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Sanzione Garante immagini lesive: quanto costa a un editore - Studio Legale MP - Verona

Una foto del cadavere è pubblicata su un settimanale. Cosa può fare la famiglia della vittima — e quanto può costare all'editore?

Sanzione Garante per pubblicazione immagini lesive della dignità: il caso Cairo

La risposta, dal 16 ottobre 2026, ha un numero preciso. Con il provvedimento n. 759 del 23 settembre 2026, le fotografie del corpo di Chiara Poggi riverso sui gradini della villetta di Garlasco, pubblicate dal settimanale Giallo, sono costate a Cairo Editore una sanzione di 9.380 euro. L'Autorità ha dichiarato illecita la diffusione di quelle immagini e ne ha vietato ogni ulteriore utilizzo, dando ragione ai genitori della giovane uccisa nel 2007.

Non si tratta di un episodio isolato. Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto sanzioni per complessivi 68.986 euro a Cairo Editore e RTI, intervenendo dopo i reclami presentati dai genitori della giovane, Giuseppe Poggi e Rita Preda. Prima di Cairo, in luglio 2026, erano già stati sanzionati i programmi Le Iene e Zona Bianca di RTI per la stessa vicenda. Il totale delle sanzioni nel caso Garlasco supera così i 60.000 euro.

Questo è il primo caso in Italia in cui il Garante sanziona più testate giornalistiche per la stessa vicenda giudiziaria nel corso dello stesso anno. Non è un dettaglio secondario: fissa un precedente seriale. Chiunque si trovi nella stessa situazione — immagini del proprio familiare deceduto ripubblicate senza consenso — può citare questa serie di provvedimenti direttamente nel reclamo al Garante, rafforzando la propria posizione sin dalla fase amministrativa.

Cosa si intende per principio di essenzialità dell'informazione giornalistica?

Il principio di essenzialità dell'informazione è la regola per cui un giornalista può trattare anche dati sensibili o immagini delicate solo se queste sono indispensabili alla comprensione del fatto: non basta che siano pertinenti, devono essere necessarie. La regola è sancita dall'art. 137 del Codice Privacy e dall'Allegato A n. 1 (Codice deontologico dei giornalisti).

La diffusione delle immagini non appare conforme al principio di essenzialità dell'informazione e risulta lesiva della dignità della persona: le ricostruzioni ipotizzate nell'articolo avrebbero potuto essere illustrate senza l'impiego delle immagini, anche tenuto conto della natura delle stesse, idonee a dare evidenza a dettagli della violenza posta in essere ai danni della giovane.

Il punto è decisivo sul piano pratico. L'interesse pubblico sul caso Garlasco non rende automaticamente pubblicabile ogni fotografia: quelle immagini non aggiungevano elementi nuovi né indispensabili alla ricostruzione. La notizia — il caso, i nuovi sviluppi processuali, i protagonisti — era del tutto raccontabile senza mostrare il corpo. Il provvedimento richiama le regole deontologiche che impongono di evitare la divulgazione di immagini suscettibili di ledere la dignità delle persone coinvolte: tali garanzie non vengono meno con la morte della persona interessata e tutelano anche il rispetto della sua memoria e dei familiari.

Come si fa a far rimuovere immagini lesive della dignità pubblicate online da un giornale?

Il percorso corretto è strutturato su tre livelli distinti, da attivare nell'ordine che segue.

Il primo passo è una diffida scritta al direttore responsabile della testata e all'editore, con richiesta di rimozione immediata e conservazione della prova del contenuto pubblicato (screenshot con data e URL, o copia notarile del numero cartaceo). La diffida deve specificare le norme violate — art. 137 Codice Privacy, Codice deontologico dei giornalisti — e contenere la documentazione del danno subito. Senza questa prova documentata, il percorso successivo diventa più difficile.

Il secondo livello è il reclamo al Garante Privacy. Il provvedimento n. 759 del 23 settembre 2026 è stato adottato in seguito al reclamo presentato dai familiari della vittima. Il reclamo è gratuito, non richiede l'assistenza di un legale per essere presentato, ma la qualità della documentazione allegata determina la velocità e l'esito dell'istruttoria. Nel caso Garlasco, i familiari erano assistiti da avvocati: non è un caso.

Il terzo livello — e il più rilevante sul piano patrimoniale — è l'azione civile separata. Ma qui occorre una precisazione che quasi nessun commento al caso Cairo sviluppa.

La sanzione del Garante è solo l'inizio: il risarcimento civile ex art. 82 GDPR

La sanzione amministrativa inflitta dal Garante non è il punto di arrivo della tutela. È la prova precostituita dell'illiceità: un documento ufficiale che accerta, con motivazione, che il trattamento delle immagini era illegittimo. Questo cambia radicalmente il rapporto di forze in un successivo giudizio civile.

L'art. 82 del GDPR — il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, applicabile direttamente in Italia — stabilisce che l'art. 82 del GDPR è la norma cardine sulla responsabilità civile nel trattamento dei dati personali e al primo comma stabilisce che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento ha il diritto di ottenere tale risarcimento dal titolare del trattamento.

Nel caso di immagini lesive della dignità, il danno immateriale è la voce più rilevante: il turbamento psicologico, la reiterazione del dolore, l'impossibilità di esercitare il controllo sulla memoria del proprio familiare. Le condizioni cumulative che devono ricorrere perché l'interessato possa ottenere il risarcimento sono tre: l'esistenza di un danno materiale o immateriale subito dall'interessato, la violazione delle disposizioni del GDPR, e il nesso di causalità tra il danno e la violazione. L'interessato è tenuto a dimostrare non soltanto la violazione del Regolamento, ma anche che tale violazione gli ha effettivamente causato il danno di cui chiede ristoro.

Qui entra in gioco il valore strategico del provvedimento del Garante: la violazione del GDPR è già accertata. Restano da provare il danno concreto e il nesso causale — onere probatorio sensibilmente più leggero rispetto a un'azione civile autonoma, dove la parte attrice dovrebbe costruire da zero l'intera dimostrazione dell'illiceità.

Va aggiunto un profilo che la giurisprudenza recente ha ulteriormente chiarito. Con l'ordinanza n. 1169 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha precisato che la pubblicazione non autorizzata dell'immagine non genera automaticamente un danno non patrimoniale, ma può dar luogo a risarcimento patrimoniale tramite il criterio del cosiddetto "prezzo del consenso". Questo criterio — il corrispettivo che l'avente diritto avrebbe percepito se avesse dato il consenso alla pubblicazione — è particolarmente rilevante quando l'immagine è stata usata su una rivista a larga diffusione nazionale, come nel caso del settimanale Giallo.

La famiglia di una vittima può chiedere il risarcimento per foto pubblicate senza consenso?

Sì, e su due fronti distinti. Il primo è il risarcimento del danno non patrimoniale — il turbamento, la sofferenza, la lesione della memoria del defunto — che deve essere dimostrato ma che, in casi come questo, trova già un solido aggancio nel provvedimento del Garante. Il secondo è il danno patrimoniale calcolato secondo il criterio del prezzo del consenso: quanto avrebbe percepito la famiglia se l'editore avesse chiesto l'autorizzazione prima di pubblicare quelle immagini su una testata distribuita in edicola a livello nazionale?

L'azione civile si propone davanti al giudice ordinario del luogo di residenza dell'attore o del luogo in cui ha sede l'editore, ed è cumulabile con il reclamo al Garante: i due procedimenti sono paralleli e non si escludono. I termini di prescrizione per l'azione risarcitoria da illecito extracontrattuale sono di cinque anni dal momento in cui il danno si è manifestato — ma è essenziale conservare, sin da subito, la prova documentata della pubblicazione.

Nota dall'esperienza dello studio

Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente è aspettare che il provvedimento del Garante diventi definitivo prima di valutare l'azione civile. I due percorsi hanno tempistiche diverse, e la prescrizione dell'azione risarcitoria non si sospende durante l'istruttoria amministrativa. Chi riceve una risposta positiva dal Garante e poi aspetta mesi prima di rivolgersi a un legale per il risarcimento rischia di trovarsi con prove più difficili da raccogliere — testimonianze sbiadite, screenshot non autenticati, archivi online aggiornati. Agire in parallelo, con assistenza legale dall'inizio, è la scelta che tutela davvero.

Summum ius summa iniuria: il rigore formale del diritto di cronaca, portato all'estremo, può trasformarsi nella massima ingiustizia per chi subisce la pubblicazione. Ciò che il caso Cairo ha reso esplicito è che il sistema — Garante, giurisprudenza civile, Codice deontologico — dispone già degli strumenti per invertire questa logica, a condizione che vengano usati in modo coordinato.

Come scriveva Luigi Pirandello: la forma è il limite che la vita si impone. Quando la forma — il diritto di cronaca — viene usata per travalicare la vita stessa di chi non può più difendersi, il diritto la riporta nei suoi confini. I 9.380 euro inflitti a Cairo Editore, letti insieme alle sanzioni RTI dello stesso anno, dicono esattamente questo.

Domande frequenti

Quanto tempo ha la famiglia per agire dopo la pubblicazione di immagini lesive?
Per il reclamo al Garante non esiste un termine perentorio espresso, ma è consigliabile agire entro pochi mesi dalla pubblicazione, quando le prove sono più fresche e il contenuto ancora recuperabile. Per l'azione civile risarcitoria il termine di prescrizione è di cinque anni dall'evento dannoso. I due procedimenti possono essere avviati in parallelo senza che l'uno sospenda l'altro.

Il volto oscurato nell'immagine esclude la violazione della privacy?
No. Nel caso Cairo Editore, il volto di Chiara Poggi era oscurato, ma la scena — il corpo riverso sulle scale, il sangue visibile — è stata ritenuta ugualmente illecita. Il Garante ha chiarito che l'essenzialità dell'informazione riguarda l'intera immagine, non solo l'identificabilità del soggetto. Oscurare il volto è una misura parziale che non sana la violazione della dignità.

La sanzione al Garante può essere pagata dalla compagnia assicurativa dell'editore?
Le sanzioni amministrative irrogate dal Garante hanno natura personale e sanzionatoria: in linea di principio non sono trasferibili su polizze assicurative ordinarie. Il risarcimento civile, invece, può rientrare nella copertura della polizza RC professionale dell'editore, il che rende spesso più efficace un'azione civile diretta rispetto al solo reclamo amministrativo — soprattutto quando si punta a un ristoro patrimoniale concreto.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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