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Avvocato ente pubblico: cariche societarie con la riforma forense? - Studio Legale MP - Verona

Un avvocato dell'ufficio legale del Comune riceve in questi giorni la proposta: entrare nel consiglio di amministrazione di una società partecipata dall'ente. È tentato di dire sì, convinto di avere letture la riforma forense che lo consente. Può farlo?

La risposta breve è: ancora no. La risposta lunga spiega perché, e cosa fare concretamente nell'attesa dei decreti attuativi.

Avvocato ente pubblico e cariche societarie: cosa dice la riforma forense oggi

La L. 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed entrata in vigore il 16 agosto 2026, è una legge delega — cioè un testo che autorizza il Governo a emanare i decreti legislativi che riscriveranno le regole, ma non le riscrive ancora. La delega prevede espressamente che gli avvocati possano assumere cariche negli organi gestori di società di capitali, anche cooperative, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi pubblici e privati, nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa. Un passo avanti evidente. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fissa i criteri direttivi, demandando ai decreti legislativi la riscrittura della legge professionale del 2012.

Il problema è nel dettaglio finale: "nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa". Quei limiti non esistono ancora.

La legge, in vigore dal 16 agosto 2026, incarica l'esecutivo di adottare, entro sei mesi da tale data (quindi entro la metà di febbraio 2027), uno o più decreti legislativi che riscrivano la disciplina attualmente contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247. La proposta dei decreti spetta al Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, con successivo passaggio parlamentare: gli schemi vengono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, da rendere entro 30 giorni. Considerando i tempi tecnici, è realistico attendersi i testi definitivi non prima della primavera 2027.

Il regime ancora in vigore: L. 247/2012 e orientamenti CNF

Fino all'adozione dei decreti attuativi, la disciplina vigente resta la L. 31 dicembre 2012, n. 247. L'art. 18 della L. 247/2012 vieta all'avvocato di ricoprire la carica di amministratore unico, consigliere delegato o presidente con poteri individuali di gestione in una società di capitali, con le sole eccezioni delle società che amministrano beni personali o familiari, degli enti e consorzi pubblici e delle società a capitale interamente pubblico.

Due precisazioni operative su questo punto. Prima: l'eccezione attuale riguarda le società a capitale interamente pubblico, non quelle a partecipazione pubblica mista. Se il Comune detiene il 51% e il resto è privato, l'incompatibilità oggi sussiste. Seconda: l'art. 18, comma 1, lett. c) della L. 247/2012 stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile con la carica di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, e di presidente del CdA qualora disponga di poteri individuali di gestione.

Il CNF ha ribadito questa lettura restrittiva più volte. Con il parere n. 51/2024 (pubblicato il 7 gennaio 2025) il CNF ha richiamato il consolidato orientamento espresso nel parere n. 43/2023: l'assunzione di ruoli di gestione o rappresentanza in società commerciali è incompatibile con l'esercizio della professione forense, in conformità all'art. 18 della L. 247/2012. L'incompatibilità sorge quando la carica societaria comporta effettivi poteri di gestione o rappresentanza, anche se tali poteri non vengono esercitati di fatto.

Tempus regit actum: ogni atto è governato dalla legge vigente al momento in cui viene compiuto. Chi accetta oggi una carica risponde oggi alle regole di oggi, non a quelle che entreranno in vigore domani.

Il rischio che nessuno spiega chiaramente: il procedimento disciplinare

Questo è il punto che i commenti alla riforma sorvolano. La L. 137/2026 è ampiamente commentata come una liberalizzazione. Il messaggio che passa è: da agosto 2026 l'avvocato può fare l'amministratore di società. È un messaggio sbagliato, almeno per ora.

Sarà il contenuto dei decreti attuativi a stabilire quando le nuove regole della professione forense diventeranno esigibili, e su alcuni punti la distanza tra criterio delegato e disciplina attuativa può essere ampia. L'avvocato iscritto all'elenco speciale che accetta oggi la carica di consigliere di amministrazione di una partecipata con capitale misto — confidando nella nuova compatibilità — si espone a un procedimento disciplinare davanti al Consiglio distrettuale di disciplina. Il CNF non ha finora modificato i propri orientamenti in materia, e non potrebbe farlo in anticipo rispetto ai decreti che deve ancora esaminare.

Il rischio concreto: sospensione cautelare dall'elenco speciale, sanzione disciplinare e — in caso di giudizi già penduti in cui l'avvocato aveva sottoscritto atti — possibile contestazione di nullità delle procure.

Cosa cambia davvero per l'avvocato iscritto all'elenco speciale degli enti pubblici

La L. 137/2026 dedica una disposizione specifica agli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici. La riforma disciplina gli avvocati degli uffici legali istituiti presso enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, purché partecipati prevalentemente da enti pubblici. A tali avvocati dovranno essere garantite piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente, insieme a un trattamento economico adeguato.

Su questo secondo profilo — autonomia e indipendenza — la giurisprudenza amministrativa ha già fatto chiarezza. Con la sentenza 6 febbraio 2026, n. 963, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha precisato che l'art. 23 della L. 247/2012 prevede che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici debbano godere di piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente. Al fine di garantire tale autonomia e indipendenza, non occorre che all'avvocato responsabile dell'ufficio legale venga riconosciuta la qualifica dirigenziale, dato che nessuna norma o principio pone una tale condizione.

La pronuncia è rilevante per un motivo pratico: chi gestisce un ufficio legale pubblico senza qualifica dirigenziale mantiene comunque l'autonomia professionale tutelata dalla legge. La carica dirigenziale è un plus organizzativo, non un requisito per la tutela deontologica. Questo vale oggi, e varrà anche dopo i decreti attuativi.

Un avvocato dipendente di un ente pubblico può fare l'amministratore di una società?

Oggi no, salvo il caso della società a capitale interamente pubblico già previsto dalla L. 247/2012. La delega apre questa possibilità in modo più ampio — includendo cooperative, società a capitale pubblico anche non integrale, enti e consorzi — ma solo dopo che i decreti attuativi fisseranno i limiti concreti. Il Governo ha tempo fino al 19 marzo 2027 per emanare i decreti attuativi, sei mesi dall'entrata in vigore più un'eventuale proroga di trenta giorni legata ai pareri parlamentari. Fino ad allora, la risposta alla domanda è no.

Quali incarichi può assumere un avvocato con la nuova legge forense: cosa già funziona e cosa aspetta

La delega rovescia l'impostazione e inserisce le cariche gestorie tra le attività compatibili. Le altre incompatibilità di fondo sono confermate: dal lavoro subordinato o autonomo svolto in via continuativa o professionale al notariato, fino all'esercizio di attività d'impresa in nome proprio o altrui. Restano ferme, dunque, le incompatibilità strutturali. Si amplia la fascia di attività consentite, ma l'ampiezza esatta dipende dai decreti.

Alcune compatibilità già delineate dalla delega, che i decreti dovranno solo disciplinare nel dettaglio: la professione è compatibile con gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o relative a crisi d'impresa; l'avvocato può esercitare attività di lavoro autonomo a carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; la professione legale non è incompatibile con l'esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione ai rispettivi albi.

Queste ultime, però, riguardano gli avvocati iscritti nell'albo ordinario. Per chi è iscritto all'elenco speciale degli enti pubblici, il quadro è più complesso: il rapporto di impiego pubblico genera vincoli aggiuntivi di diritto del lavoro — autorizzazioni, obblighi di comunicazione, eventuali limitazioni contrattuali — che si sommano alle incompatibilità forensi e che nemmeno la riforma forense ha il potere di sciogliere.

La riforma forense ha eliminato le incompatibilità per gli avvocati degli enti? Checklist operativa

No. Ha fissato il principio della loro riduzione, ma l'eliminazione concreta avverrà con i decreti attuativi. Nell'attesa, questo è il percorso prudente per chi riceve oggi una proposta di incarico societario.

Primo: verificare se la società è a capitale interamente pubblico. In quel caso l'incompatibilità non sussiste già oggi, per espressa previsione dell'art. 18 L. 247/2012.

Secondo: se la società ha anche soci privati, verificare se la carica proposta comporta effettivi poteri gestori individuali. Il CNF considera incompatibile non la presenza formale nel CdA, ma l'esercizio di poteri decisori propri.

Terzo: contattare il Consiglio dell'Ordine di iscrizione (o, per l'elenco speciale, il CNF) per un parere preventivo. I pareri del CNF sui quesiti degli Ordini sono vincolanti sul piano deontologico e costituiscono la migliore tutela in caso di successivo procedimento disciplinare.

Quarto: verificare il contratto di lavoro e il regolamento dell'ente. Molti enti pubblici prevedono l'autorizzazione preventiva del responsabile amministrativo per lo svolgimento di incarichi esterni. L'assenza di quella autorizzazione può costare, indipendentemente dalla compatibilità forense, una contestazione disciplinare di natura lavoristica.

Quinto: monitorare la pubblicazione degli schemi di decreto legislativo attuativi della L. 137/2026 sul sito del Ministero della giustizia. Sono quei testi — non la legge delega — a stabilire quando la nuova compatibilità diventerà esigibile.

Norberto Bobbio, riflettendo sulla distanza tra la norma scritta e la norma applicata, osservava che il diritto vive nell'interpretazione, non nella lettera. Per gli avvocati degli enti pubblici, questa distanza ha un costo preciso: un procedimento disciplinare istruito non sulla legge futura, ma su quella vigente.

Domande frequenti

Un avvocato del Comune può accettare una nomina nel CdA di una partecipata a capitale misto fin da ora?

No. La L. 137/2026 è una delega, non una norma immediatamente applicabile. Le nuove compatibilità operano solo con i decreti attuativi attesi entro febbraio 2027. Se la società ha anche soci privati, l'incompatibilità prevista dall'art. 18 L. 247/2012 rimane vigente. Accettare la nomina ora espone a procedimento disciplinare.

La carica in una società a capitale interamente pubblico è già consentita oggi?

Sì. L'art. 18, comma 1, lett. c) della L. 247/2012 già esclude l'incompatibilità per enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico. Quella compatibilità non aspetta i decreti attuativi: esiste da tredici anni. La riforma forense estende il perimetro — includendo anche cooperative e società a capitale pubblico non integrale — ma per l'estensione occorrono ancora i decreti.

L'avvocato responsabile dell'ufficio legale di un ente ha bisogno della qualifica dirigenziale per essere tutelato nell'autonomia professionale?

No. Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 6 febbraio 2026, n. 963 ha chiarito che l'art. 23 della L. 247/2012 garantisce piena indipendenza e autonomia a prescindere dall'inquadramento dirigenziale: nessuna norma pone la qualifica dirigenziale come condizione per la tutela della funzione forense. La riforma 2026 conferma e rafforza questa impostazione.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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