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Un uomo viene indagato per una vicenda che fa notizia. Gli articoli escono, vengono indicizzati, appaiono per anni al primo posto cercando il suo nome. Il procedimento si chiude per prescrizione del reato, cioè per decorso del tempo massimo entro cui la legge consente di perseguire quell'illecito, senza alcuna pronuncia di innocenza nel merito. L'uomo chiede a Google la rimozione dei link. Google rifiuta, o accoglie parzialmente solo dopo oltre un anno. La vicenda finisce davanti al Tribunale di Roma, che riconosce la violazione del diritto all'oblio ma nega il risarcimento. La Cassazione interviene e dice: così non va.
Questo è il caso al centro di Cass. civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2026, n. 6433, Rel. Dott. R.E.A. Russo, in cui la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un soggetto che aveva chiesto a Google LLC la deindicizzazione di articoli relativi a un procedimento penale conclusosi con la prescrizione dei reati. Google aveva accolto parzialmente le istanze, rimuovendo alcuni URL solo dopo la notifica del ricorso in tribunale, con un ritardo di oltre un anno.
Il diritto all'oblio dopo un procedimento penale prescritto è materia che oggi produce esiti opposti a seconda del giudice, della sezione di Google con cui si interagisce e del modo in cui viene costruita l'istanza. Capire perché significa capire dove si annidano i tre nodi ancora irrisolti.
Cosa dice davvero la Cassazione n. 6433 del 2026
Il punto qualificante dell'ordinanza non sta nell'accertamento dell'illecito — che il giudice di merito aveva già compiuto — quanto nella netta censura del modo in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento. Il contributo più significativo riguarda il nesso tra illecito e danno: il Tribunale aveva correttamente ravvisato la violazione del diritto all'oblio, ma aveva poi reciso il segmento risarcitorio mediante una formula generica, finendo per ignorare che, nei casi di lesione reputazionale, la prova del danno non patrimoniale raramente si manifesta in forma diretta.
La Cassazione chiarisce il metodo da osservare nella motivazione: l'affermazione secondo cui il diritto all'oblio è stato violato non può convivere, senza spiegazioni, con l'immediata negazione del danno. Non perché da ogni illecito discenda necessariamente un pregiudizio risarcibile, ma perché il rigetto della domanda impone di chiarire perché, in concreto, gli elementi dedotti dall'attore non siano idonei a fondare il convincimento giudiziale.
In sintesi: il giudice non può più liquidare il risarcimento con una formula vuota. Accertata la violazione del diritto all'oblio per omessa deindicizzazione di articoli relativi a un procedimento penale conclusosi con prescrizione, il giudice non può negare il risarcimento con motivazione meramente apodittica, ed è tenuto a valutare la prova del danno anche tramite presunzioni semplici.
Tutto questo è importante. Ma non è sufficiente a risolvere il problema.
Chi è stato prosciolto per prescrizione ha diritto all'oblio come un assolto?
Sul piano del risarcimento, dopo la pronuncia del 2026, la risposta tende al sì: il prosciolto per prescrizione può ottenere il risarcimento del danno da tardiva deindicizzazione con gli stessi strumenti probatori dell'assolto nel merito.
Sul piano della procedura per ottenere la deindicizzazione, la risposta è meno netta. Tra le novità introdotte dalla Riforma Cartabia, merita attenzione il nuovo art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, rubricato «diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini». La riforma Cartabia ha disciplinato una «forma rafforzata» di diritto all'oblio: il D.Lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto l'art. 64-ter disp. att. c.p.p., rubricato «diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini», prevedendo due forme di tutela: la prima di carattere preventivo e inibitorio all'indicizzazione, la seconda successiva di delisting.
Il nuovo art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia, ha espressamente previsto tale diritto per il soggetto destinatario sia di una sentenza di proscioglimento, sia di «non luogo a procedere», sia di un provvedimento di «archiviazione».
Qui emerge il primo nodo. Il testo della norma indica sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione. L'art. 64-ter disp. att. c.p.p. prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione possa richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione. La prescrizione non è nominata, ma la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (art. 531 c.p.p.) è collocata dal codice proprio tra le sentenze di proscioglimento: anche chi l'ha ottenuta può quindi chiedere l'annotazione. Il nodo sta altrove: è un proscioglimento senza accertamento nel merito, e la norma opera «ai sensi e nei limiti dell'articolo 17» del GDPR, sicché l'annotazione non obbliga il motore di ricerca a deindicizzare in automatico.
Google può rifiutare la deindicizzazione se il procedimento è finito per prescrizione?
Tecnicamente, Google può e di fatto talvolta lo fa. Il diniego non è sempre esplicito: spesso si traduce in un'accettazione parziale (si deindicizzano tre URL su dieci), in un'accettazione ritardata di mesi, oppure in un generico rimando alla necessità di «bilanciamento con l'interesse pubblico» senza ulteriore motivazione.
Il punto critico è che l'annotazione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p. è un titolo per chiedere la deindicizzazione, non un ordine automatico: resta il bilanciamento previsto dall'art. 17 GDPR. Per chi è stato prosciolto per prescrizione, senza un accertamento di innocenza, quel bilanciamento è più incerto che per chi è stato assolto nel merito.
Questo è il secondo nodo: la tensione tra la norma processuale penale e l'art. 17 GDPR, che è invece norma di carattere generale e non distingue tra le tipologie di esito del procedimento. Il GDPR — Regolamento UE 2016/679 — attribuisce all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati quando essi «non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti», senza condizionarlo alla tipologia di provvedimento penale conclusivo.
Il punto che nessun altro solleva: il valore autonomo del tempo trascorso
Il terzo nodo — e il più sottovalutato — riguarda il decorso del tempo come fattore giuridicamente autonomo nel bilanciamento tra oblio e libertà di informazione. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza dell'8 dicembre 2022 nella causa C-460/20, TU, RE c. Google, ha precisato che nell'ambito del bilanciamento tra i diritti di cui agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da un lato, e quelli di cui all'art. 11 della Carta dall'altro, occorre effettuare una valutazione che tenga conto di tutti i fattori rilevanti.
Uno di questi fattori — spesso trascurato nelle istanze — è il tempo trascorso dalla pubblicazione degli articoli. Non esiste un termine fisso: la valutazione è caso per caso e considera il tempo trascorso, la gravità del fatto, il ruolo pubblico dell'interessato e l'attualità dell'interesse alla notizia. Per fatti di cronaca comune, il decorso di diversi anni senza sviluppi è un forte indice a favore dell'oblio.
Questa indicazione della CGUE è preziosa per chi si trova in una posizione di prescritto, proprio perché scavalca la questione della qualificazione giuridica dell'esito del procedimento. Non importa — ai fini del bilanciamento — se c'è stata assoluzione nel merito o prescrizione: ciò che conta è che il fatto non è più attuale, che non vi è interesse pubblico attuale e concreto, che la notizia continua a circolare solo per inerzia dell'algoritmo. Chi costruisce un'istanza di deindicizzazione mettendo al centro il fattore tempo — documentando gli anni trascorsi, l'assenza di sviluppi, la privazione di utilità informativa della notizia — affronta Google su un terreno più solido rispetto a chi si limita a invocare la prescrizione come titolo formale.
L'equilibrio tra i diritti contrapposti, come osservato dalla giurisprudenza CGUE, può dipendere «dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona, nonché dall'interesse del pubblico a ricevere tale informazione, il quale può variare in particolare a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica».
Una notizia invecchiata senza interesse pubblico attuale è, giuridicamente, un dato la cui permanenza digitale non trova più giustificazione.
Qual è la differenza tra diritto all'oblio per assolti e per prescritti secondo la legge italiana?
Sul piano formale, la differenza è minore di quanto si pensi. Chi è assolto nel merito, chi è prosciolto (anche per prescrizione) e chi ha ottenuto l'archiviazione può azionare direttamente l'art. 64-ter disp. att. c.p.p., che costituisce un titolo procedurale rafforzato: la cancelleria del giudice appone un'annotazione specifica sul provvedimento, che vale come titolo formale verso il motore di ricerca.
Chi ha ottenuto la prescrizione, però, parte da una posizione più debole nel bilanciamento e deve rafforzare la propria istanza combinando l'art. 17 GDPR, la giurisprudenza CGUE C-460/20 e — dopo la pronuncia dell'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2026, n. 6433, Rel. Russo — la tutela risarcitoria in caso di diniego o ritardo ingiustificato. Sul piano sostanziale, la differenza si sta assottigliando: la Cassazione non ha tracciato una linea di confine netta tra i due casi ai fini del risarcimento.
Sul piano pratico, chi è stato condannato in passato con pena poi estinta per prescrizione si trova nella posizione più difficile: la notizia della condanna è ancora tecnicamente vera, e solo il bilanciamento caso per caso — con il fattore tempo come elemento centrale — può aprire uno spazio di tutela.
Nota dall'esperienza dello studio
Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente è presentare l'istanza a Google allegando solo il provvedimento di prescrizione, senza documentare il tempo trascorso, l'assenza di interesse pubblico attuale e l'impatto concreto sulla reputazione professionale. Google valuta ogni istanza con criteri algoritmici che non riconoscono automaticamente la prescrizione come titolo sufficiente: l'istanza documentata, che argomenta il bilanciamento con riferimento alla giurisprudenza CGUE, ha tassi di accoglimento sensibilmente diversi rispetto all'istanza formale non motivata. Quando il diniego arriva comunque, la pronuncia del 2026 ora impone al giudice di valutare il danno in modo effettivo: e questo cambia il peso del contenzioso.
Domande frequenti
Se il procedimento è finito per prescrizione anni fa, posso ancora chiedere la deindicizzazione oggi?
Sì. Non esiste un termine di decadenza per l'istanza di deindicizzazione. Anzi, il decorso del tempo è un argomento a favore: più anni sono passati dalla pubblicazione degli articoli, più debole è l'interesse pubblico alla loro circolazione. L'istanza va costruita documentando sia l'esito del procedimento sia il tempo trascorso dalla pubblicazione.
Google può rifiutare la mia richiesta perché il reato era grave?
La gravità del reato contestato è uno degli elementi che Google e i giudici considerano nel bilanciamento con la libertà di informazione, ma non è di per sé un argomento risolutivo. Reati gravi che hanno avuto risonanza mediatica pubblica tendono a mantenere rilevanza informativa più a lungo; tuttavia, se il procedimento si è chiuso senza condanna e sono trascorsi molti anni senza nuovi sviluppi, anche la gravità originaria del reato perde peso nel bilanciamento. La Cassazione non ha stabilito soglie automatiche basate sulla gravità del reato.
Se il giudice mi dà ragione sull'oblio ma nega il risarcimento, cosa posso fare?
Dopo l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 6433 del 18 marzo 2026, Rel. Russo, questa situazione è impugnabile. La Cassazione ha stabilito che il giudice non può riconoscere la violazione del diritto all'oblio e al contempo negare il risarcimento con una motivazione generica: deve valutare concretamente gli elementi allegati — diffusione della notizia, impatto reputazionale, contesto personale e professionale. Una motivazione solo apparente equivale a motivazione nulla e apre la strada all'impugnazione.
Redazione - Staff Studio Legale MP