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Cure mediche, fragili e incapaci: nuove garanzie e limiti giuridici - Studio Legale MP - Verona

La giurisprudenza recente rafforza la tutela del diritto alla salute delle persone fragili, bilanciando autonomia individuale e dovere di protezione.

La tutela dei soggetti fragili nelle decisioni mediche è al centro di importanti sviluppi giurisprudenziali. Quando un paziente non è in grado di esprimere un consenso informato – ad esempio un minore, un anziano con demenza o una persona con grave disabilità – il nostro ordinamento prevede figure di supporto e procedure speciali per garantire il suo diritto alla salute. Questo articolo analizza alcune pronunce recenti che hanno delineato con maggiore precisione poteri e limiti di genitori, tutori, amministratori di sostegno e medici di fronte a scelte terapeutiche cruciali, assicurando il delicato bilanciamento tra autonomia personale e protezione del soggetto debole.

In Italia il consenso informato alle cure è un diritto fondamentale della persona, tutelato dall’art. 32 della Costituzione e dalla legge 219/2017. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato del paziente capace di intendere e di volere. Ma chi tutela il diritto alla salute di chi non è in grado di esprimere una volontà valida? Il legislatore e i giudici hanno tracciato strumenti e principi per queste situazioni, affidando le decisioni sanitarie a rappresentanti legali (genitori, tutori, amministratori di sostegno) sotto la vigilanza dell’autorità giudiziaria, in modo da proteggere la persona fragile senza negarle dignità e autonomia residua.

Un primo ambito da considerare è quello dei pazienti minorenni. La responsabilità di acconsentire alle cure mediche di un figlio spetta ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Essi però devono decidere avendo di mira il miglior interesse del minore, soprattutto quando sono in gioco terapie essenziali o salvavita. La legge stessa prevede un meccanismo di controllo: se i genitori (o tutori) rifiutano un trattamento necessario e appropriato, il medico – che ha il dovere di agire per la salute del paziente – deve informare il giudice tutelare, il quale può autorizzare le cure nell’interesse del minore (art. 3, comma 5, legge 219/2017). Si evita così che convinzioni personali dei familiari privino il minore di una terapia indispensabile. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha applicato con forza questo principio. La Cassazione civile (Sez. I) nell’ordinanza n. 2549/2025, depositata il 3 febbraio 2025, ha affrontato il caso di due genitori che avevano posto condizioni sulla trasfusione di sangue necessaria al figlio (richiedendo sangue da donatori non vaccinati per motivi personali). I medici, ritenendo tali condizioni ingiustificate e rischiose, si erano rivolti al giudice tutelare, il quale aveva autorizzato il trattamento secondo le procedure mediche ordinarie. I genitori hanno impugnato la decisione, ma la Cassazione ha confermato la correttezza dell’operato dei sanitari e del giudice: viene prima la salute del minore – salus aegroti suprema lex – rispetto a ogni altra considerazione. In sostanza, se il rappresentante legale di un incapace rifiuta cure necessarie, il sistema giuridico impone una verifica giudiziaria nell’interesse oggettivo del paziente: il diritto alla vita e alle cure del minore prevale su qualunque scelta che possa comprometterlo. Questa pronuncia ha quindi ribadito che il medico ha non solo il diritto ma l’obbligo di attivarsi per tutelare il minore, senza adagiarsi su un eventuale diniego dei genitori quando questo appare contrario alla tutela della salute del figlio. Del resto, la responsabilità genitoriale non è un potere assoluto: è funzione di cura nell’interesse della prole, e perde forza ogni volta che summum ius, summa iniuria – per usare una nota massima latina – l’applicazione rigorosa di un principio (l’autonomia genitoriale) rischia di tradursi in un’ingiustizia grave verso il figlio. In questi frangenti interviene l’autorità giudiziaria a ristabilire l’equilibrio, come è avvenuto in Cass. ord. 2549/2025.

Passando agli adulti incapaci, il nostro ordinamento ha superato i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione introducendo, con la legge 6/2004, la figura più flessibile dell’amministratore di sostegno. L’amministrazione di sostegno è una misura mirata a tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nelle decisioni quotidiane, con la minima limitazione possibile della loro capacità di agire. In pratica, il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno e definisce caso per caso i poteri di rappresentanza o assistenza che questi potrà esercitare per il beneficiario: pagare determinate spese, gestire il patrimonio, ma anche esprimere il consenso informato a specifici trattamenti sanitari, qualora la persona non sia in grado di comprendere le scelte mediche. Proprio su questo delicato equilibrio tra protezione ed autodeterminazione è intervenuta la Cassazione di recente. Con l’ordinanza n. 1396/2026 del 22 gennaio 2026 (Sez. I Civile), la Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti sui criteri che devono guidare il giudice nel configurare i poteri dell’amministratore di sostegno, in particolare nell’ambito sanitario e nella sfera degli atti personalissimi. La Cassazione ha ribadito che l’amministrazione di sostegno non va intesa come una automatica sostituzione della volontà dell’assistito in ogni aspetto della vita: al contrario, è uno strumento “flessibile” da modellare come un abito su misura sulle esigenze specifiche del beneficiario, evitando limitazioni superflue alla sua capacità di decidere. In altre parole, il giudice tutelare deve valutare con attenzione la situazione concreta e le capacità residue della persona, attribuendo all’amministratore solo i poteri strettamente necessari per proteggerla. Ad esempio, se un anziano con decadimento cognitivo è ancora in grado di esprimere alcune preferenze e comprendere a grandi linee le proprie condizioni di salute, l’amministratore di sostegno potrà affiancarlo nelle scelte terapeutiche senza mai scavalcarne completamente la volontà; diversamente, in caso di incapacità totale di intendere e volere, l’amministratore avrà il potere di acconsentire alle cure indispensabili, ma sempre informando il beneficiario per quanto possibile e perseguendone il benessere. La Corte ha sottolineato che questo principio di minima invasività non va applicato in modo astratto: qualora la situazione lo richieda, l’amministratore di sostegno deve poter esercitare anche poteri incisivi – ad esempio autorizzare un intervento chirurgico urgente – perché il fine ultimo è la tutela effettiva della persona. Restano comunque esclusi dalla sfera di azione dell’amministratore quegli atti personalissimi che, per loro natura, richiedono la manifestazione di volontà esclusiva dell’interessato (si pensi alle scelte religiose, al matrimonio, o alle dichiarazioni anticipate di trattamento in materia di fine vita se il beneficiario ne aveva espresse): su questi fronti l’amministratore non può sostituirsi, se non nei limiti in cui la legge lo consente espressamente. Grazie a questo bilanciamento “a misura” del caso concreto, come evidenziato da Cass. ord. 1396/2026, l’istituto dell’amministrazione di sostegno conferma la propria elasticità: non un gabbia che imprigiona la persona fragile, ma un sostegno calibrato che la sorregge dove serve, lasciandola libera in tutto il resto.

Un ulteriore scenario che pone problemi complessi è quello dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO) per disturbi psichiatrici. Qui non c’è un rappresentante che decide al posto del paziente: interviene direttamente la mano pubblica a imporre un ricovero forzato, dato che la persona, affetta da grave patologia mentale, rifiuta le cure e può costituire un pericolo per sé o per gli altri. Il TSO è una misura eccezionale, prevista dalla legge n. 833/1978, da adottare solo quando ricorrono rigorose condizioni: presenza di alterazioni mentali tali da richiedere urgenti terapie, rifiuto delle cure, e impossibilità di misure sanitarie extraospedaliere. Trattandosi di un intervento che incide sulla libertà personale e sull’autodeterminazione terapeutica, la legge impone un controllo giudiziario: il sindaco, sulla base di certificazioni mediche, dispone con ordinanza il ricovero; entro 48 ore il provvedimento va convalidato dal giudice tutelare, sentito il parere di un medico. In passato, però, questa procedura ha mostrato alcune lacune in punto di garanzie per il paziente, lacune che la Corte Costituzionale ha recentemente colmato. Con la sentenza n. 76/2025 (depositata il 30 maggio 2025), la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della disciplina sul TSO nella parte in cui non assicurava al soggetto ricoverato determinate tutele procedurali. In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito che chi viene sottoposto a TSO deve essere informato immediatamente e in modo puntuale dei propri diritti: l’ordinanza del sindaco che dispone il trattamento va notificata tempestivamente all’interessato (o, se nominato, al suo amministratore di sostegno o tutore), con l’avviso che entro 48 ore ci sarà la convalida del giudice tutelare e che egli ha diritto di nominare un difensore, di comunicare con familiari o persone di fiducia, di presentare al giudice eventuali istanze (come la revoca o modifica del trattamento). Inoltre – ed è un passaggio cruciale – prima di decidere sulla convalida il giudice tutelare deve assicurare all’interessato la possibilità di essere ascoltato personalmente. Era prassi diffusa che il giudice convalidasse il TSO solo sulla base delle carte mediche, senza vedere il paziente: ora questo non sarà più possibile, perché la voce della persona fragile dev’essere udita. Infine, anche dopo la convalida, tutti i provvedimenti relativi al TSO devono essere notificati all’interessato con indicazione espressa delle modalità di reclamo al tribunale (ex art. 35 legge 833/1978), così da permettergli di esercitare concretamente il diritto di difesa. La decisione della Consulta nasce da un caso concreto in cui una donna sottoposta a TSO aveva lamentato di non essere stata informata né ascoltata durante la procedura: i giudici hanno colto l’occasione per rafforzare le garanzie di trasparenza e partecipazione attiva del paziente, ritenendo questi aspetti parte integrante dei diritti fondamentali della persona. D’ora in avanti, dunque, anche quando si procede a un ricovero coatto, il paziente non è più un oggetto passivo delle decisioni mediche, ma rimane – per quanto consentono le sue condizioni – un soggetto di diritti, con la possibilità di comprendere, comunicare e opporsi. Si tratta di un equilibrio delicato: da un lato la necessità di curare chi rifiuta la cura, dall’altro il dovere dello Stato di non trasformare la terapia in un abuso. La Corte Costituzionale ha tracciato un percorso di garanzie che tengono conto di entrambe le esigenze, ricordando che la dignità umana va preservata anche (e soprattutto) quando la persona è più vulnerabile. Come scriveva Fëdor Dostoevskij, «il grado di civiltà di una società si misura osservando come tratta i suoi membri più fragili»: assicurare che anche in un reparto psichiatrico forzato entrino il rispetto, l’ascolto e il controllo di legalità significa elevare il livello di civiltà del nostro ordinamento. Di riflesso, si tutela anche la legittimità del TSO stesso, che, se attuato nel rispetto scrupoloso delle forme di garanzia, potrà perseguire il suo fine terapeutico senza ledere oltre il necessario i diritti individuali.

Dal panorama tracciato emerge un filo conduttore: l’ordinamento giuridico sta affermando con sempre maggior forza che la persona in condizione di fragilità non deve mai essere lasciata sola né privata della propria voce. Le pronunce del 2025-2026 rafforzano un modello di “alleanza” attorno al soggetto debole: medici, familiari, amministratori di sostegno, giudici – ognuno per la sua parte – sono chiamati a cooperare e supplire, avendo come stella polare il bene dell’individuo fragile. Ne consegue una rete di protezione in cui l’autonomia residua della persona è rispettata ove possibile, ma dove occorre interviene senza tentennamenti il dovere di cura. Si pensi al medico che di fronte a un rifiuto anomalo si attiva presso il giudice, al genitore che viene affiancato o sostituito se le sue scelte mettono a rischio il figlio, o all’amministratore di sostegno che adotta decisioni importanti sempre ponderando “cosa avrebbe voluto” e “cosa giova” al beneficiario. Il diritto moderno in ambito socio-sanitario va dunque verso soluzioni pratiche, concrete, orientate ai valori costituzionali di solidarietà e tutela della dignità umana. In caso di dubbio, prevale la protezione della vita e della salute del soggetto debole, purché ciò avvenga con le garanzie del caso e senza abusi di potere. Ubi homo ibi ius: dove c’è un essere umano, ancorché fragile, lì deve arrivare il diritto a offrirgli uno scudo. E dietro lo scudo della legge deve esserci sempre l’umanità di chi la applica, perché nessuna norma da sola può sostituire la sensibilità e il rispetto dovuti a chi vive una condizione di particolare vulnerabilità.

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  • 11 febbraio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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