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Infortunio da collega di cooperativa: attenzione, rischi di perdere tutto - Studio Legale MP - Verona

L'errore quasi universale, quando si subisce un infortunio sul lavoro causato da un collega di un'altra cooperativa, è questo: ci si rivolge immediatamente contro il proprio datore di lavoro. Sembra la scelta ovvia — è lui che ha organizzato il cantiere, che gestisce i locali, che ha firmato il contratto. Ma questa mossa, se non supportata da una valutazione giuridica attenta, può costare cara. Può costare la causa intera, più le spese processuali dell'altra parte.

Con la sentenza n. 19859/2026 la Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore infortunato, confermando la responsabilità esclusiva del collega autore del lancio della bottiglia ed escludendo quella della società datrice di lavoro. Non è una pronuncia isolata né imprevedibile, ma la sua applicazione pratica apre scenari delicati per chi lavora in contesti a più imprese, appalti, cooperative in cogestione di spazi o di attività.

Cosa è successo: la vicenda alla base della sentenza

Alcuni dipendenti in attività presso due distinte cooperative trascorrevano la pausa pranzo in un locale aziendale non destinato alle lavorazioni, arredato semplicemente con tavolo e sedie. Uno di loro aveva portato con sé un pallone e aveva iniziato a giocare a calcio con gli altri. Un lavoratore, anziché limitarsi a protestare dopo essere stato colpito accidentalmente al volto, reagì impulsivamente raccogliendo una bottiglia di vetro vuota e lanciandola contro il collega. Il lancio mancò il bersaglio e l'oggetto colpì alla testa un altro lavoratore completamente estraneo al diverbio, provocandogli gravi lesioni consistite in una cicatrice alla testa e in una lieve riduzione dell'udito.

Il lavoratore ferito agisce in giudizio contro le due società datrici. La Corte d'Appello esclude ogni responsabilità datoriale. La Cassazione conferma.

Il ragionamento della Corte è il seguente: se è vero che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, è altrettanto vero che tale obbligo non può trasformarsi in una forma di responsabilità oggettiva per qualsiasi evento lesivo verificatosi durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Cos'è il rischio elettivo e quando esclude la responsabilità del datore

Il concetto chiave su cui ruota tutta la pronuncia è il rischio elettivo. La Cassazione ha ribadito che ricorre il cosiddetto rischio elettivo quando il lavoratore infortunato abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.

La novità — e la criticità — di questa ordinanza sta però in un'estensione di questo principio. Secondo la Cassazione, gli stessi principi trovano applicazione anche quando l'evento non sia determinato dalla condotta del lavoratore infortunato, bensì da quella di un terzo. La Corte ha escluso la responsabilità del datore, evidenziando che la condotta del collega del lavoratore infortunato aveva dato luogo a una "serie causale autonoma da sola idonea a determinare le conseguenze lesive in capo all'infortunato".

In altri termini: il lancio della bottiglia era un atto così abnorme, imprevedibile e del tutto estraneo all'attività lavorativa da spezzare il nesso causale tra organizzazione del lavoro e danno subito. Qualora l'incidente, pur collegato topograficamente e temporalmente all'attività lavorativa, derivi dalla condotta colposa ed imprevedibile di un terzo, deve ritenersi interrotto il nesso causale tra l'attività di lavoro e il danno subito, posto che quest'ultimo si pone al di fuori dell'area di rischio garantita dalle regole cautelari dettate dall'art. 2087 c.c.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — richiama qui una verità pratica: il lavoratore ferito, per ottenere tutela, deve individuare con precisione il soggetto giuridicamente responsabile, non limitarsi a rivolgersi al soggetto più visibile o apparentemente più solvibile.

Come scrisse Rudyard Kipling con amara ironia, la legge della giungla ha le sue regole, e chi non le conosce paga. Il diritto del lavoro non è meno esigente: presuppone che il danneggiato sappia navigare tra responsabilità distinte, nessi causali e perimetri dell'obbligo di sicurezza.

Se vengo ferito da un collega di un'altra azienda sul posto di lavoro, chi paga il risarcimento?

Questa è la domanda reale che ogni lavoratore infortunato si pone. La risposta, dopo la sentenza n. 19859/2026, è meno scontata di quanto sembri. Il responsabile principale è l'autore materiale del gesto, cioè il collega che ha lanciato la bottiglia. La Cassazione ha confermato la responsabilità esclusiva del collega autore del lancio, escludendo quella delle società datrici di lavoro, e il lavoratore è stato addirittura condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle due società.

Questo significa che il lavoratore ferito — vittima innocente di una dinamica assurda — si trova a dover agire contro il singolo autore del fatto, che potrebbe essere del tutto insolvente. Nessuno dei due datori di lavoro, né quello dell'infortunato né quello dell'aggressore, risponde del danno.

Rimane aperta, tuttavia, la via risarcitoria attraverso l'INAIL per le conseguenze patrimoniali, che copre l'infortunio indipendentemente dalla responsabilità datoriale. Ma il danno differenziale — quello eccedente la copertura INAIL — rimane a carico del solo aggressore, con tutte le difficoltà pratiche che ne derivano.

Il datore è responsabile per infortuni causati da terzi durante la pausa?

La risposta della Cassazione è no, se la condotta del terzo era imprevedibile e non riconducibile al rischio tipico dell'attività lavorativa. Ma questa risposta non è assoluta. Il confine tra evento imprevedibile e rischio organizzativo prevedibile è una zona grigia che genera contenziosi frequenti.

Qui si innesta la criticità più seria della pronuncia, che vale la pena sottolineare. Non è automatico che un incidente comporti per l'azienda l'obbligo di risarcire il lavoratore: la giurisprudenza della Corte di Cassazione offre un quadro che distingue con attenzione tra obblighi del datore e casi in cui la responsabilità può essere esclusa.

Il problema è che questa distinzione viene applicata caso per caso, con esiti non sempre prevedibili. La stessa Sezione Lavoro della Cassazione, nello stesso mese di giugno 2026, con l'ordinanza n. 17754 del 3 giugno 2026 (citata nel dossier di attualità), ha al contrario confermato la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per infarto e patologie al rachide di un autista, ritenendo che le condizioni di lavoro costituissero concausa rilevante del danno, pur in presenza di patologie preesistenti come obesità e ipertensione. Due decisioni della stessa sezione, a pochi giorni di distanza, che mostrano quanto sia determinante il perimetro del rischio tipico organizzativo: se il danno è riconducibile alle condizioni ambientali che il datore poteva e doveva governare, risponde; se deriva da un atto del tutto estemporaneo e imprevedibile di un terzo, no.

Aspetti critici e rischio pratico sottovalutato

Il punto che quasi nessun commento segnala è questo: la sentenza n. 19859/2026 estende ai terzi il meccanismo pensato per il rischio elettivo del lavoratore stesso. Tradizionalmente, il rischio elettivo era una difesa del datore contro i comportamenti abnormi del proprio dipendente. Qui viene applicato in modo speculare: la condotta imprevedibile non è del danneggiato, ma di un terzo appartenente a un'organizzazione diversa.

Questo apre una potenziale zona d'ombra risarcitoria nei contesti più diffusi: appalti, subappalti, cantieri edili con più imprese, spazi condivisi tra cooperative. In tutti questi ambienti, lavoratori di datori diversi si trovano quotidianamente a contatto, durante la pausa, nei corridoi, negli spogliatoi. Se uno di essi tiene un comportamento imprevedibile e violento, i datori di entrambi potrebbero essere esonerati, lasciando la vittima con il solo rimedio dell'azione personale contro l'aggressore.

Chi lavora in questi contesti dovrebbe sapere che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19859, ha affrontato il tema della responsabilità del datore di lavoro quando l'infortunio è provocato dalla condotta imprevedibile di un terzo, offrendo un'importante precisazione sull'ambito applicativo dell'art. 2087 c.c., norma cardine del sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La tutela non è sparita: si è spostata. Occorre sapere dove cercarla.

Cosa fare concretamente se ti trovi in questa situazione

Il primo passo, spesso trascurato, è documentare immediatamente tutto: i testimoni presenti, le dichiarazioni rese sul momento, le condizioni del locale, la dinamica dell'evento. Questo materiale è decisivo per ricostruire il nesso causale e valutare se la condotta del terzo fosse davvero imprevedibile o se, al contrario, il datore avesse elementi per prevenirla.

Il secondo passo è distinguere le azioni disponibili: la denuncia penale contro l'autore materiale (che può aprire la via al risarcimento in sede civile anche se il soggetto ha pochi beni), la denuncia all'INAIL per le conseguenze patrimoniali immediate, e la valutazione di una eventuale responsabilità del datore del terzo aggressore ai sensi dell'art. 2049 c.c. — responsabilità indiretta per fatto del dipendente — che la sentenza n. 19859/2026 non ha escluso in astratto, ma non ha nemmeno approfondito.

Il terzo passo è non agire da soli contro il proprio datore di lavoro senza prima aver verificato che la condotta del terzo rientri davvero nel rischio tipico organizzativo. Farlo senza questa analisi, come insegna la vicenda decisa dalla Cassazione, significa rischiare la soccombenza e la condanna alle spese.

Il paesaggio della responsabilità negli ambienti di lavoro a più soggetti è più articolato di quanto sembri in superficie. La sentenza n. 19859/2026 non chiude le porte al risarcimento: le indica dove si trovano davvero. Il compito di chi ha subito il danno — e di chi lo assiste — è aprire quella giusta.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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