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Google ha riconosciuto la violazione del diritto all'oblio ma il giudice le ha negato il risarcimento perché non hai "provato il danno"?
È esattamente questo il caso che la Cassazione ha affrontato con l'ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026 (Pres. Giusti, Rel. Russo). E la risposta della Corte è netta: quel diniego, motivato con una formula generica sulla mancanza di prova, non regge.
Il risarcimento del danno da mancata deindicizzazione — cioè il rimborso del pregiudizio subito perché Google non ha rimosso in tempo dai risultati di ricerca notizie che la riguardano — è ora tutelato anche quando non si dispone di referti medici, perizie psicologiche o testimonianze dirette. Basta sapere come costruire l'allegazione.
Il caso concreto: la violazione accertata e il risarcimento negato
Il ricorrente era stato imputato per i reati previsti dagli artt. 110 e 648 del codice penale (concorso in ricettazione). Il procedimento penale si era concluso il 7 marzo 2022 con dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.
L'interessato aveva inviato a Google LLC due istanze di deindicizzazione relative ad articoli di quotidiani online che riportavano la vicenda penale, includendo il link alla sentenza di proscioglimento. Il Tribunale di Roma aveva rilevato che Google aveva accolto una delle due domande di deindicizzazione, procedendo di conseguenza, e non accolto l'altra — asseritamente per una svista nel non rilevare il collegamento — e che solo dopo la notifica del ricorso aveva provveduto a rimuovere gli URL contestati.
Il giudice di primo grado aveva quindi ritenuto cessata la materia del contendere, affermando sì una violazione del diritto all'oblio del cittadino, ma negandogli il risarcimento del danno in quanto "non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta".
Un paradosso che chiunque si sia scontrato con questo tipo di contenzioso riconosce subito: la violazione c'è, il responsabile è identificato, ma il risarcimento viene negato perché manca una "prova" che nessuno aveva spiegato come produrre.
Google ha ammesso la violazione: perché il giudice non risarcisce?
Il nodo tecnico è nella distinzione tra an debeatur (se si deve risarcire, cioè se esiste una violazione) e quantum debeatur (quanto si deve risarcire e, ancor prima, se esiste un danno provato). In molte cause sul diritto all'oblio, i ricorrenti si concentrano sul dimostrare la violazione e trascurano di costruire un quadro probatorio specifico sul pregiudizio effettivamente subito.
Con la pronuncia in esame la Corte non ha sancito un automatismo nella risarcibilità del danno da illecito trattamento dei dati personali: il diritto al risarcimento non si sottrae alla previa verifica, da parte del giudice, della serietà del danno e della gravità della lesione.
Il punto, però, è il metodo con cui quella verifica va condotta. Accertata la violazione del diritto all'oblio per omessa deindicizzazione di articoli relativi a un procedimento penale conclusosi con prescrizione, il giudice non può negare il risarcimento con motivazione meramente apodittica: è tenuto a valutare la prova del danno anche tramite presunzioni semplici, considerando diffusione della notizia e posizione sociale della vittima.
Le presunzioni semplici, previste dall'art. 2729 c.c., sono uno strumento che consente al giudice di ritenere provato un fatto — il danno, in questo caso — partendo da altri fatti certi e noti attraverso un ragionamento di esperienza. Non è una scorciatoia: è una regola probatoria piena, applicata da secoli nel diritto civile.
Come si prova il danno da mancata deindicizzazione senza documenti specifici?
Il danno da ritardata o mancata deindicizzazione si prova portando in giudizio elementi che, singolarmente, non dimostrano una sofferenza misurabile, ma che valutati insieme consentono al giudice di inferirla come conseguenza verosimile. Il giudice può ritenere provato il danno anche in assenza di documentazione sanitaria, facendo ricorso a presunzioni semplici, qualora le regole di esperienza consentano di ritenere verosimile la sofferenza patita dal soggetto leso in conseguenza dell'illecito trattamento dei dati personali.
Concretamente, nell'atto introduttivo — e non dopo, nella memoria istruttoria — occorre allegare con precisione almeno questi elementi:
— durata dell'esposizione online: da quando era indicizzato l'articolo, da quando era stata presentata la prima istanza, quanti mesi o anni sono trascorsi prima della rimozione. Nel caso esaminato dalla Cassazione, la seconda istanza era rimasta inevasa fino alla notifica del ricorso giudiziale;
— gravità delle accuse: riportare reati gravi come la ricettazione in concorso ha un impatto reputazionale diverso da una notizia su una sanzione amministrativa; il tipo di reato contestato entra nel ragionamento presuntivo;
— contesto professionale e sociale: se il ricorrente svolge attività che richiedono fiducia — manager, consulente, professionista, imprenditore — la persistenza online di notizie penali ha un peso reputazionale concreto, anche senza che nessun cliente abbia mai dichiarato di aver letto quell'articolo;
— visibilità dei contenuti: quanti URL erano interessati, se comparivano tra i primi risultati cercando il nome del ricorrente, se erano su testate nazionali o locali.
I gestori dei motori di ricerca sono tenuti a garantire un tempestivo riscontro alle istanze di deindicizzazione da parte degli utenti che invochino motivatamente il proprio diritto all'oblio. Il ritardo nella risposta, documentato con le date delle istanze e le date delle rimozioni, è già un elemento su cui costruire il ragionamento presuntivo.
Il punto che i commentatori non dicono: il rinvio riguarda solo il risarcimento
Qui sta l'aspetto che la maggior parte dei commenti alla sentenza non sviluppa fino in fondo.
La Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma e ha disposto il rinvio a un diverso giudice di merito. Ma il rinvio riguarda soltanto il profilo risarcitorio: la violazione del diritto all'oblio era già stata accertata e quella parte della decisione non è stata impugnata. Il nuovo giudice deve riesaminare se e quanto risarcire, partendo dal presupposto che la violazione c'è stata.
Il problema è questo: se nel primo giudizio il ricorrente non aveva allegato quei dati — durata, gravità delle accuse, contesto professionale, visibilità — il secondo giudice si troverà a valutare presunzioni su un fascicolo vuoto. La Cassazione ha aperto la porta; ma se l'atto introduttivo non conteneva gli elementi fattuali necessari, il rinvio produce lo stesso risultato del primo round. Il principio è nuovo, ma il materiale probatorio deve essere già lì, nel fascicolo.
Questo è il vero insegnamento operativo dell'ordinanza: non si tratta di invocare le presunzioni in appello come rimedio a un ricorso costruito male. Si tratta di costruire fin dall'inizio un atto che esponga con precisione tutti gli elementi da cui il giudice, applicando le regole di esperienza, possa desumere il danno.
Actori incumbit probatio: l'onere della prova resta in capo a chi agisce. Le presunzioni non lo eliminano, lo trasformano: invece di una prova diretta del danno, servono prove indirette degli elementi da cui il danno si può desumere.
Come ha scritto Ronald Dworkin ne I diritti presi sul serio, i diritti non sono argomentazioni astratte: valgono nella misura in cui si dispone degli strumenti concreti per farli valere. La tutela risarcitoria dell'oblio digitale, dopo l'ord. 6433/2026, è uno strumento che esiste; ma, come ogni strumento, funziona solo se usato correttamente.
Google ha riconosciuto l'illecito ma il giudice mi ha negato il risarcimento: posso fare ricorso?
Sì. La Cassazione, con l'ordinanza n. 6433/2026 pubblicata il 18 marzo 2026, ha accolto il ricorso contro una sentenza del Tribunale di Roma che, pur riconoscendo la violazione del diritto all'oblio da parte di Google LLC, aveva negato il risarcimento del danno per mancanza di prove specifiche. Chi si trova in una situazione analoga ha ora un precedente diretto per impugnare la sentenza sfavorevole, purché siano rispettati i termini per l'appello — in genere trenta giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dal suo deposito.
Quanto si può ottenere di risarcimento se Google non ha rimosso in tempo una notizia sul mio processo?
Non esiste un importo fisso. Il danno da violazione del diritto all'oblio è un danno non patrimoniale — cioè un pregiudizio alla sfera personale e reputazionale che non si misura su una fattura — e viene quantificato dal giudice in via equitativa. Nelle pratiche che si seguono in questo settore, le somme riconosciute variano considerevolmente in funzione della durata dell'esposizione, del tipo di notizia e del profilo del richiedente: si va da importi di poche migliaia di euro per esposizioni brevi a cifre significativamente più elevate nei casi in cui la persistenza online sia durata anni e abbia inciso su attività professionali documentabili.
Il contesto che cambia: il Tribunale di Milano e le nuove procedure
L'ord. 6433/2026 non è un fatto isolato. Il 5 ottobre 2026, nel procedimento n. 30867/2025, il Tribunale di Milano ha accolto l'azione inibitoria collettiva promossa da alcuni membri di Algopolio, associazione indipendente che tutela i diritti digitali, nei confronti di Google, intervenendo sulle modalità con cui il motore di ricerca gestisce le richieste di deindicizzazione. La decisione stabilisce che Google dovrà modificare la propria procedura entro il 15 novembre 2026, introducendo un esame più individualizzato delle richieste e fornendo adeguate motivazioni nel caso in cui decida di respingerle.
In caso di mancato adeguamento entro il termine stabilito, è prevista una penale di 20.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine.
La decisione interviene non sull'esistenza del diritto all'oblio, già riconosciuto dalla normativa europea, ma sulla sua concreta esercitabilità attraverso gli strumenti messi a disposizione dal motore di ricerca. Google ha annunciato che presenterà appello.
I due filoni — l'ord. 6433/2026 sul risarcimento e il provvedimento milanese sulle procedure — si muovono nella stessa direzione: rendere il diritto all'oblio effettivo, non solo proclamato. Sul piano pratico, dal 15 novembre chi presenta una nuova istanza di deindicizzazione avrà diritto a ricevere una motivazione specifica in caso di rifiuto, non una risposta standard. Quella motivazione diventerà un documento utile nel successivo contenzioso risarcitorio.
Nota dello studio
Nelle pratiche che seguiamo in materia di reputazione digitale, l'errore più frequente non è la mancanza di diritto: è la mancanza di carta. Chi arriva in studio dopo un primo diniego di Google porta spesso una schermata del messaggio automatico ricevuto, senza aver conservato la data dell'istanza, senza aver documentato la posizione del link nei risultati di ricerca, senza aver messo per iscritto in che modo quella notizia lo aveva raggiunto nelle relazioni professionali. Sono quegli elementi — non una perizia medica — che costruiscono il quadro presuntivo. La sentenza della Cassazione dice che quei fatti bastano; ma qualcuno li deve avere allegati.
Domande frequenti
Ho presentato istanza di deindicizzazione a Google mesi fa e non ho ancora risposta: cosa posso fare?
Il silenzio prolungato è già un elemento rilevante. Dal 15 novembre 2026, grazie all'ordinanza del Tribunale di Milano nel proc. n. 30867/2025, Google dovrà motivare i dinieghi in modo comprensibile. Prima di quella data — e comunque in qualsiasi momento — è possibile diffidare formalmente Google con una comunicazione scritta circostanziata: quella diffida, con data certa, documenta sia la richiesta sia il ritardo nella risposta e costituisce un elemento essenziale per qualsiasi successiva azione risarcitoria.
Devo per forza andare in causa contro Google per ottenere il risarcimento?
Non necessariamente come primo passo. È possibile presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che può ordinare la deindicizzazione e sanzionare il gestore del motore di ricerca. Tuttavia, il provvedimento del Garante non attribuisce direttamente un risarcimento: per ottenere un indennizzo in denaro è necessario rivolgersi al giudice civile ordinario. Le due strade non si escludono e spesso si integrano.
La notizia sul mio processo è stata rimossa da Google ma l'articolo è ancora online sul sito del giornale: ho diritto a qualcosa?
Sì, ma si tratta di un'azione distinta. La deindicizzazione riguarda la rimozione del link dai risultati di ricerca di Google, non la cancellazione dell'articolo dalla fonte originale. Per la rimozione dell'articolo dal sito della testata occorre agire separatamente, nei confronti dell'editore, con una richiesta di aggiornamento o di deindicizzazione anche dal sito pubblicante — e, se necessario, con un'azione giudiziaria distinta. Le due procedure hanno presupposti e interlocutori diversi.
Redazione - Staff Studio Legale MP