Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

TUN danno biologico: vale anche fuori da RC auto e sanità - Studio Legale MP - Verona

Una caduta in palestra, un infortunio durante una lezione di sport, un incidente in piscina o in un parco giochi, un cane che morde un passante. Sono tutti casi di danno alla persona che non nascono da un incidente stradale né da un errore medico. Fino a poco tempo fa, per liquidare il danno biologico in questi casi, i giudici usavano quasi sempre le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha cambiato il punto di partenza: la Tabella Unica Nazionale (TUN) è il parametro di riferimento anche fuori dal suo campo di applicazione diretta.

Che cos'è la Tabella Unica Nazionale

La TUN è stata adottata con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in attuazione dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). È entrata in vigore il 5 marzo 2025. Riguarda le lesioni di non lieve entità, cioè le invalidità permanenti comprese tra 10 e 100 punti, e fissa il valore economico di ciascun punto di invalidità. Il valore cresce con il grado di invalidità e diminuisce con l'età del danneggiato (art. 138, comma 2, lett. b, c e d, cod. ass.).

La TUN tiene conto anche della sofferenza morale legata alla lesione: la legge prevede che la quota di danno biologico sia incrementata in via percentuale e progressiva per punto (art. 138, comma 2, lett. e, cod. ass.). Il decreto riporta perciò, accanto ai valori del solo danno biologico, valori comprensivi della componente morale, modulati su più livelli.

Gli importi sono aggiornati ogni anno con decreto ministeriale, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 138, comma 5, cod. ass.). Dopo l'aggiornamento per l'anno 2025 (D.M. 10 dicembre 2025, G.U. n. 299 del 27 dicembre 2025), il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adottato il D.M. 28 settembre 2026, pubblicato nella G.U. n. 235 del 9 ottobre 2026 (S.O. n. 41), che aggiorna gli importi per l'anno 2026. Chi fa un conteggio deve quindi usare i valori vigenti al momento della liquidazione, non quelli originari del 2025.

Dove si applica la TUN per legge

Per espressa previsione di legge, la TUN si applica in via diretta in due ambiti:

  • i sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti (art. 138 cod. ass.);
  • la responsabilità sanitaria: l'art. 7, comma 4, della L. 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che il danno causato da strutture e professionisti sanitari si risarcisce sulla base delle tabelle previste dal Codice delle assicurazioni (artt. 138 e 139 del D.Lgs. 209/2005).

Anche in questi ambiti, però, l'applicazione diretta riguarda solo i fatti successivi all'entrata in vigore del decreto: la legge stabilisce che la tabella si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi dopo quella data (art. 1, comma 18, L. 4 agosto 2017, n. 124). Restavano quindi fuori due grandi gruppi di casi: i sinistri stradali e sanitari anteriori al 5 marzo 2025 e tutti i danni alla persona di altra natura.

Che cosa ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 8630/2026

La questione è arrivata alla Corte con un rinvio pregiudiziale (art. 363-bis c.p.c.) sollevato dal Tribunale di Milano. Il caso riguardava un sinistro stradale del 2021, con postumi superiori al 9%. Il Tribunale chiedeva se dovesse liquidare il danno con le Tabelle milanesi, con la TUN o se potesse scegliere, motivando, l'una o l'altra.

La Terza Sezione civile ha risposto con un principio di diritto articolato. In sintesi:

  • la TUN non si applica retroattivamente in forza di legge ai fatti anteriori al 5 marzo 2025, né per analogia;
  • la TUN è però un parametro della valutazione equitativa del danno alla salute conforme agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
  • per questo trova applicazione generalizzata in via indiretta, come parametro del potere equitativo del giudice, anche per liquidazioni formalmente estranee al suo ambito diretto: sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 e danni non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti né dalla responsabilità sanitaria;
  • il giudice può discostarsene, anche applicando una tabella «pretoria» come quella milanese, solo con una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari del caso concreto.

In altre parole, la TUN diventa la regola di partenza. Chi chiede di usare un'altra tabella deve spiegare perché, nel caso specifico, la TUN non è adeguata.

Il principio enunciato su rinvio pregiudiziale vincola il giudice nel procedimento da cui è nata la questione (art. 363-bis, ultimo comma, c.p.c.). Negli altri giudizi non è vincolante in senso stretto, ma ha il peso di un precedente della Cassazione su una questione che, per legge, deve essere «suscettibile di porsi in numerosi giudizi».

Perché la scelta della tabella incide sul risarcimento

Le Tabelle milanesi e la TUN non danno gli stessi risultati. Nell'ordinanza di rinvio, riportata dalla Cassazione, il Tribunale di Milano aveva indicato che, per un'invalidità permanente del 35%, le Tabelle milanesi portavano a una somma superiore di oltre 21.500 euro rispetto alla TUN. La differenza cambia secondo il grado di invalidità e l'età del danneggiato. Per questo il conteggio va fatto sul caso concreto, con i valori aggiornati, e non con stime generiche.

Che cosa cambia per chi si fa male fuori dalla strada e dall'ospedale

Per un infortunio sportivo, una caduta in un locale aperto al pubblico, un danno causato da un animale o da una cosa in custodia, le regole sulla responsabilità restano quelle di sempre: per esempio l'inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.), il danno da cose in custodia (art. 2051 c.c.) o da animali (art. 2052 c.c.), il fatto illecito (art. 2043 c.c.). La sentenza n. 8630/2026 non tocca il «se» della responsabilità. Incide sul «quanto»: una volta accertata la responsabilità, il danno biologico da lesioni di almeno 10 punti sarà normalmente liquidato prendendo a riferimento la TUN.

Restano fuori dal principio le micropermanenti, cioè le invalidità fino a 9 punti: la TUN del D.P.R. 12/2025 riguarda le lesioni da 10 a 100 punti. Per le lesioni lievi da circolazione stradale e da responsabilità sanitaria vale la tabella dell'art. 139 cod. ass.; negli altri casi il giudice liquida il danno in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), e la sentenza n. 8630/2026 non si occupa di questo profilo.

La personalizzazione del danno

La tabella liquida il danno «standard», cioè le conseguenze che quella lesione produce normalmente su qualsiasi persona della stessa età. Nell'ambito di applicazione diretta, il giudice può aumentare l'importo fino al 30% quando la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, documentati e obiettivamente accertati (art. 138, comma 3, cod. ass.).

La Cassazione richiama un principio ormai consolidato: l'aumento personalizzato spetta solo per conseguenze anomale, eccezionali e peculiari rispetto a quelle ordinarie, già comprese nel valore tabellare. Non basta dire che si praticava uno sport. Occorre provare, per esempio, un'attività agonistica o comunque intensa e documentata, la sua frequenza, e il fatto che la lesione l'ha resa impossibile o molto più difficile.

Che cosa fare in concreto

  • Conservare la documentazione sanitaria: referto di pronto soccorso, cartelle cliniche, esami, certificati delle visite successive.
  • Far valutare i postumi da un medico legale, che indichi il grado di invalidità permanente e le limitazioni concrete nella vita quotidiana.
  • Raccogliere le prove della vita «di prima»: tesseramenti sportivi, iscrizioni a corsi, risultati di gare, testimonianze. Servono per chiedere la personalizzazione.
  • Verificare quale tabella è stata usata nelle proposte dell'assicurazione o nelle perizie già ricevute, e con quali valori aggiornati.
  • Nelle cause già pendenti, valutare con il proprio avvocato se e come richiamare la sentenza n. 8630/2026 nei conteggi, tenendo conto delle preclusioni processuali.

Domande frequenti

Il mio infortunio è avvenuto prima del marzo 2025: si può usare la TUN?
Sì, come parametro equitativo. La Cassazione ha escluso l'applicazione retroattiva in forza di legge, ma ha affermato che il giudice deve normalmente prendere a riferimento la TUN anche per i fatti anteriori al 5 marzo 2025, salvo una motivazione specifica per discostarsene.

La TUN vale anche per un infortunio sportivo o domestico?
Sì, per le lesioni da 10 a 100 punti. La sentenza n. 8630/2026 estende l'uso indiretto della TUN anche ai danni che non derivano dalla circolazione stradale né dalla responsabilità sanitaria.

Il giudice può ancora usare le Tabelle di Milano?
Sì, ma solo spiegando in modo puntuale quali circostanze peculiari del caso rendono la TUN inadeguata. Senza questa motivazione, la scelta di un'altra tabella si espone a censura nei gradi successivi.

La TUN comprende anche il danno morale?
La TUN considera anche la componente morale del danno da lesione, con un incremento percentuale e progressivo rispetto al solo danno biologico (art. 138, comma 2, lett. e, cod. ass.). La componente morale ordinaria è quindi già compresa nei valori tabellari. Per ottenere un aumento ulteriore occorre allegare e provare conseguenze specifiche e documentate, che vanno oltre quelle normali per quel tipo di lesione (art. 138, comma 3, cod. ass.).

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP