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Immagina di avere in mano un verbale di invalidità civile ottenuto anni fa, con la firma del medico ASL e il timbro INPS. Ti chiedi, giustamente, se quella carta valga ancora qualcosa oppure se la riforma appena entrata a regime nella tua provincia ti obblighi a ricominciare da capo. La risposta non è semplice, e dipende da tre variabili che molti ignorano: quando hai ottenuto il riconoscimento, in quale provincia risiedi, e se a febbraio 2026 avevi una domanda rimasta a metà.
La riforma disabilità D.Lgs. 62/2024 e il confronto tra vecchio verbale ASL-INPS e nuova procedura è oggi uno dei temi più discussi tra patronati, associazioni di categoria e professionisti del settore. Il rischio di disorientamento è reale: la convivenza temporanea tra il vecchio regime assistenziale e il nuovo modello valutativo sta generando forti disorientamenti tra le famiglie.
Prima e dopo: il vecchio doppio binario ASL-INPS contro la nuova Unità di Valutazione di Base
Per capire cosa cambia occorre partire dall'architettura del sistema previgente. Il nostro ordinamento attuale considera almeno tre concetti di disabilità, ognuno supportato da apposito verbale: l'invalidità civile (attestazione del grado ai sensi della L. 102/2009), la condizione di disabilità in accezione di gravità ai sensi della L. 104/1992, e il collocamento mirato ai sensi della L. 68/99 con attestazione delle residue capacità lavorative. Tre procedimenti, tre commissioni, tre verbali distinti. Una frammentazione che imponeva al cittadino di sottoporsi più volte ad accertamenti diversi, spesso sovrapposti.
Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 demolisce questa architettura e ne costruisce una nuova. Nel Capo II del decreto si delineano i principi e le procedure della "valutazione di base", quale procedimento unitario entro il quale sono ricondotti i vecchi accertamenti di invalidità civile, di cecità e sordità civile, di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, di disabilità ai fini scolastici e lavorativi, nonché quelli volti a individuare i requisiti sanitari per le agevolazioni fiscali, per la mobilità e per l'accesso alle prestazioni protesiche, sanitarie e riabilitative.
Il soggetto che gestisce tutto questo non è più la commissione ASL con successivo passaggio INPS, ma esclusivamente l'INPS attraverso le nuove Unità di Valutazione di Base. Il decreto modifica la composizione delle commissioni medico-legali dell'INPS, denominate appunto Unità di Valutazione di Base (UVB). Si introduce una procedura multidisciplinare che l'INPS gestirà in modo esclusivo attraverso un'unica visita collegiale, basandosi sugli standard internazionali ICD e ICF.
Il risultato finale del nuovo iter è un verbale unico: un unico verbale che certifica la condizione della persona, classificata secondo criteri ICF (International Classification of Functioning). A questo si aggiunge una dimensione nuova, che il vecchio sistema non conosceva: la riforma introduce il profilo di funzionamento e il progetto di vita individuale, strumenti che non si limitano a quantificare la menomazione, ma misurano la capacità della persona di partecipare alla vita sociale, lavorativa e familiare.
Sul piano procedurale, la differenza più immediata riguarda il punto di avvio del procedimento. Nel vecchio sistema, dopo aver ottenuto il certificato medico dal proprio medico, bisognava presentare separatamente una domanda amministrativa all'INPS entro 90 giorni. Con la riforma del D.Lgs. 62/2024, nelle province in sperimentazione il certificato medico introduttivo è già la domanda: il medico certificatore lo invia telematicamente all'INPS. Il filtro burocratico del doppio passaggio scompare, ma in cambio aumenta la responsabilità del medico certificatore: diventa fondamentale che il medico inserisca correttamente tutti i dati fin dall'inizio.
Chi ha già il verbale di invalidità civile deve rifarlo con la nuova riforma?
Questa è la domanda che più angoscia le famiglie. La risposta è no, e trova fondamento diretto nel testo del decreto. L'articolo 35 del decreto rassicura chi è già in possesso di verbali di invalidità o di Legge 104 antecedenti alla riforma, stabilendo la salvaguardia dei diritti pregressi. Non è necessario rifare l'accertamento sanitario: il certificato o verbale già posseduto rimane valido. Chi ha già ottenuto il riconoscimento di invalidità civile, legge 104/1992 o altre forme di disabilità con il vecchio sistema può richiedere l'elaborazione del progetto di vita previsto dal D.Lgs. 62/2024.
Questo significa che chi detiene un verbale ASL-INPS valido non è toccato dall'obbligo di rifarlo, né in questa fase sperimentale né, in linea di principio, dopo l'entrata a regime del 1° gennaio 2027. I diritti acquisiti restano. Ciò che cambia è la possibilità — non l'obbligo — di accedere ai nuovi strumenti della riforma, in primis il progetto di vita individuale. La richiesta di progetto di vita si presenta all'Ambito Territoriale Sociale, al comune di residenza o ai Punti Unici di Accesso del proprio territorio. L'Unità di Valutazione Multidimensionale procederà alla valutazione e alla definizione del progetto personalizzato, indipendentemente da quando è stato ottenuto il riconoscimento della disabilità.
Il profilo di rischio, tuttavia, esiste ed è sottovalutato. Chi ha un verbale soggetto a revisione periodica si troverà, alla scadenza, a dover rinnovare il riconoscimento secondo le nuove regole — non le vecchie. In quel momento il "vecchio" verbale non sarà più rinnovabile nello stesso formato, e occorrerà intraprendere il nuovo iter con la UVB. La salvaguardia, in altri termini, è temporalmente limitata alla durata del verbale in corso di validità.
Cosa cambia tra la vecchia commissione ASL-INPS e la nuova Unità di Valutazione di Base?
La differenza non è solo organizzativa, è concettuale. La vecchia commissione ASL valutava la patologia in sé, attribuendo un'etichetta percentuale o una categoria (handicap grave, non grave). La UVB adotta invece la classificazione ICF dell'OMS, che misura non la malattia ma le sue conseguenze funzionali sull'interazione tra la persona e il suo ambiente. Questa è una distinzione di ordine filosofico prima ancora che medico: come scriveva Luigi Ferrajoli, la garanzia dei diritti fondamentali non può esaurirsi nel riconoscimento formale, ma deve tradursi in strumenti concreti di rimozione degli ostacoli. La nuova UVB ambisce a fare esattamente questo — almeno nelle intenzioni.
Sul piano della composizione, le commissioni medico-legali dell'INPS, denominate Unità di Valutazione di Base (UVB), sono state modificate nella composizione a decorrere dal 20 febbraio 2026, e potranno essere presiedute anche da medici con specializzazioni in medicina del lavoro o in altre specializzazioni. La UVB per la valutazione di persone disabili minorenni prevede: un medico nominato dall'INPS con ruolo di presidente, specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro; un secondo medico nominato dall'INPS; un professionista sanitario in rappresentanza delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS); una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.
Si tratta di una composizione più plurale rispetto alla vecchia commissione, ma che pone un interrogativo pratico tutt'altro che banale: chi garantisce la coerenza valutativa tra UVB di province diverse? Il rischio di disomogeneità applicativa — già presente nel vecchio sistema — potrebbe ampliarsi in una fase di transizione in cui le prassi non si sono ancora consolidate.
La scadenza del 28 febbraio 2026: il nodo irrisolto delle domande a metà
La situazione più delicata riguarda chi si trovava in una zona grigia: aveva già ottenuto il certificato medico secondo il vecchio modello, ma non aveva ancora presentato la domanda amministrativa all'INPS. Questa categoria — concentrata nelle quaranta province coinvolte dalla terza fase sperimentale avviata il 1° marzo 2026 — ha dovuto rispettare una scadenza rigida.
Tutti i certificati medici introduttivi redatti fino al 28 febbraio 2026, secondo le pregresse modalità nelle 40 province interessate dalla terza fase della sperimentazione, dovevano essere inderogabilmente completati con la trasmissione all'INPS della domanda amministrativa entro il 28 febbraio 2026, come indicato nel messaggio 23 febbraio 2026, n. 637. Ai fini della trasmissione della domanda il cittadino poteva rivolgersi anche agli istituti di patronato o agli intermediari autorizzati.
Chi non ha rispettato questo termine si trova oggi in una posizione scomoda: il certificato medico redatto con il vecchio modello non è più utilizzabile, e occorre ricominciare con il nuovo sistema, incluso il nuovo certificato medico introduttivo telematico. Non si tratta di una sanzione in senso stretto, ma di una perdita di fatto del lavoro già svolto — con conseguenti costi di tempo e potenziale ritardo nell'accesso alle prestazioni.
Con il messaggio 23 febbraio 2026, n. 635, l'Istituto ha illustrato le novità introdotte dal decreto-legge 19/2026, relative al completamento della fase sperimentale e all'entrata a regime della riforma, a partire dal 1° gennaio 2027. I messaggi INPS del 23 febbraio 2026, n. 635, n. 637 e n. 639, ridefiniscono assetti procedurali, ruoli professionali e modelli organizzativi, con ricadute applicative sul piano sanitario, amministrativo e territoriale.
Dal 2027 tutti dovranno fare la nuova procedura INPS per l'invalidità civile?
Dal punto di vista dell'iter per i nuovi accertamenti, sì. Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandone la competenza in via esclusiva all'INPS sull'intero territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027. La riforma del sistema di accertamento della disabilità, entrata nella terza fase sperimentale dal 1° marzo 2026, coinvolge 50 province, per estendersi dal 1° gennaio 2027 a tutto il territorio nazionale.
Tuttavia, come anticipato, occorre distinguere. Chi chiede per la prima volta il riconoscimento dopo il 1° gennaio 2027 seguirà solo il nuovo percorso. Chi ha già un verbale valido lo mantiene, salvo l'obbligo di rinnovo alla scadenza. Chi aveva un accertamento già avviato con il vecchio sistema nelle province sperimentali aveva tempi e regole specifici governati dalla disciplina transitoria.
Vale la pena sottolineare un dato che molti articoli trascurano: l'INPS, con il messaggio n. 1377/2026, ha chiarito che fino al 31 dicembre 2027 continueranno ad applicarsi le regole attuali per l'accertamento dell'invalidità civile, anche nelle aree dove è già partita la sperimentazione della riforma della disabilità. Questo significa che il doppio binario normativo — nuova valutazione di base per la "condizione di disabilità" del D.Lgs. 62/2024 e vecchie procedure per l'invalidità civile in senso stretto — coesisterà ancora per un periodo rilevante, generando sovrapposizioni che richiedono attenzione.
Il brocardo tempus regit actum — la norma applicabile è quella vigente al momento del compimento dell'atto — è il principio che governa questa transizione. Ma la sua applicazione pratica in un sistema a fasi progressive, con province che entrano nel nuovo regime in momenti diversi, produce effetti non sempre prevedibili e richiede una verifica caso per caso della disciplina applicabile al singolo procedimento.
Il rischio concreto che nessuno segnala con sufficiente chiarezza è quello della stratificazione valutativa: una persona che ha il vecchio verbale di invalidità al 74%, nessuna certificazione ex L. 104, e una nuova patologia sopravvenuta, si trova oggi a dover gestire tre regimi contemporaneamente — la salvaguardia del vecchio verbale, l'eventuale aggravamento da far valere con il vecchio sistema (fino al 2027), e la possibilità di accedere al nuovo progetto di vita con la UVB. Orientarsi in questo labirinto senza assistenza qualificata è oggettivamente difficile.
Come ricordava Norberto Bobbio, il problema fondamentale dei diritti non è quello di giustificarli, ma di proteggerli. Una riforma che ambisce a costruire un sistema più umano e più giusto ha la responsabilità di garantire che nessuno resti intrappolato nelle pieghe di una transizione mal governata.
Redazione - Staff Studio Legale MP