Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

Acquisto NPL UTP: attenzione al doppio regime 116/2024 - Studio Legale MP - Verona

Immaginate di acquistare un portafoglio di crediti deteriorati convinti di essere in regola con la normativa vigente, per poi scoprire in sede giudiziale che i crediti compravenduti appartengono a una categoria che il legislatore ha deliberatamente lasciato fuori dalla nuova disciplina — e che quella lacuna non è un'omissione, ma una scelta con conseguenze precise. È esattamente il rischio che si materializza nell'acquisto di portafogli NPL contenenti crediti unlikely to pay dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2024. L'errore acquisto NPL UTP doppio regime D.Lgs. 116/2024 non è un tema teorico: è una trappola operativa concreta, che si manifesta nel momento in cui l'acquirente tenta di far valere il proprio credito davanti a un giudice.

Il decreto legislativo 116/2024, in vigore dal 14 agosto 2024, ha recepito la direttiva europea 2021/2167 sul mercato secondario dei crediti deteriorati. L'obiettivo dichiarato era creare un quadro regolatorio uniforme, aumentare la trasparenza e ridurre i rischi sistemici legati alla proliferazione di portafogli NPL acquistati da soggetti privi di adeguata struttura organizzativa. Ma la norma ha un perimetro preciso — e ciò che sta fuori da quel perimetro è altrettanto importante di ciò che sta dentro.

Il D.Lgs. 116/2024 si applica anche ai crediti UTP?

La risposta è no, e questa è la prima criticità che ogni operatore deve tenere ferma prima di qualsiasi operazione sul mercato secondario. Il decreto disciplina la gestione e l'acquisto delle sofferenze bancarie, vale a dire i crediti classificati come non performing loans in senso stretto, quelli cioè per i quali la banca cedente ha già operato la valutazione di irrecuperabilità. I crediti unlikely to pay — la categoria che identifica posizioni deteriorate ma non ancora classificate a sofferenza, dove il debitore è considerato difficilmente in grado di adempiere ma non definitivamente insolvente — restano al di fuori del perimetro applicativo del D.Lgs. 116/2024.

Questa esclusione non è un caso. Il legislatore europeo ha scelto di concentrare la direttiva sulle sofferenze, considerandole il segmento più critico e più esposto agli abusi nel mercato secondario. Ma la conseguenza pratica è che chi acquista un portafoglio misto — contenente sia sofferenze sia UTP — si trova a operare contemporaneamente sotto due regimi giuridici distinti, con obblighi, autorizzazioni e responsabilità differenti a seconda della natura del singolo credito. Il doppio regime sofferenze-UTP non è una curiosità classificatoria: incide direttamente sulla legittimazione processuale, sugli obblighi informativi verso il debitore ceduto e sull'iscrizione nei registri di vigilanza.

Quanto all'autorizzazione, il D.Lgs. 116/2024 ha introdotto il nuovo art. 114-novies e seguenti del TUB, assoggettando i gestori di crediti deteriorati a un regime autorizzatorio della Banca d'Italia. Ma questa disciplina si applica soltanto per le sofferenze. Per i crediti UTP, chi gestisce il recupero può ancora operare — in determinate condizioni — sulla base della licenza ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), un regime vecchio di decenni, pensato per un mercato completamente diverso, e che non prevede né i presidi organizzativi né gli obblighi informativi introdotti dalla nuova normativa.

Quali crediti deteriorati restano esclusi dalla nuova normativa NPL?

Restano fuori dal perimetro del D.Lgs. 116/2024, oltre agli UTP, anche le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 130/1999 — almeno nella misura in cui operano attraverso veicoli di cartolarizzazione (SPV) che per statuto non rientrano nella definizione di "acquirente di crediti" ai fini del decreto — e i recuperi esternalizzati a soggetti operanti ai sensi dell'art. 115 TULPS. Si tratta di esclusioni che, sommate, sottraggono alla nuova disciplina una quota significativa del mercato reale dei crediti deteriorati italiani.

Il punto più insidioso riguarda proprio la zona di confine tra UTP e sofferenza. La classificazione non è immutabile: un credito nasce come UTP e può diventare sofferenza nel corso del tempo, a seguito di un peggioramento della posizione del debitore. Quando questo passaggio avviene dopo la cessione del portafoglio, si pone il problema di quale regime si applichi. L'acquirente ha acquisito un UTP (fuori dalla disciplina del 116/2024), ma ora si ritrova in mano una sofferenza che, se fosse stata ceduta oggi, sarebbe soggetta a tutte le prescrizioni del decreto. La risposta normativa non è esplicita, e proprio in questa zona grigia si annidano i rischi più seri.

Cosa cambia per le cartolarizzazioni NPL con la direttiva 2021/2167?

La pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso C-65/25, resa l'11 giugno 2026 su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi, ha chiarito un punto controverso ma ne ha aperti altri. La Corte ha stabilito che la direttiva 2021/2167 non produce effetti retroattivi sulle cessioni di crediti avvenute prima del 29 dicembre 2023 — data di recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali. Ciò significa che gli obblighi organizzativi, informativi e di vigilanza introdotti dalla direttiva non possono essere invocati per contestare la validità o l'efficacia di operazioni concluse prima di quella data.

La conseguenza immediata è che una parte rilevante delle cessioni di portafogli NPL avvenute negli anni precedenti — comprese quelle strutturate attraverso cartolarizzazioni — non è soggetta ai nuovi standard. Ma questa certezza, apparentemente favorevole agli acquirenti, nasconde un rischio speculare: i debitori ceduti in quelle operazioni non possono far valere i nuovi diritti informativi introdotti dalla direttiva, ma possono ancora far leva sulle lacune del vecchio regime per contestare la legittimazione dell'acquirente, l'opponibilità della cessione o la correttezza delle comunicazioni ricevute.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — suona particolarmente appropriato in questo contesto. Chi ha strutturato operazioni di acquisto di portafogli NPL senza verificare con attenzione la classificazione dei singoli crediti, l'autorizzazione necessaria per gestirli e l'applicabilità del regime transitorio ha assunto un rischio che la pronuncia CGUE C-65/25 non ha eliminato: lo ha soltanto spostato su un piano diverso, quello della coerenza interna tra il regime applicato al momento dell'operazione e le contestazioni che emergono in sede giudiziale.

Sul piano della giurisprudenza italiana più recente, occorre tenere presente l'orientamento che si sta consolidando in ordine alla prova della legittimazione attiva degli acquirenti NPL. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza del 12 giugno 2026, n. 15900, ha ribadito che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ex lege 130/1999 non è di per sé sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'acquirente, quando il portafoglio ceduto contenga migliaia di posizioni e la singola posizione non sia univocamente identificabile nella documentazione allegata. Questo orientamento colpisce in modo particolare le operazioni aventi ad oggetto portafogli misti UTP-sofferenze, dove la mancanza di un regime unitario si traduce spesso anche in una mancanza di rigore documentale nella fase di individuazione dei singoli crediti.

Il Tribunale di Brindisi, nella stessa vicenda che ha dato origine al rinvio pregiudiziale sfociato in CGUE C-65/25, ha sollevato la questione proprio perché si trovava davanti a una cessione di portafoglio ante-29 dicembre 2023 in cui l'acquirente non aveva rispettato gli obblighi informativi verso il debitore: la risposta della Corte di Giustizia, come detto, ha chiarito che quegli obblighi non erano ancora vigenti, ma ha lasciato aperta la questione degli obblighi preesistenti di derivazione interna.

Vale la pena sottolineare una contraddizione strutturale che la riforma non ha risolto e che anzi ha acuito. Il D.Lgs. 116/2024 ha introdotto per i gestori di sofferenze un sistema di autorizzazioni, vigilanza prudenziale e obblighi continuativi che per molti versi replica — in forma attenuata — il regime bancario. Ma per i crediti UTP e per i recuperi esternalizzati ex art. 115 TULPS, il legislatore ha lasciato in piedi un sistema pensato per tutt'altro: la licenza TULPS è uno strumento pensato per l'ordine pubblico, non per la gestione strutturata di portafogli di credito. Il risultato è che operatori sostanzialmente identici per dimensione, struttura e tipologia di attività si trovano a operare sotto regimi giuridici completamente diversi a seconda della classificazione del credito gestito — classificazione che, come si è detto, può mutare nel tempo.

Norberto Bobbio, riflettendo sulla coerenza degli ordinamenti giuridici, osservava che una delle patologie più gravi del diritto non è l'assenza di norme, ma la loro sovrabbondanza disordinata: quando le norme si moltiplicano senza un principio ordinatore chiaro, il risultato non è maggiore certezza ma maggiore incertezza. Il doppio regime NPL-UTP introdotto — per scelta o per inerzia — dal D.Lgs. 116/2024 sembra rientrare precisamente in questa patologia.

Chi opera in questo mercato, o intende entrarvi, dovrebbe condurre una due diligence che non si limiti alla verifica della classificazione dei crediti al momento della cessione, ma che includa una valutazione prospettica del possibile mutamento di classificazione, un'analisi dell'autorizzazione necessaria per la gestione (OAM o Banca d'Italia, a seconda dei casi), e un esame della documentazione idonea a provare la titolarità del singolo credito in sede giudiziale. Non si tratta di adempimenti burocratici: si tratta delle condizioni minime per poter agire in giudizio con ragionevoli probabilità di successo.

La zona grigia normativa tra UTP e sofferenze, tra cartolarizzazioni e recuperi diretti, tra regime ante e post-29 dicembre 2023, non è destinata a risolversi in tempi brevi. Gli operatori che attendono chiarezza normativa prima di strutturare le proprie operazioni rischiano di aspettare a lungo. Quelli che procedono senza aver compreso dove si trovano i confini, rischiano di trovarsi dalla parte sbagliata quando quei confini diventano rilevanti davanti a un giudice.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP