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La telefonata arriva quando la stagione è già compromessa: il calciatore è squalificato, l'allenatore inibito, il dirigente radiato. Il provvedimento federale è definitivo. E allora si cerca un avvocato che si occupa di diritto sportivo e si pone la domanda ovvia: con la nuova legge, posso finalmente far annullare questa decisione da un giudice vero?
L'errore più frequente che vediamo arrivare nello studio è proprio questo: confondere la riforma degli organi con la riforma dei rimedi. La riforma della giustizia sportiva della L. 142/2026 ha cambiato chi siede nei collegi federali, non cosa può fare il giudice statale una volta che quei collegi hanno deciso. Sono due livelli diversi. Mescolarli costa tempo, denaro e — soprattutto — la sanzione nel frattempo si sconta.
Cosa prevede davvero la Legge 142/2026 sui magistrati nelle federazioni
La legge 4 agosto 2026, n. 142 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108. Il testo dispone che i magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La disposizione riguarda, quindi, le federazioni del calcio e della pallacanestro.
Si tratta di un emendamento al decreto legge Sport, presentato dal deputato di FI Pino Bicchielli e approvato durante l'esame in commissione Cultura alla Camera. L'emendamento prevede che la novità si applicherà dal primo rinnovo degli organi di giustizia delle Federazioni, successivo all'entrata in vigore della legge.
Questo punto — il differimento al primo rinnovo — è la prima delle due criticità strutturali che la norma non risolve. Gli organi oggi in carica, con la composizione attuale, continuano a operare fino alla scadenza naturale del mandato. Una squalifica emessa domani dalla Corte Federale di Appello FIGC sarà ancora adottata dall'organo nella sua composizione odierna, comprensiva di eventuali magistrati in carica. La riforma, in altri termini, è una promessa pro futuro, non un presidio attuale.
I magistrati possono ancora far parte della Corte federale di appello FIGC dopo la legge 142/2026?
Sì, fino al primo rinnovo dell'organo. L'incompatibilità introdotta dalla L. 142/2026 — che impedisce ai magistrati di qualsiasi ordine e grado di fare parte degli organi di giustizia delle Federazioni con società professionistiche vigilate dalla Commissione — opererà a decorrere dal primo rinnovo degli organi di giustizia federale successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Fino a quel momento, l'attuale composizione della Corte Federale di Appello FIGC — e del Collegio di Garanzia del CONI — rimane invariata. Chi riceve oggi una sanzione e la impugna in sede federale si confronta con organi non ancora rinnovati.
Quando entra in vigore lo stop ai magistrati negli organi federali sportivi?
La legge è in vigore dal 7 agosto 2026, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 182. Il testo della legge 142/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026. Ma l'effettiva incompatibilità non scatta dall'8 agosto 2026: scatta dal giorno in cui ciascuna federazione procede al rinnovo dei propri organi di giustizia. Per la FIGC, il cui Consiglio Federale decide i calendari elettorali autonomamente, i tempi sono incerti e potrebbero estendersi per mesi, se non oltre un anno. La norma non fissa alcun termine massimo per il rinnovo, né prevede un commissariamento transitorio.
Il problema che la riforma non tocca: la L. 280/2003 e il TAR che non può annullare
Qui si trova il cuore del problema, quello che i comunicati entusiastici sulla "riforma storica" tendono a non citare. Con la legge 4 agosto 2026, n. 142 di conversione del d.l. n. 108 del 2026, il legislatore non ha colto l'occasione di intervenire prontamente sulla disciplina della giustizia sportiva per renderla coerente con i principi espressi dalla Corte di giustizia, ma si è limitato a introdurre per alcuni organi di giustizia sportiva un divieto di partecipazione per tutti i magistrati, che non appare coerente con la necessità di rafforzare indipendenza e imparzialità di tali organi.
Il punto di fondo riguarda la Legge n. 280/2003 — la norma che disciplina i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. La legge italiana (D.L. n. 220/2003, convertito nella Legge n. 280/2003) riserva al TAR solo la possibilità di concedere un indennizzo economico per equivalente: la giustizia ordinaria non ha la facoltà di cancellare o sospendere la sanzione sportiva sul piano pratico. Tradotto: l'atleta o il dirigente che ottiene ragione davanti al TAR del Lazio si vede riconoscere un risarcimento in denaro, ma la squalifica resta. Se era per dodici mesi, l'ha già scontata. I soldi non restituiscono le partite perse o la stagione saltata.
La sentenza CGUE del 16 luglio 2026 e il cortocircuito istituzionale
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Quinta Sezione, 16 luglio 2026, cause riunite C-424/24 e C-425/24, FIGC e CONI, è una pronuncia destinata a incidere in modo rilevante sul sistema italiano di giustizia sportiva. Il caso riguardava due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento sulle plusvalenze. Una sanzione disciplinare sportiva può incidere direttamente sul diritto al lavoro: è quanto emerge da questa sentenza, originata dai ricorsi di due ex dirigenti della Juventus contro le inibizioni professionali irrogate dagli organi della FIGC.
Il principio che la Corte ha affermato è netto. Con la pronuncia del 16 luglio, i giudici di Lussemburgo hanno affermato che le sanzioni disciplinari sportive devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale effettivo: una disciplina nazionale che impedisca al giudice competente di annullare un provvedimento illegittimo può risultare incompatibile con il diritto dell'Unione, qualora non consenta al soggetto sanzionato di ottenere una tutela realmente efficace.
Il cortocircuito è evidente: la CGUE dice che la tutela deve essere reale (annullamento della sanzione), non solo risarcitoria; la L. 280/2003 dice che il TAR può dare solo i soldi; la L. 142/2026 cambia la composizione degli organi federali ma non tocca la L. 280/2003. Il risultato è una riforma che risponde a una domanda che nessuno aveva fatto, lasciando senza risposta quella che la Corte di Lussemburgo ha appena posto.
Per le sanzioni disciplinari sportive, dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2026, l'attuale preclusione di impugnazione davanti al giudice amministrativo — a cui può essere chiesto solo il risarcimento del danno — è compatibile con il diritto dell'UE solo a condizione che l'organo di «giustizia sportiva nazionale» di ultima istanza costituisca una «giurisdizione» ai sensi del diritto dell'Unione, dotata delle necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità secondo precise indicazioni fornite dalla stessa Corte di giustizia.
Proprio su questo punto si innesta un'ulteriore pronuncia di rilievo: il TAR per il Lazio, Sez. I-bis, con ordinanza 3 luglio 2026, aveva già segnalato la tensione tra il sistema interno e il diritto europeo, richiedendo un esame approfondito delle garanzie di indipendenza degli organi di giustizia sportiva. La questione è ora rimessa al Collegio per la trattazione nel merito, con il TAR chiamato ad applicare i criteri indicati dalla CGUE al caso concreto.
La sentenza europea non determina automaticamente l'annullamento delle sanzioni contestate, ma affida nuovamente la decisione al TAR del Lazio, chiamato ora ad applicare al caso concreto i principi indicati dalla Corte UE.
La riforma della giustizia sportiva rafforza davvero i diritti dell'atleta incolpato?
La risposta onesta è: non ancora. E forse nemmeno nella direzione giusta. I magistrati non potranno più sedere negli organi di giustizia delle federazioni: un cambiamento pensato per rafforzare l'autonomia della giustizia sportiva e prevenire potenziali conflitti tra il ruolo giudiziario e gli incarichi federali. L'obiettivo dichiarato è la separazione dei mondi, non il potenziamento dei diritti del tesserato. Sono cose diverse.
Il tesserato che oggi riceve una squalifica di sei mesi — diciamo, un allenatore di Serie B inibito per dichiarazioni lesive alla terza udienza davanti alla Procura Federale — non vede migliorata la propria posizione processuale nemmeno di un centimetro rispetto all'anno scorso. Deve ancora esaurire i gradi interni (Tribunale Federale Nazionale, poi Corte Federale di Appello, poi eventuale Collegio di Garanzia del CONI): tre livelli, ciascuno con i propri termini. Solo al termine di questo percorso si apre la strada al TAR del Lazio, che — salvo un aggiornamento normativo della L. 280/2003 che ancora non c'è — potrà liquidargli al massimo un ristoro economico. Non la carriera.
Il brocardo summum ius summa iniuria — l'applicazione più rigida del diritto può produrre la massima ingiustizia — trova qui una declinazione paradossale: la norma è formalmente impeccabile nel separare i ruoli, ma sostanzialmente inadeguata a garantire una tutela effettiva a chi quella separazione la subisce come soggetto sanzionato.
Come scrisse Luigi Einaudi — economista e presidente della Repubblica, ma prima ancora studioso della regola come strumento di potere — «conoscere per deliberare»: non è possibile decidere bene senza avere piena contezza di ciò che si sta cambiando. La L. 142/2026 ha deliberato senza conoscere, o senza voler conoscere, le implicazioni della sentenza CGUE del 16 luglio 2026.
Nota di pratica
Nelle pratiche che seguiamo in materia di giustizia sportiva, l'errore più frequente è attendere l'esito definitivo del grado federale prima di consultare un legale. I termini per i diversi gradi di impugnazione interni alla federazione sono brevissimi — spesso 15 o 30 giorni dalla comunicazione del dispositivo — e la tardività dell'impugnazione in sede federale preclude qualsiasi accesso successivo al TAR del Lazio. La riforma della composizione degli organi non modifica questi termini: 15 giorni restano 15 giorni, a prescindere da chi sieda nel collegio.
Domande frequenti
Se ricevo una squalifica dalla FIGC oggi, posso rivolgermi subito al TAR del Lazio?
No. La L. 280/2003 impone la pregiudiziale sportiva, cioè l'obbligo di esaurire tutti i gradi della giustizia federale prima di accedere al giudice statale. Solo dopo l'ultimo grado interno — di norma il Collegio di Garanzia del CONI — si apre la strada al TAR del Lazio, che peraltro non può annullare la sanzione ma solo accordare un risarcimento del danno. Questa struttura non è stata modificata dalla L. 142/2026.
La sentenza CGUE del 16 luglio 2026 vale solo per i calciatori professionisti o anche per gli altri tesserati?
Il principio enunciato dalla Corte di Lussemburgo — che le sanzioni disciplinari sportive devono poter essere soggette a un controllo giurisdizionale effettivo, con potere di annullamento — è formulato in termini generali e riguarda qualsiasi sanzione che incida su diritti fondamentali garantiti dalla Carta UE, come la libertà di circolazione o il diritto al lavoro. Non è limitata al calcio professionistico: può riguardare allenatori, dirigenti, arbitri e, potenzialmente, atleti di qualsiasi federazione la cui attività abbia rilevanza transfrontaliera.
La L. 142/2026 si applica anche alla Federazione Italiana Pallacanestro oltre che alla FIGC?
Sì. Il divieto riguarda le federazioni sportive nazionali alle cui società professionistiche si applica il controllo della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario. Attualmente rientrano in questa categoria sia la FIGC (calcio) sia la Federbasket (pallacanestro). Altre federazioni — come quelle di rugby, pallavolo o nuoto, anche se hanno campionati professionistici in senso lato — non sono al momento interessate dalla norma, salvo futuri ampliamenti del perimetro della Commissione.
Redazione - Staff Studio Legale MP