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Permessi legge 104 usati per sé: 5 errori fatali - Studio Legale MP - Verona

Trentadue minuti con la madre in due giornate intere di assenza dal lavoro. È questo il dato che ha determinato la fine del rapporto di lavoro di un autista-magazziniere, confermata in tutti e tre i gradi di giudizio fino alla pronuncia definitiva della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 13155 del 7 maggio 2026, la Suprema Corte ha ribadito che un impiego gravemente distorto dei permessi ex lege 104 può rompere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e giustificare il licenziamento per giusta causa. Il caso è emblematico non per la sua eccezionalità, ma per la sua ordinarietà: gli errori commessi da quel lavoratore sono gli stessi che ricorrono con frequenza allarmante nella pratica quotidiana.

Il quadro normativo e il principio che la Cassazione non cede

L'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità grave il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuiti, con copertura contributiva figurativa a carico dell'INPS. Si tratta di un beneficio che comporta un doppio sacrificio: il datore di lavoro perde la prestazione lavorativa, l'ente previdenziale eroga un'indennità. L'uso improprio del beneficio configura un abuso del diritto e determina un duplice danno: il datore di lavoro viene privato ingiustificatamente della prestazione lavorativa; l'ente previdenziale eroga un'indennità per una finalità che, di fatto, non viene rispettata.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la funzione dei permessi non è convertibile in tempo libero. La Suprema Corte ha ricordato come la concessione di queste agevolazioni risponda a una precisa funzione sociale e assistenziale che non può in alcun modo essere convertita in giornate di riposo o di tempo libero a vantaggio del dipendente. È un principio che la Cassazione enuncia con costanza da anni — da Cass. n. 8784/2015 fino alle pronunce più recenti — e che con la sentenza n. 13155/2026 trova una delle sue applicazioni più nette.

Vale anche richiamare l'orientamento espresso nella già consolidata giurisprudenza precedente: anche se al lavoratore è concesso, nell'arco della giornata di fruizione del permesso, di dedicare un lasso di tempo alle proprie esigenze e bisogni personali, la giornata in cui si usufruisce del permesso deve essere sempre connotata dall'effettiva prestazione dell'assistenza al familiare disabile. Questo equilibrio — e il modo in cui viene sistematicamente frainteso — è l'origine della maggior parte dei licenziamenti che si consumano in questo ambito.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila sui propri interessi — vale in entrambe le direzioni: chi esercita un beneficio legale ha l'onere di farlo in modo corretto e documentabile, pena la perdita della tutela stessa.

Come osservava Norberto Bobbio, il diritto non è soltanto un sistema di permessi ma anche un sistema di limiti: ogni facoltà riconosciuta dall'ordinamento porta con sé il presupposto tacito che venga esercitata secondo la sua funzione. Quando quel presupposto viene meno, il diritto si trasforma nel suo contrario.

I cinque errori più frequenti che portano al licenziamento per abuso dei permessi legge 104

Primo errore: trattenere il permesso per le proprie commissioni, visitando il familiare solo a fine giornata o per pochi minuti.

È esattamente il caso deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 13155/2026. Gli accertamenti svolti da un'agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro hanno evidenziato che l'uomo aveva trascorso con la madre appena una trentina di minuti nel primo giorno e meno di quaranta nel secondo, impiegando il resto del tempo per attività personali o rimanendo nella propria abitazione. Il lavoratore aveva dedicato all'assistenza soltanto il 17,5% del tempo complessivo di permesso, destinando la quasi totalità dell'assenza ad attività personali. La Cassazione ha pertanto ritenuto correttamente motivato il giudizio sulla gravità della condotta e proporzionato il licenziamento, anche in considerazione della reiterazione dell'abuso e della conseguente violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. La misura del 17,5% non è una soglia di legge, ma rappresenta un segnale inequivoco per i giudici: quando la parte prevalente del permesso è dedicata ad altro, il nesso causale con l'assistenza si dissolve.

Secondo errore: pensare che la presenza fisica intermittente presso il familiare sia sufficiente.

Molti lavoratori ritengono di essere al riparo dall'accusa di abuso perché hanno effettivamente visto il familiare durante il giorno. Ma la Corte non valuta la semplice presenza: valuta la prevalenza e la coerenza della giornata con la finalità assistenziale. C'è abuso o uso improprio dei permessi da legge 104 solo se manca il nesso tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al familiare disabile. Il punto critico è proprio questo nesso: non basta che esista, deve essere dominante e verificabile. Una visita di trenta minuti incastrata tra spesa, palestra e commissioni personali non costruisce quel nesso.

Terzo errore: confondere le attività "strumentali" all'assistenza con le attività personali.

La giurisprudenza è generosa sul punto delle attività accessorie, ma solo se funzionalmente collegate alla cura del disabile. Il punto centrale non è la presenza continua accanto alla persona assistita in ogni singolo minuto. L'assenza dal lavoro può comprendere anche spostamenti, commissioni, acquisti o adempimenti utili alla persona con disabilità. Comprare i farmaci, accompagnare il familiare a una visita medica, sbrigare pratiche burocratiche nell'interesse del disabile: tutto questo rientra legittimamente nel permesso. Non rientra, invece, fare la spesa per sé stessi, portare i figli a scuola o svolgere attività sportive o di svago. Il confine non è sempre nitido, ma il criterio è chiaro: la finalità dell'atto deve essere il benessere e la cura del familiare disabile, non la comodità personale del caregiver.

Quarto errore: sottovalutare la possibilità di indagini investigative private.

A far emergere i dubbi del datore di lavoro è stata un'attività investigativa affidata a un'agenzia specializzata. Questo strumento è ormai di uso diffuso nelle controversie di lavoro, e la sua legittimità in luoghi pubblici è pacifica. I rilievi foto-videografici eseguiti in luoghi pubblici da investigatori autorizzati ex art. 134 TULPS sono prove pienamente ammissibili nel processo del lavoro. Il lavoratore che usa il permesso legge 104 per attività visibilmente estranee alla cura del familiare — e lo fa in luoghi aperti, su strade, nei centri commerciali, nei bar — produce da solo la prova della propria condotta. Le aziende che nutrono sospetti non hanno più bisogno di molto per costruire un fascicolo disciplinare solido.

Quinto errore: credere che un licenziamento per abuso dei permessi possa essere impugnato con successo in sede di legittimità contestando la ricostruzione dei fatti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13155/2026, ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le contestazioni riguardavano la ricostruzione dei fatti, già valutati in modo conforme nei primi due gradi di giudizio. In presenza della cosiddetta "doppia conforme", la possibilità di ottenere una diversa valutazione in sede di legittimità è estremamente limitata. Quando Tribunale e Corte d'Appello concordano sulla ricostruzione fattuale, la Cassazione non può e non vuole riesaminare le prove. Il lavoratore che pensa di "rifarsi" in Cassazione dopo due sconfitte di merito si trova davanti a una porta chiusa. Questo rende ancora più decisivo il momento della contestazione disciplinare e quello del primo grado di giudizio, dove la difesa deve essere tempestiva, documentata e tecnicamente ineccepibile.

Posso usare i permessi della legge 104 per commissioni personali se assisto comunque il familiare?

La risposta è: dipende dalla prevalenza e dalla coerenza complessiva della giornata. I permessi della Legge 104 sono concessi esclusivamente per garantire l'assistenza al familiare con disabilità e non possono trasformarsi in tempo libero da dedicare a interessi personali. Svolgere una commissione personale nel tragitto verso il domicilio del familiare, o ritagliare un'ora per sé in una giornata interamente dedicata alla cura, non integra abuso. Dedicare la quasi totalità della giornata a interessi personali con una breve visita al familiare come "giustificazione" integra invece un abuso grave, potenzialmente idoneo al licenziamento immediato.

Quante ore di assistenza devo fare durante un permesso legge 104 per non rischiare il licenziamento?

La legge non fissa soglie orarie minime: sarebbe impossibile farlo, dato che le esigenze di assistenza variano enormemente da caso a caso. Il criterio è qualitativo, non quantitativo: la giornata di permesso deve essere connotata dall'assistenza. La Cassazione n. 13155/2026 ha chiarito che prestare solo 30 o 38 minuti di assistenza su 8 ore di permesso costituisce un abuso grave che giustifica il licenziamento in tronco. Non esiste dunque una percentuale "sicura", ma esiste un test di sostanza: chi dovesse trovarsi a dover giustificare la propria giornata davanti a un giudice del lavoro, deve poter dimostrare che la finalità assistenziale era quella principale e non marginale.

Il datore di lavoro può fare investigazioni private sui permessi legge 104?

Sì, e la giurisprudenza lo conferma pacificamente. Il datore di lavoro che nutra fondati sospetti sull'utilizzo improprio dei permessi può incaricare un'agenzia investigativa di svolgere osservazioni in luoghi pubblici. Le prove così raccolte — fotografie, video, annotazioni sugli spostamenti — sono ammissibili in sede disciplinare e processuale, purché raccolte nel rispetto della normativa sulla privacy e in spazi aperti al pubblico. La sentenza n. 13155 del 7 maggio 2026 offre un principio chiaro: questa protezione è importante, ma richiede correttezza, tracciabilità e coerenza con la finalità prevista dalla legge. È un avvertimento che vale in modo simmetrico: il lavoratore che si comporta in modo trasparente e coerente con la finalità assistenziale non ha nulla da temere dalle indagini; chi invece utilizza il permesso per scopi prevalentemente personali costruisce da solo la propria esposizione al rischio.

Un profilo che merita riflessione, e che la sentenza n. 13155/2026 lascia aperto, riguarda il trattamento differenziato dei caregivers che assistono familiari con forme di disabilità non motorie o non evidenti — disabilità cognitive, disturbi del comportamento, patologie psichiatriche. In questi casi, l'"assistenza" può assumere forme meno visibili: essere presenti, tenere compagnia, gestire crisi, prevenire situazioni di pericolo. La prova del nesso causale diventa più complessa, e il rischio di equivoci durante un'eventuale indagine investigativa è significativamente più alto. È un territorio su cui la giurisprudenza dovrà affinare i propri criteri, perché applicare a queste situazioni il metro della "presenza fisica misurabile in minuti" rischia di scontare un pregiudizio sulla natura stessa della cura.

Il quadro che emerge è netto: l'abuso dei permessi legge 104 è una condotta che i giudici, a tutti i livelli, trattano con severità crescente. Non perché i diritti dei caregivers siano meno tutelati, ma perché la tutela delle persone con disabilità — che costituisce la ratio stessa della norma — esige che lo strumento non venga svuotato di contenuto. Chi lavora nell'area della disabilità e dell'inclusione, e ha a cuore la solidità di questo istituto, non può che condividere questa linea: un diritto che viene esercitato in modo sistematicamente distorto finisce per delegittimare se stesso e per erodere la fiducia collettiva che lo sostiene.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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