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"La giustizia non è data una volta per tutte: è un equilibrio che si costruisce, si perde e si riconquista ogni volta che si decide di chi si prende cura di chi." Questa riflessione di Martha Nussbaum sul rapporto tra cura, dipendenza e responsabilità si adatta con sorprendente precisione al tema del mantenimento dei figli dopo la separazione: un terreno in cui l'errore non è quasi mai di diritto astratto, ma di metodo, di istruttoria, di omissione.
Gli errori sul mantenimento dei figli dopo la separazione sono più frequenti di quanto si pensi, e non riguardano solo i comportamenti dei genitori fuori dall'aula: spesso nascono dentro il procedimento giudiziario stesso, da richieste mal formulate, prove mancanti, o sentenze che fotografano solo metà del quadro economico. La Cassazione, con la pronuncia n. 676 del 12 gennaio 2026, ha messo il punto su uno di questi vizi strutturali, aprendo una riflessione che vale la pena seguire con attenzione.
Come si calcola l'assegno di mantenimento per i figli nel 2026?
Il quadro normativo di riferimento è l'art. 337-ter del codice civile, che stabilisce l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori in misura proporzionale al loro reddito. La norma è chiara: la determinazione dell'assegno non può prescindere dalla valutazione comparativa e bilaterale delle condizioni economiche di entrambi i genitori. Rientrano nel calcolo non solo i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ma anche il patrimonio mobiliare e immobiliare, le disponibilità effettive, i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore e il contributo fornito in termini di cura diretta.
Questo significa che il giudice non può limitarsi a stabilire quanto guadagna il genitore che paga, senza accertare quanto guadagna — e quanto contribuisce — il genitore collocatario. Eppure questa asimmetria nell'istruttoria è esattamente l'errore che Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 676 ha ritenuto censurabile e sufficiente a cassare la sentenza impugnata con rinvio.
Nel caso sottoposto alla Corte — originato da una causa definita in primo grado dal Tribunale di Genova — la sentenza di merito aveva disposto un aumento dell'assegno a carico del padre valorizzando esclusivamente le sue risorse economiche, senza che venisse svolta alcuna istruttoria sulle condizioni della madre. La Cassazione ha ritenuto che tale approccio violasse il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c. e ha cassato la decisione con rinvio, imponendo una nuova valutazione che tenga conto di entrambe le sfere patrimoniali.
Il principio vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — si declina qui in modo paradossale: chi non vigilava sulla completezza dell'istruttoria era il giudice di merito, ma le conseguenze pratiche ricadevano sul genitore la cui situazione economica era rimasta nell'ombra.
Cosa succede se un genitore nasconde i redditi nella separazione?
La sentenza n. 676/2026 chiarisce un punto spesso sottovalutato nei procedimenti di separazione: il giudice ha il potere — e in certi casi il dovere — di disporre indagini della polizia tributaria per accertare redditi e patrimoni occultati. Si tratta di uno strumento officioso, attivabile anche d'ufficio, che consente di superare l'inerzia o la reticenza di chi non produce spontaneamente documentazione reddituale completa.
Questo potere non è una novità assoluta nel sistema, ma la pronuncia del 2026 lo riposiziona come elemento centrale del ragionamento: il giudice che non lo attiva quando vi sono indizi di occultamento di redditi commette un vizio nell'esercizio della funzione istruttoria. Non è sufficiente che la parte interessata non lo richieda espressamente; quando le circostanze del caso suggeriscono una discrasia tra tenore di vita e redditi dichiarati, il giudice è tenuto ad agire.
Sul piano pratico, questo crea un'asimmetria interessante: il genitore che produce documentazione reddituale incompleta o selettiva non può contare sull'inerzia del procedimento. Dichiarazioni dei redditi incomplete, attività patrimoniali intestate a terzi, partecipazioni societarie non dichiarate, proventi da locazione non comunicati: tutti questi elementi possono essere oggetto di accertamento tributario su disposizione del giudice civile.
Il rischio concreto, per chi omette di dichiarare la propria situazione economica reale, non è solo morale ma processuale: l'accertamento officioso può produrre una ricostruzione del reddito effettivo ben superiore a quello dichiarato, con conseguente aumento dell'assegno determinato a carico.
Quali errori fanno perdere o ridurre il mantenimento dei figli?
Dalla lettura della sentenza n. 676/2026 e dall'esperienza nei procedimenti di separazione emergono tre categorie di errori ricorrenti, che meritano di essere analizzati con precisione.
Il primo errore è quello strutturale già descritto: presentare — o accettare che venga presentata — una domanda di modifica dell'assegno senza documentare la situazione economica di entrambi i genitori. Chi chiede un aumento deve non solo dimostrare che le proprie condizioni o quelle del figlio sono cambiate, ma anche che le condizioni dell'altro genitore consentono di sostenere il maggior contributo richiesto. Omettere questo profilo espone la decisione all'impugnazione per vizio di motivazione.
Il secondo errore riguarda la mancata documentazione delle spese del figlio. L'assegno di mantenimento non è un importo astratto: deve corrispondere a bisogni concreti e documentabili del minore, che cambiano con l'età, con le esigenze scolastiche, con le attività extracurriculari, con le spese sanitarie. La giurisprudenza — e la stessa impostazione dell'art. 337-ter c.c. — valorizza i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore e le attività di cura diretta proprio perché il contributo non è solo economico. Un genitore che non documenta le proprie spese concrete rischia di vedersi attribuire un assegno inferiore al reale costo che sostiene.
Il terzo errore, spesso sottovalutato, è l'omessa richiesta di accertamenti officiosi quando vi sono elementi che fanno dubitare della completezza della documentazione prodotta dall'altro genitore. Come chiarito dalla Cassazione, il giudice può attivarsi d'ufficio, ma la parte interessata ha il dovere di segnalare le circostanze rilevanti, allegare gli indizi disponibili e formulare la richiesta specifica. Restare inerti sperando che il giudice si attivi autonomamente è una strategia processuale rischiosa.
Vale la pena segnalare anche un quarto profilo, meno dibattuto ma emergente: la valutazione dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore come voce incidente sulla quantificazione dell'assegno. Se il figlio trascorre un numero di giorni significativo con il genitore non collocatario, questo incide sul calcolo dell'assegno dovuto, perché parte del mantenimento viene già sostenuta in forma diretta. Non valorizzare adeguatamente questo elemento — in sede di richiesta o di difesa — può portare a una quantificazione distorta.
La tensione tra tutela del figlio e equità tra i genitori non si risolve privilegiando un solo polo. La sentenza Cass. 676/2026 lo conferma: il principio di proporzionalità dell'art. 337-ter c.c. non è una formula retorica ma un vincolo metodologico per il giudice, che deve istruire il procedimento in modo bilaterale. Il rischio sottovalutato — e che nessun altro commento sembra aver ancora evidenziato con chiarezza — è che la mancanza di istruttoria su uno dei due genitori non solo vizi la sentenza in quel procedimento, ma determini un effetto di trascinamento: nei successivi giudizi di modifica, la fotografia economica rimasta nell'ombra continuerà a non essere valorizzata, creando squilibri che si consolidano nel tempo e diventano sempre più difficili da correggere.
Redazione - Staff Studio Legale MP