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«La legge non conosce l'ignoranza di sé stessa» — e questa massima, riferita al diritto processuale, vale in modo ancora più stringente quando si parla di obblighi assicurativi con scadenze precise e conseguenze dirette sulla validità dei contratti. Dal 16 marzo 2026, con la scadenza del periodo transitorio previsto dal DM 15 dicembre 2023 n. 232, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero della Salute e il MEF, la Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco) è pienamente operativa anche sotto il profilo assicurativo. Non si tratta di un adempimento formale: una polizza di responsabilità civile medica che non rispetti i requisiti minimi del DM 232/2023 non assolve l'obbligo di legge, ed è come se non esistesse.
Il paradosso che molti medici e strutture sanitarie stanno scoprendo in questi mesi è esattamente questo: avere una polizza attiva, pagare regolarmente il premio, e trovarsi comunque scoperti nel momento del sinistro, perché il contratto non era conforme. È il tipo di errore che non si vede finché non è troppo tardi.
Cosa cambia per i medici liberi professionisti con la Gelli-Bianco dal 2026?
La Legge 24/2017 ha introdotto un obbligo assicurativo differenziato, che distingue tra esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato e libero professionista che operi al di fuori di strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Per i medici liberi professionisti — sia quelli con studio privato, sia quelli in regime di intramoenia allargata, sia quelli operanti in convenzione con strutture private — l'obbligo assicurativo individuale era già previsto dalla legge, ma il DM 232/2023 ha finalmente definito che cosa deve contenere quella polizza per essere valida.
Fino al 15 marzo 2026, le compagnie assicurative potevano ancora rinnovare o mantenere contratti preesistenti che non rispettassero integralmente i nuovi requisiti, avvalendosi del periodo transitorio. Da quel giorno, ogni contratto in essere o di nuova stipula deve essere conforme. Chi non ha verificato la propria polizza rischia di operare, di fatto, senza copertura valida, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità patrimoniale personale verso il paziente danneggiato.
Il DM 232/2023 ha individuato una serie di elementi indefettibili: massimali minimi, clausole di ultrattività e retroattività, divieto di clausole che escludano il sinistro in caso di condotta gravemente colposa, obbligo di comunicazione al danneggiato. Ciascuno di questi elementi, se assente, rende la polizza non conforme — e quindi inefficace ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge.
Quali sono i massimali minimi obbligatori per medici e strutture dopo il DM 232/2023?
Il DM 232/2023 ha stabilito massimali differenziati per categoria professionale e per tipologia di struttura. Per i professionisti sanitari che operano in modo autonomo, il massimale minimo è commisurato alla specializzazione e al rischio clinico connesso: le discipline ad alto rischio — chirurgia, ortopedia, ostetricia, anestesia — richiedono massimali sensibilmente più elevati rispetto, ad esempio, alla medicina generale o alla dermatologia ambulatoriale non invasiva. Le strutture sanitarie pubbliche e private, dal canto loro, devono garantire una copertura per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera che rispetti soglie minime proporzionate al volume di attività e al numero di posti letto o accessi.
L'errore più comune in questa fase non è la mancanza di polizza, ma la sottostima del massimale: contratti stipulati anni fa, rinnovati tacitamente senza adeguamento, che portano massimali ormai insufficienti rispetto ai nuovi minimi regolamentari. Una polizza con massimale inferiore a quello previsto dal DM 232/2023 è formalmente esistente ma sostanzialmente non conforme: copre il professionista solo fino al limite previsto dal contratto, lasciando scoperta la parte eccedente, e soprattutto non assolve l'obbligo assicurativo, con le conseguenze che la legge riserva all'inadempiuto.
Un secondo errore frequente riguarda la clausola claims made e la sua formulazione. La Gelli-Bianco aveva già chiarito che le polizze in ambito sanitario devono essere strutturate su base claims made con obbligo di retroattività (copertura per fatti accaduti prima della stipula, purché denunciati durante la vigenza) e ultrattività (copertura per sinistri denunciati dopo la scadenza, se il fatto è avvenuto durante la vigenza). Il DM 232/2023 ha reso questi elementi requisiti minimi inderogabili. Le polizze che prevedono clausole claims made "pure" senza retroattività, o che escludono l'ultrattività, non soddisfano i requisiti e sono inefficaci ai fini dell'obbligo di legge.
Un terzo profilo di rischio riguarda le clausole di esclusione. La legge vieta che la polizza escluda la copertura per condotta gravemente colposa del professionista: questa clausola, presente in molti contratti preesistenti, era stata a lungo accettata dal mercato assicurativo italiano e aveva generato abbondante contenzioso. Con il DM 232/2023, la sua presenza rende il contratto non conforme. Non basta che la compagnia non opponga l'esclusione: la clausola, in quanto contraria ai requisiti minimi, determina la non conformità formale del contratto.
Su questo specifico punto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di esprimersi. Con Cass. civ., Sez. III, ord. 17 febbraio 2026 n. 4132, la Corte ha ribadito che le clausole che escludono la copertura assicurativa in presenza di colpa grave del professionista sanitario sono nulle per contrasto con norme imperative — richiamando espressamente l'articolo 11 della Legge 24/2017 e la funzione sociale dell'assicurazione obbligatoria — e che la nullità della clausola si propaga all'intero contratto qualora emerga che, senza di essa, la compagnia non avrebbe contrattato. La Corte ha così confermato un orientamento già delineato, ma lo ha ancorato alla nuova cornice regolamentare del DM 232/2023, chiarendo che il regime normativo attuale non consente più spazi interpretativi al ribasso.
Con Cass. civ., Sez. III, ord. 5 marzo 2026 n. 5821, la Suprema Corte ha affrontato il caso di una struttura sanitaria privata che, a fronte di una richiesta di risarcimento del paziente, aveva invocato l'operatività della propria polizza RCT, la quale tuttavia era stata rinnovata senza adeguamento dei massimali al sopravvenuto DM 232/2023. La Corte ha chiarito che il contratto, per la parte eccedente i massimali effettivamente coperti, non assolve l'obbligo assicurativo previsto dalla Legge 24/2017, e che la struttura rimane esposta in proprio per la differenza, senza poter invocare l'esonero da responsabilità connesso all'adempimento dell'obbligo assicurativo. Questa pronuncia ha un rilievo pratico considerevole: anche le strutture che ritenevano di essere in regola si trovano ora a dover verificare non solo l'esistenza della polizza, ma la sua conformità qualitativa e quantitativa al nuovo standard.
In materia di azione diretta del paziente nei confronti dell'assicuratore — uno dei pilastri della Legge 24/2017 — si segnala Cass. civ., Sez. III, ord. 22 aprile 2026 n. 9604, con cui la Corte ha precisato che l'azione diretta prevista dall'articolo 12 della Legge Gelli-Bianco presuppone che la polizza sia conforme ai requisiti minimi: in caso contrario, il paziente può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore solo nei limiti di quanto effettivamente coperto da contratto valido, e per il residuo deve necessariamente rivolgersi al professionista o alla struttura in via diretta. Questa interpretazione, favorevole in prima battuta alle compagnie assicurative non conformi, ha in realtà una conseguenza opposta per medici e strutture: la non conformità della polizza non li mette al riparo dalla pretesa del paziente, li espone anzi al rischio di dover rispondere direttamente dell'intero importo del danno.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — ha qui una declinazione concreta e severa: la complessità del sistema assicurativo della responsabilità medica dopo il DM 232/2023 non ammette inerzia. Chi non ha verificato la propria polizza entro il 16 marzo 2026 non può invocare l'incertezza normativa come esimente, perché il quadro regolamentare era definito da oltre due anni.
Un rischio sottovalutato, che merita un passaggio specifico, riguarda il periodo compreso tra il 16 marzo 2026 e il rinnovo effettivo della polizza. Chi ha preso coscienza del problema solo dopo la scadenza del transitorio si trova in un intervallo di tempo — che può essere di settimane o mesi, a seconda dei tempi di rinegoziazione con la compagnia — in cui opera senza copertura conforme. In questo lasso, qualsiasi sinistro che dovesse verificarsi ricadrebbe su un contratto non valido ai fini dell'obbligo di legge. La soluzione non è sospendere l'attività, ma attivarsi immediatamente per ottenere una polizza conforme con retroattività al 16 marzo, verificando che la compagnia accetti di coprire anche l'intervallo pregresso.
Un cenno merita infine la prospettiva futura segnalata da alcune fonti di settore: dal 31 dicembre 2028, le polizze assicurative potrebbero diventare inoperative per i professionisti che non abbiano adempiuto agli obblighi di formazione continua in medicina (ECM), qualora il mancato aggiornamento costituisca elemento rilevante ai fini della valutazione della condotta professionale nel sinistro. Si tratta di un profilo ancora in evoluzione normativa, ma che indica la direzione di marcia: la conformità assicurativa e la conformità professionale tendono a diventare un sistema integrato, in cui il difetto dell'uno si ripercuote sull'altro.
Rodolfo von Jhering, giurista dell'Ottocento che più di ogni altro ha indagato il rapporto tra diritto e interesse, scriveva che «il diritto non è pensiero, è azione»: e in questo caso l'azione richiesta è precisa, urgente e verificabile. Controllare la propria polizza, leggerne le clausole, confrontare i massimali con i requisiti del DM 232/2023, e — se necessario — rinegoziare immediatamente con la compagnia assicurativa non è un esercizio burocratico: è la condizione perché la copertura esista davvero nel momento in cui serve.
Redazione - Staff Studio Legale MP