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Assegno divorzile: quando spetta se non provi i sacrifici? - Studio Legale MP - Verona

Immaginate una donna che, dopo un matrimonio durato quasi vent'anni, si ritrova davanti al giudice del divorzio con un reddito significativamente inferiore a quello dell'ex marito. La disparità è reale, documentata, evidente. Eppure il tribunale le nega l'assegno divorzile. Come è possibile? La risposta si trova in tre ordinanze della Corte di Cassazione, depositate tra gennaio e febbraio di quest'anno, che ridefiniscono con precisione chirurgica il perimetro della funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile: non conta quanto guadagna meno l'ex coniuge, conta perché guadagna meno.

Quando spetta l'assegno divorzile: il quadro normativo e il punto di svolta del 2018

L'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970 dispone che il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, del contributo dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio, pone a carico di un coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno periodico all'altro «quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

La norma ha subito, nel tempo, una profonda evoluzione interpretativa. La svolta decisiva è arrivata con Cass. SS.UU. n. 18287/2018, che ha superato il parametro del tenore di vita matrimoniale e ha attribuito all'assegno divorzile una natura composita: assistenziale, da un lato, quando il coniuge più debole non ha i mezzi per condurre un'esistenza dignitosa; perequativo-compensativa, dall'altro, quando lo squilibrio economico tra gli ex coniugi è il frutto delle scelte compiute durante il matrimonio a discapito delle aspirazioni professionali di uno di loro. È su questa seconda funzione — quella che più frequentemente viene invocata nei giudizi — che si concentra il trittico di ordinanze del 2026.

Basta guadagnare meno dell'ex marito per avere il divorzile?

La risposta della Cassazione, nel 2026, è netta: no. La sola disparità reddituale non basta.

Con l'ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026 (Pres. Tricomi, Rel. Caprioli), la Prima Sezione ha confermato la revoca dell'assegno divorzile disposta dalla Corte d'Appello di Palermo in un caso in cui il marito dichiarava oltre 82.000 euro annui e la moglie circa 32.000. La differenza era netta, documentata e non contestata. Eppure la Cassazione ha rigettato il ricorso, perché la moglie non era riuscita a dimostrare che quello squilibrio fosse il prodotto delle scelte compiute durante il matrimonio. In particolare, la prospettata rinuncia a un contratto a tempo indeterminato con una società di revisione era stata smentita dalla contemporanea stipula di un contratto con un istituto bancario: il sacrificio professionale era, nei fatti, inesistente o comunque non provato. La Corte ha ribadito che «la mera esistenza di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, ma non è di per sé sufficiente a fondare il diritto all'assegno».

Lo stesso schema argomentativo si ritrova nell'ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026 (Pres. Acierno, Rel. Reggiani). In quel caso la moglie aveva dichiarato, in modo del tutto generico, di aver scelto il lavoro part-time nel 1999, quando i figli erano piccoli, senza tuttavia indicare quale reddito percepisse all'epoca, quali minori introiti avesse comportato quella scelta, né quali benefici economici ne avesse tratto il marito. La Corte d'Appello di Bologna aveva rigettato la domanda di assegno divorzile per carenza di allegazione e di prova, e la Cassazione ha confermato: allegazioni vaghe, prive di specificità e non suffragate da elementi istruttori, non integrano la prova richiesta.

La terza ordinanza — n. 2917 del 9 febbraio 2026 (Pres. Acierno, Rel. Ruggiero) — introduce un ulteriore e rilevante principio: è vietato fondare l'assegno su proiezioni ipotetiche di futuro squilibrio economico. La Corte d'Appello di Roma aveva riconosciuto un assegno di 200 euro mensili pur avendo accertato che la moglie disponeva «attualmente di adeguate risorse economiche», giustificando la concessione con il prevedibile squilibrio pensionistico futuro derivante da anni di lavoro irregolare. La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio: lo squilibrio reddituale e patrimoniale attuale tra gli ex coniugi è una «precondizione ineliminabile» per l'attribuzione dell'assegno, e non possono supplirvi valutazioni ipotetiche su futuri squilibri, ancorché statisticamente prevedibili. Il ragionamento del giudice di merito era, in altri termini, «del tutto ipotetico e non attuale».

L'onere della prova: chi deve dimostrare cosa, e come

Il cuore delle tre ordinanze è l'onere probatorio. La Cassazione è esplicita: la prova dei sacrifici professionali e del nesso causale con lo squilibrio attuale grava sul coniuge che chiede l'assegno. Non è sufficiente — ha precisato l'ordinanza n. 300/2026 — che «uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli»; non è sufficiente la sola «evidenza del supporto familiare prestato» (ord. n. 2917/2026); non bastano «affermazioni generiche» (ord. n. 1999/2026).

Ciò che serve è la dimostrazione concreta: quali erano le realistiche occasioni professionali-reddituali sacrificate? Quando, e per effetto di quale scelta concordata? Quale vantaggio ne ha tratto l'altro coniuge o il nucleo familiare? Senza risposta documentata a queste domande, la domanda di assegno in funzione compensativa è destinata al rigetto.

È utile richiamare, a questo punto, il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è diligente nel far valere le proprie ragioni e nel precostituirsi la prova. In sede di divorzio, questo significa che il coniuge che ha effettivamente sacrificato prospettive professionali deve documentarlo con rigore già prima che il giudizio abbia inizio: contratti di lavoro non rinnovati, offerte declinabili, comunicazioni con i datori di lavoro, buste paga dei periodi di riduzione dell'attività, testimonianze contestualizzate. Il materiale probatorio non si improvvisa nel corso dell'udienza.

Se l'assegno viene revocato, devo restituire quanto già incassato?

La risposta dipende dalla causa della revoca, ma nel caso delle tre ordinanze in commento — tutte accomunate dall'accertamento dell'insussistenza ab origine dei presupposti — la risposta è sì: le somme percepite vanno restituite.

Il fondamento è nel principio fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32914 dell'8 novembre 2022, richiamata espressamente dall'ordinanza n. 1999/2026. Le SS.UU. hanno distinto tre ipotesi: opera la condictio indebiti — e quindi scatta la piena ripetibilità — quando si accerti che i presupposti per l'assegno mancavano sin dall'origine («ab origine»), ossia per una rivalutazione delle condizioni del richiedente. Non opera la ripetibilità, invece, quando la revisione riguarda solo le condizioni economiche dell'obbligato, oppure si tratti di semplice rimodulazione al ribasso di somme di modesta entità, verosimilmente consumate dal coniuge debole per il proprio sostentamento.

Nel caso dell'ordinanza n. 1999/2026 — assegno revocato in appello perché sin dall'inizio non sussistevano i presupposti per il riconoscimento — la Cassazione ha confermato la condanna alla restituzione di tutte le somme percepite dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, precisando che resta invece dovuto l'assegno di mantenimento per il periodo anteriore al divorzio, in quanto fondato su un titolo diverso (le condizioni della separazione). Questa distinzione è cruciale nella pratica: chi ha percepito l'assegno divorzile in forza di una sentenza di primo grado poi riformata non può contare sull'irripetibilità, se il difetto era originario.

Un rischio sottovalutato: la proiezione pensionistica come fondamento dell'assegno

L'ordinanza n. 2917/2026 merita un approfondimento specifico perché affronta un argomento sempre più diffuso nei giudizi di divorzio: la richiesta di assegno basata non sullo squilibrio attuale, ma sulla previsione di un futuro divario previdenziale causato da anni di lavoro discontinuo, irregolare o part-time durante il matrimonio.

L'argomento ha una sua logica intuitiva: se oggi la moglie guadagna quanto il marito, ma avrà una pensione molto più bassa perché ha lavorato meno durante gli anni del matrimonio, non è equo ignorare quel danno futuro? La Cassazione risponde negativamente, almeno sul piano della spettanza attuale dell'assegno. Lo squilibrio deve essere accertato al momento del divorzio, non proiettato nel futuro. Se l'ex coniuge ha oggi mezzi adeguati, l'assegno non spetta, anche se tra vent'anni potrebbe trovarsi in difficoltà. Il rimedio, semmai, sarà la revisione dell'assegno ai sensi dell'art. 9 della stessa legge sul divorzio, quando e se lo squilibrio si materializzerà concretamente.

Questo orientamento è rigoroso, ma coerente con la struttura dell'istituto: l'assegno divorzile risponde a uno squilibrio presente, non a uno scenario ipotetico. La funzione compensativa «presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia» (richiamato dalla Cassazione ord. n. 2917/2026, citando ord. n. 27945/2023): questo sacrificio deve essere già avvenuto, già aver prodotto effetti economici misurabili oggi.

Cosa fare: la prospettiva pratica

Per chi si trova di fronte a un giudizio di divorzio, il cambiamento di prospettiva è significativo. Non è sufficiente dimostrare lo squilibrio reddituale — fase che molti danno per scontata e su cui si concentrano le energie — ma occorre costruire attorno a esso un preciso apparato probatorio che risponda a una domanda specifica: quello squilibrio è causato dalle scelte matrimoniali condivise?

Gli errori più frequenti che la giurisprudenza del 2026 aiuta a identificare sono tre. Il primo è limitarsi ad allegare che ci si è occupati dei figli e della casa, senza dimostrare quali concrete opportunità lavorative ciò abbia fatto perdere. Il secondo è presentare prove testimoniali su fatti di scarso rilievo probatorio, come il contributo generico alla vita familiare, invece di documentare off

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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