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Spese straordinarie figli: cosa cambia col 2026 - Studio Legale MP - Verona

Quante volte, dopo una separazione, un genitore si trova a sostenere da solo le spese per la baby-sitter, convinto di poterne chiedere il rimborso all'altro come "spesa straordinaria"? E quante volte scopre, troppo tardi, che quella qualificazione non regge in sede giudiziaria? La questione delle spese straordinarie figli in affido condiviso è tra le più litigiose del diritto di famiglia, e la giurisprudenza della Cassazione nel corso dell'ultimo anno ha affinato criteri che molti ancora ignorano — o applicano male.

L'occasione più recente per fare chiarezza è la Cass. civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2026 n. 1772, Pres. Tricomi, Rel. Caiazzo. La vicenda è concreta e riconoscibile: padre e madre in separazione con affido condiviso del figlio e collocamento prevalente presso la madre; quest'ultima chiede al padre il rimborso delle spese sostenute per la baby-sitter, qualificate come straordinarie dalla Corte d'Appello di Trento. Il padre contesta: quella spesa, dice, era preesistente alla separazione, era continuativa, e riguardava anche le pulizie domestiche. Dunque non poteva essere "straordinaria". La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ma nel farlo enuncia principi di grande rilievo pratico.

Cosa rende "straordinaria" una spesa per i figli?

Il punto di partenza è la distinzione tra due categorie che spesso vengono confuse. Da un lato ci sono le spese ordinarie in senso sostanziale: quelle destinate ai bisogni ordinari del figlio, che si caratterizzano per la costanza e la prevedibilità del loro ripetersi, anche a intervalli più o meno lunghi. Queste spese, anche quando il decreto o la sentenza le etichetta formalmente come "straordinarie", integrano l'assegno di mantenimento e possono essere azionate in forza del titolo originario di condanna, senza bisogno di un nuovo giudizio. Dall'altro lato ci sono le spese straordinarie in senso proprio: imprevedibili, rilevanti nell'ammontare, tali da recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà del mantenimento. Per queste, invece, è necessario esercitare un'autonoma azione di accertamento.

Questo schema era già stato fissato con chiarezza nella Cass. civ., Sez. I, ord. 13 gennaio 2021 n. 379, Pres. Genovese, Rel. Scalia — pronuncia che ha costituito il punto di riferimento della giurisprudenza successiva. La formula adottata dai giudici nei provvedimenti — quella che richiama, accanto all'assegno mensile, la "partecipazione al 50% delle spese straordinarie" — ha, secondo la Cassazione, carattere meramente ricognitivo. La vera natura della spesa si determina in base alla sua imprevedibilità, rilevanza e imponderabilità, non in base all'etichetta giuridica che le viene appiccicata dal giudice.

L'ordinanza n. 1772/2026 aggiunge un tassello importante: anche una spesa ricorrente e preesistente all'organizzazione familiare ante-separazione, come la baby-sitter continuativa, deve essere valutata non solo per la sua prevedibilità ma anche per il suo peso economico. La Corte d'Appello di Trento aveva ritenuto che includerla nell'assegno mensile avrebbe violato il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316-bis c.c. e quello di adeguatezza del mantenimento sancito dall'art. 337-ter c.c. La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, non contraddice questa impostazione: una spesa può essere sostanzialmente ordinaria nella natura e tuttavia avere un ammontare tale da non poter essere assorbita nell'assegno forfettario senza squilibrare il sistema.

Questo è il punto che molti trascurano: non basta che una spesa sia prevedibile per essere "ordinaria" ai fini del rimborso senza accertamento. Se è economicamente rilevante — come un compenso mensile significativo per una baby-sitter — il giudice può legittimamente non includerla nell'assegno e mantenerla fuori, trattandola come voce separata che non richiede però un nuovo titolo giudiziale per la sua azionabilità, ma solo una corretta allegazione documentale.

La stessa linea interpretativa è stata consolidata dalla Cass. civ., Sez. I, ord. 29 dicembre 2025 n. 34458, Pres. Giusti, Rel. Tricomi: le esigenze di studio, ludiche e sociali che si manifestano con continuità prevedibile rientrano tra le spese ordinarie coperte dall'assegno di mantenimento, mentre le spese imprevedibili e rilevanti nell'ammontare rimangono straordinarie in senso tecnico. Il ricorrente in quel caso aveva contestato che voci come le gite scolastiche fossero state incluse nella base di calcolo dell'assegno ordinario: la Cassazione ha respinto il motivo, confermando che il giudice di merito non aveva errato nel qualificarle come ordinarie nel loro manifestarsi con continuità prevedibile.

La baby-sitter rientra nelle spese straordinarie del figlio?

La risposta che emerge dalla giurisprudenza più recente è: dipende. Non si può rispondere in astratto, perché la qualificazione della spesa per la baby-sitter dipende da tre variabili che il giudice deve verificare caso per caso.

La prima è la continuità: se la baby-sitter è impiegata in modo stabile e ricorrente, e questa modalità era già presente prima della separazione come elemento dell'organizzazione familiare, la spesa tende ad assumere i caratteri della prevedibilità propria delle spese ordinarie. La seconda variabile è l'ammontare: un compenso elevato, che incide in modo significativo sul budget familiare, può giustificare una trattazione separata, distinta dall'assegno forfettario, pur senza richiedere necessariamente un nuovo giudizio di accertamento. La terza variabile è la finalità: la baby-sitter che si occupa solo del figlio è cosa diversa dalla baby-sitter che svolge anche mansioni domestiche per il genitore collocatario — e questa distinzione, sollevata dal padre ricorrente nell'ord. 1772/2026, è processualmente rilevante, anche se in quel caso non è riuscita a superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione per ragioni di forma.

Summum ius summa iniuria: applicare meccanicamente l'etichetta "straordinario" a qualsiasi spesa non inclusa nell'assegno mensile produce ingiustizie, spinge al contenzioso e alimenta conflitti che ricadono sui figli. Il diritto è strumento di composizione, non di provocazione.

Come ricordava Gustavo Zagrebelsky, il diritto vivente non è quello scritto nei testi, ma quello che si forma nell'applicazione concreta dei giudici. E l'applicazione concreta di questi anni disegna un quadro preciso: la giurisprudenza di legittimità sta costruendo, pronuncia dopo pronuncia, un sistema di classificazione delle spese che pretende sostanza, non etichette formali.

Le spese straordinarie dei figli vanno concordate prima di sostenerle?

Sì, in linea generale, le spese straordinarie in senso tecnico — quelle imprevedibili e rilevanti — devono essere previamente concordate tra i genitori, salvo urgenza. Il mancato accordo preventivo può precludere il diritto al rimborso. Questo principio è pacifico in giurisprudenza e trae fondamento dalla responsabilità genitoriale condivisa sancita dall'art. 337-ter c.c., che impone ai genitori di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli.

Tuttavia — ed è un punto che molti protocolli e accordi di separazione non chiariscono abbastanza — la regola della concertazione preventiva si applica alle spese straordinarie in senso proprio, non a quelle che la Cassazione qualifica come "sostanzialmente ordinarie" pur se formalmente etichettate diversamente. La baby-sitter continuativa preesistente alla separazione non richiede, in quanto tale, il preventivo accordo per ogni singola rata — ma rimane aperta la questione se e come la sua spesa si integri o si sovrapponga all'assegno di mantenimento già stabilito.

Posso chiedere il rimborso delle spese scolastiche all'altro genitore?

In generale sì, ma con una distinzione importante. Le spese scolastiche "di routine" — tasse, libri, materiale didattico, mensa, trasporti scolastici — rientrano nella categoria delle spese sostanzialmente ordinarie, certe nel loro manifestarsi anche se variabili nell'importo esatto. Possono essere azionate in forza del titolo originario, senza necessità di un nuovo giudizio, purché si produca un'allegazione documentale che consenta di determinare gli importi con semplice calcolo aritmetico. Questo principio, fissato da Cass. n. 379/2021, è stato confermato da Cass. n. 34458/2025.

Le spese scolastiche "eccezionali" — come l'iscrizione a corsi privati di eccellenza, anni all'estero, master o scuole di specializzazione — restano invece spese straordinarie in senso tecnico, da concordare preventivamente e, in caso di disaccordo, da far accertare in sede giudiziale.

Il confine tra queste categorie non è fisso nel tempo: dipende dall'età del figlio, dal suo percorso di vita, dalle condizioni economiche dei genitori. Un'attività sportiva che era ordinaria per un bambino di dieci anni può diventare rilevante e richiedere accordo preventivo quando il ragazzo si avvicina all'agonismo con costi molto superiori. La Cassazione non offre liste tassative, ma criteri elastici che richiedono una valutazione concreta.

Il rischio pratico che più spesso si materializza nei procedimenti di separazione è quello del genitore che sostiene spese significative senza informare l'altro, e poi si trova a non poterne ottenere il rimborso — o a doversi difendere da una richiesta di rimborso per spese che aveva già ritenuto ordinarie e dunque incluse nell'assegno. La prevenzione passa da accordi separativi ben redatti, che distinguano esplicitamente le categorie di spesa, indichino le soglie oltre le quali è richiesta la comunicazione preventiva, e definiscano le modalità di documentazione. Questi accordi non eliminano il contenzioso, ma lo riducono drasticamente — e soprattutto proteggono l'interesse del figlio, che non deve diventare terreno di rivalse economiche tra i genitori.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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