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Una donna sposa un uomo vedovo. Il figlio di lui aveva cinque anni quando lei è entrata in casa, lo ha cresciuto, accompagnato a scuola, assistito nelle malattie, sostenuto negli studi. Quel figlio è oggi adulto. Tra loro c'è un legame che chiunque chiamerebbe materno. Eppure, per anni, il diritto non ha avuto strumenti per riconoscerlo, almeno non senza incontrare ostacoli formali. È esattamente questo il tipo di situazione — sempre più frequente nelle famiglie ricomposte — che ha spinto la giurisprudenza a interrogarsi sui limiti dell'adozione del maggiorenne, fino a produrre una delle pronunce più significative degli ultimi anni in materia di diritto di famiglia.
Il quadro normativo: artt. 291 e ss. c.c. e la funzione evolutiva dell'istituto
L'adozione del maggiorenne è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti del codice civile. Adoptio enim naturam imitatur: il principio romano che ispira ancora oggi l'istituto richiede che il rapporto adottivo rispecchi, per quanto possibile, la filiazione biologica. Da qui il requisito minimo dell'età dell'adottante (35 anni, riducibili a 30 in casi eccezionali) e, soprattutto, il divario minimo di 18 anni tra adottante e adottando.
Ma l'istituto, nel corso dei decenni, ha profondamente mutato la propria funzione. Nato per garantire continuità patrimoniale e trasmissione del cognome familiare (adoptio in hereditatem), oggi assolve a una funzione prevalentemente affettiva, solidaristica e identitaria. Come ha rilevato la Corte Costituzionale, l'istituto si è aperto a essere strumento "volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da solidi vincoli personali, morali e civili", in ossequio agli artt. 30 Cost. e 8 CEDU.
Il caso più frequente — e quello che genera il maggior numero di domande ai professionisti del diritto di famiglia — è proprio quello delle famiglie ricomposte: il coniuge o il convivente di un genitore che, avendo cresciuto il figlio dell'altro, vuole adottarlo una volta che questi ha raggiunto la maggiore età.
La svolta della Consulta: quando il divario d'età può essere ridotto
Per anni, il requisito dei 18 anni di differenza anagrafica tra adottante e adottando è stato considerato assoluto e inderogabile. Questo provocava paradossi evidenti: una donna che avesse iniziato a crescere il figliastro a 28 anni, con 17 anni e qualche mese di differenza, si vedeva negare l'adozione per pochi mesi, nonostante decenni di vita familiare condivisa.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024 (Presidente A. Barbera, Redattore M.R. San Giorgio), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1, c.c. nella parte in cui "non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando". Il caso era nato proprio da una fattispecie di famiglia ricomposta: una donna nata nel 1946 aveva chiesto di adottare il figlio del marito, cresciuto con lei dall'età di cinque anni, ma la differenza di età era di soli 17 anni e 3 mesi. La rigida applicazione della norma avrebbe bloccato l'adozione nonostante decenni di convivenza familiare.
La Corte ha affermato che l'assoluta inderogabilità del limite si rivela "incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa", entrando in attrito con il diritto costituzionale all'identità personale tutelato dall'art. 2 Cost. Il punto di equilibrio individuato dal giudice delle leggi è rimesso alla valutazione caso per caso del Tribunale, che dovrà accertare se lo scostamento sia "esiguo" e se sussistano "motivi meritevoli" di deroga. La nozione di esiguità non viene definita in termini fissi: la Consulta precisa che "rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato."
Questo significa che un Tribunale oggi può concedere l'adozione anche con un divario inferiore ai 18 anni, purché la differenza sia marginale rispetto alla soglia legale e il rapporto familiare tra le parti sia reale, documentato e risalente nel tempo.
Il profilo del cognome merita un cenno autonomo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29684 del 19 novembre 2024, Sez. I civile, ha affrontato anche il tema dell'ordine dei cognomi nell'adozione del maggiorenne, rilevando che l'automatica anteposizione del cognome dell'adottante — prevista dall'art. 299 c.c. — può risultare lesiva del diritto all'identità personale dell'adottato, e ha ritenuto ammissibile la richiesta di posporre il cognome dell'adottante. La stessa ordinanza ha ribadito un principio fondamentale in punto di sostanza: non basta un legame di amicizia, anche protratto, se non è accompagnato da una frequentazione quotidiana e da un rapporto affettivo e accuditivo consolidato. Il Tribunale deve verificare l'esistenza di "una relazione stabile e duratura, situata in un contesto familiare o parafamiliare": un'amicizia o un interesse prevalentemente patrimoniale non sono sufficienti.
La terza tappa di questo percorso giurisprudenziale risale al 2020: la Corte di Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 7667 del 3 aprile 2020, aveva già inaugurato la stagione dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291 c.c., affermando che il giudice, nell'applicare la regola del divario minimo d'età, deve tener conto dell'art. 30 Cost. e dell'art. 8 CEDU, così da consentire "una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris". La sentenza della Consulta del 2024 ha poi trasformato quella via interpretativa in una declaratoria d'incostituzionalità, rendendola norma direttamente applicabile da tutti i Tribunali italiani.
C'è un elemento di riflessione che merita attenzione e che raramente viene segnalato negli articoli sul tema. La sentenza n. 5/2024 non ha eliminato il requisito del divario d'età: lo ha reso flessibile solo in casi di scostamento esiguo e motivi meritevoli. Il legislatore non è intervenuto a recepire la pronuncia in una norma scritta. Questo significa che oggi, a distanza di oltre un anno dalla decisione della Consulta, l'art. 291 c.c. non è stato formalmente riscritto: il giudice applica direttamente la norma come modificata dalla Consulta, ma i parametri concreti di "esiguità" e "meritevolezza" restano affidati alla valutazione discrezionale di ogni singolo Tribunale. Ne consegue una non trascurabile difformità applicativa tra sedi giudiziarie diverse, che rende ancora più importante una valutazione preventiva della fattispecie concreta prima di avviare il procedimento.
Cosa deve dimostrare chi vuole adottare il figlio maggiorenne del partner? Il Tribunale compie due ordini di verifiche. Il primo è formale: rispetto dei requisiti anagrafici (adottante almeno 35 anni, divario con l'adottando di almeno 18 anni salvo il nuovo margine di flessibilità costituzionale), acquisizione del consenso di entrambe le parti davanti al Presidente del Tribunale, raccolta degli assensi richiesti dalla legge — quello del coniuge dell'adottante, dei genitori dell'adottando e degli eventuali figli già maggiorenni dell'adottante. Il secondo è sostanziale: il Tribunale deve valutare la "convenienza" dell'adozione per l'adottando ai sensi dell'art. 312 c.c., e verificare che il rapporto familiare non sia simulato o fondato su ragioni esclusivamente patrimoniali o — come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità — su scopi non meritevoli come quello di far acquisire la cittadinanza italiana all'adottando straniero.
Per quanto riguarda gli effetti, l'adottato acquista il cognome dell'adottante (con le nuove aperture in materia di ordine, sopra richiamate), acquista diritti successori nei confronti dell'adottante e i correlati obblighi, compresi quelli alimentari, ma — ed è un elemento che chi si avvicina all'istituto spesso non conosce — non estingue i rapporti con la famiglia d'origine e non acquista diritti successori nei confronti dei parenti dell'adottante. L'adozione del maggiorenne, a differenza di quella del minore, non crea parentela con i discendenti dell'adottante. È una relazione giuridica che si costituisce tra i due soggetti dell'atto, non una riscrittura dell'intero albero genealogico.
Il filosofo del diritto Ronald Dworkin ha scritto che il diritto non è solo un sistema di regole, ma un sistema di principi che i giudici devono saper leggere anche quando le regole tacciono o risultano inadeguate. L'evoluzione giurisprudenziale sull'adozione del maggiorenne — da istituto rigidamente patrimoniale a strumento di riconoscimento identitario delle famiglie reali — è un esempio di come i principi costituzionali possano correggere in via giudiziaria ciò che il legislatore non ha ancora avuto il tempo o la volontà di riformare in via normativa. Il rischio, però, è che questa flessibilità senza guida legislativa produca esiti difformi: lo stesso rapporto familiare, con gli stessi anni di convivenza, potrebbe essere valutato diversamente da Tribunali diversi. Non è una situazione soddisfacente, e chi si trova a dover decidere se e come avviare una procedura di adozione del maggiorenne non può prescindere da una valutazione giuridica seria e aggiornata della propria situazione specifica.
Redazione - Staff Studio Legale MP