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Segnalazione CRIF illegittima: quando puoi ottenere la cancellazione e il risarcimento - Studio Legale MP - Verona

Essere segnalati in CRIF può rendere molto più difficile ottenere un mutuo, un finanziamento, un prestito personale o persino una semplice dilazione di pagamento.

 

Il problema, però, non è soltanto l’esistenza della segnalazione. Il punto decisivo è capire se i dati inseriti nel Sistema di Informazioni Creditizie siano corretti, aggiornati e trattati nel rispetto delle regole.

Una segnalazione negativa non è automaticamente illegittima. Se un pagamento è realmente mancato e la banca o la finanziaria ha rispettato la procedura prevista, l’informazione può essere registrata e conservata per il periodo stabilito.

La situazione cambia quando il debito non esiste, è già stato pagato, viene indicato con un importo errato, riguarda un’altra persona oppure la segnalazione è stata effettuata senza rispettare gli obblighi di preavviso e aggiornamento.

In questi casi è possibile chiedere la rettifica o la cancellazione della segnalazione CRIF. Quando dall’errore deriva un danno effettivo, può inoltre essere valutata una richiesta di risarcimento.

Prima di capire come intervenire, è però necessario chiarire che cosa sia realmente la CRIF, quali informazioni raccolga e quando una segnalazione possa considerarsi irregolare.

 

Che cos’è la CRIF e perché una segnalazione può creare problemi

Nel linguaggio comune si parla spesso di “lista dei cattivi pagatori” o di “registro CRIF”. Sono espressioni comprensibili, ma non del tutto corrette.

CRIF gestisce EURISC, uno dei principali Sistemi di Informazioni Creditizie privati, comunemente indicati con la sigla SIC. Al loro interno vengono raccolte informazioni relative a richieste e rapporti di credito: prestiti personali, mutui, finanziamenti finalizzati, carte di credito e altre forme di dilazione.

Queste banche dati non contengono solamente informazioni negative. Possono registrare anche rapporti regolarmente pagati, richieste di finanziamento in corso, operazioni estinte, richieste rifiutate o rinunciate. CRIF precisa infatti che la maggioranza delle informazioni presenti nel proprio sistema è di carattere positivo.

Quando una persona chiede un finanziamento, la banca o la società finanziaria può consultare il SIC per valutarne l’affidabilità creditizia e il livello di indebitamento.

La presenza di uno o più ritardi non determina necessariamente un rifiuto automatico. La decisione finale spetta sempre all’intermediario, che valuta diversi elementi. Tuttavia, una segnalazione negativa può incidere in maniera significativa sull’istruttoria e contribuire al rigetto della domanda.

Per questo motivo un dato inesatto o non aggiornato non rappresenta un’irregolarità meramente formale. Può avere conseguenze molto concrete sulla possibilità di accedere al credito.

Essere segnalati in CRIF non significa necessariamente aver commesso un illecito

Un primo equivoco da chiarire riguarda la natura della segnalazione.

L’inserimento di informazioni negative in CRIF non costituisce una sanzione. Il SIC non è un casellario e non serve a punire il debitore. Ha la funzione di consentire agli operatori finanziari di valutare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti di chi richiede credito.

Di conseguenza, una segnalazione può essere legittima quando:

  • esiste un rapporto di credito reale;
  • si è verificato un ritardo o un mancato pagamento;
  • l’informazione trasmessa è esatta e proporzionata;
  • il cliente ha ricevuto le comunicazioni previste;
  • il dato viene aggiornato in caso di pagamento o modifica della situazione;
  • sono rispettati i tempi massimi di conservazione.

Non è quindi possibile chiedere la cancellazione di un dato corretto soltanto perché rende più difficile ottenere un nuovo finanziamento.

Allo stesso modo, il fatto di aver successivamente pagato il debito non comporta sempre la cancellazione immediata della segnalazione. La regolarizzazione deve essere registrata, ma l’informazione relativa al precedente ritardo può rimanere visibile per il periodo previsto dal Codice di condotta applicabile ai SIC.

Diverso è il caso in cui la banca continui a indicare il debito come insoluto nonostante il pagamento oppure ometta di comunicare la regolarizzazione. In questa ipotesi il dato rischia di fornire una rappresentazione non più corretta della situazione del cliente.

 

Quando una segnalazione CRIF può essere illegittima

Non esiste un’unica causa di illegittimità. La segnalazione può essere contestata per ragioni differenti, che devono essere verificate caso per caso sulla base dei documenti disponibili.

Il debito non esiste o non appartiene alla persona segnalata

Il caso più evidente è quello di una segnalazione riferita a un finanziamento mai richiesto, a un contratto disconosciuto o a un rapporto intestato a un soggetto diverso.

Può accadere in presenza di un errore nell’identificazione del cliente, di un’omonimia, di un utilizzo illecito dei dati personali o di una frode.

In situazioni simili non basta limitarsi a dichiarare di non conoscere il debito. È necessario ricostruire l’origine della segnalazione, ottenere copia delle informazioni presenti nel SIC e chiedere all’intermediario la documentazione relativa al contratto.

Il debito è già stato pagato ma risulta ancora insoluto

Un’altra situazione frequente riguarda i pagamenti regolarizzati che continuano a essere registrati come mancanti.

Il pagamento non elimina automaticamente ogni informazione storica, ma deve essere correttamente comunicato e rappresentato. Il SIC non può continuare a mostrare come attuale un’insolvenza che non esiste più.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati stabilisce, tra gli altri, i principi di esattezza e aggiornamento delle informazioni personali. L’interessato ha inoltre il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti e, quando ricorrono i presupposti, la cancellazione.

L’importo o le caratteristiche del ritardo sono errati

La segnalazione può essere irregolare anche quando il rapporto esiste, ma viene descritto in modo non corretto.

Può essere indicato un importo superiore a quello realmente dovuto, un numero errato di rate insolute, una data di inizio del ritardo non corretta oppure una situazione di sofferenza più grave di quella effettiva.

Queste differenze sono importanti perché gli intermediari valutano non soltanto la presenza di un dato negativo, ma anche la durata e la gravità dell’inadempimento.

Non è stato inviato il preavviso di segnalazione

Al verificarsi del primo ritardo, il cliente deve essere avvisato prima che l’informazione negativa diventi visibile nel SIC.

La finalità del preavviso è permettere all’interessato di conoscere le conseguenze del mancato pagamento e di regolarizzare la posizione prima dell’effettiva registrazione. Il Garante ha chiarito che questa comunicazione deve precedere l’inserimento e deve poter essere documentata dall’intermediario.

Secondo le informazioni pubblicate da CRIF, il primo ritardo diventa visibile nel SIC soltanto se non viene regolarizzato entro la seconda scadenza mensile consecutiva e il preavviso deve essere comunicato almeno quindici giorni prima della visibilità della segnalazione.

La mancanza del preavviso può quindi costituire un elemento rilevante nella contestazione.

Occorre però verificare attentamente il caso concreto: non sempre il cliente ricorda di aver ricevuto la comunicazione e non sempre il preavviso viene inviato tramite una semplice raccomandata. Il Codice di condotta contempla modalità che consentano di documentare l’avvenuta comunicazione, comprese, a determinate condizioni, forme di contatto telefonico registrato.

Sono scaduti i tempi di conservazione

Le informazioni presenti nei SIC non possono essere conservate senza limiti.

La durata varia a seconda del tipo di dato: richiesta di finanziamento, rifiuto, rinuncia, ritardo successivamente regolarizzato oppure inadempimento non sanato.

Una segnalazione che rimane consultabile oltre il periodo consentito può essere contestata, anche quando il debito originario era effettivamente esistente.

È quindi importante distinguere tra:

  • cancellazione anticipata di un dato illegittimo;
  • aggiornamento di una posizione non corretta;
  • cancellazione automatica alla scadenza del periodo di conservazione.

Sono situazioni diverse e richiedono richieste differenti.

La CRIF non è l’unico soggetto da coinvolgere

Quando si scopre una segnalazione errata, il primo impulso è spesso quello di rivolgersi esclusivamente a CRIF.

In realtà, il gestore del SIC conserva e rende consultabili le informazioni che gli vengono trasmesse dagli intermediari partecipanti. Il dato relativo al finanziamento proviene normalmente dalla banca, dalla finanziaria o dall’altro soggetto con cui è stato concluso il rapporto.

Per questo motivo, una contestazione efficace deve spesso coinvolgere entrambi:

  • l’intermediario che ha trasmesso il dato, al quale devono essere chiesti chiarimenti e documenti;
  • il gestore del SIC, al quale può essere richiesta la verifica, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione delle informazioni.

Limitarsi a inviare una richiesta generica di cancellazione può non essere sufficiente. Occorre indicare quale dato sia errato, perché lo sia e quali documenti dimostrino l’irregolarità.

La segnalazione illegittima non dà sempre diritto al risarcimento

Accertare che un dato sia inesatto o trattato irregolarmente è il primo passaggio. Non significa, però, che esista automaticamente anche un diritto al risarcimento.

Per ottenere un indennizzo è normalmente necessario dimostrare l’esistenza di un danno concreto collegato alla segnalazione.

Il danno può avere natura patrimoniale, ad esempio quando l’errore ha provocato il rifiuto di un finanziamento necessario per un’attività economica. In altri casi può essere lamentato un pregiudizio non patrimoniale, legato alla reputazione creditizia o alle conseguenze personali dell’illecito trattamento.

L’articolo 82 del GDPR riconosce il diritto al risarcimento a chi subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento. Questo richiede comunque la prova della violazione, del danno e del collegamento tra i due elementi.

Non basta quindi affermare di essere stati segnalati ingiustamente. Bisogna documentare che cosa sia accaduto a causa di quella segnalazione.

Nelle prossime parti vedremo come verificare i dati presenti in CRIF, quali documenti raccogliere, come formulare una richiesta di cancellazione e quando vi siano basi sufficienti per chiedere anche il risarcimento del danno.

 

Come verificare una segnalazione CRIF e capire se può essere contestata

Scoprire che una richiesta di mutuo o finanziamento è stata respinta non significa automaticamente essere stati segnalati come cattivi pagatori.

La banca può negare il credito per diverse ragioni: reddito ritenuto insufficiente, esposizione debitoria già elevata, contratto di lavoro considerato poco stabile, politiche interne dell’istituto o valutazione complessiva del rischio.

Per capire se il rifiuto dipenda realmente da una segnalazione negativa, il primo passo non è inviare immediatamente una diffida alla banca. È necessario ottenere i dati presenti nel Sistema di Informazioni Creditizie e ricostruire con precisione il rapporto che ha generato l’iscrizione.

Una contestazione efficace parte sempre dai documenti.

Come sapere se sei segnalato in CRIF

Ogni interessato ha il diritto di conoscere quali dati personali siano trattati, da chi provengano, per quali finalità vengano utilizzati e per quanto tempo sia prevista la loro conservazione.

Questo diritto deriva dall’articolo 15 del GDPR e può essere esercitato anche nei confronti del gestore di un Sistema di Informazioni Creditizie. Gli articoli successivi riconoscono inoltre il diritto alla rettifica dei dati inesatti e, nei casi previsti, alla loro cancellazione o alla limitazione del trattamento.

È quindi possibile chiedere a CRIF l’accesso alle informazioni registrate a proprio nome.

La richiesta consente di verificare, tra gli altri elementi:

  • quali finanziamenti o richieste di credito risultino registrati;
  • quale banca o finanziaria abbia trasmesso le informazioni;
  • lo stato del rapporto;
  • la presenza di rate pagate in ritardo o non pagate;
  • l’eventuale regolarizzazione;
  • le date di aggiornamento dei dati;
  • il tempo previsto per la loro conservazione.

CRIF mette a disposizione dei consumatori un servizio per l’accesso ai dati personali presenti nel SIC. Secondo le indicazioni pubblicate dal gestore, il riscontro viene fornito entro un massimo di 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

È importante non confondere l’esercizio gratuito dei diritti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati con eventuali servizi commerciali aggiuntivi, come valutazioni dell’affidabilità creditizia o prodotti di monitoraggio.

Per sapere se esista una segnalazione da contestare, occorre innanzitutto richiedere l’accesso ai propri dati personali. Non è necessario acquistare servizi di cancellazione promessi da soggetti terzi.

Come leggere la risposta di CRIF

Una volta ricevuto il riscontro, non bisogna fermarsi alla presenza della parola “ritardo”.

La posizione deve essere letta nel suo insieme, confrontando le informazioni presenti nel SIC con il contratto e con i pagamenti effettivamente effettuati.

In particolare, è utile verificare cinque aspetti.

1. Quale intermediario ha effettuato la segnalazione

Il documento dovrebbe permettere di individuare la banca, la finanziaria o l’altro partecipante che ha trasmesso il dato.

Questo passaggio è essenziale perché CRIF, in qualità di gestore del sistema, non crea autonomamente le informazioni relative al finanziamento. Le riceve dagli intermediari aderenti, che inviano periodicamente gli aggiornamenti riguardanti richieste, concessioni, pagamenti, ritardi ed estinzioni dei rapporti.

Sarà quindi spesso necessario rivolgere la contestazione non soltanto a CRIF, ma anche al soggetto che ha comunicato l’informazione.

2. A quale contratto si riferisce il dato

Occorre controllare che il rapporto indicato sia realmente riconducibile alla persona segnalata.

Devono essere verificati almeno:

il tipo di finanziamento;

  • la data di apertura;
  • l’importo;
  • l’eventuale data di estinzione;
  • il numero delle rate;
  • lo stato dei pagamenti.

Se il contratto non è riconosciuto, bisogna chiedere all’intermediario una copia integrale della documentazione contrattuale, compresi la domanda di finanziamento, i documenti utilizzati per l’identificazione e le modalità con cui il contratto sarebbe stato sottoscritto.

Una segnalazione relativa a un rapporto mai concluso potrebbe derivare da un errore, da uno scambio di identità o da un utilizzo illecito dei dati personali.

3. Qual è la gravità del ritardo registrato

Non tutte le segnalazioni negative descrivono la stessa situazione.

Un ritardo successivamente sanato è diverso da un inadempimento ancora in corso. Allo stesso modo, una o due rate pagate tardi non equivalgono a un finanziamento rimasto insoluto per un periodo prolungato.

Bisogna quindi confrontare:

  • il numero delle rate indicate come non pagate;
  • le date dei ritardi;
  • l’importo registrato;
  • la data dell’eventuale regolarizzazione;
  • lo stato attuale del rapporto.

Anche quando il debito esiste, uno di questi elementi potrebbe essere errato o non aggiornato.

4. Quando è avvenuto l’ultimo aggiornamento

Le informazioni devono rappresentare correttamente l’evoluzione del rapporto.

Se il cliente ha pagato le rate arretrate, la posizione non dovrebbe continuare a risultare come insoluta. Il precedente ritardo può rimanere registrato per il periodo previsto, ma il pagamento deve essere comunicato.

CRIF indica che banche e finanziarie trasmettono mensilmente gli aggiornamenti relativi, tra l’altro, al pagamento delle rate, all’estinzione e allo stato del rapporto.

Una posizione ferma a diversi mesi prima, nonostante pagamenti successivi, richiede quindi un approfondimento.

5. Se il periodo di conservazione è già scaduto

Un dato originariamente corretto può diventare illegittimamente conservato quando rimane consultabile oltre il termine previsto.

Il Codice di condotta applicabile ai SIC stabilisce tempi diversi in base alla natura dell’informazione. In linea generale:

  • le richieste di finanziamento possono essere conservate per il tempo necessario all’istruttoria e comunque non oltre 180 giorni;
  • le richieste rifiutate o rinunciate possono essere conservate per 90 giorni dall’aggiornamento con l’esito;
  • i ritardi non superiori a due rate o due mensilità, successivamente regolarizzati, possono essere conservati per 12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione;
  • i ritardi superiori, successivamente regolarizzati, possono essere conservati per 24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione;
  • gli inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservati per un massimo di 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto o dall’ultimo aggiornamento rilevante, con il limite massimo complessivo stabilito dal Codice.

La cancellazione alla scadenza di questi termini dovrebbe avvenire automaticamente.

Quando ciò non accade, l’interessato può chiedere l’eliminazione del dato, indicando la data dalla quale ritiene maturato il termine di conservazione.

Il preavviso: che cosa bisogna controllare

Uno degli aspetti più delicati riguarda il preavviso di imminente segnalazione.

Al verificarsi del primo ritardo, l’informazione negativa non dovrebbe diventare immediatamente visibile nel SIC. Il cliente deve essere informato del ritardo e della possibilità che il dato venga registrato, così da avere la possibilità di regolarizzare la propria posizione.

CRIF indica che il primo ritardo diventa visibile soltanto in caso di mancata regolarizzazione entro la seconda scadenza mensile consecutiva. La comunicazione deve inoltre precedere di almeno 15 giorni la visibilità della segnalazione nel SIC.

Anche il Garante ha chiarito che la funzione del preavviso è rendere l’interessato consapevole delle conseguenze del protrarsi dell’inadempimento, permettendogli di intervenire prima dell’effettiva registrazione.

Quando si contesta la mancanza del preavviso, è opportuno chiedere all’intermediario:

  • copia della comunicazione;
  • data dell’invio;
  • indirizzo o recapito utilizzato;
  • modalità di trasmissione;
  • prova della corretta comunicazione;
  • data in cui la segnalazione è diventata visibile.

Non è sufficiente che la banca produca una comunicazione priva di riferimenti certi. Deve essere possibile collegare il preavviso al rapporto interessato e verificare che sia stato comunicato prima della registrazione negativa.

La valutazione, tuttavia, non può basarsi soltanto sul fatto che il cliente non ricordi di aver ricevuto nulla. Il Codice di condotta ammette modalità di comunicazione diverse, purché idonee a documentare l’avviso all’interessato.

Quali documenti raccogliere prima di chiedere la cancellazione

Prima di inviare un reclamo è consigliabile costruire un fascicolo ordinato.

I documenti più utili sono:

  • risposta alla richiesta di accesso ai dati CRIF;
  • contratto di finanziamento;
  • piano di ammortamento;
  • estratti conto;
  • ricevute dei bonifici;
  • quietanze di pagamento;
  • comunicazioni della banca o della finanziaria;
  • eventuale preavviso di segnalazione;
  • solleciti di pagamento;
  • accordi di rientro;
  • attestazione di estinzione del rapporto;
  • precedenti reclami e relative risposte.

Quando la contestazione riguarda un finanziamento mai sottoscritto, possono essere rilevanti anche una denuncia, la contestazione formale della firma, la documentazione sull’eventuale furto di identità e ogni elemento che dimostri l’estraneità al rapporto.

Se invece si lamenta il mancato aggiornamento, il documento centrale sarà la prova del pagamento, insieme alla data in cui l’intermediario ne ha avuto conoscenza.

Perché una richiesta generica di cancellazione rischia di non funzionare

Scrivere semplicemente “chiedo di essere cancellato dalla CRIF” raramente è sufficiente.

Una segnalazione corretta non può essere eliminata prima della scadenza soltanto perché crea difficoltà nell’accesso al credito.

La richiesta deve individuare l’irregolarità contestata. Ad esempio:

  • il rapporto non appartiene all’interessato;
  • il debito è stato pagato ma risulta ancora insoluto;
  • il numero delle rate non pagate è errato;
  • manca il preavviso;
  • l’importo non è corretto;
  • il termine di conservazione è scaduto;
  • il dato non è aggiornato;
  • la segnalazione deriva da un contratto disconosciuto.

Quando riceve una richiesta di modifica, CRIF deve normalmente rivolgersi all’intermediario che ha trasmesso il dato per verificarne la correttezza. Il gestore precisa infatti di non poter modificare autonomamente le informazioni senza il riscontro dell’ente partecipante.

Per questo la contestazione deve essere precisa e accompagnata dai documenti necessari. Più chiaramente viene indicato l’errore, più semplice sarà identificare il soggetto responsabile e chiedere l’intervento corretto.

 

Come chiedere la cancellazione di una segnalazione CRIF illegittima

Dopo aver ottenuto l’accesso ai dati e raccolto la documentazione necessaria, è possibile passare alla contestazione vera e propria.

Non esiste, però, una richiesta valida per ogni situazione. La procedura cambia a seconda dell’irregolarità riscontrata.

In alcuni casi occorre chiedere la cancellazione completa della segnalazione. In altri è sufficiente domandare la rettifica dell’importo, l’aggiornamento della posizione o l’indicazione dell’avvenuto pagamento. Talvolta può essere opportuno chiedere anche la limitazione temporanea della visibilità del dato, in attesa che venga verificata la contestazione.

L’obiettivo non deve essere formulato in modo generico. Prima di scrivere è necessario stabilire con precisione quale informazione si contesta e quale intervento si pretende.

Cancellazione, rettifica e aggiornamento non sono la stessa cosa

La cancellazione è appropriata quando il dato non avrebbe dovuto essere inserito oppure non può più essere conservato.

Può essere richiesta, ad esempio, quando:

  • il finanziamento non appartiene alla persona segnalata;
  • il contratto è stato sottoscritto mediante un uso illecito dei dati personali;
  • il ritardo non si è mai verificato;
  • il termine massimo di conservazione è scaduto;
  • mancano i presupposti necessari per rendere visibile l’informazione negativa.

La rettifica è invece necessaria quando il rapporto esiste, ma alcuni dati sono inesatti. Può riguardare l’importo del debito, il numero delle rate non pagate, la data del ritardo o lo stato del finanziamento.

L’aggiornamento serve infine quando la posizione registrata non tiene conto di fatti successivi, come il pagamento delle rate arretrate, un accordo di rientro o l’estinzione del rapporto.

Chiedere la cancellazione totale di un dato che dovrebbe soltanto essere aggiornato rischia di rendere la contestazione meno efficace. La banca potrebbe respingere la richiesta osservando che il ritardo si è realmente verificato, senza affrontare il vero problema: il mancato inserimento della successiva regolarizzazione.

A chi inviare la contestazione

La richiesta dovrebbe essere indirizzata sia all’intermediario che ha comunicato il dato sia al gestore del SIC.

La banca o la società finanziaria è il soggetto che conosce il rapporto contrattuale e trasmette periodicamente le informazioni. CRIF gestisce invece il sistema nel quale queste informazioni vengono registrate e rese consultabili.

Coinvolgere entrambi consente di evitare che ciascun soggetto rinvii la questione all’altro.

La comunicazione alla banca deve essere inviata al relativo ufficio reclami. Gli intermediari devono rendere disponibili sul proprio sito e nei locali aperti al pubblico i recapiti e le modalità per presentare un reclamo.

La richiesta a CRIF può essere presentata attraverso i canali messi a disposizione per l’esercizio dei diritti relativi ai dati personali.

È preferibile utilizzare strumenti che consentano di documentare l’invio e la ricezione, come la posta elettronica certificata o la raccomandata con ricevuta di ritorno. Se si utilizza un modulo online, è opportuno conservare la conferma della trasmissione e una copia dei documenti allegati.

Che cosa deve contenere il reclamo

Un reclamo efficace deve permettere al destinatario di comprendere immediatamente:

  • chi presenta la richiesta;
  • quale rapporto viene contestato;
  • quale dato risulta errato;
  • per quale ragione il trattamento è ritenuto illegittimo;
  • quale intervento viene richiesto;
  • quali documenti sostengono la contestazione.

È utile indicare i riferimenti del finanziamento, la data della segnalazione, l’importo e ogni altro elemento che consenta di individuare senza ambiguità la posizione.

La ricostruzione dei fatti dovrebbe essere sintetica e cronologica.

Ad esempio, quando la contestazione riguarda un debito già pagato, occorre indicare:

  • quando si è verificato il ritardo;
  • quando è stato effettuato il pagamento;
  • con quale modalità;
  • quando la banca ne ha avuto conoscenza;
  • perché il dato presente nel SIC non rappresenta più la situazione reale.

Alla richiesta devono essere allegati soltanto i documenti pertinenti, organizzati in modo comprensibile. Inviare decine di pagine prive di ordine non rafforza necessariamente la contestazione.

Quali richieste formulare

A seconda del caso concreto, il reclamo può contenere una o più domande.

Si può chiedere:

  • la cancellazione della segnalazione;
  • la rettifica dei dati inesatti;
  • l’aggiornamento della posizione;
  • la comunicazione dell’avvenuta correzione a CRIF;
  • copia del preavviso di segnalazione;
  • prova della sua comunicazione;
  • copia del contratto e del piano di ammortamento;
  • indicazione delle date in cui i dati sono stati trasmessi;
  • limitazione del trattamento durante la verifica;
  • conferma scritta dell’intervento effettuato.

Quando l’interessato contesta l’esattezza dei dati, il GDPR consente di chiedere la limitazione del trattamento per il periodo necessario a verificarne la correttezza. Non si tratta di una cancellazione definitiva, ma di una misura che può impedire, in presenza dei relativi presupposti, che l’informazione contestata continui a produrre effetti mentre vengono svolti gli accertamenti.

Che cosa accade dopo la richiesta a CRIF

CRIF non può normalmente modificare in autonomia un’informazione relativa a un finanziamento. Deve chiedere conferma all’ente partecipante che ha trasmesso il dato.

Durante questa verifica, nel sistema viene inserita un’annotazione che segnala l’esistenza della contestazione.

CRIF dichiara che, se l’intermediario non fornisce un riscontro entro 30 giorni, dal trentesimo giorno la visibilità del rapporto contestato viene inibita a chi consulta il SIC, fino alla definizione della pratica. Il gestore deve comunque fornire un riscontro all’interessato entro lo stesso termine.

L’inibizione temporanea non equivale però all’accoglimento definitivo della richiesta. Se la banca conferma successivamente la correttezza dei dati e produce elementi sufficienti, la posizione può tornare visibile.

Per questo è importante che la contestazione inviata all’intermediario sia completa e circostanziata.

Entro quanto tempo deve rispondere la banca

Per i reclami relativi a operazioni e servizi bancari, l’intermediario deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione. Il termine è più breve, pari a 15 giorni lavorativi, quando il reclamo riguarda specificamente servizi di pagamento.

La risposta dovrebbe affrontare le contestazioni formulate e indicare, in caso di accoglimento, quali interventi siano stati effettuati e con quali tempi.

Una risposta generica, che si limiti ad affermare la correttezza dell’operato senza produrre i documenti richiesti, può non essere sufficiente a chiudere la questione.

Occorre inoltre verificare che la banca non si limiti a comunicare internamente la correzione, ma trasmetta effettivamente l’aggiornamento al SIC.

Dopo la conferma dell’intervento è quindi consigliabile richiedere una nuova visura, così da controllare che il dato sia stato realmente rettificato o eliminato.

Che cosa fare se il reclamo viene respinto

Il rigetto non significa necessariamente che la segnalazione sia legittima.

È necessario esaminare le motivazioni fornite dalla banca e verificare se siano accompagnate da documenti adeguati.

Se, ad esempio, l’intermediario afferma di aver inviato il preavviso, bisogna controllare:

  • la data della comunicazione;
  • il recapito utilizzato;
  • la data della prima segnalazione;
  • il contenuto dell’avviso;
  • la prova della sua trasmissione.

Se sostiene che il debito non sia stato pagato, occorre confrontare tale affermazione con le ricevute, gli estratti conto e le eventuali quietanze.

In alcuni casi la risposta consente di individuare un equivoco e di integrare il reclamo. In altri rende evidente la necessità di ricorrere a uno strumento di tutela ulteriore.

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario

Quando la contestazione riguarda il comportamento di una banca o di una finanziaria, può essere valutato il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, normalmente indicato come ABF.

Prima di rivolgersi all’Arbitro è obbligatorio aver presentato un reclamo scritto all’intermediario. Il ricorso può essere proposto se la banca non risponde entro 60 giorni oppure se la risposta non è ritenuta soddisfacente.

La domanda presentata all’ABF deve riguardare le stesse questioni già sollevate nel reclamo. Non è quindi opportuno formulare il primo reclamo in modo vago, perché i motivi non indicati potrebbero non essere esaminati successivamente.

Il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dal reclamo inviato all’intermediario. Trascorso questo periodo, prima di rivolgersi all’Arbitro è necessario presentare un nuovo reclamo.

L’ABF può esaminare, tra le altre, controversie relative alla correttezza delle segnalazioni nei SIC, alla prova del preavviso e al mancato aggiornamento dei dati. Le decisioni dell’Arbitro non equivalgono a sentenze, ma gli intermediari tendono generalmente a rispettarle; l’eventuale inadempimento viene reso pubblico secondo le regole del sistema.

Quando rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali

Se la questione riguarda il trattamento illecito, inesatto o non aggiornato dei dati personali, l’interessato può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il reclamo deve descrivere i fatti, indicare le norme che si ritengono violate e allegare la documentazione utile. Deve inoltre essere sottoscritto secondo le modalità indicate dall’Autorità e accompagnato, quando necessario, da un documento di identità o dalla procura conferita al difensore.

Il Garante può svolgere accertamenti, chiedere informazioni ai soggetti coinvolti e adottare provvedimenti correttivi. Può, ad esempio, ordinare la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento quando ne ricorrano i presupposti.

Il reclamo al Garante e il ricorso all’ABF non sono strumenti perfettamente sovrapponibili.

Il Garante interviene sul rispetto della disciplina in materia di dati personali. L’ABF valuta invece il comportamento dell’intermediario nell’ambito del rapporto bancario o finanziario.

La scelta dipende quindi dalla natura della contestazione e dal risultato che si intende ottenere.

Quando può essere necessario rivolgersi al giudice

In presenza di urgenza, di un danno rilevante o di una controversia particolarmente complessa, può essere necessario valutare un’azione davanti all’autorità giudiziaria.

Questo può accadere quando la segnalazione impedisce la conclusione di un’operazione imminente, quando gli strumenti stragiudiziali non hanno prodotto risultati oppure quando, oltre alla cancellazione, viene richiesto il risarcimento del danno.

Prima di iniziare una causa è però opportuno verificare attentamente:

  • la prova dell’illegittimità della segnalazione;
  • la documentazione già richiesta alla banca;
  • le risposte ricevute;
  • l’esistenza di un danno dimostrabile;
  • il collegamento tra la segnalazione e il pregiudizio subito.

La sola presenza di un errore non garantisce automaticamente il riconoscimento di una somma di denaro.

 

Segnalazione CRIF illegittima e risarcimento del danno

Ottenere la cancellazione o la rettifica di una segnalazione illegittima non significa ricevere automaticamente anche un risarcimento.

Sono due forme di tutela distinte.

La cancellazione serve a eliminare un dato che non avrebbe dovuto essere registrato o che non può più essere conservato. La rettifica e l’aggiornamento permettono invece di correggere una posizione inesatta o non più attuale.

Il risarcimento ha un’altra funzione: compensare le conseguenze negative che la persona ha realmente subito a causa del trattamento illecito dei propri dati.

Per chiedere una somma di denaro, quindi, non è sufficiente dimostrare che la banca abbia commesso un errore. Occorre provare anche che quell’errore abbia prodotto un danno e che tra la segnalazione e il pregiudizio esista un collegamento concreto.

Quando una segnalazione illegittima può dare diritto al risarcimento

L’articolo 82 del GDPR riconosce il diritto al risarcimento a chi abbia subito un danno materiale o immateriale a causa di una violazione del Regolamento.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la semplice violazione della normativa sulla protezione dei dati non basta, da sola, a far nascere il diritto al risarcimento. Devono essere presenti tre elementi:

una violazione del GDPR;

un danno effettivamente subito;

un rapporto causale tra la violazione e il danno.

La Corte ha però precisato che il danno non patrimoniale non deve necessariamente superare una particolare soglia di gravità per poter essere risarcito. Anche un pregiudizio contenuto può essere rilevante, purché sia reale e venga dimostrato.

Applicando questi principi alle segnalazioni nei SIC, non basta quindi dimostrare che il preavviso mancasse, che l’importo fosse errato o che il dato non fosse aggiornato.

Bisogna ricostruire che cosa sia accaduto a causa di quella specifica irregolarità.

Quali danni possono derivare da una segnalazione CRIF illegittima

Le conseguenze possono avere natura patrimoniale o non patrimoniale.

Il danno patrimoniale

Il danno patrimoniale riguarda una perdita economica concreta oppure un guadagno che, con ragionevole probabilità, non è stato possibile ottenere.

Può verificarsi, ad esempio, quando la segnalazione illegittima determina:

il rifiuto di un mutuo;

la mancata concessione di un finanziamento;

l’applicazione di condizioni economiche peggiori;

l’impossibilità di acquistare un immobile;

la perdita di un investimento o di un’opportunità commerciale;

il blocco di un finanziamento necessario per l’attività d’impresa;

spese aggiuntive sostenute per reperire credito attraverso altri canali.

Immaginiamo che una persona abbia sottoscritto una proposta per l’acquisto di un immobile subordinata all’ottenimento del mutuo. Se il finanziamento viene rifiutato a causa di una segnalazione inesatta e l’acquirente perde la caparra, quella perdita potrebbe costituire un danno patrimoniale.

Non è però sufficiente dimostrare che il mutuo sia stato negato nello stesso periodo in cui era presente la segnalazione.

Occorre provare che il rifiuto sia dipeso proprio da quel dato e non, ad esempio, da un reddito insufficiente, da un elevato livello di indebitamento o da altre valutazioni della banca.

Il danno non patrimoniale

La segnalazione illegittima può incidere anche sulla reputazione creditizia, sulla serenità personale e sulla vita di relazione.

Il danno non patrimoniale può comprendere, a seconda delle circostanze:

il pregiudizio alla reputazione economica;

l’ansia e il disagio provocati dall’impossibilità di accedere al credito;

il senso di impotenza causato dalla permanenza di informazioni errate;

le conseguenze personali derivanti dal blocco di un progetto familiare;

la perdita di controllo sui propri dati personali.

Anche in questo caso, però, il danno non può essere semplicemente dichiarato.

Dire di aver provato “stress” o “disagio” può non essere sufficiente se la richiesta non è accompagnata da elementi che permettano di comprendere la durata, l’intensità e le conseguenze concrete del pregiudizio.

La giurisprudenza europea esclude la necessità di una soglia minima di gravità, ma continua a richiedere che il danno sia effettivamente subito e non soltanto ipotetico.

Come dimostrare il danno

La prova dipende dalla situazione concreta.

Quando viene lamentato il rifiuto di un finanziamento, sono particolarmente importanti:

la domanda presentata alla banca;

la documentazione reddituale;

la risposta negativa dell’intermediario;

le motivazioni del rigetto;

eventuali comunicazioni nelle quali viene richiamata la presenza di dati negativi;

la visura CRIF relativa allo stesso periodo;

la successiva cancellazione o rettifica;

l’eventuale concessione del finanziamento dopo la correzione.

Quest’ultimo elemento può essere particolarmente utile. Se la stessa banca, o un altro intermediario, concede il finanziamento poco dopo la rimozione della segnalazione, può emergere un indizio del collegamento tra il dato errato e il precedente rifiuto.

Non si tratta necessariamente di una prova definitiva, ma contribuisce alla ricostruzione.

Se il danno riguarda la perdita di un affare o di un acquisto, possono essere rilevanti:

il contratto preliminare;

la proposta d’acquisto;

la prova della caparra versata;

le scadenze previste;

le comunicazioni con il venditore;

la documentazione relativa alla perdita dell’operazione.

Per il danno non patrimoniale possono assumere importanza la durata della segnalazione, il numero dei rifiuti ricevuti, le iniziative necessarie per ottenere la correzione e le conseguenze documentabili sulla vita personale o professionale.

Il danno alla reputazione creditizia è automatico?

La reputazione creditizia rappresenta certamente un interesse meritevole di tutela. Essere descritti ingiustamente come debitori inaffidabili può incidere sulla valutazione compiuta da banche e finanziarie.

Questo non significa, però, che ogni segnalazione errata produca automaticamente un danno risarcibile di identico importo.

La valutazione dipende da diversi fattori:

durata della segnalazione;

numero dei soggetti che hanno consultato il dato;

gravità dell’informazione registrata;

presenza di altre segnalazioni legittime;

richieste di credito presentate durante quel periodo;

conseguenze effettivamente prodotte;

comportamento della banca dopo la contestazione.

Una segnalazione errata corretta in pochi giorni, mai consultata da altri intermediari e priva di conseguenze concrete non equivale a una posizione negativa rimasta visibile per anni, nonostante ripetuti reclami, e utilizzata per respingere più domande di finanziamento.

Chi può essere chiamato a rispondere

La responsabilità deve essere individuata sulla base dell’origine dell’errore.

Può riguardare l’intermediario che ha trasmesso un’informazione inesatta, non l’ha aggiornata o non ha rispettato la procedura di segnalazione.

In determinate situazioni può essere necessario valutare anche il comportamento del gestore del SIC, soprattutto quando l’irregolarità riguarda il trattamento, la conservazione o la gestione di una richiesta di rettifica.

Non bisogna però presumere che banca e CRIF siano sempre responsabili nello stesso modo. Occorre verificare chi abbia materialmente determinato l’errore, chi avrebbe dovuto correggerlo e come i diversi soggetti abbiano reagito dopo la contestazione.

Si può chiedere il risarcimento al Garante?

Il reclamo al Garante può essere utilizzato per segnalare un trattamento illecito e ottenere provvedimenti correttivi, come la rettifica, la limitazione o la cancellazione dei dati.

Il Garante non può però condannare banca o finanziaria a risarcire il danno. La richiesta risarcitoria deve essere presentata davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, salvo che venga raggiunto un accordo direttamente con il soggetto responsabile.

Un provvedimento del Garante che accerti l’illegittimità del trattamento può comunque rappresentare un elemento importante in una successiva causa.

Anche una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, pur non avendo lo stesso valore di una sentenza, può contribuire alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione della condotta dell’intermediario.

È possibile ottenere il risarcimento senza iniziare una causa?

Prima del giudizio può essere presentata una richiesta formale di risarcimento alla banca o alla finanziaria.

La domanda dovrebbe contenere:

la descrizione dell’illecito;

la documentazione che dimostra l’errore;

l’indicazione delle conseguenze subite;

la prova del collegamento con la segnalazione;

la quantificazione del danno, quando possibile;

la richiesta di pagamento entro un termine preciso.

Una richiesta generica e priva di documenti difficilmente condurrà a un accordo.

In presenza di una ricostruzione solida, invece, l’intermediario potrebbe valutare una soluzione stragiudiziale, evitando i tempi e i costi del contenzioso.

Quando non è possibile raggiungere un accordo, sarà necessario verificare quale procedimento debba essere seguito e se, in base alla domanda proposta, sia prevista una fase preliminare obbligatoria.

Gli errori da evitare

Chi scopre una segnalazione negativa tende spesso a concentrarsi immediatamente sulla richiesta di denaro.

È invece preferibile procedere con ordine.

Tra gli errori più frequenti vi sono:

chiedere il risarcimento senza aver prima ottenuto la visura;

confondere un dato negativo con un dato illegittimo;

non conservare la prova dei pagamenti;

non chiedere le ragioni del rifiuto del finanziamento;

inviare contestazioni solo telefoniche;

non coinvolgere l’intermediario che ha trasmesso il dato;

quantificare somme molto elevate senza spiegare il danno;

attendere troppo tempo prima di intervenire;

affidarsi a soggetti che promettono una cancellazione certa e immediata.

Prima si documenta la situazione, più semplice sarà ricostruire l’accaduto.

Segnalazione CRIF illegittima: come intervenire in concreto

Quando emerge un possibile errore, il percorso può essere riassunto in alcuni passaggi essenziali.

Prima di tutto occorre accedere ai dati e individuare il rapporto che ha generato la segnalazione.

Successivamente bisogna confrontare le informazioni presenti nel SIC con il contratto, i pagamenti e le comunicazioni ricevute.

Una volta identificata l’irregolarità, è possibile inviare una contestazione precisa alla banca o alla finanziaria e a CRIF, chiedendo la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento.

Se la risposta non arriva o non è soddisfacente, possono essere valutati il ricorso all’ABF, il reclamo al Garante o l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Infine, se la segnalazione ha prodotto un danno concreto, sarà necessario raccogliere le prove del pregiudizio e del collegamento causale prima di formulare una richiesta di risarcimento.

 

FAQ sulla cancellazione CRIF

Posso chiedere la cancellazione appena pago il debito?

Il pagamento deve essere comunicato e la posizione deve essere aggiornata, ma il precedente ritardo può rimanere visibile per il periodo di conservazione previsto. La cancellazione immediata è possibile quando il dato è illegittimo, inesatto o conservato oltre i termini, non soltanto perché il debito è stato successivamente pagato.

La banca può segnalarmi senza avvisarmi?

In occasione del primo ritardo, l’informazione negativa deve essere preceduta dal preavviso previsto dal Codice di condotta. La regolarità della procedura deve però essere verificata sui documenti, controllando modalità e data della comunicazione.

Quanto tempo serve per ottenere la cancellazione?

Non esiste un tempo identico per ogni caso. Dipende dalla complessità della verifica e dal riscontro dell’intermediario. Quando il dato è corretto, la cancellazione avviene alla scadenza del relativo periodo di conservazione. Quando è errato, può essere richiesta prima.

CRIF può cancellare autonomamente una segnalazione?

CRIF deve normalmente verificare la richiesta con la banca o la finanziaria che ha trasmesso l’informazione. Per questo è consigliabile contestare il dato anche direttamente all’intermediario.

Il rifiuto di un mutuo dimostra il danno?

Dimostra che il finanziamento non è stato concesso, ma non necessariamente che il rifiuto sia stato causato dalla segnalazione. È importante ottenere le motivazioni della banca e verificare l’eventuale presenza di altri elementi negativi.

Quanto si può ottenere come risarcimento?

Non esiste una cifra fissa. L’importo dipende dal tipo di danno, dalla sua durata, dalle conseguenze economiche e personali, dalle prove disponibili e dalle circostanze del caso concreto.

 

 

Una segnalazione in CRIF non è illegittima soltanto perché ostacola l’accesso a un nuovo finanziamento.

Il punto è verificare se l’informazione sia vera, esatta, aggiornata, comunicata nel rispetto della procedura e conservata entro i termini previsti.

Quando una di queste condizioni manca, è possibile chiedere la cancellazione o la rettifica. Se dall’errore è derivato anche un pregiudizio concreto, può essere valutata una richiesta di risarcimento.

Occorre però evitare automatismi.

La cancellazione non comporta necessariamente un indennizzo e la violazione della normativa, da sola, non dimostra il danno. Sono decisivi i documenti: la visura, il contratto, i pagamenti, il preavviso, i reclami, le risposte ricevute e le prove delle conseguenze subite.

Per questo ogni posizione deve essere ricostruita individualmente. Prima di iniziare una contestazione o un’azione giudiziaria, è opportuno comprendere quale dato sia errato, chi ne sia responsabile e quale risultato possa essere concretamente richiesto.

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  • 03 agosto 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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