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Permessi 104: il nesso causale che salva il caregiver - Studio Legale MP - Verona

Un dipendente viene licenziato. L'investigatore privato incaricato dal datore di lavoro ha documentato che, in tre giorni di permesso Legge 104, egli ha trascorso alcune ore mattutine passeggiando sulla spiaggia con il figlio. Risultato finale: il licenziamento viene annullato e il lavoratore reintegrato. Un altro dipendente viene licenziato per le stesse ragioni di fondo. Gli accertamenti dimostrano che aveva dedicato alla madre disabile solo il 17,5% del tempo di permesso richiestogli. Risultato: il licenziamento viene confermato come legittimo. Stessa norma, stesso tipo di contestazione, esiti opposti. Cosa distingue i due casi? La risposta sta in un concetto giuridico che la Cassazione ha progressivamente affinato: il nesso causale funzionale tra la fruizione del permesso e l'effettiva assistenza alla persona con disabilità.

Comprendere questo criterio è oggi indispensabile per chiunque utilizzi i permessi ex art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, sia per tutelarsi da contestazioni disciplinari infondate, sia per evitare comportamenti che possono costare il posto di lavoro.

Il quadro normativo e le novità operative dal 2026

La Legge 104/1992 costituisce da decenni la cornice normativa italiana in materia di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone con disabilità. Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore rilevanti modifiche introdotte dalla Legge 106/2025 del 18 luglio 2025, connesse al percorso di attuazione del Decreto legislativo 62/2024, che incidono sia sulle tutele lavorative-assistenziali sia sulle procedure di riconoscimento della disabilità.

L'articolo 33 della Legge 104/1992 concede tre giorni di permesso mensile retribuiti ai lavoratori con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della stessa legge, o che assistono un familiare con disabilità grave: coniuge, parente entro il secondo grado, o entro il terzo grado in casi particolari. Dal 1° gennaio 2026, la Legge 106 ha previsto, per chi assiste familiari con invalidità pari o superiore al 74% o per i lavoratori stessi affetti da patologie oncologiche o croniche, 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, che si sommano ai classici 3 giorni mensili e possono essere frazionate per coprire anche brevi assenze legate a necessità cliniche improvvise.

La legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di Bilancio 2026) ha inoltre introdotto un insieme di disposizioni che incidono in modo significativo sulla disciplina dei benefici connessi alla disabilità, con l'obiettivo dichiarato di garantire un utilizzo corretto delle agevolazioni e di prevenire fenomeni di abuso. In particolare, il comma 723 della legge di Bilancio 2026 prevede che il datore di lavoro pubblico possa richiedere all'INPS l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo al riconoscimento dei permessi. L'INPS, per tali accertamenti, può avvalersi del supporto del personale delle ASL, degli istituti di ricovero e cura a carattere pubblico, delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale e, per la prima volta in modo espresso, anche dei medici della sanità militare.

In questo contesto di rafforzamento dei controlli, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato negli ultimi anni un criterio valutativo sempre più sofisticato, che non si riduce a una misurazione oraria dell'assistenza prestata, ma impone una valutazione qualitativa e complessiva della condotta del lavoratore.

L'orientamento della Cassazione: tre sentenze, un filo conduttore

Il principio cardine è stato enunciato con chiarezza con l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. lav., 10 ottobre 2024 n. 26417: elemento essenziale dell'assistenza è l'esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, precisando che tale nesso causale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione con il permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro.

Da questo principio discendono due corollari pratici di straordinaria importanza, maturati nelle pronunce successive. Il primo riguarda la dimensione temporale dell'assistenza. Con l'ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sez. lav., ha affrontato il caso di un dipendente licenziato perché l'investigatore del datore di lavoro aveva documentato sue passeggiate mattutine sulla spiaggia con il figlio nei giorni di permesso 104. La Suprema Corte ha ribadito che il lavoratore beneficiario dei permessi 104 non commette alcuna violazione della norma se, durante il loro godimento, non svolge l'assistenza in un orario corrispondente o rientrante nell'orario del suo turno lavorativo. La Corte ha sottolineato come il diritto del dipendente di usufruire dei permessi ex Legge 104/1992 non sia un diritto a cui la legge attribuisce una limitazione temporale: l'importante è che il supporto e il sostegno necessario alla persona con disabilità vengano effettivamente forniti dall'utilizzatore dei permessi. I giudici di legittimità hanno quindi chiarito che il godimento degli stessi è possibile anche quando l'assistenza viene svolta durante le ore serali o notturne. In aggiunta, l'ordinanza ricorda come l'onere di provare che il proprio dipendente ha utilizzato i suddetti permessi per attività personali, e non per assistere il proprio caro con disabilità, spetti al datore di lavoro. Il licenziamento è stato annullato e il lavoratore reintegrato.

Il secondo corollario riguarda invece la soglia dell'abuso. Con l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. lav., 7 maggio 2026 n. 13155, i giudici di legittimità hanno percorso il medesimo sentiero concettuale in direzione opposta: è stata confermata la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, essendosi accertato che lo stesso aveva dedicato alla madre disabile solo il 17,5 per cento del tempo di permesso richiesto, destinando poi il resto del tempo ad attività personali presso la propria abitazione o comunque estranee alle predette finalità assistenziali. La percentuale — appena 17,5% del tempo effettivamente destinato all'assistenza — si è rivelata il confine invalicabile: non già perché esista una soglia numerica fissa, ma perché un'assistenza così esigua, per quanto formalmente erogata, vanifica la finalità primaria della norma e dissolve il nesso causale che la giustifica.

Il filo conduttore che unisce queste pronunce è coerente: il nesso causale funzionale non si misura in ore coincidenti con l'orario di lavoro, né si valuta con un metro puramente quantitativo, ma si apprezza in modo integrato, considerando la qualità e la prevalenza dell'attività assistenziale rispetto all'intera giornata di permesso. Il diritto romano ammoniva: summum ius summa iniuria — l'applicazione meccanica della regola, senza guardare alla sostanza dei fatti, produce un'ingiustizia di segno opposto a quello voluto. È esattamente il rischio che la Cassazione ha scongiurato, rifiutando sia la rigidità cronometrica che l'indulgenza verso condotte svuotate di contenuto assistenziale reale.

Come osservava Norberto Bobbio in L'età dei diritti, la proclamazione formale di un diritto non ne garantisce l'esercizio effettivo: è il concreto utilizzo del diritto stesso, nella sua funzione sociale, a renderlo reale. I permessi Legge 104 non fanno eccezione: il loro valore non risiede nel numero di giorni accordati sul cedolino, ma nell'assistenza realmente prestata alla persona con disabilità.

Il rischio sottovalutato: il cambio di rotta del 2026 sui controlli

C'è un profilo che gli operatori tendono a sottovalutare: il rafforzamento del sistema dei controlli introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 non è solo una questione di pubblico impiego. La normativa e la giurisprudenza consolidata pongono un vincolo funzionale tra la fruizione del permesso e l'effettivo svolgimento dell'attività di assistenza. L'assenza dal lavoro deve essere giustificata da esigenze assistenziali coerenti con la condizione del soggetto disabile; in mancanza di tale nesso causale, la fruizione del beneficio può integrare un uso improprio, con rilevanti conseguenze disciplinari e, nei casi più gravi, anche sul piano civilistico e penale.

Ciò significa, in termini pratici, che il lavoratore del settore privato non può abbassare la guardia. I datori di lavoro privati conservano il pieno diritto di avvalersi di agenzie investigative per verificare l'effettivo utilizzo dei permessi. Ma è altrettanto vero che il risultato di tali controlli non determina automaticamente la legittimità del licenziamento: occorre che l'attività documentata dagli investigatori riveli non già qualsiasi allontanamento dal domicilio del disabile, bensì una prevalente e strutturale estraneità della giornata rispetto all'assistenza.

Sul piano pratico, chi utilizza i permessi Legge 104 dovrebbe tenere presente alcune indicazioni operative. Prima di tutto, conservare ogni documento utile al fine di provare, in caso di contestazione, le visite, gli esami strumentali eseguiti durante le ore di permesso utilizzate. In secondo luogo, ricordare che non ogni attività svolta durante il permesso deve necessariamente richiedere la presenza fisica continuativa del caregiver, purché sussista un nesso funzionale tra le attività svolte e le esigenze della persona assistita. Rientrano a pieno titolo nella nozione di assistenza il ritiro di farmaci, il disbrigo di pratiche amministrative connesse alla disabilità, l'accompagnamento a visite specialistiche, ma anche tutte le attività complementari e accessorie necessarie per rendere l'assistenza fruttuosa e utile, nel prevalente interesse del disabile: l'acquisto di medicinali, il conseguimento delle prescrizioni dal medico di famiglia, l'acquisto di generi alimentari e prodotti per l'igiene e cura della persona, il supporto alla partecipazione sociale.

Terzo elemento cruciale: anche un allontanamento momentaneo dovuto ai bisogni fisici del caregiver costituisce un atto legittimo, posto che questi non potrà prestare un'adeguata assistenza se verte in condizioni psicofisiche inadeguate. Non si può pretendere che il caregiver annulli completamente sé stesso. Ma questo margine di tolleranza non autorizza in alcun modo a capovolgere le priorità della giornata: l'assistenza deve essere prevalente, non residuale.

La tensione tra questi poli — tutela del caregiver e prevenzione dell'abuso — è destinata a rimanere viva anche nei prossimi anni, via via che il D.lgs. 62/2024 e la Legge 106/2025 estenderanno la platea dei beneficiari e intensificheranno i meccanismi di accertamento. Chi affronta oggi un contenzioso su questi temi — che si tratti di un lavoratore che contesta un licenziamento, o di un datore di lavoro che ha subito un utilizzo distorto del beneficio — si trova a dover costruire la propria posizione su un terreno giurisprudenziale in continua evoluzione, dove i dati documentali e la ricostruzione cronologica dell'assistenza prestata diventano elementi decisivi, spesso più rilevanti della norma scritta.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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