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Come scrisse Rudolf von Jhering ne La lotta per il diritto, «ogni diritto nella storia del mondo ha dovuto essere strappato a chi vi si opponeva». Nel diritto sportivo dilettantistico italiano, la lotta si combatte oggi su un campo meno romantico ma altrettanto insidioso: quello dei contratti di lavoro. Da luglio 2023 a oggi, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche si trovano a fare i conti con un impianto normativo profondamente rinnovato, che ha smantellato la vecchia logica delle "collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale" e le ha sostituite con categorie giuridiche più rigide, più verificabili e — per chi sbaglia — più costose.
Gli errori nei contratti dei collaboratori sportivi ASD non sono una rarità: secondo le prassi operative emerse nel luglio 2026, le contestazioni in sede ispettiva riguardano con frequenza crescente il superamento dei limiti orari settimanali, l'assenza di forma scritta e l'uso improprio delle piattaforme di comunicazione. Il rischio concreto è la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato, con tutto ciò che ne consegue in termini di contributi previdenziali arretrati, sanzioni amministrative e responsabilità solidale degli amministratori.
Il quadro normativo: D.Lgs. 36/2021 e gli aggiornamenti fino al 2026
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, attuativo della delega contenuta nella L. 86/2019, ha riformato organicamente il rapporto di lavoro nell'ambito sportivo. La sua entrata in vigore, slittata più volte, è diventata effettiva il 1° luglio 2023. A quella data, il D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120 aveva già introdotto correttivi significativi, modificando in particolare le soglie di esenzione contributiva e i criteri di distinzione tra lavoro sportivo autonomo e subordinato.
Il DPCM del 4 marzo 2025 ha poi aggiornato il mansionario delle figure ammesse alla qualificazione di "lavoratore sportivo" ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2021, includendo nuove figure tecniche e chiarendo i confini tra attività sportiva e attività amministrativo-gestionale. Il D.L. 27 marzo 2026 n. 38, convertito con la L. n. 88/2026, ha introdotto ulteriori aggiornamenti all'impianto della riforma, sui cui contenuti specifici relativi all'art. 8 si rimanda alla lettura diretta del testo normativo per una verifica aggiornata.
Questa stratificazione normativa è, di per sé, una delle cause degli errori più frequenti: molte ASD applicano ancora la versione originaria del decreto, ignorando le modifiche successive.
I cinque errori più frequenti che rischiano di costare caro
Primo errore: l'accordo verbale. Il D.Lgs. 36/2021 impone che il contratto di lavoro sportivo — sia esso subordinato, autonomo nella forma della co.co.co. sportiva o di lavoro autonomo puro — sia redatto in forma scritta. L'accordo verbale, prassi diffusissima nel dilettantismo storico, non ha più alcuna copertura giuridica. In assenza di forma scritta, in caso di contestazione ispettiva o di vertenza avviata dal collaboratore, il rapporto viene automaticamente valutato secondo i criteri generali del diritto del lavoro: orari effettivamente prestati, subordinazione di fatto, continuità dell'impegno. Il risultato quasi inevitabile è la riqualificazione in lavoro subordinato, con applicazione del CCNL di settore e obbligo di versamento retroattivo dei contributi previdenziali e assistenziali.
Secondo errore: il superamento delle 24 ore settimanali. La collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva — la forma contrattuale più usata nelle ASD per istruttori, allenatori e preparatori atletici — è ammessa entro un limite massimo di ventiquattro ore settimanali, escluse le ore dedicate alle gare e alle trasferte. Superare questo limite non è una questione di opportunità gestionale: è il confine normativo oltre il quale la legge presume la natura subordinata del rapporto. Le contestazioni ispettive rilevate nella prassi del 2026 riguardano proprio questo profilo: l'orario dichiarato nel contratto è rispettoso del limite, ma quello effettivo — verificato attraverso i registri di presenza, le chat di coordinamento, le convocazioni documentate — lo supera stabilmente. La soglia delle 24 ore va intesa come limite settimanale medio, non come parametro variabile stagione per stagione.
Terzo errore: comunicare l'inizio del rapporto tramite il RASD per profili che non ne hanno diritto. Il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), gestito dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è lo strumento attraverso il quale le ASD comunicano l'instaurazione dei rapporti di lavoro sportivo per le figure tecnico-sportive. Tuttavia, per le figure con prevalente contenuto amministrativo-gestionale — il collaboratore amministrativo che gestisce le iscrizioni, il responsabile della segreteria, il contabile interno — la comunicazione non può passare dal RASD: deve essere trasmessa tramite il sistema UNILAV del Ministero del Lavoro, come per qualsiasi altro rapporto di lavoro. Usare il RASD per figure amministrative espone la ASD a una doppia contestazione: l'assenza della comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis del D.L. 510/1996 e la qualificazione del rapporto come lavoro sommerso.
Quarto errore: applicare la soglia di esenzione contributiva di 15.000 euro senza verificare il cumulo dei compensi. I compensi corrisposti a lavoratori sportivi nelle ASD e SSD sono esenti da imposizione fiscale e contributiva fino a 15.000 euro annui. Questo regime agevolato, confermato dalla riforma, si applica però per soggetto e non per rapporto: se un istruttore collabora con più enti sportivi — una ASD di calcio, una palestra affiliata e un centro estivo — la soglia va calcolata sommando tutti i compensi percepiti nell'anno solare. Molte ASD non hanno consapevolezza di questo meccanismo di cumulo e non raccolgono alcuna dichiarazione dal collaboratore, esponendosi al recupero delle ritenute non operate e alle relative sanzioni. Il principio latino vigilantibus iura subveniunt vale anche qui: solo chi monitora il rispetto delle soglie può invocare la buona fede nell'applicazione del regime agevolato.
Quinto errore: non aggiornare i contratti alle figure del DPCM 4 marzo 2025. Il mansionario aggiornato dal DPCM del 4 marzo 2025 ha ridefinito le figure ammissibili come lavoratori sportivi ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2021. Alcune figure storicamente usate dalle ASD — i cosiddetti "accompagnatori" o "assistenti tecnici" privi di qualificazione federale — non rientrano più automaticamente nelle categorie tutelate. Chi continua a usare denominazioni contrattuali obsolete, non aggiornate al nuovo mansionario, rischia che il proprio collaboratore venga classificato come lavoratore comune, con conseguente applicazione delle norme ordinarie sul lavoro.
Un rischio sottovalutato: la responsabilità solidale degli amministratori
C'è un profilo che gli articoli più diffusi sul tema tendono a trascurare: la responsabilità personale degli amministratori della ASD in caso di riqualificazione del rapporto. Le associazioni sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica rispondono delle obbligazioni sociali con il patrimonio associativo, ma anche con quello personale di chi ha agito in nome e per conto dell'ente. Se la contestazione ispettiva porta al riconoscimento di lavoro subordinato in nero, il debito contributivo matura fin dal primo giorno del rapporto irregolare e si accumula per tutti gli anni di omissione. Arretrati contributivi, sanzioni civili e interessi possono raggiungere importi che polverizzano il patrimonio di una piccola associazione — e, in certi casi, intaccare quello personale di chi l'ha gestita.
La riforma del lavoro sportivo non è stata pensata per criminalizzare il volontariato dilettantistico. Il suo obiettivo dichiarato è quello di dare dignità giuridica e previdenziale a chi lavora nel mondo dello sport, spesso in condizioni di precarietà mascherata da entusiasmo associativo. Applicarla correttamente non è un adempimento burocratico: è il presupposto perché l'associazione possa continuare a operare senza il rischio di contestazioni che, nel peggiore dei casi, ne compromettono la sopravvivenza stessa.
Redazione - Staff Studio Legale MP