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Bracconaggio: furto di Stato o reato venatorio? - Studio Legale MP - Verona

Un uomo fermato con un camoscio abbattuto fuori stagione, un'arma modificata con silenziatore e nessuna licenza venatoria. Un altro sorpreso con reti e richiami elettronici, in possesso di licenza ma in violazione delle norme sulla specie. Sembrano due storie simili. Giuridicamente, sono mondi lontanissimi. La distinzione tra bracconiere e cacciatore di frodo è il cuore meno compreso — e più pericoloso — del diritto venatorio italiano. E con la riforma legislativa appena votata al Senato, ignorarla può costare ancora di più.

Il quadro normativo: due figure, due regimi penali

La legge quadro sulla caccia, legge 11 febbraio 1992 n. 157, disciplina l'attività venatoria e stabilisce all'art. 30 le sanzioni penali per chi la viola. Ma questa norma, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, non si applica indiscriminatamente a chiunque commetta atti di caccia illecita. La legge sulla caccia non può essere applicata a chi sia «del tutto privo di licenza». La legge 157/92 è una legge specifica che regola i rapporti tra lo Stato e i cacciatori, ossia coloro che dispongono di licenza. Le sue sanzioni riguardano pertanto solo il cosiddetto cacciatore di frodo, colui che viola quella sorta di contratto pubblico sottoscritto con la licenza.

Chi invece non ha mai conseguito la licenza venatoria e abbatte o cattura fauna selvatica ricade in un perimetro normativo completamente diverso: quello del codice penale, e in particolare nella fattispecie del furto aggravato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato. Il bracconiere, privo di licenza, è punibile per il più grave delitto di furto venatorio anche quando commette un atto, come l'uccellagione, comunque vietato dalla legge sulla caccia.

Il fondamento di questa costruzione giuridica è nell'art. 1 della legge 157/92, che dichiara la fauna selvatica «patrimonio indisponibile dello Stato» tutelato nell'interesse della comunità nazionale. La linea giurisprudenziale in tal senso si era consolidata negli anni '80 con una nutrita serie di pronunce della Cassazione: la cattura di esemplari appartenenti a specie di fauna selvatica al di fuori delle condizioni e limiti stabiliti dalla normativa venatoria configurava il reato di furto aggravato ai danni dello Stato, a cui appartiene la fauna selvatica quale «patrimonio indisponibile» tutelato «nell'interesse della comunità nazionale».

La distinzione non è astratta. Il furto aggravato ex art. 624 e 625 c.p. prevede pene più severe rispetto alle contravvenzioni della legge speciale, e non consente — di regola — l'accesso agli stessi strumenti deflattivi. Il bracconiere, in altre parole, rischia di più del cacciatore che ha la licenza e la viola.

La giurisprudenza ha nel tempo precisato i contorni di entrambe le figure. La Corte di Cassazione, Sez. III pen., con la sentenza n. 7529 del 26 febbraio 2024, ha chiarito i confini applicativi dell'art. 544-bis c.p. in materia venatoria: un cacciatore grossetano che aveva ucciso quattro marzaiole in periodo di divieto, impiegando mezzi vietati, era stato condannato in appello per maltrattamento di animali; ma la normativa prevede che questa disposizione non valga per i casi previsti dalle leggi speciali sulla caccia. Il che conferma quanto il corretto inquadramento del fatto sia decisivo: il reato contestato può cambiare radicalmente a seconda della qualifica soggettiva dell'autore.

Sul fronte del bracconaggio organizzato, la Corte di Cassazione, Sez. IV pen., con sentenza n. 13506 del 2020, ha confermato la configurabilità del furto aggravato in capo a chi si appropria di fauna selvatica al di fuori delle condizioni normative, ribadendo che il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è pienamente configurabile. In quella vicenda, la carcassa scuoiata di un capriolo era sufficiente a dimostrare l'impossessamento a fine di lucro.

Sul piano sanzionatorio pratico, la Corte di Cassazione, Sez. VII pen., con ordinanza n. 16330 del 29 aprile 2021, ha confermato la pena di 7 mesi e 10 giorni di reclusione, oltre a 1.800 euro di multa, inflitta a un soggetto che aveva abbattuto un camoscio in periodo di divieto generale, con utilizzo di silenziatore, alterando l'arma mediante una filettatura sulla canna. La condanna riguardava la caccia in periodo di divieto a esemplare di tipica fauna alpina, anche con uso di mezzo vietato, porto illegale di arma comune da sparo e alterazione di arma.

Come osservava Rudolf von Jhering — già richiamato in altri contributi di questo studio su temi affini — il diritto è lotta. Ma qui vale una riflessione più specifica di Ronald Dworkin: il diritto funziona come integrità solo quando le distinzioni tra categorie di soggetti vengono prese sul serio, non come tecnicismi ma come garanzie di coerenza del sistema. La distinzione tra bracconiere e cacciatore di frodo non è un privilegio per nessuno: è l'applicazione coerente del principio per cui ogni soggetto risponde della propria condotta in base alla posizione giuridica che occupa. Fraus omnia corrumpit: e l'aggiramento fraudolento delle regole venatorie — che sia da parte di chi ha la licenza o di chi non l'ha mai avuta — non può essere trattato con la stessa misura senza tradire la logica del sistema.

Il DDL 1552: la riforma che inasprisce tutto

L'attualità impone di guardare a quello che sta accadendo in Parlamento proprio in questi giorni. Il 23 giugno 2026 il Senato della Repubblica ha approvato il Disegno di legge 1552, a prima firma del capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Il provvedimento modifica in modo sostanziale la legge 157 del 1992, che per oltre trent'anni ha regolato la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio in Italia.

Sul fronte delle sanzioni penali, che è quello che più interessa chi si trova coinvolto in procedimenti per caccia illegale o bracconaggio, la riformulazione delle norme prevede l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da euro 3.600 a euro 10.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale. Si tratta di un significativo aggiornamento rispetto alle soglie della legge del 1992, rimaste ferme per decenni. Nel disegno di legge è previsto un aumento significativo delle pene, arrivando a raddoppiare o addirittura a quadruplicare alcune sanzioni rispetto al 1992, anno a cui erano rimaste ferme, azzerando l'effetto deterrenza.

Vi è poi una novità di indubbio impatto pratico: è previsto un nuovo comma 1-bis, per cui nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per determinate violazioni, la regione di residenza può disporre la sospensione del tesserino venatorio fino a un massimo di tre mesi. Si tratta di una sanzione accessoria di carattere amministrativo, che si aggiunge a quella penale e colpisce il cacciatore nel cuore della propria attività.

Il testo, ora all'esame della Camera come AC n. 2984, non è privo di tensioni esterne: la Commissione europea ha inviato una lettera di rilievi che tocca diversi punti specifici del DDL, tra cui l'indebolimento del ruolo dell'Ispra. Il rischio concreto è l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Vi è poi un profilo critico che merita attenzione: le critiche principali riguardano il rischio per la biodiversità, la sicurezza pubblica nelle aree aperte a nuove attività venatorie e la possibilità che l'allentamento normativo favorisca indirettamente il bracconaggio. Il paradosso — segnalato da ambienti scientifici e ambientalisti — è che una legge che, da un lato, inasprisce le pene per il bracconaggio potrebbe, dall'altro, creare zone grigie normative che rendano più difficile distinguere condotte lecite da illecite.

Sul piano processuale, chi viene denunciato per reati venatori deve comprendere che il giudice di legittimità non è un ulteriore grado di merito: la Corte di Cassazione non può effettuare una «rilettura» degli elementi di fatto o una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è solo verificare che la motivazione del giudice di merito sia logica e non si basi su prove inesistenti o travisate. Questo significa che la fase istruttoria e dibattimentale di primo grado è quella in cui si gioca la partita vera: le prove raccolte dagli agenti di vigilanza, i verbali di accertamento, la qualificazione giuridica della condotta sono elementi che vanno contestati tempestivamente e con precisione tecnica.

Tre sono i profili più frequenti di difesa che si presentano in questi procedimenti. Il primo riguarda la qualificazione del fatto: se il soggetto era titolare di licenza, la contestazione del furto venatorio potrebbe essere erronea e va contrastata. Il secondo attiene ai mezzi di prova: le riprese video, le dichiarazioni degli agenti, i referti veterinari sugli animali sequestrati devono essere valutati con attenzione. Il terzo concerne la continuazione del reato: la Cassazione ha chiarito che sussiste il reato di continuazione quando un soggetto si dedica sistematicamente al bracconaggio, compiendo più reati in attuazione di un medesimo disegno criminoso. Contestare la sussistenza del vincolo della continuazione può significare una riduzione significativa della pena.

La tensione normativa in atto — tra la spinta a inasprire le sanzioni e la necessità di garantire un sistema coerente e compatibile con il diritto europeo — rappresenta uno dei capitoli più delicati del diritto penale ambientale italiano di questi mesi. Chi si trova a fronteggiare un procedimento per caccia illegale o bracconaggio non affronta solo l'ordinamento interno, ma un sistema in evoluzione, nel quale la corretta qualificazione del fatto e la tempestività delle scelte difensive fanno la differenza tra un esito processuale e un altro.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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