Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

CTU collegiale: 3 errori che annullano la sentenza - Studio Legale MP - Verona

C'è una causa per errore medico che dura da cinque anni. Le parti hanno depositato memorie, il giudice ha nominato il perito, si è svolta l'udienza di giuramento, il consulente ha redatto la relazione, le parti hanno mosso osservazioni. Poi la sentenza. Poi l'appello. Poi — solo allora — ci si accorge che il perito era uno solo. Nessun medico legale affiancato allo specialista di branca. O viceversa: uno specialista da solo, senza il medico legale. La Corte d'Appello dichiara la nullità, annulla la sentenza di primo grado, rimette le parti al punto di partenza. Anni di giudizio azzerati per un vizio processuale che il giudice di prima istanza avrebbe potuto e dovuto rilevare da solo, d'ufficio, prima ancora che qualcuno lo sollevasse.

Questo non è uno scenario ipotetico. È la conseguenza diretta di quanto stabilito dalla Cass. civ., Sez. III, ord. 29 marzo 2026 n. 7577, che ha fatto della collegialità qualificata della consulenza tecnica d'ufficio in materia sanitaria una regola inderogabile del processo civile.

Il fondamento normativo: cosa impone l'art. 15 della legge Gelli-Bianco

L'art. 15 della legge 8 marzo 2017 n. 24 — la cosiddetta legge Gelli-Bianco — stabilisce che nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, il giudice nomina quale consulente tecnico d'ufficio un medico specialista in medicina legale. Quando l'accertamento richiede specifiche competenze in una particolare disciplina medica, il giudice nomina un collegio di consulenti, composto dal medico legale e dallo specialista della branca di riferimento. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti negli albi degli organismi tecnici regionali, secondo le modalità stabilite dalla norma stessa.

Il precetto è chiaro nella sua formulazione, ma nella prassi giudiziaria è stato a lungo interpretato con una certa elasticità: molti giudici hanno continuato a nominare un unico perito, talvolta un medico legale con competenze anche nella specialità di branca rilevante, talvolta direttamente lo specialista senza la componente medico-legale. La Cassazione, con la pronuncia del 29 marzo 2026, ha chiuso definitivamente questa zona grigia.

L'ordinanza n. 7577/2026 si inserisce in un percorso già avviato dalla stessa Sezione III con la sentenza n. 15594/2025 e, prima ancora, con la pronuncia n. 4901/2021, che avevano progressivamente irrigidito la lettura dell'art. 15 nel senso della collegialità come regola e non come eccezione. Il passaggio del 2026 compie però un salto qualitativo decisivo: la mancata collegialità non è più descritta come un'irregolarità suscettibile di sanatoria o di irrilevanza in assenza di specifica eccezione di parte, ma come una nullità processuale inderogabile, rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio.

«La legge non è solo forza che comanda, ma anche ragione che convince»: lo ricordava Norberto Bobbio quando distingueva la legalità formale dalla legittimità sostanziale. In questo caso, la Cassazione dice che la ragione della norma — garantire al giudice uno strumento istruttorio tecnicamente adeguato alla complessità della responsabilità sanitaria — è così forte da non poter cedere nemmeno di fronte al silenzio delle parti.

I tre errori processuali che azzerano la causa

Alla luce del nuovo orientamento, è possibile identificare tre errori ricorrenti che, nelle cause per responsabilità medica, espongono la decisione al rischio di nullità.

Il primo e più frequente è la nomina di un perito unico quando la natura del caso richiedeva il collegio. Questo errore si consuma nel momento in cui il giudice emette il decreto di nomina, ma — e qui sta la novità radicale dell'ord. 7577/2026 — i suoi effetti si propagano all'intera istruttoria e alla sentenza. Non basta che le parti abbiano accettato il consulente senza sollevare eccezioni: la nullità non è sanabile per acquiescenza, perché è posta a tutela di un interesse che il legislatore ha ritenuto superindividuale, ossia la corretta formazione del convincimento del giudice in una materia tecnicamente complessa come la responsabilità sanitaria.

Il secondo errore riguarda la composizione del collegio quando questo viene comunque nominato: un collegio formato da due specialisti della medesima branca, senza il medico legale, non soddisfa il requisito dell'art. 15. Il medico legale non è una presenza decorativa: è la figura che raccorda la valutazione clinica con le categorie giuridiche del nesso causale, dell'imputabilità e del danno risarcibile. La sua assenza priva il giudice di una componente essenziale della valutazione e rende la CTU viziata al pari di quella monocratica.

Il terzo errore — il più insidioso sul piano pratico — riguarda l'accertamento tecnico preventivo monocratico utilizzato come base della decisione di merito. Come segnalato anche da SIMLAWEB e AOGOI all'indomani della pronuncia, l'ATP svolto da un unico consulente prima dell'instaurazione del giudizio non può sopperire alla CTU collegiale in sede di merito. Se il giudice si limita a recepire le conclusioni dell'ATP monocratico senza disporre una nuova consulenza collegiale, la sentenza è affetta dallo stesso vizio. Il punto è rilevante perché molta parte del contenzioso sanitario transita oggi attraverso il procedimento di ATP ex art. 696-bis c.p.c., e la tentazione di valorizzare quella perizia anche nella fase di merito è comprensibile ma processualmente rischiosa.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt ha qui un'applicazione rovesciata rispetto al suo senso tradizionale: non è il silenzio della parte a far decadere il diritto di eccepire il vizio, ma è il giudice stesso a dover vigilare e rilevarlo. Chi assiste il paziente o la struttura sanitaria deve però sapere che questo meccanismo esiste e può essere attivato, se necessario, attraverso lo strumento dell'impugnazione.

Quanto alle modalità di impugnazione di una sentenza basata su CTU non collegiale, il percorso è quello ordinario: appello, con motivo specifico relativo alla nullità della consulenza e della sentenza che su di essa si fonda. Poiché la nullità è rilevabile d'ufficio, la Corte d'Appello può dichiararla anche in assenza di uno specifico motivo di gravame sul punto, ma è prudente dedurla espressamente. In Cassazione, il vizio è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. come error in procedendo.

Un profilo che merita attenzione e che gli altri commenti all'ordinanza hanno in parte trascurato riguarda il dies a quo dell'obbligo: l'art. 15 L. 24/2017 è in vigore dal 1° aprile 2017. Le CTU monocratiche disposte in cause instaurate dopo quella data — e il cui processo è ancora pendente o si è concluso con sentenza non passata in giudicato — sono potenzialmente tutte esposte al vizio. Non si tratta quindi di un problema che riguarda solo le cause future: riguarda il contenzioso in corso, compreso quello che si trova già in fase di appello o di giudizio rescissorio. La finestra temporale è ampia, e la ricognizione dei fascicoli aperti è un atto che nessun difensore può permettersi di rinviare.

Va infine rilevato che la pronuncia n. 7577/2026 solleva implicitamente una questione sistematica che il legislatore non ha ancora affrontato: gli albi regionali dei consulenti tecnici non sempre registrano una disponibilità adeguata di coppie medico legale/specialista per tutte le branche. In alcune aree geografiche, la composizione del collegio nei termini imposti dalla norma incontra difficoltà pratiche significative. La Cassazione ha risposto sul piano della legalità formale, ma il problema organizzativo rimane aperto e potrà generare ulteriore contenzioso sulle modalità di selezione dei periti dagli albi regionali.

La lezione di questa pronuncia va oltre la singola causa: ricorda che il processo per responsabilità sanitaria è un terreno dove la tecnica processuale e la medicina si intrecciano in modo indissolubile, e che un vizio nella fase istruttoria può vanificare l'intero impianto decisionale. Conoscere queste regole prima che il giudice nomini il perito è la condizione per difendere davvero i diritti di chi si rivolge alla giustizia dopo un danno da cure.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP