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CRIF e cessione del credito: chi risponde della segnalazione - Studio Legale MP - Verona

Quando la banca cede il tuo debito a un fondo, la segnalazione non scompare: ecco chi ha l'obbligo di aggiornarla, cancellarla e rispondere dei danni

Il fenomeno ha dimensioni imponenti. Il mercato italiano dei crediti deteriorati — i cosiddetti NPL (Non-Performing Loans) — muove decine di miliardi di euro ogni anno. Le banche cedono masse di crediti in sofferenza a veicoli di cartolarizzazione o a fondi specializzati, alleggerendosi del rischio ma trasferendo al contempo una responsabilità cruciale spesso trascurata: la corretta gestione delle segnalazioni creditizie del debitore ceduto.

Quando un istituto bancario segnala un cliente come cattivo pagatore in CRIF o in Centrale Rischi di Banca d'Italia, compie un atto che incide profondamente sulla vita economica di quella persona. La possibilità di accedere a un mutuo, a un prestito, persino a un semplice fido aziendale dipende da quel dato. Ebbene, nel momento in cui il credito viene ceduto a terzi, quel dato non scompare: rimane, si trasferisce, e deve essere gestito dal nuovo titolare con la medesima diligenza che avrebbe dovuto applicare la banca cedente. Nella pratica, non sempre accade.

Come scriveva Franz Kafka in Il processo: «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché una mattina, senza che avesse fatto nulla di male, fu arrestato.» La metafora, per quanto letteraria, cattura con precisione la condizione del debitore ceduto che si trova segnalato — talvolta a distanza di anni — da un soggetto che non conosce, per un debito di cui forse non ricorda nemmeno i dettagli.

Il D.Lgs. 116/2024 e i nuovi obblighi del cessionario

Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha introdotto nell'ordinamento italiano un quadro normativo organico per i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati, in attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167. La portata della riforma è significativa: per la prima volta, i cessionari di crediti bancari in sofferenza sono tenuti a iscriversi in un apposito registro tenuto dalla Banca d'Italia, a rispettare obblighi informativi verso il debitore ceduto e a operare con standard di correttezza analoghi a quelli imposti agli intermediari bancari tradizionali.

In materia di segnalazioni creditizie, il D.Lgs. 116/2024 ha chiarito che il cessionario subentra nella posizione del cedente anche con riferimento agli obblighi segnalativi. Questo significa, in concreto, che il soggetto che acquista un portafoglio NPL non può limitarsi a ereditare la segnalazione esistente e a mantenerla invariata per tutta la durata della sua gestione. Ha invece l'obbligo di compiere una propria, autonoma valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria del debitore ceduto, verificando se i presupposti che avevano originariamente giustificato la classificazione a sofferenza permangano ancora. Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet: si trasferisce il credito, ma non il diritto di segnalare in modo scorretto.

La giurisprudenza più recente ha rafforzato questa lettura in modo deciso. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con ordinanza del 12 marzo 2026, n. 5593, ha ribadito che la classificazione a sofferenza nella Centrale Rischi non può fondarsi sul mero ritardo nei pagamenti o su una valutazione automatica: richiede necessariamente un'analisi della complessiva situazione patrimoniale del debitore, accertando l'esistenza di uno stato di insolvenza grave, non transitorio, equiparabile all'incapacità strutturale di adempiere. Nel caso deciso, l'istituto cessionario aveva mantenuto la segnalazione a sofferenza senza procedere ad alcuna rivalutazione autonoma della posizione del debitore; la Cassazione ha sancito l'illegittimità della condotta, confermando che l'obbligo di istruttoria non si esaurisce nel momento della prima segnalazione ma si rinnova nel tempo e si trasferisce in capo al nuovo creditore.

Questa pronuncia consolida un orientamento che trova riscontro anche nella prassi arbitrale. L'ABF, Collegio di Palermo, con decisione n. 7385 del 2025, ha richiamato espressamente i principi della Cassazione, affermando che la sofferenza non è un automatismo ma il risultato di una valutazione che deve essere riattualizzata dal cessionario al momento dell'acquisizione del credito e periodicamente nel corso della gestione. Quando il cessionario si limiti a replicare la qualifica attribuita dal cedente senza svolgere un'indagine propria, la segnalazione è viziata e deve essere cancellata.

Il profilo dell'aggiornamento tempestivo è altrettanto critico. Se il debitore paga — parzialmente o integralmente — la somma dovuta, o se sottoscrive un piano di rientro regolarmente adempiuto, il cessionario ha l'obbligo di aggiornare le banche dati creditizie in tempi ragionevoli. L'omissione o il ritardo costituisce un trattamento illecito del dato personale ai sensi degli artt. 5 e 16 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e integra una condotta suscettibile di risarcimento.

Come difendersi: strumenti giudiziali e stragiudiziali

Quando il debitore ceduto si accorge di essere ancora segnalato in CRIF o in Centrale Rischi — spesso perché gli viene rifiutato un finanziamento o revocata una linea di credito — la prima mossa è verificare l'esattezza e l'attualità del dato tramite visura. Ottenuta la documentazione, occorre ricostruire la catena della cessione: chi era la banca cedente, chi è il cessionario attuale, quale servicer gestisce il portafoglio.

Il passaggio successivo è la diffida formale, da inviare per PEC o raccomandata sia al cedente sia al cessionario, contestando la segnalazione e richiedendo la cancellazione o la rettifica ai sensi degli artt. 16 e 17 del GDPR e delle disposizioni del Codice di Condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie. L'intermediario ha trenta giorni per rispondere. In caso di risposta insoddisfacente o di silenzio, si aprono le vie stragiudiziali e giudiziali.

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) rappresenta uno strumento rapido ed economicamente accessibile. Con un contributo di soli venti euro, il debitore può ottenere un accertamento della legittimità della segnalazione e, se del caso, l'ordine al cessionario di procedere alla cancellazione. Il limite di competenza economica per le richieste risarcitorie è fissato in centomila euro. Va però considerato che il ricorso ABF non è adatto ai casi d'urgenza: i tempi medi di definizione del procedimento si attestano tra i quattro e i sei mesi.

Quando la segnalazione causa un danno imminente e irreparabile — si pensi alla perdita di un'operazione commerciale, alla mancata concessione di un mutuo già in fase avanzata, al rischio di revoca di fidi operativi — lo strumento più efficace è il ricorso cautelare d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale civile competente. I tempi sono molto più rapidi: l'udienza si fissa di norma entro pochi giorni dalla presentazione del ricorso, e il giudice può emettere un provvedimento di cancellazione immediata della segnalazione in pendenza del giudizio di merito.

In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Roma, Sezione XVII, con ordinanza del 30 gennaio 2025, affermando che l'intermediario che effettua una segnalazione illegittima risponde non solo sul piano contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., ma compie contestualmente un illecito extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, esponendosi sia alla cancellazione dei dati sia al risarcimento dei danni. Il Tribunale capitolino ha chiaramente distinto le due basi di responsabilità, aprendo la strada a una tutela più ampia per il segnalato.

Sulla stessa linea, il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 23 maggio 2025, ha accolto il ricorso cautelare di una società che era stata indebitamente segnalata a sofferenza dopo che la banca — nonostante avesse concesso al cliente un fido temporaneo per rientrare dall'esposizione — aveva comunque classificato la posizione come sofferenza. Il giudice ha ordinato la correzione immediata delle segnalazioni sia in Centrale Rischi sia in CRIF, confermando che la concessione di strumenti di rientro da parte della stessa banca è incompatibile con la contemporanea classificazione del cliente come insolvente strutturale.

Il tema del danno risarcibile merita un approfondimento. La giurisprudenza è univoca nel rigettare la tesi del danno in re ipsa: non è sufficiente dimostrare l'illegittimità della segnalazione per ottenere il risarcimento; occorre provare il pregiudizio concretamente subito. Per il danno patrimoniale, la prova documentale più solida è la lettera di rifiuto di un finanziamento riconducibile alla segnalazione. Per il danno non patrimoniale — che riguarda la lesione della reputazione commerciale e personale del segnalato — i tribunali ammettono la prova per presunzioni, valorizzando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. In tema di cessione del credito, l'elemento presuntivo più forte è dato dalla permanenza prolungata di una segnalazione non aggiornata a dispetto dell'avvenuto pagamento: essa dimostra tanto il trattamento illecito del dato quanto la negligenza strutturale del cessionario nella gestione degli obblighi segnalativi.

Un ulteriore profilo riguarda il preavviso di segnalazione. L'art. 125 TUB obbliga gli intermediari a comunicare per iscritto al consumatore l'intenzione di procedere alla prima segnalazione negativa almeno quindici giorni prima. Questo obbligo si applica ai contratti di credito al consumo e si trasferisce al cessionario: se il credito ceduto nasce da un contratto di consumo, il nuovo titolare deve rispettare il preavviso prima di mantenere o modificare la segnalazione. L'ABF, Collegio di Torino, con decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025, ha confermato che l'omissione del preavviso nei sistemi di informazione creditizia privata determina l'illegittimità della segnalazione, precisando che l'intermediario non può assolvere quest'obbligo mediante la mera disponibilità del documento nell'area riservata dell'home banking: occorre prova della effettiva ricezione da parte del consumatore.

Per il debitore ceduto, la strategia difensiva più efficace è quella integrata: diffida formale, accertamento della posizione tramite visura aggiornata, verifica della catena di cessione, valutazione dell'urgenza per scegliere tra ABF e ricorso cautelare, e costruzione del fascicolo probatorio per il risarcimento. Ogni elemento conta, e la tempestività dell'azione è decisiva: ogni mese trascorso con una segnalazione illegittima attiva rappresenta un danno in sé, difficile da quantificare ma sempre più difficile da ignorare.

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  • 15 aprile 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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