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Un padre si separa nel 2017. Nell'accordo omologato, come di consueto all'epoca, si stabilisce che gli assegni familiari vadano interamente alla madre convivente con i figli. Nel 2022, in sede di divorzio, le parti confermano quelle condizioni economiche. Nel frattempo, però, il legislatore ha cambiato tutto: l'assegno per il nucleo familiare (ANF) è stato soppresso e al suo posto è entrato in vigore il D.lgs. 230/2021, che ha istituito l'assegno unico universale (AUU). Per due anni l'INPS eroga l'AUU al 50% a ciascun genitore, correttamente. Poi, nell'estate del 2024, la madre invoca i vecchi accordi di separazione e chiede — e ottiene — l'intero importo. Il padre si rivolge al giudice.
Il Tribunale del Lavoro di Ancona, con sentenza n. 341 del 2 aprile 2026 (Giudice dott.ssa Tania De Antoniis), accoglie il ricorso del padre e dichiara il suo diritto a percepire il 50% dell'AUU con decorrenza dall'agosto 2024, oltre agli arretrati. L'INPS viene condannato alle spese di lite. La pronuncia affronta per la prima volta in modo organico un nodo che — con l'invecchiare delle prime separazioni post-riforma — è destinato a moltiplicarsi: cosa succede agli accordi sull'assegno per il nucleo familiare quando l'istituto viene abolito e sostituito con qualcosa di strutturalmente diverso?
ANF e AUU: due istituti che non si possono sovrapporre
La risposta del Tribunale di Ancona è netta, e si fonda su una ricostruzione normativa precisa. L'ANF, disciplinato dal D.L. 69/1988 e dal D.P.R. 797/1955, era un beneficio erogato unitariamente al capo famiglia: non poteva essere frazionato tra i coniugi, e in caso di separazione spettava — per presunzione legale — al genitore convivente con i figli. Era un assegno categorialmente legato al rapporto di lavoro subordinato del titolare, calcolato sul reddito IRPEF, e veniva anticipato in busta paga dal datore di lavoro.
L'AUU, introdotto dal D.lgs. 230/2021 in attuazione della delega contenuta nella legge n. 46/2021, nasce invece con logica radicalmente diversa: unifica una pluralità di istituti preesistenti a sostegno delle famiglie con figli a carico, è corrisposto direttamente dall'INPS, si calcola sull'ISEE anziché sul reddito IRPEF e — soprattutto — spetta in parti uguali a favore di chi esercita la responsabilità genitoriale. La copertura arriva fino ai 21 anni del figlio in presenza di determinate condizioni, ampliando sensibilmente la platea rispetto all'ANF.
Come chiarisce la sentenza anconetana, la disciplina dell'AUU è del tutto diversa da quella dell'ANF, sia quanto ai requisiti di spettanza, sia quanto alle modalità di erogazione e di ripartizione, sia quanto ai criteri di determinazione degli importi: ne consegue che gli accordi intercorsi prima ancora dell'istituzione dell'AUU con riferimento all'ANF non possono integrare il diverso accordo previsto dalla norma di legge con riferimento al più recente istituto.
Il passaggio è cruciale. Non si tratta di una semplice "ridenominazione" del vecchio assegno: si tratta di un istituto nuovo, governato da norme nuove, con una propria disciplina autonoma in materia di ripartizione tra genitori separati.
Chi riceve l'assegno unico se i genitori sono separati?
Questa è la domanda più frequente che i genitori separati rivolgono ai propri legali di fiducia. La risposta si trova nell'art. 6 del D.lgs. 230/2021, come ricostruito dalla sentenza di Ancona: l'AUU viene erogato al genitore richiedente oppure, in caso di esplicita richiesta anche successiva, in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; fa eccezione il caso di affidamento esclusivo, laddove in mancanza di diverso accordo l'assegno viene erogato al genitore affidatario.
La regola generale, dunque, è la ripartizione paritetica. Quando entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale — come avviene nella quasi totalità dei casi di affidamento condiviso — ciascuno ha diritto a ricevere il 50% dell'AUU, indipendentemente da chi convive con i figli. L'erogazione a un solo genitore è l'eccezione, non la norma.
Gli accordi di separazione sull'assegno familiare valgono anche per l'assegno unico?
No. Ed è qui che si annida il rischio pratico più insidioso. Molti ex coniugi — e, occorre dirlo, molti uffici INPS — hanno ritenuto che gli accordi sull'ANF contenuti nelle sentenze di separazione o divorzio antecedenti al 2022 si estendessero automaticamente all'AUU, trattandosi di un beneficio "sostitutivo". La sentenza di Ancona smaschera questo errore.
Il Tribunale chiarisce che, poiché l'AUU richiede una specifica e autonoma domanda da presentare all'INPS, e poiché la disciplina dei due istituti è sostanzialmente diversa, l'accordo intervenuto con riferimento all'ANF non può estendersi all'AUU. Perché un solo genitore percepisca l'intero importo, occorre un provvedimento giudiziale espresso, chiaro ed esplicito che disponga l'attribuzione dei contributi pubblici ad un solo genitore: non è sufficiente il mero richiamo alle condizioni economiche stabilite in sede di separazione con riferimento al previgente assegno per il nucleo familiare.
Il Tribunale aggiunge un ulteriore elemento di lettura: anche l'INPS, nel proprio messaggio n. 1714/2022, aveva precisato che la regola generale è la ripartizione al 50%, e che l'erogazione a un solo genitore è possibile soltanto quando il giudice — nel provvedimento sulla separazione, sul divorzio o sulla responsabilità genitoriale — abbia espressamente disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori. Una disposizione generica sull'ANF, pertanto, non basta.
In questo quadro si inserisce anche un orientamento della Corte di Cassazione che merita attenzione: l'ordinanza n. 16632 del 27 maggio 2026 ha chiarito che l'AUU per i figli non deve più essere automaticamente suddiviso al 50% in tutte le circostanze, aprendo spazio a una valutazione concreta sulla situazione del genitore collocatario. Si tratta di un orientamento che, letto insieme alla pronuncia di Ancona, compone un quadro in evoluzione: la ripartizione paritaria rimane la regola legale in assenza di accordo o provvedimento, ma la giurisprudenza inizia a interrogarsi su come calibrarla in presenza di affidamento condiviso con collocazione prevalente. (DA VERIFICARE: estremi Cass. 16632/2026 non confermati da Simpliciter; citazione da fonte giornalistica.)
Come si modifica la ripartizione dell'assegno unico dopo la separazione?
La risposta normativa è chiara, ma la prassi applicativa rivela trappole significative. Esistono tre scenari:
Il primo scenario è quello più frequente: affidamento condiviso, nessuna disposizione giudiziale sull'AUU. In questo caso, ciascun genitore può presentare autonoma domanda all'INPS e ottenere il 50% dell'assegno. Se uno solo dei genitori ha presentato domanda, l'altro può integrare la richiesta anche successivamente, ottenendo la ripartizione con decorrenza dalla propria domanda.
Il secondo scenario è quello problematico che ha dato origine alla sentenza di Ancona: uno dei genitori invoca vecchi accordi sull'ANF per ottenere l'intero AUU. Come chiarito, tale invocazione è priva di fondamento giuridico. Qualora l'INPS dovesse comunque adeguarsi, l'altro genitore ha diritto di agire in giudizio per ottenere il ripristino della ripartizione paritetica e il pagamento degli arretrati dal momento della modifica unilaterale.
Il terzo scenario è quello in cui i genitori — o il giudice — vogliano attribuire l'intero AUU a uno solo. Qui la strada corretta è la modifica delle condizioni di separazione o divorzio con espressa menzione dell'AUU, oppure un accordo scritto tra i genitori che faccia riferimento specificamente all'assegno unico universale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 230/2021. Il richiamo generico a "tutte le misure di sostegno al nucleo familiare" è insufficiente e potrebbe essere contestato.
Il profilo dell'indebito: cosa succede alle somme già percepite?
La sentenza di Ancona affronta anche la questione della ripetibilità delle somme erogate indebitamente a un solo genitore. Il Tribunale, richiamando il principio dell'affidamento incolpevole del percipiente elaborato dalla Suprema Corte — da ultimo con Cass. n. 17396/2025 — esclude la ripetibilità delle somme già incassate dalla madre, poiché questa si era limitata a presentare la propria richiesta producendo l'accordo di separazione, senza alterazione o falsa rappresentazione della realtà, configurando così un affidamento incolpevole tutelato dall'art. 38 Cost.
Il principio, noto in materia previdenziale e assistenziale, fa sì che il genitore che abbia percepito in buona fede somme non dovute non sia tenuto alla restituzione, quando l'errore non sia a lui addebitabile. Tuttavia, questa protezione non opera nel senso di legittimare il comportamento futuro: dal momento in cui il diritto dell'altro genitore viene accertato, l'erogazione torna ad essere correttamente ripartita.
Summum ius summa iniuria: applicare rigidamente il diritto senza guardare alla sua evoluzione normativa rischia di trasformare la tutela in danno. È esattamente ciò che il Tribunale di Ancona ha evitato: non solo ricostruendo il quadro normativo con precisione, ma calibrando le conseguenze — arretrati al padre, non ripetibilità per la madre — con equità sistematica.
Norberto Bobbio, nei suoi studi sull'ordinamento giuridico, ricordava che ogni sistema normativo deve fare i conti con il tempo: le norme nascono, si evolvono e si sostituiscono, e il diritto vivente deve saper cogliere il momento in cui una parola scritta anni prima non regge più il peso della realtà mutata. La transizione dall'ANF all'AUU è esattamente uno di quei momenti di discontinuità che l'accordo di separazione — redatto nel 2016 o nel 2017 — non poteva prevedere. Pretendere che quella clausola copra un istituto radicalmente diverso significa leggere il passato con gli occhi del futuro: operazione ermeneutica che la sentenza di Ancona rifiuta con rigore.
Il monito pratico che emerge da questa vicenda è duplice. Da un lato, chiunque abbia raggiunto accordi di separazione o divorzio antecedenti al 1° marzo 2022 — data di entrata in vigore dell'AUU — dovrebbe verificare se quell'accordo contenga o meno una disposizione espressa sull'assegno unico universale. In caso contrario, il regime applicabile è la ripartizione al
Redazione - Staff Studio Legale MP