Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

Tabelle Milano: quando valgono ancora e quando costano caro - Studio Legale MP - Verona

Immagina di essere scivolato sulle scale di un condominio mal illuminate, di aver riportato una frattura vertebrale con esiti permanenti e di attendere da mesi la liquidazione del danno biologico. La compagnia assicurativa del condominio ti presenta un conteggio: ti sembra basso, ma non riesci a capire perché. La risposta, spesso, sta nel numero in cima a quel foglio: la tabella applicata. E in molti casi, nel 2026, quella tabella è quella sbagliata.

Il panorama della liquidazione del danno biologico è cambiato profondamente negli ultimi diciotto mesi. La Tabella Unica Nazionale è stata pubblicata con il DPR n. 12 del 13 gennaio 2025, ed è entrata in vigore per i sinistri successivi al 5 marzo 2025. Da quel momento molti hanno dato per morto il sistema milanese. Un errore che, per il danneggiato, può costare decine di migliaia di euro.

Le Tabelle Milano: vive, vegete e più generose per molti illeciti

Le Tabelle Milano restano il riferimento prevalente per tutti gli illeciti civili non rientranti nell'ambito della TUN: infortuni sul lavoro, cadute, responsabilità extracontrattuale generica. Non è una sopravvivenza residuale: si tratta di una categoria vastissima di eventi quotidiani — la caduta in un supermercato, l'infortunio su un cantiere privato, l'aggressione, il morso di un animale, il crollo di un cornicione — che non ricadono né nella circolazione stradale né nella responsabilità sanitaria disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco.

Per questi casi, la differenza economica tra i due sistemi è tutt'altro che trascurabile. Il punto base TUN è inferiore di quasi il 46% rispetto al punto Milano. Tuttavia, la TUN incorpora già la componente morale/sofferenza nel valore base, mentre Milano la scinde in biologico e incremento per sofferenza. L'edizione 2024 delle Tabelle Milano adotta un sistema a punto variabile nel quale il valore economico di ogni punto cresce in funzione del grado di invalidità e si riduce in funzione dell'età del danneggiato. Il punto base comprende due componenti: il punto biologico di 1.393,28 euro e l'incremento per sofferenza di 348,32 euro, per un valore totale per punto di 1.741,60 euro.

Non è quindi corretto fare un confronto grezzo tra i due valori numerici del punto: occorre sommare correttamente le componenti biologica e morale di ciascun sistema prima di concludere quale sia più favorevole. Ma per la fascia degli illeciti extracontrattuali generici, le Tabelle Milano — comprendendo la personalizzazione per sofferenza soggettiva con margini spesso più ampi — tendono a produrre risarcimenti complessivi superiori rispetto alla TUN, specialmente nelle invalidità medie e alte.

Dove la Cassazione ha ridisegnato i confini nel 2026

La sentenza che ha segnato la svolta è nota: con la sentenza 7 aprile 2026 n. 8630 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 18 luglio 2025, sancendo un importante principio di diritto in materia di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in caso di sinistro occorso prima dell'entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale.

La soluzione della Corte è stata articolata e non banale. La Corte ha escluso sia l'applicazione retroattiva diretta della TUN, sia l'obbligo di continuare ad applicare in via esclusiva le Tabelle di Milano. In questi casi, la liquidazione del danno resta ancorata al giudizio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., nell'ambito del quale il giudice può avvalersi tanto delle Tabelle milanesi quanto della Tabella Unica Nazionale, utilizzata quale parametro equitativo, individuando, con adeguata motivazione, il criterio più idoneo al caso concreto.

Ma la Cassazione ha anche chiarito la gerarchia tra i due strumenti. La Terza Sezione osserva che tra due modelli di equità astrattamente utilizzabili, l'uno di fonte normativa e l'altro di fonte pretoria, non può certo sostenersi che il secondo sia "più equo" del primo. La TUN è parametro liquidatorio privilegiato: un eventuale scostamento è consentito in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta e con un onere motivazionale rafforzato.

Questo significa, in concreto, che il giudice che intende oggi liquidare con le Tabelle Milano — anche per un sinistro ante-5 marzo 2025 — deve spiegare in sentenza perché ha scelto di discostarsi dal parametro normativo, non limitarsi a citare la tabella. Un onere motivazionale che prima non esisteva.

Due pronunce successive hanno ulteriormente affinato il quadro. La Corte di Cassazione, con sentenza del 28 aprile 2026, n. 11463, ha confermato il proprio orientamento ritenendo non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle Tabelle milanesi in relazione alla liquidazione del danno da premorienza, siccome basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima. La sentenza n. 9119 del 10 aprile 2026 ha poi introdotto elementi tendenti a sminuire la portata vincolante delle tabelle a punti — Milano o Roma — esaltando il potere equitativo del giudice.

La Cass. civ., Sez. III, ord. 10 aprile 2026, n. 9027 ha aggiunto un ulteriore tassello in materia probatoria: la pronuncia chiarisce che, ferma la necessità di provare in concreto sia il danno biologico sia il danno morale, è ben possibile provare la sussistenza del danno morale in via presuntiva, desumendola nel caso specifico dalla rilevante entità del danno biologico accertato. Un'apertura che, per chi subisce lesioni macropermanenti in contesti non stradali — dove si applicano ancora le Tabelle Milano — può semplificare significativamente la prova della componente morale.

Il punto di riflessione che molti articoli trascurano riguarda proprio questa frammentazione del sistema. Se la TUN è il parametro privilegiato per i sinistri stradali anche pregressi, mentre le Tabelle Milano restano la misura elettiva per gli illeciti extrastradali, si crea una situazione paradossale: chi cade dalle scale di un condominio può ottenere, con una corretta impostazione della domanda giudiziale, un risarcimento superiore a chi ha subìto un incidente stradale identico per grado di invalidità. Non perché il danno biologico sia diverso — la lesione alla salute è la stessa — ma perché il sistema tabellare applicabile cambia in ragione dell'evento generatore. È una incoerenza strutturale che la Corte stessa, nella sentenza n. 8630/2026, ha implicitamente riconosciuto quando ha affermato che non vi è alcuna ragione logica o costituzionale per liquidare in modo diverso la lesione della salute a seconda dell'evento generatore. Eppure questo è, oggi, esattamente ciò che accade nella pratica.

Vale la pena richiamare qui il brocardo summum ius summa iniuria: l'applicazione meccanica di una norma tabellare, senza che il giudice verifichi quale sistema produca il risultato più equo per quel caso concreto, può trasformare lo strumento di uniformità in fonte di ingiustizia sistematica. Ronald Dworkin ci ha insegnato che il diritto non è mai pura regola: è anche principio, e il principio dell'integrale risarcimento del danno biologico non tollera che la sua misura dipenda dal fatto che la vittima stesse attraversando una strada o scendendo da una scala.

Cosa deve fare, concretamente, chi subisce un danno biologico permanente in un contesto non stradale e non sanitario? Anzitutto, verificare — con l'assistenza di un professionista con esperienza consolidata in risarcimento del danno — quale tabella sia applicabile al caso specifico. In secondo luogo, accertarsi che la perizia medico-legale quantifichi correttamente le percentuali di invalidità permanente: per le lesioni macropermanenti il calcolo definitivo richiede una valutazione medico-legale sui punti di invalidità permanente e sulle ricadute soggettive. In terzo luogo, non accettare liquidazioni stragiudiziali calcolate con la TUN quando, per la fattispecie concreta, le Tabelle Milano sarebbero il parametro applicabile e più favorevole.

Il valore giornaliero per inabilità temporanea totale è di 115,00 euro secondo le Tabelle Milano 2024 (comprensivo di sofferenza), rispetto ai 56,18 euro della TUN: la differenza, proiettata su settimane o mesi di degenza, è sostanziale già nella fase temporanea, prima ancora di calcolare l'invalidità permanente.

Per le liquidazioni nel 2026 occorre fare riferimento al D.M. 18 luglio 2025, che ha aggiornato il valore del punto biologico TUN a 963,40 euro, e al D.M. 10 dicembre 2025, che ha disposto il primo adeguamento della TUN in base alla variazione ISTAT FOI (+1,7%) e alle tavole di mortalità ISTAT 2023. Anche le Tabelle Milano sono state aggiornate: l'edizione 2024, elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, segna un aggiornamento del +16,23% rispetto al 2018.

Il panorama, in definitiva, è questo: due sistemi coesistenti, non alternativi ma selettivi, con una gerarchia chiara per i sinistri stradali e sanitari e con la prevalenza ancora milanese per tutto il resto. Il danneggiato che non conosce questa distinzione — o che si affida a chi non la padroneggia — rischia di accettare un risarcimento calcolato con il metro sbagliato. La scelta della tabella non è un dettaglio tecnico: è, spesso, la differenza tra un risarcimento giusto e uno dimezzato.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP