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Tabella unica vs Milano: quanto perdi (o guadagni)? - Studio Legale MP - Verona

Immagina di avere subito lo stesso incidente stradale — stessa dinamica, stesso tipo di lesione, stessa percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal medico legale — ma in due anni diversi. Con le vecchie tabelle di Milano saresti uscito da quell'aula di giustizia con un assegno sensibilmente diverso rispetto a chi porta oggi la stessa causa davanti allo stesso tribunale. Non è un'ingiustizia astratta: è il risultato concreto del passaggio dalla giurisprudenza tabellare milanese alla Tabella Unica Nazionale introdotta con il D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025.

Questo articolo propone un confronto tra tabella unica nazionale vs tabelle Milano risarcimento — non in astratto, ma con i numeri reali, le sentenze più recenti e i casi pratici che ogni danneggiato dovrebbe conoscere prima di accettare una qualsiasi proposta risarcitoria.

Il punto base: il numero che cambia tutto

Il meccanismo di calcolo del danno biologico permanente è relativamente semplice nella sua struttura: si moltiplica il punto base (un valore monetario) per la percentuale di invalidità accertata, applicando poi coefficienti correttivi per l'età del danneggiato. È sul valore di quel punto base che i due sistemi divergono in modo radicale.

Per il 2026, il D.M. 10 dicembre 2025 (pubblicato in GU n. 299/2025) ha fissato il punto base TUN a € 963,40. Le Tabelle di Milano, che fino all'entrata in vigore della TUN costituivano il riferimento de facto pressoché unanime della giurisprudenza nazionale, indicavano per il 2024 un punto base di € 1.741,60.

La differenza è di oltre il 44%. Non è un dettaglio tecnico: è la distanza tra due filosofie risarcitorie.

Facciamo un esempio concreto. Un lavoratore di 40 anni subisce un trauma cervicale che si stabilizza in un'invalidità permanente del 6% (lesione micropermanente, rientrante cioè nella fascia 1-9% coperta dalla TUN). Con le tabelle milanesi 2024, applicando i coefficienti medi per quella fascia d'età, il danno biologico permanente poteva raggiungere circa € 18.000-20.000. Con la TUN e il punto base 2026 di € 963,40, lo stesso danneggiato ottiene una cifra significativamente inferiore, attorno a € 10.000-12.000 nella stessa fascia d'età, salvo personalizzazione del danno.

Questa non è speculazione: è l'effetto diretto del differenziale tra i due punti base, amplificato dalla struttura progressiva delle tabelle.

Macropermanenti: il doppio binario che sopravvive

Il legislatore, con il D.P.R. n. 12/2025, ha operato una scelta deliberata: la TUN copre solo le micropermanenti, cioè le lesioni con invalidità permanente fino al 9%. Per le macropermanenti — le invalidità superiori al 9%, quelle più gravi e spesso più litigiose — le Tabelle di Milano restano il riferimento de facto adottato dalla giurisprudenza.

Questo crea un sistema a doppio binario che genera conseguenze pratiche non banali. Per una lesione al 10% — appena sopra la soglia — il giudice applicherà ancora le tabelle milanesi, con quel punto base di € 1.741,60 che le Tabelle Milano 2024 fissano. Per una lesione al 9% — appena sotto la soglia — si applica la TUN, con il punto base quasi dimezzato.

Il salto di valore tra il 9% e il 10% di invalidità non è mai stato così pronunciato come oggi. Detto in modo più diretto: il confine tra micro e macropermanente non è mai stato così economicamente rilevante nella storia della liquidazione del danno biologico italiano. Ciò significa che le battaglie peritali medico-legali sulla percentuale di invalidità si combatteranno d'ora in poi con un'intensità ancora maggiore, perché un singolo punto percentuale può valere migliaia di euro.

Un rischio pratico che molti commentatori non segnalano: le compagnie assicurative, nella formulazione delle offerte risarcitorie stragiudiziali, applicano sistematicamente la TUN anche a sinistri avvenuti prima del 5 marzo 2025, talvolta senza che il danneggiato lo sappia. La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, Sez. III civ., con l'ordinanza n. 8630 del 7 aprile 2026, che ha stabilito come la TUN debba essere utilizzata dai giudici quale criterio equitativo anche per la liquidazione dei sinistri antecedenti all'entrata in vigore del decreto. È una pronuncia di grande impatto sistematico: non si tratta di retroattività in senso tecnico, ma di un'indicazione vincolante per l'esercizio della discrezionalità equitativa del giudice.

Il principio è quello del tempus regit actum temperato dalla funzione nomofilattica della Cassazione: le tabelle non sono norme di diritto sostanziale con efficacia retroattiva, ma criteri di liquidazione che il giudice può e deve aggiornare al momento della decisione, anche per fatti pregressi.

La Cassazione aveva già preparato il terreno con orientamenti che risalgono almeno al 2021 (la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 33659/2022 sul danno non patrimoniale, qui rilevante per il quadro sistematico) e che convergono nel ribadire la funzione equitativa — e non cogente — delle tabelle. L'ordinanza 8630/2026 applica questa logica alla nuova TUN, collocandola nel solco della continuità nomofilattica.

Detto in parole povere: se il tuo sinistro è avvenuto nel 2023 e la causa viene discussa oggi, il giudice può liquidare il danno con la TUN, non con le tabelle milanesi che vigevano al momento del fatto. E se stai ancora discutendo l'offerta stragiudiziale con la tua compagnia, questa potrebbe già applicarti i parametri della TUN senza che tu te ne accorga.

Disparità regionali: davvero abolite?

Una delle ragioni dichiarate del D.P.R. n. 12/2025 era l'eliminazione delle disparità regionali nel risarcimento del danno biologico. Prima dell'entrata in vigore della TUN, chi si faceva male a Milano o a Roma otteneva statisticamente risarcimenti più elevati rispetto a chi subiva lo stesso danno a Catanzaro o a Foggia. Le tabelle milanesi erano adottate dalla quasi totalità della giurisprudenza del Nord e del Centro, ma non sempre nel Meridione, dove alcuni tribunali continuavano ad applicare tabelle locali, talvolta meno generose.

La TUN, almeno per le micropermanenti, risolve formalmente questo problema: c'è un unico punto base nazionale, aggiornato ogni anno con decreto ministeriale.

Ma il problema si sposta. Per le macropermanenti — le lesioni più gravi, quelle che impattano maggiormente sulla vita del danneggiato — la disparità potenzialmente sopravvive, perché in assenza di una norma cogente che imponga le tabelle milanesi, ciascun tribunale mantiene teoricamente la libertà di adottare tabelle diverse. La coesistenza di due sistemi (TUN per le micro, Milano per le macro) non risolve il problema della frammentazione: lo riduce per la fascia meno grave e lo lascia aperto per quella più grave.

Come scriveva il giurista Norberto Bobbio ne L'età dei diritti, «un diritto che non è garantito non è un diritto»: la parità di trattamento risarcitorio tra danneggiati di regioni diverse rimane un obiettivo dichiarato ma non ancora compiutamente raggiunto dall'ordinamento italiano.

Cosa fare concretamente: errori da non commettere

Il primo errore è accettare la prima offerta risarcitoria della compagnia assicurativa senza verificare quale tabella è stata applicata e se sia quella corretta per il tipo di lesione e la data del sinistro.

Il secondo errore è ignorare il momento temporale del sinistro. Per i sinistri avvenuti prima del 5 marzo 2025, esistono argomenti difensivi per sostenere l'applicazione delle tabelle milanesi — più favorevoli per le micropermanenti — nonostante Cass. 8630/2026 orienti verso la TUN. Il dibattito in giurisprudenza non è ancora chiuso.

Il terzo errore è sottovalutare la personalizzazione del danno. La TUN prevede margini di aumento equitativo fino al 50% per danni non patrimoniali ulteriori rispetto al mero biologico (danno alla vita di relazione, danno esistenziale). Questo strumento, se adeguatamente argomentato, può ridurre sensibilmente il divario rispetto ai valori milanesi. La prova del danno differenziale è però onere del danneggiato, secondo il principio actori incumbit probatio: senza documentazione medica, dichiarazioni testimoniali e perizie di parte, la personalizzazione rimane lettera morta.

Infine, per i sinistri con invalidità permanente che si collocano nella zona grigia tra il 7% e il 10%, è essenziale affidarsi a una perizia medico-legale rigorosa e contestare, se del caso, la percentuale accertata dalla compagnia. Non perché il medico legale di parte possa alterare la realtà clinica, ma perché la valutazione della permanente è un giudizio tecnico che ammette margini di apprezzamento, e quei margini valgono oggi molto più di ieri.

Il sistema del risarcimento del danno biologico da sinistro stradale sta attraversando una fase di assestamento profondo. La coesistenza di TUN e tabelle milanesi, l'applicazione retroattiva orientata dalla Cassazione, il doppio binario micro/macropermanenti e gli aggiustamenti annuali del punto base creano un quadro in evoluzione continua, nel quale la differenza tra un risarcimento equo e uno inadeguato si gioca sempre più sulla conoscenza tecnica degli strumenti e sulla capacità di argomentare in modo preciso davanti a un giudice o a una compagnia.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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