e si pensa che tanto si è già in ritardo, tanto vale pagare subito in misura ridotta. Pochi euro di sconto, nessuna seccatura. È la scelta peggiore che si possa fare. Il pagamento anche parziale — anche di un solo euro — equivale a una rinuncia definitiva a qualsiasi ricorso successivo. Il verbale diventa inoppugnabile, il termine di notifica non conta più niente. E spesso, proprio in quel verbale, c'era un vizio reale.

Multa autovelox termine notifica 45 giorni: cosa prevede lo schema di decreto

Il 13 ottobre 2026, con il Consiglio dei Ministri n. 192, il Governo ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che riscrive il Codice della Strada in attuazione della L. 177/2024. Per le multe rilevate dagli autovelox, il termine per la notifica del verbale scende da 90 a 45 giorni. La modifica non è ancora in vigore: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ha confermato espressamente.

Quello arrivato il 13 ottobre è il primo via libera del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto legislativo deve ora proseguire il proprio iter, passando tra l'altro dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari competenti. Si ipotizza che il testo definitivo possa arrivare verso metà marzo 2027, per poi entrare in vigore dal 1° gennaio 2028.

Questo significa che oggi, per chi riceve un verbale, si applica ancora la norma vigente: 90 giorni. Ma capire cosa cambia è già utile, perché chi riceverà verbali dopo l'entrata in vigore definitiva dovrà orientarsi con regole diverse — e il regime transitorio produrrà sicuramente contenzioso.

Vale la pena notare che nelle prime bozze il Ministero aveva ipotizzato addirittura 30 giorni: il compromesso finale è stato 45. Il ribasso dal 90 al 45 non è quindi una concessione minima: è un dimezzamento netto del tempo a disposizione delle amministrazioni locali, che dovranno riorganizzare l'intera filiera di accertamento, redazione e notifica.

Entro quanti giorni deve arrivare la multa dell'autovelox nel 2026?

Oggi, con la norma in vigore, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione; per chi risiede all'estero il termine è di 360 giorni.

Con il nuovo schema, per le violazioni accertate mediante dispositivi di controllo a distanza non presidiati — autovelox fissi, tutor, telecamere ai semafori e ai varchi, senza la presenza dell'agente — il termine per la notifica scenderebbe da 90 a 45 giorni. Le altre violazioni, contestate di persona, resterebbero a 90 giorni.

Come faccio a sapere se il verbale autovelox è arrivato in ritardo?

Questo è il punto che i blog generalisti trattano superficialmente, fermandosi alla data stampata sul verbale. Un avvocato che si occupa di questi casi sa che la risposta è più articolata — e che i dati che contano davvero non si trovano sempre nel documento che arriva a casa.

Il termine decorre dal momento dell'accertamento, non dalla redazione del verbale. La Cassazione, con l'ordinanza n. 31896 del 7 dicembre 2025, ha chiarito che i 90 giorni partono dalla rilevazione dell'infrazione da parte del dispositivo di controllo. La Pubblica Amministrazione non può nascondersi dietro problemi organizzativi interni per far decorrere il termine in un momento successivo, penalizzando l'utente.

Il problema pratico è questo: il verbale riporta la data dell'infrazione, ma il dato che certifica il momento esatto dell'accertamento da parte del dispositivo — il timestamp elettronico impresso dall'apparecchio al momento dello scatto — è un dato che l'ente custodisce nei propri sistemi ma raramente allega spontaneamente al fascicolo. Spesso accade che l'organo preposto al controllo faccia decorrere il termine non dalla data effettiva dell'infrazione, bensì dal giorno in cui vengono estrapolate le foto dall'apparecchiatura e redatto il rapporto di infrazione, che spesso viene effettuato dopo diverse settimane.

Per verificare se un verbale è tardivo occorre quindi sapere: la data di accertamento (che l'ente è tenuto a comunicare), la data in cui il verbale è stato affidato alle Poste o al notificatore. Per l'ente è sufficiente consegnare il verbale all'ufficio postale o all'agente notificatore entro i 90 giorni, anche se il destinatario lo riceve dopo. La data che conta per l'ente è quella di consegna all'ufficio postale; la data che conta per l'automobilista — ai fini del termine per il ricorso — è quella di effettiva ricezione.

Il dato nascosto: il timbro orario del dispositivo e il dies a quo reale

Qui sta il cuore del tema che quasi nessun articolo sviluppa. L'accertamento tramite autovelox fisso o mobile genera automaticamente un registro elettronico con orario e data di ogni rilevazione. Quel registro è la prova del dies a quo — cioè del primo giorno da cui si conta il termine — e non è lo stesso dato della data stampata sul verbale cartaceo.

Quando tra la rilevazione del dispositivo e la redazione del verbale trascorrono settimane (cosa non rara nei comuni con grandi volumi di infrazioni), la decorrenza reale è quella della rilevazione. La Corte di Cassazione ha annullato una multa stabilendo che, per le violazioni accertate con strumenti automatici, il termine di 90 giorni decorre dalla data dell'infrazione e non da un momento successivo scelto dall'amministrazione.

Richiedere, in sede di ricorso o di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990, la documentazione interna del dispositivo — il log di accertamento con il timestamp orario — è spesso l'unico modo per dimostrare che il verbale è tardivo rispetto alla data di scatto reale. L'ente non ha alcun obbligo di allegarlo spontaneamente. Ma ha l'obbligo di esibirlo quando richiesto. Chi non conosce questa possibilità perde in partenza.

Se la multa arriva dopo 45 giorni con il nuovo codice della strada, posso non pagarla?

La domanda è comprensibile ma anticipa i tempi. Il termine di 45 giorni non è ancora vigente: per ora non cambia nulla per gli automobilisti. Quello arrivato il 13 ottobre è il primo via libera del Consiglio dei Ministri. Fino all'entrata in vigore del decreto definitivo, il regime è quello attuale dei 90 giorni.

Quando il nuovo termine entrerà in vigore, però, il principio sarà lo stesso: un verbale notificato oltre il termine è nullo per decadenza. Se la notifica arriva dopo i 90 giorni — domani dopo i 45 — dall'accertamento, il verbale è nullo per decadenza dei termini: non deve essere pagato e può essere impugnato con un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, allegando la prova della data di accertamento e la data di notifica.

Il punto pratico immediato riguarda chi riceve oggi verbali per accertamenti avvenuti mesi fa: con i 90 giorni ancora in vigore, se l'infrazione è del 1° luglio, i 90 giorni scadono il 29 settembre: se il verbale arriva il 5 ottobre, bisogna verificare se l'ente lo ha consegnato per la notifica entro il 29 settembre. Occorre verificare la data di consegna all'ufficio postale, che deve essere stampata sul frontespizio della raccomandata.

Prefetto o Giudice di Pace: quale strada scegliere e in quanto tempo

Una volta accertato che il verbale presenta un vizio — tardività della notifica, errore nel dies a quo, difetto di omologazione o taratura — si aprono due percorsi distinti.

Il ricorso al Prefetto è la via amministrativa. Il termine di presentazione è di 60 giorni dalla notifica del verbale. È gratuito, non richiede il pagamento del contributo unificato, e sospende l'obbligo di pagamento. Il rischio è che il Prefetto tende statisticamente a confermare il verbale, scaricando la decisione sul contenzioso giudiziario.

Il ricorso al Giudice di Pace ha un termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, elevato a 60 per chi risiede all'estero, e comporta il versamento del contributo unificato. Porta la questione davanti a un giudice terzo, con possibilità di produrre prove documentali, comprese quelle richieste con accesso agli atti. In caso di vittoria, le spese sono a carico dell'ente.

Durante il ricorso, la multa non va pagata: il pagamento implica rinuncia al ricorso. Questo vale per entrambe le vie. Pagare anche solo la misura ridotta — lo sconto del 30% entro 5 giorni dalla notifica — blocca definitivamente ogni possibilità di impugnazione. Non ci sono eccezioni.

Nota dall'esperienza dello studio

Nelle pratiche che seguiamo in materia di sanzioni stradali, l'errore più frequente non è presentare un ricorso infondato: è pagare la multa nel panico dei primi giorni, prima di averla fatta esaminare. Il secondo errore è aspettare troppo: chi aspetta la scadenza dei 60 giorni per il Prefetto, o dei 30 per il Giudice di Pace, si trova spesso a fare i conti con i tempi tecnici di predisposizione del ricorso, e perde il termine per qualche giorno. Nei casi con vizi evidenti sulla data di notifica, questo è un danno evitabile.

Come scrisse Seneca nelle Epistole a Lucilio: "Dum differtur vita transcurrit" — mentre si rimanda, la vita scorre. Nel diritto delle sanzioni amministrative, rimandare ha un costo preciso: la perdita del termine.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — non è una formula retorica. Nella materia dei verbali, chi non verifica subito le date e non agisce entro i termini rinuncia di fatto a un diritto che la legge riconosce.

Domande frequenti

Devo pagare la multa mentre aspetto di decidere se fare ricorso?
No. Il pagamento, anche in misura ridotta, equivale a rinuncia implicita al ricorso e rende il verbale definitivo. Solo dopo aver valutato la fondatezza di un'eventuale contestazione si decide se pagare o impugnare. I due atti sono incompatibili.

Il nuovo termine di 45 giorni vale anche per i verbali che ho già ricevuto?
No. Il principio tempus regit actum governa la materia: la norma applicabile è quella vigente al momento dell'accertamento. I verbali già notificati o relativi a infrazioni avvenute prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto seguono il regime attuale dei 90 giorni. Il nuovo termine si applicherà solo agli accertamenti successivi all'entrata in vigore, presumibilmente non prima del 2027-2028.

Come faccio a sapere esattamente da quando decorrono i 90 giorni sul mio verbale?
La data di accertamento è indicata nel verbale. Se sospetti che tra quella data e la spedizione siano trascorsi più di 90 giorni, puoi presentare istanza di accesso agli atti al Comune per ottenere la documentazione interna del dispositivo — comprensiva del registro di accertamento con il timbro orario — e la data di consegna del verbale all'ufficio postale. Questi due elementi, confrontati, permettono di verificare la tempestività della notifica.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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