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Centrale Rischi: segnalazione illegittima e risarcimento - Studio Legale MP - Verona

Immaginate un'impresa che, dopo mesi di trattative con la propria banca per rinegoziare un contratto di leasing, si vede improvvisamente precludere ogni accesso al credito. La ragione: una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, inserita dall'intermediario mentre le trattative erano ancora in corso. Non una crisi conclamata, non un'insolvenza accertata — soltanto un ritardo nei pagamenti dei canoni. È esattamente il caso che ha dato origine all'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2026, n. 5593, una pronuncia che chiarisce, con insolita nettezza, dove passa il confine tra segnalazione legittima e abuso del potere di segnalazione.

I presupposti della segnalazione a sofferenza: il mero inadempimento non basta

La Centrale dei Rischi (CR) è la banca dati pubblica gestita dalla Banca d'Italia, alimentata obbligatoriamente da banche e intermediari finanziari. La sua funzione è quella di consentire al sistema creditizio una valutazione condivisa dell'affidabilità dei debitori. Perché questo strumento non si trasformi in una leva di pressione nelle mani degli intermediari, la disciplina — fondata sul T.U.B., sulla delibera CICR del 29 marzo 1994 e sulle Istruzioni della Banca d'Italia — fissa requisiti precisi.

Il cardine è noto ma spesso disatteso nella pratica: la qualificazione del credito come "sofferenza" non può fondarsi sul mero inadempimento del debitore, ma richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del soggetto segnalato, tale da evidenziare una grave e non transitoria difficoltà economica o una condizione equiparabile all'insolvenza.

Nel caso deciso dalla Cassazione, due società avevano convenuto in giudizio l'intermediario sostenendo che la segnalazione a sofferenza era stata effettuata illegittimamente per il mancato pagamento dei canoni di un contratto di leasing per un importo di poco superiore a 41.000 euro. Il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, avevano rigettato le domande, ritenendo sufficiente, ai fini della legittimità della segnalazione, il dato oggettivo del mancato pagamento dei canoni. La Cassazione ha cassato entrambe le decisioni: la Prima Sezione Civile ha rimesso la causa al giudice del rinvio, affermando che il mero inadempimento del debitore non è, di per sé solo, sufficiente a giustificare la segnalazione a sofferenza, essendo necessario accertare la sussistenza di una situazione di grave difficoltà economica, nel rispetto della disciplina del T.U.B., della delibera CICR e delle Istruzioni della Banca d'Italia.

Questa posizione non è isolata: la Corte ha tenuto fermo questo indirizzo anche in pronunce più recenti, ribadendo che la segnalazione non può derivare dal mero ritardo o dall'inadempimento, ma deve riferirsi a una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente. Ciò che muta, con la pronuncia del 2026, è la consapevolezza che tale verifica deve essere documentata e contestuale alla segnalazione stessa: l'intermediario non può integrare ex post l'istruttoria che avrebbe dovuto svolgere prima.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto tutela chi vigila sui propri interessi — vale, in questo contesto, anche per l'intermediario: chi segnala senza istruttoria adeguata non può poi lamentarsi se la segnalazione viene dichiarata illegittima.

Il nodo probatorio: onere della prova e danno non più "in re ipsa"

La questione più delicata e concretamente decisiva nei giudizi in materia non è soltanto la legittimità della segnalazione, ma la prova del danno. Su questo punto la giurisprudenza ha compiuto una svolta significativa che molti clienti — e talvolta i loro difensori — tendono a sottovalutare.

Per anni la giurisprudenza riconosceva il danno in re ipsa: bastava provare l'illegittimità della segnalazione perché il risarcimento fosse automatico. Oggi l'orientamento è più rigoroso: il danneggiato deve allegare e provare il pregiudizio concretamente subito.

Il cambio di paradigma emerge con evidenza anche in una seconda pronuncia recente. Un garante aveva citato in giudizio una società di leasing per i danni derivanti da un'illegittima segnalazione in Centrale Rischi della società debitrice. La Corte d'Appello aveva respinto la richiesta di risarcimento per mancanza di prova diretta del nesso causale tra la segnalazione e la revoca dei fidi. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che i giudici di merito hanno errato nel non considerare adeguatamente le prove presuntive, come la stretta vicinanza temporale tra gli eventi. La Cassazione ha così chiarito che la prova del danno può essere fornita anche per presunzioni — ma deve comunque essere fornita: la coincidenza temporale tra segnalazione e revoca del fido, la documentazione dei finanziamenti rifiutati, le comunicazioni di altri istituti che citino espressamente la CR come ragione del diniego, sono tutti elementi che il ricorrente deve raccogliere e produrre.

Sul versante opposto, in un'altra pronuncia del 2026 la Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso di un imprenditore riguardante una segnalazione illegittima: sebbene fosse stato riconosciuto un danno morale per una breve segnalazione a sofferenza, la Corte ha negato il risarcimento per danno patrimoniale, chiarendo che il nesso causale tra segnalazione e mancato credito non sussiste se sono presenti altri fattori pregiudizievoli, come ipoteche o segnalazioni di altri istituti, che avrebbero comunque impedito il finanziamento. Il messaggio è inequivoco: la segnalazione illegittima non è un "jolly" che consente di far addebitare alla banca qualsiasi pregiudizio economico. Il nesso causale deve essere specifico e non meramente ipotetico.

Un ulteriore fronte è quello formale, spesso trascurato. Il Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 2298 del 25 febbraio 2025, si è pronunciato in merito all'accertamento del diritto alla cancellazione delle segnalazioni con efficacia retroattiva a fronte di lamentati vizi formali nel preavviso al cliente da parte dell'intermediario; in particolare, il cliente negava di aver ricevuto il preavviso di segnalazione e chiedeva la cancellazione per assenza del presupposto formale. L'ABF ha ribadito che la Cassazione ha confermato che il preavviso è una garanzia sostanziale e che l'onere della prova della ricezione grava sull'intermediario; la sua omissione comporta, secondo un orientamento costante, l'illegittimità della segnalazione stessa. Attenzione però: l'orientamento consolidato dei Collegi ABF è quello di ritenere il preavviso un atto dovuto per i clienti consumatori in occasione della prima segnalazione di informazioni negative, ma la sua omissione non inficia necessariamente la legittimità della segnalazione effettuata, potendo determinare soltanto conseguenze sul piano risarcitorio, ove ne sia formulata e provata apposita domanda. Il punto è tuttavia dibattuto, e orientamenti diversi convivono a seconda del Collegio e della natura (consumatore o imprenditore) del ricorrente.

Come osservava Hannah Arendt, il diritto non protegge gli individui nonostante le istituzioni, ma attraverso di esse — a condizione che queste istituzioni operino entro i confini che il diritto stesso assegna loro. La Centrale Rischi, in questa prospettiva, è uno strumento legittimo e necessario: lo diventa però un'arma quando viene azionata senza il rispetto delle procedure e dei presupposti normativi.

Cosa fare concretamente: rimedi, tempistiche e errori da evitare

Il primo passo, spesso decisivo, è conoscere la propria posizione. Imprenditori e privati hanno diritto di accedere gratuitamente ai propri dati in Centrale Rischi attraverso il portale della Banca d'Italia. È un adempimento da compiere con regolarità — non soltanto quando si ha già un problema — perché la segnalazione produce effetti immediati nel momento in cui viene inserita, prima ancora che il diretto interessato ne venga a conoscenza.

In presenza di una segnalazione ritenuta illegittima, lo strumento più rapido è il ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione in via d'urgenza. Quando i presupposti della segnalazione mancano — o quando l'intermediario ha omesso il preavviso al cliente consumatore — la segnalazione è illegittima e può essere cancellata anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., con diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il ricorso cautelare richiede la prova del fumus boni iuris (l'illegittimità della segnalazione) e del periculum in mora (il pregiudizio grave e imminente per l'attività imprenditoriale o professionale): entrambi gli elementi devono essere documentati sin dalla fase cautelare, non può essere sufficiente un'affermazione generica.

In alternativa — o in sede preventiva prima dell'azione giudiziaria — è possibile ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario. Si può ricorrere dopo reclamo scritto se l'intermediario non risponde entro 60 giorni, se vale un termine speciale più breve, oppure se la risposta è insoddisfacente. Il ricorso richiede un contributo di 20 euro, rimborsabile in caso di accoglimento. L'ABF ha il vantaggio della rapidità e del costo ridotto; non può però liquidare risarcimenti di importo elevato e le sue decisioni, pur vincolanti moralmente, non hanno valore di titolo esecutivo.

Gli errori più frequenti da evitare sono: aspettare che la situazione si consolidi prima di agire (ogni mese di segnalazione illegittima aggrava il danno e lo rende più difficile da quantificare); non documentare i rifiuti di finanziamento ricevuti dagli altri istituti; non richiedere formalmente alla propria banca la documentazione dell'istruttoria che ha preceduto la segnalazione; e confidare che la banca proceda spontaneamente alla rettifica senza un'azione formale.

Nel sistema bancario, una segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia può incidere fortemente sulla vita economica di un'impresa, compromettendone l'accesso al credito e, in molti casi, la stessa sopravvivenza. Questa non è un'iperbole retorica: è la realtà che emerge da anni di contenzioso bancario. La giurisprudenza più recente — dalla Cassazione all'ABF — mostra una tendenza comune: affinare i requisiti della segnalazione legittima, ma al tempo stesso esigere che il danneggiato costruisca con rigore la propria strategia probatoria. Il diritto tutela chi sa documentare il proprio danno, non soltanto chi lo ha subito.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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