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Direttiva NPL retroattiva? La CGUE C-65/25 dice no - Studio Legale MP - Verona

Un'esecuzione immobiliare avviata da una società di recupero crediti, un debitore che contesta la legittimità della catena di cessioni, un giudice di merito che sospende il giudizio e rivolge una domanda alla Corte di Lussemburgo: da questo scenario, apparentemente ordinario, nasce una delle pronunce più rilevanti del 2026 per il mercato degli NPL italiani.

La vicenda nasce da una procedura di esecuzione immobiliare avviata da Ifis NPL Investing davanti al Tribunale di Brindisi, per il recupero di un credito acquisito attraverso una catena di cessioni in blocco. Con ordinanza del 22 ottobre 2024, il giudice pugliese ha interpellato la Corte di Lussemburgo sulla compatibilità con il diritto unionale della disciplina italiana applicabile all'epoca dei trasferimenti.

La causa C-65/25 ha ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta al sensi dell'articolo 267 TFUE dal Tribunale di Brindisi con ordinanza pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2025, nel procedimento IFIS NPL INVESTING SpA contro JM, OT, VR, CL.

Il cuore della questione era duplice: il Tribunale di Brindisi aveva adito la Corte UE per verificare la compatibilità dell'ordinamento italiano con la disciplina europea in tema di cessione in blocco di crediti deteriorati, giacché per tali contratti non era prevista la forma scritta né modalità atte ad assicurare data certa alla cessione, e nemmeno l'obbligo per i cessionari di iscriversi a specifici albi soggetti a vigilanza.

La risposta della CGUE è arrivata l'11 giugno 2026 ed è di assoluta chiarezza.

La direttiva NPL retroattività: cosa ha stabilito la CGUE

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione VI, con sentenza dell'11 giugno 2026, C-65/25 (Pres. Ziemele e Rel. Kumin), si è pronunciata sull'applicabilità della Direttiva 2021/2167 alla cessione in blocco di crediti deteriorati avvenuta antecedentemente al suo recepimento, nonché sull'applicabilità alla cessione in blocco medesima degli obblighi antiriciclaggio.

Il dispositivo è netto: né la Secondary Market Directive (SMD) relativa ai gestori e acquirenti di crediti deteriorati, né la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo si applicano alle cessioni in blocco di crediti deteriorati anteriori alla scadenza del termine di recepimento della disciplina.

La motivazione tecnica è ancorata a un principio consolidato del diritto europeo: secondo una giurisprudenza costante, prima della scadenza del termine di recepimento di una direttiva non si può contestare agli Stati membri di non aver ancora adottato le misure di attuazione di quest'ultima nel loro ordinamento giuridico. Ne deriva che il discrimine temporale è il 29 dicembre 2023 — data entro cui gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la SMD — e non la data di entrata in vigore del decreto italiano di recepimento.

Poiché gli elementi costitutivi della controversia principale sono venuti in essere prima del 29 dicembre 2023, la direttiva 2021/2167 non è applicabile ratione temporis a tale controversia.

In applicazione del brocardo tempus regit actum — la norma applicabile è quella vigente al momento del compimento dell'atto — la CGUE fissa un confine invalicabile: la direttiva NPL disciplina solo le cessioni future, non riscrive quelle passate.

Regime ante e post D.Lgs 116/2024: il confronto che cambia tutto

Per comprendere la portata pratica della sentenza C-65/25, è necessario confrontare i due regimi che ora coesistono nel mercato degli NPL italiano.

Prima del 29 dicembre 2023 — e quindi prima del recepimento della SMD — le cessioni in blocco di crediti deteriorati erano regolate essenzialmente dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione e dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale come unica formalità pubblicitaria richiesta. Per tali contratti non era prevista né la forma scritta, e ancor meno atto pubblico o scrittura privata autenticata, né modalità atte ad assicurare data certa alla cessione stessa. I cessionari potevano operare senza autorizzazioni specifiche, senza iscrizione ad albi vigilati, e senza obblighi strutturati di comunicazione verso il debitore ceduto. In particolare, l'obbligo di comunicazione al debitore ceduto previsto dall'articolo 10 della direttiva NPL non vale per i trasferimenti più datati.

Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 116/2024 il quadro è radicalmente diverso. Il decreto legislativo del 30 luglio 2024, n. 116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2024, recepisce la Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati. Il decreto introduce rilevanti novità: la liberalizzazione del mercato secondario degli NPL, un'apposita disciplina per la gestione e il recupero dei crediti non performing, la vigilanza sul settore da parte della Banca d'Italia, l'istituzione di un apposito albo dei gestori dei crediti in sofferenza, la tipizzazione del contratto di gestione del credito, e il riconoscimento in capo ai debitori ceduti di alcuni diritti, specialmente di informativa.

Una delle principali novità della disciplina è l'introduzione della figura del gestore di crediti in sofferenza, un soggetto autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia. Chi acquista sofferenze potrà gestire direttamente il recupero solo se in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia.

Sul fronte antiriciclaggio, il recepimento della Direttiva europea 2021/2167 con il D.Lgs 116/2024 introduce requisiti più stringenti su trasparenza, tracciabilità e responsabilità nella gestione degli NPL. Un aspetto, questo, che prima del recepimento non gravava sui cessionari di portafogli deteriorati acquisiti fuori dal perimetro bancario vigilato.

La tabella di separazione tra i due regimi è dunque nitida: chi ha acquistato crediti deteriorati in blocco prima del 29 dicembre 2023 non è soggetto né agli obblighi informativi verso il debitore previsti dall'art. 10 della SMD, né alle verifiche antiriciclaggio rafforzate, né all'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori.

Cosa cambia per i debitori ceduti ante-2024?

Per i debitori che si trovano oggi convenuti in procedimenti esecutivi da cessionari di portafogli pre-riforma, la sentenza C-65/25 ha un effetto paradossale: chiude alcune strade difensive, ma ne lascia aperte altre.

La Corte ha chiarito che la direttiva 2021/2167 non può essere applicata per i trasferimenti anteriori alla scadenza del termine di recepimento, individuato nel 29 dicembre 2023. Ciò significa che il debitore ceduto in forza di una cessione ante-2023 non può invocare la violazione degli obblighi informativi della SMD né eccepire la mancata iscrizione del cessionario all'albo dei gestori di cui al D.Lgs 116/2024. Su questo punto, la CGUE ha risposto alla questione pregiudiziale con una chiarezza che non lascia margini interpretativi.

Tuttavia — ed è qui il punto che molti commentatori trascurano — la sentenza C-65/25 non sterilizza l'intero armamentario difensivo del debitore ceduto. Le eccezioni legate alla titolarità del credito, alla regolarità della notifica della cessione ex art. 1264 c.c., alla validità del titolo esecutivo azionato, all'eventuale nullità delle clausole del contratto originario di finanziamento: tutte queste contestazioni restano intatte e continuano a operare nel quadro del diritto comune, indipendentemente dal regime SMD. La CGUE ha delimitato il perimetro della direttiva 2021/2167, non ha cancellato il diritto interno preesistente.

I crediti acquistati prima del 7 marzo 2024 continuano a seguire le vecchie regole. Il debitore che voglia difendersi in un procedimento avviato da un cessionario di portafoglio NPL ante-riforma deve quindi orientare la propria strategia processuale sul diritto previgente: opponibilità della cessione, prova della titolarità, validità del contratto sottostante.

Un avvertimento va fatto anche ai cessionari: il regime favorevole sul fronte della SMD non significa impunità. Le nuove disposizioni in materia di segnalazioni chiudono un loophole nazionale poiché, per effetto della riforma, tutti gli acquirenti di crediti sono tenuti a dare informazione circa i trasferimenti e a partecipare alla Centrale dei Rischi. Per le operazioni post-2023, il perimetro si è allargato e le conseguenze di un'inosservanza sono ben più severe di quanto non fossero in passato.

Come osserva Luigi Ferrajoli, il diritto è tanto più efficace quanto più è certo nei suoi confini temporali: una norma retroattiva che amplia obblighi senza una base legale chiara non tutela — confonde. La sentenza C-65/25 restituisce certezza a un mercato che ne aveva bisogno, e lo fa attraverso lo strumento più autorevole a disposizione: la pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia.

Il doppio binario ante/post 2023 che la CGUE ha ufficialmente sancito non è destinato a scomparire presto: dato il volume di portafogli NPL ceduti tra il 2015 e il 2023 — gli anni del grande deleveraging bancario italiano — i contenziosi relativi a cessioni pre-riforma occuperanno i tribunali ancora per un decennio. Conoscere con precisione quale regime si applica, e perché, non è un esercizio accademico: è la differenza tra una difesa efficace e una tecnica difensiva destinata a naufragare al primo esame di fondatezza.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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