Come scriveva William Shakespeare nell'Otello, per voce di Iago: «Chi mi ruba il portafoglio ruba spazzatura, ma chi mi sottrae il buon nome mi ruba ciò che non lo arricchisce affatto, pur lasciandomi davvero povero». Poche immagini letterarie descrivono con altrettanta precisione l'effetto devastante di una segnalazione negativa illegittima nelle banche dati creditizie: non si perde solo denaro, si perde credibilità, accesso al sistema finanziario, talvolta l'intera reputazione commerciale.
Il tema è particolarmente delicato quando riguarda chi di quel debito non era nemmeno il titolare, ma vi aveva semplicemente prestato garanzia come fideiussore. Una situazione frequentissima nella pratica bancaria italiana: il genitore che garantisce il mutuo del figlio, il socio che garantisce il fido dell'azienda, il professionista che ha firmato come garante per un amico. Questi soggetti si trovano spesso esposti a segnalazioni di cui ignoravano persino l'esistenza, scoprendo di essere classificati come «cattivi pagatori» soltanto nel momento in cui si vedono rifiutare un finanziamento.
Il garante non è il debitore: una distinzione fondamentale
Il primo errore da evitare — e che spesso commettono anche gli istituti di credito — è trattare la posizione del fideiussore come automaticamente coincidente con quella del debitore principale. Non è così, né sul piano sostanziale né su quello della segnalazione alle banche dati. La Circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991, aggiornata da ultimo nel febbraio di quest'anno, stabilisce con chiarezza che in caso di inadempimento del soggetto garantito, la segnalazione del garante nella Centrale Rischi deve rimanere nella categoria «garanzie ricevute», indicando lo stato «garanzia attivata con esito negativo», e non comporta automaticamente la classificazione a sofferenza del fideiussore. In altre parole, il fatto che il debitore principale venga segnalato a sofferenza non determina in via automatica e meccanica la stessa classificazione per il garante: l'intermediario è tenuto a compiere una valutazione autonoma e distinta, ancorata alla situazione patrimoniale e finanziaria concreta del garante stesso.
Questo principio è ormai consolidato nella giurisprudenza di merito. La segnalazione a sofferenza presuppone una situazione di insolvenza, intesa come incapacità strutturale e non meramente transitoria di far fronte alle proprie obbligazioni. Il semplice fatto di aver prestato garanzia per un soggetto inadempiente non consente di inferire automaticamente analoga incapacità in capo al fideiussore, che potrebbe avere un patrimonio del tutto integro e una storia creditizia impeccabile.
Il preavviso di segnalazione: chi ne ha diritto e quando
Uno dei punti più dibattuti nella materia riguarda l'obbligo di preavviso che l'intermediario deve assolvere prima di procedere a una segnalazione negativa. L'art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore la prima volta che ne segnalano dati negativi a una banca dati. Il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati (Provvedimento del Garante della Privacy n. 163 del 2019) precisa che il preavviso deve essere comunicato almeno quindici giorni prima dell'iscrizione, dando al soggetto la possibilità di regolarizzare la propria posizione.
Ma chi è il «consumatore» tutelato da questa norma? E il garante rientra in questa categoria? La risposta è tutt'altro che scontata, ed è stata al centro di numerose pronunce recenti.
Una significativa decisione della Corte d'Appello di Roma, 22 settembre 2025, n. 5260, ha ribadito che l'obbligo di preavviso opera esclusivamente a favore del consumatore persona fisica, e non delle società o degli enti che agiscono nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale. Ciò significa che una società che abbia prestato garanzia non può invocare la mancanza del preavviso come vizio invalidante della segnalazione, mentre il fideiussore persona fisica è pienamente tutelato da questo diritto — a prescindere dal fatto che abbia garantito il debito di un'azienda o di un privato. L'Arbitro Bancario Finanziario, nella sua più recente elaborazione del 2025, ha ribadito questa distinzione, precisando che i garanti persone fisiche mantengono il diritto al preavviso anche quando la normativa escluderebbe tale tutela per il soggetto garantito (il cosiddetto meccanismo del «professionista di rimbalzo» non si estende al preavviso).
Esiste tuttavia un'ulteriore e importante discriminante: il tipo di operazione creditizia sottostante. Una pronuncia di notevole rilievo pratico è quella della Corte d'Appello di Roma, 11 novembre 2025, n. 6618, che ha definito con nettezza i limiti del diritto al preavviso per il garante di un mutuo ipotecario. Nel caso esaminato, il fideiussore di un mutuo aveva impugnato la propria segnalazione in CRIF lamentando di non aver ricevuto il preavviso prescritto dall'art. 125 TUB e di dover essere cancellato automaticamente ai sensi dell'art. 8-bis della L. 106/2011, poiché i mutuatari avevano successivamente regolarizzato i ritardi. La Corte ha respinto entrambe le tesi: il preavviso ex art. 125 TUB riguarda il solo credito al consumo, e i mutui ipotecari — per definizione esclusi da quella disciplina ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. e) TUB — non beneficiano di tale tutela procedurale. Inoltre, la cancellazione automatica non trova applicazione quando i ritardi siano stati più di uno o quando il soggetto segnalato non sia il debitore principale ma il garante.
Questo orientamento è coerente con il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14382 del 2021, che aveva già tracciato la distinzione tra credito al consumo — dove il preavviso è obbligatorio — e altre forme di finanziamento, dove l'assenza del preavviso non determina automaticamente l'illegittimità della segnalazione.
Il quadro che emerge è dunque il seguente: il garante persona fisica di un contratto di credito al consumo (prestito personale, cessione del quinto, finanziamento finalizzato) ha diritto al preavviso, e la sua omissione rende la segnalazione contestabile. Il garante di un mutuo ipotecario, invece, non gode di questa specifica protezione procedurale, pur potendo contestare la segnalazione su altri profili (errori nei presupposti sostanziali, classificazione scorretta, mancato aggiornamento).
Come insegna la tradizione del diritto romano — «fideiussor non debet esse in deteriore conditione quam reus», il fideiussore non deve trovarsi in condizioni peggiori del debitore principale — la distinzione tra tipologie di garanzia non può tradursi in una totale privazione dei diritti del garante. Il sistema delle tutele rimane articolato e azionabile su più fronti.
Il danno e il suo risarcimento: cosa occorre provare
Quando la segnalazione del fideiussore risulta illegittima, il soggetto ha diritto non solo alla cancellazione immediata del dato dalla banca dati, ma anche al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. L'orientamento della giurisprudenza su questo punto è ormai consolidato: il danno non è mai automatico e non si presume dalla sola presenza della segnalazione (in re ipsa), ma deve essere allegato e provato da chi lo subisce, potendo tuttavia avvalersi della prova presuntiva.
La dimostrazione più frequente e accettata dai giudici consiste nel produrre la documentazione di un finanziamento rifiutato, di un affidamento revocato, di un'opportunità commerciale perduta in conseguenza diretta e causalmente ricollegabile alla segnalazione illegittima. Non basta affermare genericamente di non aver potuto accedere al credito: occorre indicare fatti specifici, date, istituti che hanno rigettato la richiesta, contratti saltati.
Paradigmatica in questo senso è la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. I Civile, 29 aprile 2025, n. 1419, che ha riconosciuto un significativo risarcimento del danno — comprensivo della componente non patrimoniale — a favore di un imprenditore ingiustamente segnalato a sofferenza da una banca che aveva ceduto il credito e il cui credito era successivamente risultato totalmente infondato. In quel caso, la segnalazione aveva paralizzato l'operatività aziendale e il giudice, accertata l'illegittimità, ha non soltanto liquidato il danno ma ha altresì disposto la pubblicazione della sentenza come strumento di riparazione della reputazione commerciale del soggetto leso. La pubblicazione della sentenza rappresenta una misura di ristoro ulteriore, prevista dall'art. 120 c.p.c., che i giudici di merito tendono ad applicare con crescente frequenza nei casi di segnalazioni illegittime particolarmente lesive dell'immagine commerciale.
La responsabilità della banca che proceda a una segnalazione illegittima del garante trova fondamento tanto nell'art. 1218 c.c. — quale inadempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto — quanto nell'art. 2050 c.c., che governa la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (tra cui rientra il trattamento di banche dati creditizie). L'art. 82 del GDPR aggiunge un'ulteriore base normativa per il risarcimento dei danni derivanti dal trattamento illecito di dati personali, compresi quelli derivanti da segnalazioni errate o non tempestivamente aggiornate.
Gli strumenti di tutela concreti
Il fideiussore che scopra di essere stato segnalato illegittimamente dispone di un arsenale di rimedi graduati. Il primo passo è sempre la richiesta di accesso ai propri dati presso i sistemi SIC (CRIF, Experian, CTC) e presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, per ottenere un quadro completo della propria posizione creditizia. Successivamente, è possibile proporre reclamo scritto all'istituto segnalante, invitandolo a rettificare o cancellare la segnalazione illegittima, avvalendosi dei diritti riconosciuti dagli artt. 16 e 17 del GDPR.
In caso di inerzia o risposta insoddisfacente, il fideiussore può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con un contributo di soli venti euro, per ottenere un provvedimento di cancellazione che — pur non avendo forza esecutiva in senso stretto — viene rispettato nella quasi totalità dei casi e, in caso di inadempienza della banca, è pubblicato in apposito bollettino dell'ABF con significativo impatto reputazionale per l'intermediario. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali rappresenta un ulteriore canale per ottenere la cancellazione di dati trattati illecitamente e per irrogare sanzioni all'intermediario inadempiente. L'azione giudiziaria davanti al Tribunale ordinario, infine, consente di ottenere in via cautelare la cancellazione immediata della segnalazione — quando sussistano il fumus boni iuris e il periculum in mora connesso all'urgente tutela della reputazione creditizia — e in sede di merito il risarcimento integrale del danno.
Redazione - Staff Studio Legale MP