Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

Riforma disabilità Verona: attenzione all'errore sulla domanda - Studio Legale MP - Verona

Ha ricevuto un diniego dall'INPS e vuole sapere come presentare oggi la domanda di invalidità civile a Verona, oppure ha già il riconoscimento ai sensi della Legge n. 104/1992 e si chiede se debba ripetere tutto da capo. La risposta breve è: no, non deve. La risposta più articolata — quella che serve davvero per non perdere tempo e diritti — richiede di capire cosa è cambiato dal 1° marzo 2026.

La riforma disabilità Verona 2026 e il nuovo sistema di accertamento invalidi non è un aggiornamento di moduli. È un cambiamento strutturale del modo in cui lo Stato riconosce la condizione di disabilità. Vale la pena capirlo con precisione, perché gli errori procedurali costano mesi.

Come cambia la domanda di invalidità civile a Verona dal 2026?

Dal 1° marzo 2026 Verona applica il D.Lgs. n. 62 del 3 maggio 2024, che affida in via esclusiva all'INPS l'intera procedura di accertamento, eliminando il doppio passaggio ASL-INPS che caratterizzava il vecchio sistema. Il certificato medico introduttivo, compilato dal medico di base o dallo specialista sul modello AP110 e trasmesso telematicamente, vale già come domanda completa: non serve presentare un modulo separato all'INPS. La Commissione medica, che nella terminologia della riforma diventa Unità di Valutazione di Base (UVB), effettua una visita collegiale multidisciplinare basata sui criteri ICD e ICF (la Classificazione Internazionale del Funzionamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità), che valuta non solo la patologia ma anche le barriere ambientali e i bisogni di sostegno nella vita quotidiana.

Questo cambiamento non è definitivo: la sperimentazione dura fino al 31 dicembre 2026, con entrata a regime su tutto il territorio nazionale prevista dal 1° gennaio 2027. Ma chi presenta domanda a Verona oggi è già dentro il nuovo sistema.

La base normativa è precisa: l'art. 7 del D.L. n. 19 del 19 febbraio 2026 (cosiddetto DL PNRR 2026), convertito con L. n. 50 del 20 aprile 2026, ha esteso la sperimentazione del D.Lgs. n. 62/2024 a ulteriori quaranta province a decorrere dal 1° marzo 2026, tra cui Verona. Il percorso sperimentale si articola in tre fasi: la prima, avviata il 1° gennaio 2025 in nove province pilota; la seconda, che ne ha coinvolte altre; la terza, quella attuale, che ha portato a cinquantotto i territori coinvolti complessivamente.

Cos'è il Progetto di vita per i disabili e come si richiede a Verona?

Il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è lo strumento introdotto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 62/2024 — come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del D.L. n. 19/2026 — che consente alla persona con disabilità di ottenere un piano di supporto costruito sui propri bisogni, desideri e aspettative: dal lavoro alla mobilità, dall'abitazione all'inclusione scolastica. Non è un atto medico. È un atto di pianificazione sociale, che tiene conto dell'intera vita della persona.

Dal 4 agosto 2026 l'INPS ha reso operativo il servizio telematico per presentare questa richiesta. Con i messaggi n. 2550 e n. 2551 del 4 agosto 2026, l'Istituto ha attivato il sistema SISDA — Sistema Informativo Salute, Disabilità e Anziani — che consente ai residenti nelle province sperimentali, inclusa Verona, di trasmettere online l'istanza per l'elaborazione del Progetto di vita. Si accede con SPID, CIE o CNS, dal percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per disabili/invalidi/inabili". Una volta ricevuta la domanda, l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) competente — nel Veronese, in raccordo con i servizi sociali del Comune o dell'Unione dei Comuni — la prende in carico attraverso il servizio parallelo SISDA riservato agli operatori.

C'è un requisito che molti ignorano: l'istanza per il Progetto di vita è riservata ai residenti nelle province sperimentali che possiedono già un certificato di disabilità valido. Chi non risiede nelle province coinvolte non può ancora usare il canale digitale.

Ho già la Legge 104: devo rifare la valutazione con la nuova riforma?

No. Questo è il punto più frainteso — e, in studio, quello che genera il maggior numero di consulenze inutili.

Chi ha già un riconoscimento ai sensi della Legge n. 104/1992, ottenuto prima dell'entrata in vigore della riforma, può richiedere l'elaborazione del Progetto di vita tramite SISDA senza dover ripetere la valutazione sanitaria. L'art. 15 del D.Lgs. n. 62/2024, nel testo vigente, ammette espressamente la certificazione ex L. 104/1992 anteriore alla riforma come titolo sufficiente per presentare l'istanza.

L'errore che si commette più spesso — anche tra i professionisti — è quello di consigliare al cliente di ripresentare l'intera domanda sanitaria da capo, come se il vecchio verbale fosse diventato carta straccia. Non è così. Il verbale preesistente conserva piena validità come titolo per accedere al Progetto di vita. Rifare la visita non accelera nulla: ritarda, perché si aggiunge un iter di accertamento a un percorso che potrebbe partire subito.

La logica della riforma è diversa da quella del vecchio sistema: il legislatore non vuole azzerare le posizioni già riconosciute, ma offrire strumenti nuovi su basi già acquisite. Tempus regit actum: i verbali emessi sotto la vecchia disciplina restano regolati da essa, e la nuova normativa li riconosce come punto di partenza, non come ostacolo da superare.

Le sentenze recenti che cambiano la sostanza dei diritti: cosa sapere

Accanto alla riforma procedurale, negli ultimi mesi sono intervenute due pronunce che modificano la sostanza economica di alcune prestazioni legate alla disabilità, e che un residente veronese che si trova oggi in quella condizione deve conoscere.

La prima riguarda l'assegno ordinario di invalidità (AOI), cioè la prestazione previdenziale — distinta dall'assegno assistenziale — riconosciuta ai lavoratori la cui capacità è ridotta a meno di un terzo per effetto di malattia o infermità. Con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 1, comma 16, della L. n. 335/1995 (la cosiddetta Riforma Dini), nella parte in cui escludeva dall'integrazione al trattamento minimo gli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo. La Consulta ha riconosciuto che questa esclusione violava gli artt. 3 e 38, comma 2, della Costituzione — uguaglianza e diritto ai mezzi necessari per vivere. L'INPS ha recepito la pronuncia con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026: l'integrazione al minimo è ora riconoscibile con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, previo accertamento dei requisiti reddituali. Possono beneficiarne anche i titolari di assegni nella Gestione Separata e chi ha scelto l'opzione contributiva. Chi ha ricorsi pendenti o domande giacenti alla data del 9 luglio 2025 ha diritto al riesame.

La seconda pronuncia interessa chi si è visto negare l'assegno mensile di invalidità civile per superamento della soglia reddituale. Con ord. n. 24903 del 31 agosto 2026, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha confermato il criterio dell'INPS: il reddito da considerare per verificare il rispetto del limite è il reddito imponibile IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili, senza sottrarre le ritenute fiscali o le imposte effettivamente pagate. Non conta ciò che resta in tasca, ma ciò che è soggetto per natura a tassazione. Chi in passato aveva calcolato il reddito al netto e si è visto negare la prestazione potrebbe avere titolo a ripresentare la domanda o a impugnare il diniego, se i termini di decadenza sono ancora aperti.

A proposito di termini: la Corte di Cassazione, con ord. n. 24101 del 27 luglio 2026, Sez. Lavoro, ha stabilito che l'indicazione errata del termine per ricorrere contenuta in un provvedimento di diniego INPS può influire sulla decorrenza della decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003. In sostanza: se l'INPS ha sbagliato a indicare nel provvedimento di rigetto il tempo entro cui agire in giudizio, il termine di decadenza potrebbe non essere ancora scaduto anche in casi apparentemente tardivi. È un profilo che vale la pena verificare prima di rinunciare a un ricorso.

Cosa fare concretamente se si è a Verona e si vuole presentare domanda oggi

Chi presenta domanda di invalidità civile per la prima volta a Verona deve rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista, che compilerà il certificato medico introduttivo AP110 con firma digitale e lo trasmetterà telematicamente all'INPS. Da quel momento, l'INPS — tramite la UVB — convoca la persona per la visita collegiale. Non è più necessario passare per l'ASL.

Chi ha già la L. 104/1992 e vuole richiedere il Progetto di vita deve accedere al portale INPS con le proprie credenziali digitali e seguire il percorso SISDA. Prima di farlo, è utile verificare di avere i dati del verbale preesistente a portata di mano.

Chi ha ricevuto un diniego INPS — per ragioni sanitarie o reddituali — deve verificare con attenzione tre cose: i termini di decadenza per il ricorso giudiziario (sei mesi dalla notifica del provvedimento, salvo il caso dell'indicazione errata segnalato dalla Cass. ord. n. 24101/2026); il criterio di calcolo del reddito applicato dall'INPS (Cass. ord. n. 24903/2026); la possibilità di chiedere l'integrazione al minimo se percepisce un assegno ordinario di invalidità contributivo (circ. INPS n. 20/2026 e Corte Cost. n. 94/2025).

Come scrisse Norberto Bobbio, i diritti formalmente riconosciuti restano vuoti se non si forniscono ai cittadini gli strumenti per esercitarli. Questa riforma prova a colmare quella distanza, ma la complessità transitoria del sistema — province che seguono regole diverse, verbali vecchi e nuovi che convivono, termini di decadenza che incombono — richiede attenzione procedurale, non solo conoscenza del diritto materiale.

Domande frequenti

Se ho già il verbale di invalidità del vecchio sistema, vale ancora?
Sì. I verbali emessi prima dell'entrata in vigore della riforma nelle province sperimentali restano validi. Non è necessario ripetere la visita per mantenere i benefici già riconosciuti. Il verbale preesistente è anzi titolo sufficiente per richiedere il Progetto di vita tramite SISDA senza nuova valutazione sanitaria.

Quanto tempo ho per fare ricorso se l'INPS mi ha negato la prestazione?
Il termine ordinario è di sei mesi dalla notifica del diniego, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003. Se però il provvedimento di rigetto conteneva un'indicazione errata sul termine per ricorrere, la Cass. Sez. Lavoro, ord. n. 24101 del 27 luglio 2026, riconosce che questa circostanza può incidere sulla decorrenza della decadenza: vale la pena verificarlo anche se si ritiene di essere fuori tempo.

Il Progetto di vita sostituisce i benefici che già ricevo?
No. Il Progetto di vita è uno strumento aggiuntivo di pianificazione dei sostegni, non modifica le prestazioni economiche già in godimento — assegno di invalidità, indennità di accompagnamento, agevolazioni L. 104/1992. Serve a costruire un percorso personalizzato con i servizi sociali del territorio, non a sostituire ciò che esiste.

La riforma è già in vigore a Verona

Valutazione di base, progetto di vita e che cosa cambia dal 1° marzo 2026: il quadro aggiornato.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP