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Se stai pensando di presentare domanda di riconoscimento della disabilità a Verona nei prossimi trenta giorni e non sai ancora che le regole sono cambiate dal 1° marzo 2026, rischi di avviare una procedura sbagliata, di perdere la corretta decorrenza del riconoscimento e di dover ricominciare da capo. Non è un'ipotesi remota: molti cittadini veronesi stanno ancora seguendo le istruzioni relative al vecchio sistema, ignari che la riforma disabilità Verona sperimentazione 2026 ha già modificato ogni passaggio del procedimento.
La terza fase di sperimentazione relativa alla riforma della disabilità, introdotta dall'art. 7 del Decreto-legge 19/2026, è partita il 1° marzo 2026 e coinvolge altre 40 province, tra cui esplicitamente Verona — insieme a Treviso, Venezia, Milano, Torino, Bologna, Roma e molte altre. Non si tratta di una modifica marginale: è una trasformazione strutturale del modo in cui lo Stato riconosce la condizione di disabilità.
Come si chiede il riconoscimento della disabilità a Verona dopo il 1° marzo 2026?
Fino al 28 febbraio 2026, il percorso era quello noto da decenni: il medico curante compilava un certificato introduttivo, il cittadino presentava poi separatamente la domanda amministrativa all'INPS — anche tramite patronato — e attendeva la convocazione dinanzi alla commissione medico-legale. Dal 1° marzo questo schema è superato.
A partire dal 1° marzo 2026, nelle province coinvolte nella terza fase sperimentale, il certificato medico introduttivo è l'unico strumento valido per avviare il procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità. Non esiste più una domanda amministrativa separata da trasmettere. Il certificato viene compilato da un medico certificatore e trasmesso telematicamente all'INPS. Con il nuovo sistema, questo documento non rappresenta semplicemente il passaggio precedente alla domanda: dà direttamente avvio al procedimento di valutazione di base. Non è quindi necessario completare l'iter inviando successivamente la tradizionale domanda amministrativa.
Per chi si trova oggi a Verona nella situazione di dover avviare un percorso di accertamento, il punto di partenza è dunque il proprio medico di medicina generale o uno specialista abilitato come medico certificatore: sarà lui a trasmettere telematicamente all'INPS il certificato, aprendo automaticamente il fascicolo.
Cos'è il certificato medico introduttivo e come funziona nella nuova riforma disabilità?
Il certificato medico introduttivo non è semplicemente un documento clinico di accompagnamento: è l'atto costitutivo del procedimento. A decorrere dal 1° marzo 2026, tale modalità di avvio del procedimento valutativo di base è operativa nelle province interessate dall'estensione della sperimentazione. I medici certificatori già profilati possono utilizzare il profilo in loro possesso per acquisire i nuovi certificati medici introduttivi per i soggetti residenti o domiciliati nei territori coinvolti nella sperimentazione.
Il documento descrive le patologie, le menomazioni e le limitazioni funzionali del richiedente. Dalla qualità e completezza di questo atto dipenderà l'esito della valutazione effettuata dall'Unità di Valutazione di Base (UVB). Una compilazione approssimativa — con patologie elencate ma non correlate alle limitazioni concrete nella vita quotidiana — rischia di produrre un accertamento che non rispecchia la reale condizione della persona. Questo è uno dei rischi più sottovalutati: i cittadini tendono a considerare il certificato introduttivo un mero adempimento formale, mentre nella nuova architettura è il documento che orienta l'intera valutazione successiva.
L'art. 7, comma 3, lettera a), del D.L. n. 19/2026, intervenendo sui commi 2 e 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 62/2024, modifica la composizione delle commissioni medico-legali dell'INPS, denominate Unità di Valutazione di Base (UVB). Le UVB, a decorrere dal 20 febbraio 2026, potranno essere presiedute anche da medici specializzati in medicina del lavoro. Si tratta di una modifica non solo organizzativa: l'apertura della presidenza ai medici del lavoro orienta la valutazione verso criteri di capacità lavorativa e partecipazione sociale, coerenti con il modello bio-psico-sociale che il D.Lgs. 62/2024 intende affermare in sostituzione del vecchio approccio puramente percentualistico.
Un'avvertenza tecnica rilevante riguarda i procedimenti in corso. Tutti i certificati medici introduttivi redatti fino al 28 febbraio 2026 secondo le pregresse modalità nelle 40 province interessate dalla terza fase della sperimentazione dovevano essere inderogabilmente completati con la trasmissione all'INPS della domanda amministrativa entro il 28 febbraio 2026, come indicato nel messaggio INPS 23 febbraio 2026, n. 637. Chi non avesse rispettato questo termine si trova oggi in una situazione irregolare e deve riavviare il procedimento secondo le nuove regole, con conseguente perdita della data di decorrenza originaria.
Cosa cambia per chi ha già una domanda di invalidità in corso a Verona con la sperimentazione?
Questa è la domanda che più preoccupa chi si trova a metà percorso. La risposta va differenziata a seconda della fase raggiunta. Le domande già complete e trasmesse all'INPS entro il 28 febbraio 2026 — con domanda amministrativa allegata — proseguono secondo le vecchie regole fino alla loro definizione. Le domande invece iniziate con il vecchio modulo di certificato introduttivo ma non completate entro quella data sono da considerare caducate nelle forme originarie: occorre un nuovo certificato secondo le modalità della riforma.
Questo passaggio interessa anche il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, che rappresenta la novità più qualitativa introdotta dal D.Lgs. 62/2024. L'art. 7, comma 3, lett. b), D.L. n. 19/2026, modificando l'art. 15, D.Lgs. n. 62/2024, stabilisce che la trasmissione dell'istanza per la predisposizione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato non avvenga più attraverso la commissione medico-legale, ma direttamente da parte dell'interessato, per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall'INPS. Il cittadino, dunque, è ora protagonista attivo di questa fase, non più destinatario passivo di una comunicazione d'ufficio.
Va ricordato il contesto normativo allargato. La Legge 20 aprile 2026, n. 50 — di conversione del decreto PNRR-bis — ha prorogato la fase sperimentale al 31 dicembre 2027 per le province non ancora coinvolte, e ha trasformato in condizione necessaria e vincolante l'intesa Stato-Regioni per il riparto del Fondo per i progetti di vita: una disposizione che rafforza la posizione di chi intende agire in giudizio contro Regioni inadempienti nell'attivazione dei progetti individuali.
Sul versante della tutela giurisdizionale, un orientamento di assoluta attualità emerge dalla Cassazione civile, ord. n. 23150 del 14 luglio 2026. Chi chiede il riconoscimento dell'invalidità civile ha diritto a vedere valutata tutta la documentazione sanitaria presentata. Il giudice può anche non condividere le conclusioni del consulente tecnico nominato dal tribunale (CTU), ma non può limitarsi a ignorare una parte delle prove mediche o respingere la domanda senza una motivazione completa. È questo il principio ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 23150 del 14 luglio 2026, che ha annullato la decisione di un Tribunale e disposto un nuovo esame della causa. La Cassazione ricorda che il giudice non è obbligato ad accettare automaticamente le conclusioni del consulente tecnico. Tuttavia, se decide di discostarsene, deve spiegare in modo chiaro e logico le ragioni della sua scelta, dopo aver esaminato tutta la documentazione medica regolarmente prodotta dalle parti.
Questa pronuncia ha un peso pratico immediato nell'attuale fase di transizione: con l'introduzione del certificato medico introduttivo come atto fondante del procedimento, la completezza documentale sin dall'avvio diventa ancora più decisiva. In sede di eventuale contestazione giudiziale, il materiale clinico prodotto in quella fase iniziale costituirà il nucleo delle prove su cui il giudice sarà tenuto a motivare ogni discostamento. Omettere una diagnosi, non allegare una relazione specialistica aggiornata, non descrivere l'impatto funzionale delle patologie: sono errori che possono rivelarsi irreparabili.
Un secondo profilo che merita attenzione riguarda i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità calcolato interamente con il sistema contributivo. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 luglio 2025, n. 94, ha stabilito che anche gli assegni ordinari di invalidità, calcolati interamente con il sistema contributivo, possono essere integrati al trattamento minimo. Con la circolare INPS 25 febbraio 2026, n. 20, l'Istituto ha comunicato che possono beneficiare dell'integrazione anche i titolari di assegni ordinari di invalidità contributivi, inclusi coloro che hanno scelto l'opzione contributiva o che percepiscono l'assegno nella Gestione Separata. Come chiarito dalla circolare INPS n. 20/2026, gli effetti partono dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, l'integrazione può essere riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, cioè dal primo giorno del mese successivo. Chi non ha ancora presentato domanda di ricostituzione reddituale all'INPS rischia di continuare a percepire un importo inferiore a quello cui ha diritto.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi veglia — riassume con precisione la logica che governa l'intero sistema previdenziale e assistenziale: le tutele esistono, ma spetta al titolare attivarle nei modi e nei tempi corretti. Come osservava il giurista Rudolf von Jhering, il diritto non è un regalo della storia ma il risultato di una lotta costante: chi non combatte per il proprio diritto rischia semplicemente di perderlo.
La riforma disabilità nella sua sperimentazione veronese pone oggi una sfida che non è solo burocratica. La transizione dal vecchio modello medico-percentualistico a un approccio che misura la qualità della vita, la partecipazione sociale e il progetto di vita della persona con disabilità è un cambiamento culturale prima ancora che procedurale. Il Veneto ha avviato un tavolo tecnico con i direttori generali delle ULSS — tra cui la ULSS 9 Scaligera per Verona — i sindaci degli Ambiti Territoriali Sociali e la direzione INPS regionale, con l'obiettivo di condividere l'esperienza maturata con la sperimentazione in provincia di Vicenza e definire le modalità di avvio nel nuovo territorio. La Regione si è dunque mossa, ma la traduzione operativa a livello locale è ancora in costruzione: i cittadini veronesi che si trovano oggi nella fase di avvio del procedimento navigano in un sistema che è operativo nelle norme ma ancora non pienamente rodato nella pratica.
Il rischio sottovalutato che nessun altro commento finora ha segnalato con sufficiente chiarezza è questo: la disparità procedurale tra province che applicano il nuovo sistema e province che ancora seguono le vecchie regole crea un'asimmetria di trattamento che potrebbe essere contestata in sede giudiziale, specialmente laddove la diversità di procedura incida sulla qualità dell'accertamento o sulla tempistica di riconoscimento. Non è escluso che nei prossimi mesi si consolidi un filone di contenzioso legato proprio alle imperfezioni del regime transitorio — in cui il cittadino di Verona, entrato nella sperimentazione, ottiene un accertamento secondo parametri diversi rispetto a chi risiede in una provincia ancora fuori dalla riforma. Summum ius summa iniuria: l'applicazione rigida di regole in divenire può produrre esiti ingiusti se non accompagnata da tutele adeguate nel passaggio tra i due sistemi.
Valutazione di base, progetto di vita e che cosa cambia dal 1° marzo 2026: il quadro aggiornato.
Redazione - Staff Studio Legale MP