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Ogni anno, in Italia, si registrano circa 650.000 infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL. Tra questi, una quota crescente riguarda eventi cardiovascolari e patologie muscolo-scheletriche insorte in lavoratori che già convivevano con condizioni croniche come ipertensione, diabete o obesità. Ed è proprio su questi casi che le aziende puntano per ridurre i risarcimenti: "il danno non è colpa nostra, il lavoratore era già malato prima". La Cassazione ha ora risposto con nettezza: il datore di lavoro non può sottrarsi alle proprie responsabilità invocando la fragilità del dipendente, e la fragilità stessa impone obblighi di protezione più stringenti, non uno sconto sul risarcimento.
La pronuncia di riferimento è l'ordinanza n. 17754 del 3 giugno 2026, con cui la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale: l'usura fisica derivante da turni estenuanti e mezzi obsoleti genera una responsabilità diretta per il datore di lavoro, anche in presenza di patologie pregresse del dipendente.
Il caso: un autista, tredici ore al giorno, sulle strade dei Nebrodi
Un autista di linea sottoposto per anni a turni massacranti, costretto a guidare autobus obsoleti sulle strade montane dei monti Nebrodi, in Sicilia, ha diritto al risarcimento integrale dei danni subiti dopo un infarto, anche se soffriva già di obesità, diabete e ipertensione. La vicenda giudiziaria ruota attorno a un conducente alle dipendenze dell'Azienda Siciliana Trasporti dal 1977 al 2001: nel febbraio del 1999, mentre si trovava in regolare servizio, è stato colpito da un infarto miocardico, e ha quindi citato in giudizio l'azienda per ottenere il risarcimento del danno differenziale.
L'ordinanza della Cassazione civile, Sez. Lav., n. 17754/2026 conferma la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro che aveva sottoposto il dipendente a turni gravosi di 12-13 ore giornaliere e all'impiego di mezzi obsoleti, privi di servosterzo, riscaldamento e climatizzazione, su percorsi montani, contribuendo in modo determinante alla genesi dell'infarto miocardico.
L'azienda aveva proposto ricorso fondato su tre motivi: l'omessa considerazione dell'intensa attività politica svolta dal lavoratore quale possibile causa alternativa della patologia; l'assenza di prova del nesso causale tra lavoro e infarto, posto che i mezzi erano regolarmente revisionati e i turni conformi alla contrattazione collettiva; e la necessità di ridurre il risarcimento in ragione degli stati morbosi antecedenti. Il lavoratore, dal canto suo, aveva proposto ricorso incidentale, sostenendo che la propria rendita INAIL non includesse il danno biologico e non dovesse pertanto essere detratta dal risarcimento civilistico. La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale.
Il risultato: l'autista otterrà oltre 402 mila euro, al lordo della rendita INAIL.
Il cuore giuridico: l'art. 1227 c.c. non si applica alle concause naturali
Il punto tecnico più rilevante — e più frequentemente frainteso nella pratica — riguarda la distinzione tra concorso di colpa e concorso di cause naturali. La pronuncia offre l'occasione per approfondire il delicato tema del nesso eziologico e del concorso tra cause naturali e condotte datoriali illecite: i giudici di legittimità affrontano la questione della risarcibilità integrale del danno biologico nell'ipotesi in cui il lavoratore sia affetto da patologie pregresse, escludendo la possibilità di una riduzione proporzionale del risarcimento in via equitativa, e ribadiscono la centralità del principio di equivalenza causale.
Le concause naturali preesistenti — obesità, diabete, ipertensione — non giustificano la riduzione del risarcimento, trattandosi di fattori naturali e non di condotte umane colpevoli del danneggiato ex art. 1227 c.c. In altre parole, in tema di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., la preesistenza di stati morbosi del lavoratore non consente di ridurre il risarcimento del danno biologico quando la condotta datoriale abbia avuto efficienza causale nella produzione dell'evento lesivo: l'art. 1227 c.c. disciplina il concorso di condotte umane colpevoli, non il concorso tra fatto illecito e concause naturali.
Questa distinzione — apparentemente sottile — è in realtà di portata dirompente. Il meccanismo dell'art. 1227 c.c., che consente al giudice di ridurre il risarcimento in proporzione alla colpa del danneggiato, presuppone una condotta umana riprovevole del lavoratore. Avere il diabete o l'ipertensione non è una condotta: è una condizione. Confondere le due cose significa punire il lavoratore per la sua biologia, non per il suo comportamento. La Cassazione recide questa confusione alla radice.
Il principio di equivalenza causale — mutuato dal diritto penale — stabilisce che tutte le condizioni che abbiano contribuito a produrre l'evento sono causalmente rilevanti in egual misura. Dunque: se le condizioni di lavoro hanno contribuito all'infarto, anche solo in concorso con la predisposizione organica del lavoratore, la responsabilità del datore è piena e integrale, salvo prova che la malattia pregressa fosse autonomamente sufficiente a produrre da sola quell'evento in quel momento. Onere della prova che — com'è ovvio — l'azienda quasi mai riesce ad assolvere.
Nello stesso solco si inserisce la sentenza n. 7161/2026 del Tribunale di Roma, che chiarisce un principio fondamentale della tutela assicurativa: una patologia preesistente non esclude il diritto all'indennizzo INAIL quando il lavoro ha contribuito ad aggravare la condizione o a renderla clinicamente manifesta. È il cuore del principio di concausalità, che riconosce il ruolo del lavoro anche quando non è l'unica causa del danno. In quel caso, il giudizio riguardava un infermiere con oltre vent'anni di servizio impegnato nella movimentazione manuale dei pazienti: l'INAIL aveva respinto la richiesta di riconoscimento dell'ernia discale lombare, sostenendo che la patologia fosse dovuta a fattori personali, ma il lavoratore aveva dimostrato come l'attività svolta per decenni avesse aggravato una condizione preesistente, trasformandola in patologia dolorosa e invalidante.
Se ho una malattia pregressa e mi infortuno al lavoro, perdo parte del risarcimento?
No, salvo un'ipotesi molto specifica. Il lavoratore che al momento dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia professionale era già portatore di una condizione patologica pregressa — cardiaca, metabolica, ortopedica — conserva il diritto al risarcimento integrale del danno biologico, purché le condizioni di lavoro abbiano avuto un ruolo causale nell'evento. Se un dipendente presenta patologie pregresse, l'azienda ha il dovere di tutelarlo maggiormente, non di sottoporlo a condizioni operative usuranti che agiscono da innesco per eventi critici. L'unica eccezione è quella in cui il datore provi — con onere a suo carico — che la patologia preesistente era autonomamente sufficiente a produrre l'evento dannoso indipendentemente dalle condizioni di lavoro: una prova difficilissima, che nella pratica riesce raramente.
La distinzione cruciale tra concorso di colpa del lavoratore e concorso di cause naturali è l'argomento difensivo principale da opporre a qualsiasi tentativo aziendale di "sconto". È il punto su cui la difesa del lavoratore deve essere preparata fin dalla fase di CTU medico-legale: il consulente tecnico deve accertare non solo la diagnosi, ma il rapporto causale tra le specifiche condizioni di lavoro e l'evento lesivo.
Quando il datore di lavoro è responsabile per un infarto del dipendente?
La responsabilità datoriale per eventi cardiovascolari insorti durante o a causa dell'attività lavorativa si radica nell'art. 2087 c.c., che pone a carico dell'imprenditore un obbligo di protezione dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori. Tale obbligo non è soddisfatto dalla mera conformità formale alle norme (orari contrattuali, revisioni periodiche dei mezzi): la Cassazione ha da tempo chiarito che l'art. 2087 c.c. è una clausola di sicurezza aperta, che impone di adottare tutte le misure che l'esperienza e la tecnica suggeriscono come necessarie.
Per la responsabilità ex art. 2087 c.c. in caso di infarto, il lavoratore deve provare: la nocività delle condizioni di lavoro (turni eccessivi, stress cronico, ergonomia carente); il danno alla salute; il nesso causale tra le condizioni di lavoro e il danno. Il datore di lavoro, per liberarsi, deve invece provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno — o che il danno è derivato da causa a lui non imputabile.
Come insegnava Rudolf von Jhering, «il diritto non è un pensiero ma una forza viva»: e in materia di sicurezza sul lavoro quella forza si misura non nelle circolari aziendali, ma nelle condizioni reali in cui il lavoratore è chiamato a operare ogni giorno.
Come si calcola il danno differenziale rispetto all'indennizzo INAIL?
Questo è il profilo processuale più tecnico e più frequentemente trascurato. L'INAIL eroga un indennizzo per malattia professionale o infortunio, calcolato secondo parametri tabellari propri. Il lavoratore che agisce civilmente contro il datore ex art. 2087 c.c. ottiene il danno differenziale, ossia la differenza tra il risarcimento integrale del danno biologico, morale ed esistenziale liquidato secondo i criteri civilistici, e quanto già percepito o percepibile dall'INAIL.
Nel caso oggetto dell'ordinanza n. 17754/2026, il lavoratore aveva proposto ricorso incidentale sostenendo che la propria rendita INAIL non includesse il danno biologico e non dovesse pertanto essere detratta dal risarcimento civilistico. La Cassazione ha rigettato anche questa tesi, confermando che la rendita INAIL va comunque detratta dal risarcimento civilistico laddove copra le medesime voci di danno. L'esito finale — oltre 402.000 euro — è comunque il risultato al lordo della rendita, a riprova che il danno civilistico era largamente superiore all'indennizzo assicurativo.
Sul piano pratico, occorre prestare attenzione a un errore frequente: molti lavoratori o i loro legali si accontentano dell'indennizzo INAIL senza avviare la separata azione civile contro il datore. Le due tutele non si escludono ma si integrano: la rendita INAIL non copre integralmente il danno biologico, né copre il danno morale o esistenziale. Il risarcimento differenziale può valere decine o centinaia di migliaia di euro, come dimostra plasticamente la vicenda siciliana.
Va tenuto presente, poi, che con il Decreto MIMIT del 10 dicembre 2025, entrato in vigore nell'aprile 2026, le tabelle per il danno biologico non di lieve entità sono state aggiornate: il primo punto di invalidità è ora valorizzato in € 988,45 e l'inabilità assoluta giornaliera in € 57,64. Chiunque abbia subito lesioni permanenti nell'ambito di un infortunio sul lavoro deve verificare se le proprie pretese risarcitorie siano state calcolate sui nuovi valori tabellari, poiché quelli precedenti erano significativamente inferiori.
Un rischio pratico che molti sottovalutano
C'è un aspetto che le rassegne giuridiche tendono a trascurare: il momento in cui si svolge la consulenza tecnica d'ufficio. La CTU medico-legale è il luogo processuale in cui si decide de facto l'esito del giudizio sul nesso causale. Se il consulente del giudice imposta la propria valutazione secondo la logica dell'art. 1227 c.c. — applicando una riduzione percentuale in proporzione alle patologie pregresse — il risultato sbagliato si cristallizza già in quella sede, prima ancora che il giudice si esprima.
Il principio fissato dalla Cassazione con l'ord. 17754/2026 deve essere introdotto fin dal mandato al consulente di parte e poi difeso attivamente in sede di contraddittorio sulla CTU. L'avvocato che si occupa di infortuni sul lavoro deve conoscere questo orientamento e sapere come trasferirlo nel linguaggio medico-legale: non è sufficiente saperlo leggere in una sentenza, occorre farlo diventare un quesito, una contestazione, un'argomentazione concreta davanti al giudice istruttore.
«La legge vale quanto la sua applicazione»: e in materia di concause naturali, l'applicazione corretta comincia molto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il principio cuius commoda, eius et incommoda — di chi sono i vantaggi, di quello siano anche gli svantaggi — illumina in modo peculiare la logica dell'art. 2087 c.c.: il datore che trae vantaggio dall'attività lavorativa del dipendente deve sopportarne integralmente i rischi per la salute, incluso il rischio che un lavoratore strutturalmente più fragile subisca un danno che un individuo sano avrebbe forse evitato. La fragilità del lavoratore non è un'esternalità da scaricare sul dipendente: è un fattore di rischio che rientra nell'organizzazione d'impresa e che l'imprenditore ha l'obbligo di governare.
Redazione - Staff Studio Legale MP