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TUN sinistri pregressi: cosa fare prima della sentenza - Studio Legale MP - Verona

C'è una convinzione diffusa tra chi ha una causa in corso per lesioni gravi: "il mio sinistro è del 2021, la nuova tabella non mi riguarda." È comprensibile pensarla così. La Tabella Unica Nazionale (TUN, la tabella istituita con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 per uniformare a livello nazionale il risarcimento delle macrolesioni — cioè delle invalidità permanenti dal 10% al 100%) è entrata in vigore il 5 marzo 2025, quasi quattro anni dopo l'incidente. Perché dovrebbe applicarsi?

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La risposta l'ha data la Corte di Cassazione, Sez. III civile, con la sentenza 7 aprile 2026, n. 8630 (Pres. Frasca, Rel. Vincenti), pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Milano in una causa che riguardava proprio un sinistro stradale del 20 febbraio 2021. La Corte ha stabilito che la TUN, pur non retroattiva in senso tecnico, costituisce il parametro equitativo privilegiato per la liquidazione del danno biologico da macrolesioni, utilizzabile dal giudice anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e al di fuori dell'ambito esclusivo della RC auto e della responsabilità sanitaria. Il criterio decisivo non è la data del fatto, ma la data della liquidazione.

Se la causa è ancora aperta, la liquidazione non è ancora avvenuta. Questo cambia tutto.

Ho un sinistro del 2021 con causa ancora aperta: si applica la nuova tabella unica?

Sì, in via indiretta. La TUN non si applica retroattivamente come una legge, ma come il parametro di equità più aggiornato a disposizione del giudice ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Se la sentenza non è stata pronunciata, il giudice liquida il danno oggi — e oggi il riferimento privilegiato è la TUN, con i valori aggiornati da ultimo dal D.M. MIMIT 28 settembre 2026. Chi vuole che il giudice la applichi deve però richiederla esplicitamente nelle memorie conclusive.

La distinzione tra retroattività formale e operatività come parametro equitativo può sembrare sottile, ma ha effetti pratici immediati. La Cassazione ha chiarito che il giudice il quale voglia discostarsi dalla TUN deve motivare in modo rafforzato la propria scelta: non basta più citare le Tabelle di Milano come se fossero l'unico riferimento disponibile. La stessa Cassazione ha chiarito che, come parametro equitativo, la TUN travalica i confini originari della norma e si applica anche a danni estranei alla circolazione dei veicoli e alla responsabilità sanitaria.

Il valore del punto biologico TUN aggiornato: i numeri che contano

I valori della TUN per le macrolesioni, previsti dall'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, sono stati aggiornati dal D.M. MIMIT 28 settembre 2026 (GU n. 235 del 9 ottobre 2026), con decorrenza aprile 2026: ad esempio, il punto per un'invalidità del 10% passa da € 2.656,80 (D.M. 10 dicembre 2025) a € 2.725,88. L'incremento del 2,6% riflette la variazione ISTAT FOI (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Su un caso con invalidità permanente al 35% — quello alla base del rinvio pregiudiziale deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 8630/2026 — il Tribunale di Milano aveva calcolato una differenza di € 21.529,50 a favore delle Tabelle di Milano. La TUN, quindi, non porta sempre a importi più alti; la Cassazione ha osservato che nel complesso gli scarti tra le due tabelle sono contenuti.

Questi non sono numeri astratti: il confronto tra le due tabelle va fatto caso per caso, prima di decidere che cosa chiedere al giudice.

Conviene aggiornare la domanda risarcitoria con la TUN se la causa non è ancora finita?

Dipende dallo stadio della causa e dall'entità delle lesioni. Per le macrolesioni — invalidità permanente superiore al 9% — la risposta è quasi sempre sì, a condizione che la precisazione delle conclusioni non sia già avvenuta. Sotto il 10% di invalidità la TUN non si applica: entrano in gioco le tabelle micropermanenti (art. 139 CAP), per le quali vale un meccanismo diverso. Per lesioni gravi ancora in fase istruttoria o di trattazione, invocare la TUN nelle memorie conclusive è un passaggio che un avvocato che segue queste cause non omette.

La tecnica processuale che gli altri articoli non spiegano

Qui sta il cuore del problema, e la parte che quasi nessun contenuto online affronta davvero. Il fatto che la TUN sia applicabile non significa che il giudice la applichi d'ufficio al valore più aggiornato. Iura novit curia — il giudice conosce il diritto — ma i decreti ministeriali di aggiornamento del valore del punto non sono sempre reperiti d'ufficio con tempestività.

Il D.M. MIMIT del 28 settembre 2026 è stato pubblicato sulla GU n. 235 del 9 ottobre 2026: è recentissimo. In fascicoli discussi nelle prossime settimane, il rischio concreto è che il giudice calcoli il risarcimento usando ancora i valori precedenti — con una perdita secca di circa il 2,6% sull'intero importo liquidato, che su macrolesioni gravi può tradursi in diverse migliaia di euro.

L'avvocato che si occupa di queste cause sa che nelle memorie conclusive o nella nota illustrativa va depositata la GU n. 235/2026 con il testo integrale del decreto ministeriale, richiamandone espressamente i valori. Non è un dettaglio formale: è la differenza tra far risultare la richiesta fondata e documentata o lasciare al giudice il compito di cercarsi un provvedimento di cui potrebbe ignorare l'aggiornamento.

Un secondo profilo tecnico riguarda il momento della domanda. La TUN si applica al momento della liquidazione, non alla data del sinistro: il valore del punto da utilizzare è quello vigente quando il giudice pronuncia la sentenza, non quello in vigore nel 2021. Se la causa è in fase di note conclusive, va richiesto espressamente l'aggiornamento al D.M. del 28 settembre 2026. Se il CTU (il Consulente Tecnico d'Ufficio, il perito nominato dal giudice) ha già depositato la relazione usando i valori vecchi, l'avvocato può e deve evidenziare la differenza nelle osservazioni alla perizia o nelle note conclusive, chiedendo al giudice di liquidare sulla base dei valori aggiornati.

Il giudice può liquidare con la tabella di Milano se il sinistro è del 2021?

Tecnicamente sì, ma deve motivarlo in modo rafforzato. Dopo la sentenza 8630/2026 della Cassazione, un giudice che sceglie le Tabelle di Milano come se la TUN non esistesse espone la propria sentenza a un concreto rischio di impugnazione per violazione del principio di adeguatezza della motivazione equitativa. La TUN è oggi il parametro privilegiato: ignorarla senza spiegare perché non è più sufficiente. Il che significa, in pratica, che chi vuole la TUN ha dalla sua parte il peso dell'orientamento di legittimità.

Nota dall'esperienza dello studio

Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente in cause per lesioni gravi ancora pendenti non è la scelta sbagliata della tabella: è non aggiornarsi sui decreti ministeriali che ne aggiornano il valore nel corso della causa. Un fascicolo aperto da tre anni ha visto più aggiornamenti dei valori — per la TUN, il D.M. 10 dicembre 2025 e il D.M. 28 settembre 2026 — e in molte memorie conclusive si vedono ancora citare i valori originari. Su macrolesioni importanti, questa disattenzione si paga.

Domande frequenti

Ho avviato la causa nel 2022 per un sinistro del 2021: posso ancora chiedere l'applicazione della TUN?

Sì, se la causa è ancora in corso e la precisazione delle conclusioni non è avvenuta. La TUN si applica come parametro equitativo al momento della liquidazione, non alla data del fatto. Vanno verificati lo stadio processuale e le domande già formulate nell'atto di citazione: in alcuni casi è sufficiente un richiamo nelle note conclusive, in altri può essere necessario un'integrazione della domanda risarcitoria da valutare caso per caso con l'avvocato.

Quanto può aumentare il risarcimento passando dalle Tabelle di Milano alla TUN per una lesione grave?

Dipende dalla percentuale di invalidità permanente e dall'età del danneggiato. Non sempre aumenta. Nel caso alla base della sentenza Cass. 8630/2026 — invalidità permanente al 35% — le Tabelle di Milano davano € 21.529,50 in più rispetto alla TUN. Il confronto richiede un calcolo specifico, caso per caso.

Se l'assicurazione ha già fatto un'offerta basata sulle Tabelle di Milano, posso ancora invocare la TUN?

Sì, finché non è stata sottoscritta una transazione definitiva. Un'offerta stragiudiziale dell'assicurazione non vincola il danneggiato: può essere rifiutata e il giudizio può proseguire con la richiesta di liquidazione secondo la TUN aggiornata. Se invece è già stata firmata una transazione con accettazione della somma a saldo e stralcio, la situazione è diversa e va analizzata con attenzione, anche alla luce di quanto osservato dalla Cassazione sul regime delle transazioni concluse prima del 5 marzo 2025.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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