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Tabella unica nazionale macrolesioni: 3 casi che cambiano tutto - Studio Legale MP - Verona

Immaginate un incidente stradale avvenuto nel febbraio 2021. Il danneggiato — un uomo di quarantadue anni con un'invalidità permanente del 35% — è in attesa di sentenza. Nel frattempo, entra in vigore una nuova tabella nazionale che, applicata al suo caso, gli riconoscerebbe circa ventunomila euro in meno rispetto alle Tabelle di Milano che il suo avvocato aveva utilizzato come base del calcolo risarcitorio. Cosa succede? Quale tabella si applica? La risposta, tutt'altro che scontata, è arrivata il 7 aprile 2026. E ha sorpreso molti operatori del settore.

La tabella unica nazionale macrolesioni retroattività: il caso che ha generato il principio

La causa nasce da un sinistro stradale del 20 febbraio 2021, anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12/2025 che ha approvato la Tabella Unica Nazionale dal 5 marzo 2025. Il Tribunale di Milano, constatando che l'uso della TUN o delle Tabelle milanesi portava a risultati molto diversi, ha chiesto alla Cassazione, con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., quale criterio dovesse usare per liquidare il danno biologico da macropermanente: continuare con Milano, applicare necessariamente la TUN, oppure scegliere tra i due criteri con adeguata motivazione.

La Cassazione, con sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026 (Pres. Frasca, Rel. Vincenti), si è pronunciata in merito all'applicazione estensiva della Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico. La soluzione adottata non è né quella dell'applicazione diretta e automatica, né quella della libera scelta tra i due sistemi. La Corte ha percorso una terza via, di grande peso sistematico.

La Corte ha respinto sia la tesi dell'applicazione diretta e retroattiva della TUN (preclusa dal dato normativo), sia quella dell'estensione analogica (non sussistendo lacune da colmare). Ha tuttavia individuato una terza via, fondata sulla natura ontologicamente equitativa della liquidazione del danno non patrimoniale: il ragionamento muove dagli artt. 1226 e 2056 c.c., in base ai quali, in assenza di una disciplina cogente, il giudice determina il quantum secondo equità.

Il principio di diritto enunciato è chiaro: la Tabella Unica Nazionale, emanata con D.P.R. n. 12/2025, costituisce parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., applicabile in via indiretta, quale criterio orientativo del potere discrezionale del giudice, anche a liquidazioni estranee al suo ambito di applicazione diretto, inclusi i sinistri causativi di danno biologico verificatisi anteriormente al 5 marzo 2025 e non derivanti dalla circolazione di veicoli, natanti o da responsabilità sanitaria.

Cosa cambia tra le vecchie tabelle di Milano e la TUN: tre scenari concreti a confronto

Per comprendere la portata pratica della svolta impressa da Cass. 8630/2026, è utile distinguere tre scenari distinti in base al momento in cui si trova la controversia.

Il primo scenario riguarda il sinistro ante 5 marzo 2025 con causa ancora in primo grado. A partire dal 5 marzo 2025, la Tabella Unica Nazionale è parametro utilizzabile per qualsiasi liquidazione, indipendentemente dalla data del sinistro. Il giudice dovrà quindi adottare la TUN come punto di partenza equitativo, salvo motivare puntualmente le ragioni di un eventuale scostamento.

Il secondo scenario concerne il sinistro ante 5 marzo 2025 con causa in appello, e qui la sentenza introduce un limite processuale di estrema rilevanza pratica. Se l'impugnazione ha censurato solo il quantum o le modalità applicative delle Tabelle milanesi, senza contestarne la scelta come criterio, sulla questione si forma giudicato interno e la TUN non può essere invocata. In altre parole, chi ha impugnato la sentenza di primo grado limitandosi a discutere l'entità del risarcimento senza mettere in discussione la tabella utilizzata, non potrà più invocare la TUN in appello.

Il terzo scenario — il più innovativo — è quello del sinistro ante 5 marzo 2025 estraneo al perimetro RCA e responsabilità medica. L'art. 5 del Decreto limita l'applicazione diretta della TUN, ratione materiae e ratione temporis, ai soli sinistri relativi all'ambito RCA, RC natanti e MedMal, occorsi successivamente all'entrata in vigore del Decreto. Nonostante tale delimitazione normativa, la Cassazione ha ritenuto che la TUN possa trovare applicazione in via indiretta anche al di fuori di questo perimetro. Si tratta di un'estensione di portata inedita, che travalica i confini originari della norma.

La differenza numerica tra i due sistemi non è banale. Nel caso specifico, le Tabelle milanesi avrebbero garantito un risarcimento superiore di oltre 21.000 euro rispetto alla TUN. Un divario che, per lesioni gravi e soggetti giovani, può essere ben più ampio, e che rende la scelta della tabella una delle variabili più incisive sull'esito concreto della liquidazione.

Quanto agli importi oggi vigenti, con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 dicembre 2025, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2025, sono stati aggiornati gli importi relativi al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni di non lieve entità, riguardanti le lesioni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché quelle conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria. Le nuove tabelle trovano applicazione a decorrere da aprile 2026 e riguardano i casi disciplinati dall'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private. I valori aggiornati sono: € 988,45 per il valore del primo punto di invalidità e € 57,64 per ogni giorno di inabilità assoluta.

Come noto, l'art. 138 del Codice delle assicurazioni private prevede che gli importi siano aggiornati ogni anno con decreto ministeriale in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), e che il valore del punto sia modulato in modo decrescente in funzione dell'età del soggetto leso, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT.

Un aspetto spesso sottovalutato nel dibattito riguarda l'onere motivazionale che la sentenza pone a carico del giudice che voglia discostarsi dalla TUN. La sentenza precisa che l'adozione della Tabella Unica Nazionale non esonera il giudice dall'obbligo di motivare; anzi, qualora intenda discostarsene — ad esempio per applicare le Tabelle milanesi — dovrà fornire una motivazione puntuale, che dia conto delle circostanze peculiari del caso concreto. L'onere argomentativo sarà tanto più rigoroso quanto più la fattispecie rientri nell'ambito oggettivo tipico della TUN, vale a dire sinistri stradali e responsabilità medica.

Ciò significa, in concreto, che le Tabelle di Milano non sono state abolite né escluse, ma la loro applicazione diventa residuale e subordinata a una motivazione esplicita e circostanziata. Il ribaltamento rispetto al passato è evidente: prima del 7 aprile 2026 era la scelta della TUN a dover essere giustificata; oggi è la scelta delle Tabelle milanesi a richiedere spiegazione.

Una riflessione tecnica si impone. La Cassazione ha costruito questo principio sulla qualificazione della TUN come parametro equitativo e non come norma sostanziale retroattiva in senso proprio. La Tabella Unica Nazionale non opera retroattivamente come norma sostanziale in senso proprio, ma si applica ai vecchi sinistri come parametro equitativo generale quando il giudice liquida il danno dopo la sua entrata in vigore. Questo passaggio è cruciale: la Corte non viola il divieto di retroattività delle norme sostanziali, ma utilizza lo strumento dell'equità — che per sua natura è riferita al momento della decisione, non al momento del fatto — per giustificare l'adozione della TUN anche rispetto a vicende passate. Non si tratta di una retroattività formale, ma di una trasformazione sostanziale dei criteri equitativi.

Il rischio pratico che questa costruzione genera è uno solo, ma di non poco conto: la prevedibilità del risarcimento al momento del sinistro. Un danneggiato che ha subito le lesioni nel 2020 o nel 2021 — e che ha costruito la propria strategia processuale sulle Tabelle milanesi, storicamente più generose per le macrolesioni — potrebbe oggi vedersi liquidare un importo sensibilmente inferiore, non per effetto di una modifica legislativa applicata retroattivamente, ma per effetto del mutato criterio equitativo adottato dal giudice. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt non potrebbe essere più pertinente: chi è già in causa deve verificare immediatamente in quale fase processuale si trova e se la scelta delle Tabelle milanesi è stata o meno oggetto di specifico motivo di impugnazione.

Le implicazioni operative sono rilevanti: la decisione è destinata a incidere immediatamente sull'attività delle Corti e, soprattutto, sulla gestione dei sinistri da parte degli assicuratori. In particolare, sarà necessario adeguare tempestivamente i criteri liquidativi e le riserve, tenendo conto del nuovo orientamento giurisprudenziale, con possibili effetti anche sulle valutazioni attuariali.

Come osservava Norberto Bobbio nel suo studio sul sistema delle norme, la coerenza dell'ordinamento giuridico non è mai data, ma è sempre il risultato di un'operazione interpretativa. La sentenza n. 8630/2026 ne è una dimostrazione: la Cassazione ha trovato un equilibrio tra il dato letterale della norma — che limita la TUN ai sinistri post 5 marzo 2025 — e l'esigenza di uniformità risarcitoria sull'intero territorio nazionale, da sempre il vero obiettivo perseguito dal legislatore con la riforma dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni. Il risultato è un sistema più unitario, ma anche più incerto per chi si trovava a metà strada, con un procedimento già impostato su criteri diversi.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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